di
Margherita Montanari

L’Arera accelera la riforma per rendere più semplice il cambio di fornitore, in linea con la direttiva Ue che punta a favorire la scelta delle offerte migliori. Gli operatori avvertono: «Rischio di turismo energetico»

Dal 1° gennaio 2026 cambiare fornitore di energia elettrica richiederà 24 ore. All’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) mancano gli ultimi passi prima di compiere la riforma sulla semplificazione delle procedure di «switching», in adeguamento alla direttiva europea che chiede agli Stati di rendere più rapidi i passaggi tra operatori in modo da favorire la concorrenza e garantire ai clienti la possibilità di cogliere le offerte più convenienti. Restano i nodi della complessità burocratica e del rischio di «turismo energetico» da parte degli utenti.

Si parte dal 1°gennaio 2026

Di riforma del processo l’Autorità ha iniziato a parlare già dal 2022, per adeguarsi al Dl 210/2021, che a sua volta recepiva la direttiva Ue 2019/244. La direttiva, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, chiedeva infatti agli Stati di accorciare, entro il 2026, i tempi con cui gli utenti possono cambiare operatore. Una mossa per permettere loro di cogliere le offerte più vantaggiose e, al tempo stesso, stimolare la concorrenza tra fornitori. L’Arera è pronta a partire e l’entrata in vigore del nuovo processo è attesa dal 1° gennaio 2026.




















































Procedure da due mesi a 24 ore

Attualmente, la procedura richiede uno o due mesi. E gli switching vengono eseguiti «di norma il primo giorno di ogni mese». «Se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di cambio entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese», riporta Arera. La riforma dell’Autorità prevede di accorciare questa finestra a 24 ore, riducendo al minimo i tempi del cambio.

Il rischio «turismo energetico»

Cambi lampo che sollevano le perplessità degli operatori, da possibili casi di «turismo energetico» degli utenti, soprattutto quelli morosi o che provano a eludere il pagamento. Con la delibera 117/2025/R/eel l’Autorità ha chiuso la fase di consultazione con gli operatori, a cui aveva chiesto di far pervenire osservazioni utili alla definizione delle «regole funzionali alla gestione del nuovo processo di cambio fornitore entro il mese di luglio 2025». Sono arrivate le osservazioni di 5 associazioni di operatori del mercato, 2 associazioni di consumatori, 8 operatori di mercato e di Terna. Tra le proposte pervenute, come riporta la delibera, ci sono l’ipotesi di introduzione di un numero massimo di cambi che è possibile richiedere in un anno o il versamento di una cauzione da parte dell’utente.

Il nodo della burocrazia

La liberalizzazione del mercato ha già aumentato la frequenza dei cambi di fornitore. Secondo il Rapporto di monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas, pubblicato a febbraio 2025 da Arera, nel settore elettrico quasi un cliente su cinque ha cambiato operatore tra gennaio e settembre 2024. E i clienti domestici più dinamici sono quelli della fascia 18-29 anni, con un tasso di cambio fornitore nel settore del 28,9%. Un numero in crescita, ma ancora basso. Secondo l’Authority a causa della complessità tecnica della procedura. La nuova riforma dei tempi di cambio operatore prospetta operazioni lampo. Non è detto però che venga accompagnata dalla semplificazione delle complessità burocratiche. Un altro nodo da risolvere. 

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11 agosto 2025 ( modifica il 11 agosto 2025 | 15:15)