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Redazione Economia
Il nuovo procedimento viene introdotto attraverso una modifica del codice di procedura civile: l’ingiunzione opera «senza dilazione e a decorrere dalla scadenza del contratto»
Arriva l’ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo procedimento per «assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazioni conclusi o che stanno per concludersi». Lo prevede una bozza del ddl sgomberi approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri, la cui ratio dovrebbe essere intervenire su un sistema ritenuto troppo lento e inefficace, oggi aggravato dalle difficoltà economiche che colpiscono molti proprietari.
La modifica al codice di procedura civile
Il nuovo procedimento previsto dal ddl sgomberi, che è introdotto attraverso una modifica del codice di procedura civile e va «a sostituire – si legge nella relazione illustrativa – la convalida di licenza per finita locazione», prevede che il locatore o il concedente possa richiedere al giudice competente, prima della scadenza del contratto e nel rispetto dei termini contrattuali, legali o degli usi locali, un’ingiunzione di rilascio per finita locazione.
L’effetto immediato
L’ingiunzione opera «senza dilazione e a decorre dalla scadenza del contratto», ed è applicabile non solo ai contratti di locazione ma anche ai rapporti di comodato di beni immobili, affitto di azienda, affitto coltivatore diretto, mezzadria e colonia.
Il cuore dell’intervento è dunque l’introduzione di un nuovo meccanismo, modellato sul decreto ingiuntivo: il giudice potrà ordinare il rilascio dell’immobile in tempi molto brevi, anche entro 15 giorni, con efficacia immediata. L’eventuale opposizione dell’inquilino avverrà solo in un secondo momento, senza sospendere automaticamente l’esecuzione.
Cosa cambia: vale anche l’atto proprietà per le esecuzioni forzate
Scendendo di più nel dettaglio, per quanto riguarda le occupazioni abusive il disegno di legge consente di avviare l’esecuzione per il rilascio anche sulla base di atti notarili che attestino la proprietà, evitando così la necessità di un previo giudizio. L’obiettivo è colpire le occupazioni «senza titolo» in modo diretto, distinguendole dalle situazioni in cui esiste (o è esistito) un rapporto giuridico tra le parti.
Cosa cambia: notifiche valide anche con destinatario assente
La riforma interviene anche su aspetti tecnici ma rilevanti: semplifica le notifiche, consentendole anche quando il destinatario è irreperibile; elimina alcuni passaggi formali nella fase esecutiva; riduce i termini concessi agli inquilini per sanare la morosità. In parallelo, promuove l’uso del domicilio digitale per rendere più rapide e certe le comunicazioni.
Le tutele per anziani e disabili: 6 mesi per rinviare l’esecuzione
Non mancano, tuttavia, misure di tutela. È prevista la possibilità di rinviare l’esecuzione, per un massimo di 6 mesi, nei casi più delicati: persone anziane, disabili gravi o malati terminali. Inoltre, nei procedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo, viene introdotto l’obbligo di segnalare ai servizi sociali eventuali situazioni di fragilità, al fine di attivare strumenti di supporto.
Il legislatore rivendica così un «equilibrio» (anche se il testo di fatto rafforza molto la posizione del proprietario) tra le esigenze dei proprietari e i diritti degli inquilini. Ma è proprio su questo punto che si concentrerà il dibattito. Da un lato, c’è chi sottolinea la necessità di garantire tempi certi e tutela effettiva della proprietà. Dall’altro, si teme che la compressione dei tempi possa ridurre le garanzie per le fasce più deboli, soprattutto in un contesto di crescente difficoltà abitativa.
4 maggio 2026 ( modifica il 4 maggio 2026 | 15:28)
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