Un’altra violazione della Costituzione/Corte ribalta la decisione del governo: escludere l’assistenza sanitaria mentale dai servizi ospedalieri

notizie

Gazzetta Express
13/08/2025 16:57

La Corte Costituzionale del Kosovo, con una sentenza pubblicata oggi, ha stabilito che il paragrafo 1 dell’articolo 11 dello Statuto dell’Ospedale Universitario e del Servizio Clinico del Kosovo (SHSKUK), approvato dal Governo Kurti nel dicembre 2023, è contrario alla Costituzione. L’articolo in questione, ha annunciato la Corte Costituzionale, non includeva l’assistenza sanitaria mentale tra i servizi ospedalieri generali.

È l’Avvocato del popolo ad aver sollevato il caso in questione rivolgendosi alla Corte costituzionale, poiché l’avvocato ha sostenuto che l’atto approvato dal Governo limita i diritti costituzionali definiti negli articoli 7 [Valori], 24 [Uguaglianza davanti alla legge], 51 [Salute e protezione sociale] e 55 [Limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali] della Costituzione.

Nella sua sentenza, la Corte ha inoltre ordinato al Governo di modificare lo Statuto e di armonizzarlo con la Costituzione.

Comunicazione:

Annuncio della pubblicazione della sentenza KO141/24

La Corte costituzionale della Repubblica del Kosovo ha pubblicato la sentenza nel caso KO141/24, presentata dal Difensore civico, presentata alla Corte sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 1 del comma 2 dell’articolo 113 [Giurisdizione e soggetti autorizzati] della Costituzione della Repubblica del Kosovo, in merito alla valutazione della costituzionalità del comma 1 dell’articolo 11 (Organizzazione dei servizi sanitari negli ospedali generali) dello Statuto (QRK) n. 01/2023 dell’Ospedale universitario e del servizio clinico del Kosovo, approvato con decisione [n. 29/180] del Governo della Repubblica del Kosovo, del 27 dicembre 2023, il cui statuto è entrato in vigore l’8 gennaio 2024.

La Corte, all’unanimità, ha deciso che (i) la richiesta è ammissibile; (ii) di ritenere che il paragrafo 1 dell’articolo 11 (Organizzazione dei servizi sanitari negli ospedali generali) dello Statuto (QRK) n. 01/2023 sull’Ospedale universitario e sul servizio clinico, approvato tramite la decisione [n. 29/180] del Governo della Repubblica del Kosovo, del 27 dicembre 2023, non è conforme al paragrafo 1 dell’articolo 51 [Salute e protezione sociale] in combinato disposto con il paragrafo 1 dell’articolo 7 [Valori] e il paragrafo 4 dell’articolo 92 [Principi generali] della Costituzione della Repubblica del Kosovo; (iii) di ordinare al Governo della Repubblica del Kosovo, in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 116 [Effetto giuridico delle decisioni] della Costituzione, di adottare le misure necessarie per integrare e modificare il paragrafo 1 dell’articolo 11 (Organizzazione dei servizi sanitari negli ospedali generali) dello Statuto (QRK) n. 01/2023 sull’ospedale universitario e il servizio clinico, approvato tramite la decisione [n. 29/180] del Governo della Repubblica del Kosovo, del 27 dicembre 2023, in conformità con la Costituzione, la legislazione in vigore e la presente sentenza; (iv) di stabilire che fino all’integrazione e alla modifica del paragrafo 1 dell’articolo 11 (Organizzazione dei servizi sanitari negli ospedali generali) dello Statuto (QRK) n. 01/2023 sull’ospedale universitario e il servizio clinico, approvato tramite la decisione [n. 29/180] del Governo della Repubblica del Kosovo, del 27 dicembre 2023, gli ospedali generali devono fornire servizi sanitari come definiti nel sottoparagrafo 1.1 del paragrafo 1 dell’articolo 12 (Servizio di assistenza sanitaria secondaria) della legge n. 05/L-025 sulla salute mentale; e (v) di respingere la richiesta di misure provvisorie. 

Il Difensore Civico ha contestato la costituzionalità del paragrafo 1 dell’articolo 11 (Organizzazione dei servizi sanitari negli ospedali generali) dello Statuto (QRK) n. 01/2023 dell’Ospedale Universitario e del Servizio Clinico del Kosovo, che stabilisce che gli ospedali generali forniscono i seguenti servizi sanitari: (i) chirurgia generale; (ii) internismo; (iii) pediatria; (iv) ginecologia e ostetricia; e (v) emergenze mediche. Il Difensore Civico ha sostenuto che questa disposizione della legge impugnata, poiché non definisce l'”assistenza mentale” come un servizio sanitario secondario fornito dagli ospedali generali, “riduce” (i) i servizi sanitari per l’assistenza mentale ai cittadini; e (ii) il personale sanitario e amministrativo di questi ospedali, in contrasto con lo spirito della Legge n. 04/L-125 sulla Salute, come modificata e integrata dalle Leggi n. 08/L-043 e n. 08/L-176 e dalla Legge n. 05/L-025 sulla Salute Mentale; e che di conseguenza (iii) in quanto atto adottato dal Governo, esso limita i diritti costituzionali sanciti rispettivamente dagli Articoli 7 [Valori], 24 [Uguaglianza davanti alla legge], 51 [Salute e Protezione Sociale] e 55 [Limitazione dei Diritti e delle Libertà Fondamentali] della Costituzione. Le richieste del Difensore Civico sono state sostenute da: (i) il Membro del Parlamento, Sig. Armend Zemaj; (ii) il Presidente della Federazione dei Sindacati Sanitari del Kosovo; e (iii) il Presidente della Camera dei Medici del Kosovo, mentre sono state contro-argomentate dal Primo Ministro della Repubblica del Kosovo.

La sentenza della Corte chiarisce innanzitutto che, in base al comma 1 del comma 2 dell’articolo 113 [Giurisdizione e soggetti legittimati] della Costituzione, il Difensore civico è autorizzato a contestare la legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti del Presidente e del Primo Ministro e dei regolamenti del Governo. La Corte, nel valutare le istanze del Difensore civico, ha fatto riferimento ai principi costituzionali generali e a quelli della Commissione di Venezia sul principio dello Stato di diritto e sulla limitazione dei diritti e sulla determinazione degli obblighi per “legge”, enunciati, tra gli altri, negli articoli 3 [Uguaglianza davanti alla legge], 4 [Forma di governo e separazione dei poteri], 7 [Valori], 1, comma 51, della Costituzione e 55 [Limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali]. Nel contesto dei poteri del Governo, in quanto organo che esercita il potere esecutivo, la sentenza chiarisce che il suo potere di “emanare atti giuridici o regolamenti” è limitato alle seguenti definizioni costituzionali: a) “conformità alla Costituzione e alle leggi”, definite nel comma 4 dell’articolo 92 della Costituzione; e b) “necessarie per l’attuazione delle leggi”, definite nel comma 4 dell’articolo 93 della Costituzione.

Alla luce dei principi sopra esposti, la Sentenza rileva che la legge impugnata è stata emanata per “l’attuazione di una legge”, come richiesto dal comma 4 dell’articolo 93 della Costituzione, poiché si basa sull’articolo 23 (Servizi sanitari professionali), nonché sui commi 2 e 3 dell’articolo 63 (Istituzione dell’Ospedale universitario e del Servizio clinico del Kosovo) della suddetta Legge sulla salute. Nel contesto della valutazione se la legge impugnata sia stata emanata in “conformità con la Costituzione e le leggi”, la Corte chiarisce che il comma 1.1 del comma 1 dell’articolo 12 della Legge n. 05/L-025 sulla salute mentale stabilisce espressamente che i servizi di salute mentale sono forniti a livello di assistenza sanitaria secondaria attraverso i dipartimenti di psichiatria negli ospedali generali, mentre il comma 1 dell’articolo 11 della legge impugnata ha definito le tipologie di servizi sanitari forniti negli ospedali generali secondo un elenco esaustivo, che include solo: (i) Chirurgia generale; (ii) Medicina Interna; (ii) Pediatria; (iii) Ginecologia e Ostetricia; (iv) Emergenze Mediche. Poiché la legge impugnata non ha incluso i servizi di salute mentale in questo elenco di servizi forniti, come definiti dalla “legge”, la Corte ha valutato che il diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria, garantito dall’articolo 51 [Salute e Protezione Sociale] della Costituzione, disposizione che garantisce che tale diritto sia regolato dalla legge, è stato limitato dal paragrafo 1 dell’articolo 11 della legge impugnata.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il paragrafo 1 dell’articolo 11 (Organizzazione dei servizi sanitari negli ospedali generali) della legge impugnata è in conflitto con il paragrafo 1 dell’articolo 51 [Salute e protezione sociale] in combinato disposto con il paragrafo 1 dell’articolo 7 [Valori] e il paragrafo 4 dell’articolo 92 [Principi generali] della Costituzione della Repubblica del Kosovo.