Una madre cattolica chiede che il figlio di cinque anni possa entrare a scuola senza le vaccinazioni previste dalla legge. New York dice no. E ora anche la Corte Suprema degli Stati Uniti rifiuta di bloccare l’applicazione della norma.
Il caso Jane Doe v. McDonald sembra locale, ma pone una delle domande più delicate della sanità pubblica contemporanea: quando libertà individuale, convinzioni religiose e tutela collettiva entrano in conflitto, quale deve prevalere?
L’8 settembre la Corte Suprema ha respinto la richiesta urgente della madre. L’ordine è di una sola riga e non rappresenta quindi una sentenza definitiva sul merito costituzionale della questione. Due giudici conservatori, Samuel Alito e Neil Gorsuch, avrebbero invece accolto la richiesta.
Il punto decisivo risale al 2019. Dopo una grave recrudescenza del morbillo, alimentata anche da comunità con basse coperture vaccinali, lo Stato di New York eliminò le esenzioni non mediche per i bambini che frequentano scuole e servizi per l’infanzia. Per questi studenti rimangono sostanzialmente le controindicazioni mediche documentate.
La madre sosteneva invece che la vaccinazione fosse incompatibile con le proprie convinzioni religiose e che lo Stato la costringesse a scegliere tra fede ed educazione del figlio.
La questione è particolarmente significativa perché la maggioranza conservatrice della Corte Suprema negli ultimi anni ha rafforzato in numerosi ambiti la tutela della libertà religiosa. Ma sui vaccini il confine sembra, almeno per ora, più difficile da superare. La Corte aveva già rifiutato nel 2025 di intervenire d’urgenza in un caso analogo proveniente dalla California.
E in Italia? Il confronto è interessante. La legge 119 del 2017 prevede dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori, tra cui poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite B, Haemophilus influenzae b, morbillo, parotite, rosolia e varicella.
Ma il meccanismo italiano è diverso a seconda dell’età. Per nidi e scuole dell’infanzia, fino a sei anni, l’adempimento degli obblighi vaccinali è requisito per l’accesso. Dalla scuola primaria in avanti, invece, il minore può frequentare comunque: intervengono ASL, percorso di recupero vaccinale ed eventualmente una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Sono inoltre previste eccezioni per immunità acquisita dopo la malattia e controindicazioni cliniche documentate.
Non è soltanto una battaglia sui vaccini. Il vero significato del caso americano è più ampio. La vaccinazione non protegge esclusivamente chi la riceve. Quando riguarda malattie altamente trasmissibili come il morbillo, elevate coperture riducono anche la probabilità che il virus raggiunga chi non può essere vaccinato per reali ragioni mediche.
È qui che una scelta apparentemente privata diventa un problema di sanità pubblica.
La libertà individuale resta un principio fondamentale. Ma non è necessariamente illimitata quando le conseguenze della decisione possono ricadere sugli altri.
La vicenda di New York manda quindi un segnale anche all’Europa: l’obbligo vaccinale non dovrebbe essere letto soltanto come imposizione dello Stato, ma come strumento da valutare nel difficile equilibrio tra autonomia personale, diritto all’istruzione e responsabilità verso la comunità.
E in un momento in cui esitazione vaccinale e disinformazione possono rapidamente trasformarsi in perdita di coperture, quel confine torna ad essere una questione politica, oltre che sanitaria.

Fonti:
Supreme Court of the United States, Doe v. McDonald, docket 26A239, 8 settembre 2026; The Washington Post, 8 settembre 2026; New York State Department of Health, School Immunization Requirements; Ministero della Salute, Legge vaccini e Misure di prevenzione sanitaria.