La Corte si è espressa sul ricorso riguardante una donna toscana paralizzata che, pur avendo i requisiti per accedere al suicidio assistito, non può auto somministrarsi il farmaco. L’Associazione Luca Coscioni: “I giudici non entrano nel merito e chiedono verifiche sulla strumentazione idonea per “libera”, ma non ha dichiarato inammissibile l’aiuto del medico”
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento attivo di un’altra persona nella somministrazione del farmaco in caso di suicidio assistito. Il ricorso riguarda una donna toscana paralizzata dal collo in giù che, pur avendo i requisiti per accedere al suicidio assistito, non può auto somministrarsi il farmaco. La questione era stata sollevata dal tribunale di Firenze nel caso di “Libera”, una donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla progressiva, completamente paralizzata e impossibilitata ad autosomministrarsi il farmaco letale.
Le motivazioni della sentenza
Con la sentenza depositata oggi la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze riguardo il reato di omicidio del consenziente. Le questioni sono state dichiarate inammissibili perché – per la Corte – “il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti”, ossia una pompa infusionale attivabile con comando vocale o tramite la bocca o gli occhi. La Consulta ha rilevato che “l’ordinanza di rimessione si è espressa sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’azienda sanitaria locale” essendosi il giudice a quo fermato a una “presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale”, mentre avrebbe dovuto coinvolgere “organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale”. La sentenza precisa che dove questi “dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente” la donna “avrebbe diritto ad avvalersene”.
Approfondimento
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Il comunicato dell’Associazione Luca Coscioni:
L’Associazione Luca Coscioni ha diffuso un comunicato dopo la pubblicazione della sentenza 132/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sull’articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente). Secondo quanto riferito dall’Associazione, “Libera” aveva già ottenuto l’autorizzazione all’accesso al suicidio medicalmente assistito, come previsto dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale. L’ASL aveva confermato la presenza di tutti i requisiti medici e giuridici. Tuttavia, a causa della paralisi completa e della difficoltà a deglutire, la donna non è fisicamente in grado di assumere autonomamente il farmaco letale. Per questo motivo, ha chiesto che un medico di fiducia possa intervenire direttamente nella somministrazione.
Filomena Gallo: “La Corte ha rigettato eccezione sollevate da Avvocatura Stato”
La Corte, spiega ancora l’Associazione Coscioni, non ha respinto la questione nel merito, ma l’ha dichiarata inammissibile per motivi procedurali. In particolare, ha ritenuto che il tribunale fiorentino avrebbe dovuto svolgere una verifica più ampia, a livello nazionale, sulla disponibilità di dispositivi di autosomministrazione compatibili con le condizioni di “Libera”. Solo dopo questa verifica, secondo i giudici, sarebbe stato possibile sollevare correttamente la questione di legittimità costituzionale. Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione e coordinatrice del collegio legale di “Libera”, ha dichiarato che la Corte ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato e ha confermato che l’azione giudiziaria era lo strumento corretto per porre il dubbio di costituzionalità sull’articolo 579. Ora, ha annunciato Gallo, il procedimento tornerà al tribunale di Firenze, per una nuova verifica che coinvolga anche organismi tecnici nazionali, come quelli del Ministero della Salute. La priorità, ha aggiunto, è che la verifica si concluda in tempi brevi, perché le condizioni di salute di “Libera” stanno peggiorando rapidamente.
Il ruolo del Servizio sanitario nazionale
Dal comunicato emerge anche un punto che l’Associazione Coscioni ritiene fondamentale: secondo la sentenza, il Servizio sanitario nazionale ha un ruolo centrale nelle procedure di fine vita, in particolare nella verifica delle condizioni e delle modalità con cui una persona può esercitare la propria volontà. Questo contrasta, secondo l’Associazione, con il disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento, che vorrebbe escludere il SSN da questo processo. Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ha invitato i parlamentari a respingere il disegno di legge del Governo e a discutere invece la proposta di legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale. Secondo Cappato, la decisione della Corte rafforza la necessità di una norma che riconosca pienamente il diritto all’autodeterminazione, anche per le persone che, come “Libera”, non sono in grado di agire da sole e chiedono l’intervento di un medico.
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