Si avvicina la prossima scadenza per i pagamenti della Rottamazione-quater delle cartelle. Il 31 luglio 2025 è il termine di versamento sia della nona rata per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti sia della prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile.

I moduli di pagamento sono allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione. In caso di mancato pagamento, oppure effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.  In considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2025.

Quali sono i canali di pagamento? Sarà possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat  abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento  aderenti al nodo pagoPa. Sarà inoltre possibile sfruttare sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si potrà anche  pagare anche  agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Copia comunicazione e moduli di versamento. La comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono essere recuperati nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile ottenere una copia via e-mail compilando l’apposito form disponibile nell’area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento.

Come funziona il servizio ContiTu? Il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, senza quindi necessità di credenziali di accesso, consente di pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle e degli avvisi contenuti nella comunicazione. Per gli altri  la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come prevede la legge, le azioni di recupero.


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