{"id":103938,"date":"2025-09-12T13:14:10","date_gmt":"2025-09-12T13:14:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/103938\/"},"modified":"2025-09-12T13:14:10","modified_gmt":"2025-09-12T13:14:10","slug":"scoperto-a-fare-altro-quando-il-dipendente-in-esterna-rischia-lespulsione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/103938\/","title":{"rendered":"Scoperto a fare altro, quando il dipendente &#8220;in esterna&#8221; rischia l&#8217;espulsione"},"content":{"rendered":"<p>In pi\u00f9 casi, la giurisprudenza ha spiegato che il datore di lavoro pu\u00f2 servirsi di un\u2019agenzia investigativa per <strong>verificare i comportamenti del dipendente<\/strong>, che fruisce dei permessi 104. L\u2019eventualit\u00e0 rientra <strong>nei poteri dell\u2019azienda<\/strong>, ma \u00e8 pur sempre condizionata ai limiti rappresentati dalle regole sulla privacy.<\/p>\n<p>La frode del dipendente, in danno dell\u2019azienda, pu\u00f2 palesarsi in vari modi. Recentemente \u00e8 intervenuta una sentenza, la n. 24564, con cui la <strong>Suprema Corte<\/strong> ha sostanzialmente ribadito che non \u00e8 illegale far pedinare \u2013 da detective professionisti \u2013 i propri dipendenti che lavorano \u201cin esterna\u201d. Il tutto al fine di verificare il corretto adempimento delle mansioni contrattuali.<\/p>\n<p>Considerate le numerose attivit\u00e0 lavorative che si svolgono fuori dalle mura della sede aziendale, vediamo da vicino caso e decisione, evidenziando che cosa i lavoratori debbono sapere per evitare gravi rischi disciplinari.\n<\/p>\n<p>L\u2019accertamento delle violazioni del dipendente<\/p>\n<p>Un dipendente avente le mansioni di <strong>letturista<\/strong> era sospettato di essere <strong>poco<\/strong> <strong>produttivo<\/strong> nelle sue attivit\u00e0 lavorative, che prevedeva \u2013 come noto \u2013 vari spostamenti sul territorio di assegnazione. Essendo una figura professionale con la funzione di registrare i consumi di acqua, gas o energia elettrica, rilevandoli dai contatori presso abitazioni e aziende, il dubbio o sospetto di comportamenti non diligenti, se non addirittura fraudolenti, \u00e8 certamente possibile.<\/p>\n<p>Ebbene, alcuni anni fa l\u2019azienda \u2013 confrontando le sue <strong>performance lavorative<\/strong> con quelle dei colleghi \u2013 si era accorta del <strong>rendimento<\/strong> <strong>oggettivamente<\/strong> <strong>scarso<\/strong> del dipendente e, da questo dato di fatto, decise di intraprendere un\u2019indagine pi\u00f9 approfondita circa il corretto svolgimento delle mansioni \u201cin esterna\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene, a seguito dei pedinamenti effettuati dall\u2019agenzia investigativa incaricata, emerse come il dipendente avesse l\u2019abitudine di <strong>falsificare gli orari<\/strong>, ma anche quella di recarsi \u2013 durante l\u2019orario di lavoro \u2013 in luoghi che nulla avevano a che fare con le sue mansioni. Inoltre, l\u2019uomo era stato visto <strong>permanere nell\u2019auto aziendale<\/strong> per lungo tempo nell\u2019arco della giornata, senza fare nulla e in palese violazione delle pi\u00f9 comuni regole di lealt\u00e0 e buona fede nel rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Con relativa <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/lettera-di-contestazione-disciplinare-come-funziona\/291823\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">contestazione<\/a>, ci fu cos\u00ec un <strong>procedimento disciplinare<\/strong> nei suoi confronti, che si concluse con la massima sanzione, il<strong> licenziamento per giusta causa<\/strong>. Nonostante il quadro delle accuse nei suoi confronti, l\u2019uomo impugn\u00f2 la decisione e ne sorse una disputa giudiziaria.<\/p>\n<p>In tribunale l\u2019esito non cambi\u00f2, perch\u00e9 il rendimento sotto la media \u2013 dovuto alle violazioni menzionate \u2013 fu ampiamente documentato grazie agli elementi di prova raccolti nell\u2019<strong>attivit\u00e0 investigativa<\/strong>.\u00a0Anzi, fu proprio quest\u2019ultima a inchiodarlo alle sue responsabilit\u00e0, confermando la bont\u00e0 dei sospetti. La magistratura conferm\u00f2 cos\u00ec la correttezza del recesso.<\/p>\n<p>Cosa sono i controlli difensivi<\/p>\n<p>A nulla sono valsi il ricorso in <strong>Cassazione<\/strong> e le difese dell\u2019uomo, che si opponeva all\u2019azione disciplinare intrapresa dall\u2019azienda nei suoi confronti, contestandone la tempestivit\u00e0. I <strong>magistrati di piazza Cavour<\/strong> hanno infatti aderito al ragionamento logico-giuridico compiuto dai giudici di merito, i quali avevano correttamente ricostruito i fatti di causa, componendo un quadro di elementi che metteva il dipendente innanzi alle conseguenze previste dalla legge.<\/p>\n<p>Mettendo in moto la macchina dei cosiddetti <strong>controlli difensivi<\/strong>, l\u2019azienda aveva agito nel modo giusto, raccogliendo \u2013 tramite i servizi dell\u2019agenzia investigativa \u2013 tutto il materiale utile a giustificare la massima sanzione disciplinare inflitta.<\/p>\n<p>Il calo di performance fu la \u201cspia\u201d di qualcosa che non andava, e fu ci\u00f2 che spinse il datore a servirsi dei <strong>pedinamenti dei detective<\/strong> per fare piena luce sulle <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/licenziamento-cassiere-soldi\/915153\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">violazioni<\/a> e documentarle utilmente in giudizio. I dubbi su <strong>lealt\u00e0, diligenza e buona fede<\/strong> del dipendente \u2013 valori tutelati dal Codice Civile \u2013 giustificano le attivit\u00e0 investigative, perch\u00e9 a rischio, ricorda la Suprema Corte, c\u2019\u00e8 la solidit\u00e0 del patrimonio e dell\u2019immagine aziendale nei confronti dei terzi.<\/p>\n<p>Che cosa cambia<\/p>\n<p>La decisione n. 24564 della Cassazione chiarisce ulteriormente il <strong>perimetro dei poteri aziendali<\/strong>, in merito ai controlli sui lavoratori. Un datore non v\u00ecola le norme sulla privacy se incarica un detective per compiere indagini mirate ad accertare violazioni del dipendente.<\/p>\n<p>L\u2019azienda che nutra il sospetto che un dipendente, incaricato di svolgere mansioni \u201cesterne\u201d ad es. come rappresentante, tecnico o venditore, non rispetti l\u2019orario di lavoro e utilizzi il tempo retribuito per svolgere attivit\u00e0 personali, pu\u00f2 legittimamente incaricare un\u2019agenzia investigativa. La giurisprudenza (tra cui Cass. n. 15094\/2018) ha infatti chiarito che tali controlli sono consentiti, purch\u00e9 finalizzati a verificare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e non a invadere la vita privata del lavoratore.<\/p>\n<p>In termini pratici, l\u2019attivit\u00e0 investigativa pu\u00f2 consistere in <strong>pedinamenti<\/strong> negli spostamenti esterni, osservazioni dirette, raccolta di <strong>prove fotografiche o video<\/strong> in <strong>luoghi pubblici o aperti al pubblico<\/strong> e nella redazione di un<strong> report dettagliato<\/strong> da consegnare al datore di lavoro. Tutto ci\u00f2, per\u00f2, deve rimanere entro i confini della liceit\u00e0: l\u2019agenzia non pu\u00f2 introdursi nella sfera privata del dipendente (abitazione o luoghi di vita familiare), n\u00e9 utilizzare strumenti invasivi come ad es. microspie, che violerebbero la legge sulla privacy e lo Statuto dei lavoratori.<\/p>\n<p>Come visto sopra, le conseguenze pratiche possono essere rilevanti: se emergono prove che il lavoratore abbandona sistematicamente i propri compiti, il datore potr\u00e0 procedere con una <strong>contestazione disciplinare<\/strong> che, nei casi pi\u00f9 gravi, pu\u00f2 sfociare in un <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/diritto-del-lavoro\/licenziamento-in-tronco\/831939\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">licenziamento in tronco<\/a>.<\/p>\n<p>Gli esempi pratici non mancano. Si pensi a un tecnico manutentore che, invece di recarsi dai clienti come previsto, trascorre le ore di lavoro in un bar o a fare commissioni personali: le indagini fotografiche dell\u2019agenzia hanno dimostrato le ripetute assenze ingiustificate, legittimando il recesso datoriale. Oppure, al caso di un venditore che dichiarava visite quotidiane a potenziali clienti ma che, grazie al pedinamento investigativo, \u00e8 stato scoperto passare gran parte della giornata in casa propria: il giudice ha ritenuto valide le prove raccolte e ha confermato la giusta causa di licenziamento. Recentemente, un cassiere \u00e8 stato licenziato per essere stato scoperto responsabile di ammanchi di cassa.<\/p>\n<p>In definitiva, il ricorso ad agenzie investigative rappresenta uno strumento delicato, ma efficace, per il datore di lavoro, a condizione che venga esercitato nel rispetto delle regole di legge e dei diritti fondamentali del lavoratore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In pi\u00f9 casi, la giurisprudenza ha spiegato che il datore di lavoro pu\u00f2 servirsi di un\u2019agenzia investigativa per&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":103939,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,1537,90,89,190,67001],"class_list":{"0":"post-103938","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-it","11":"tag-italia","12":"tag-italy","13":"tag-lavoro","14":"tag-legge-104"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103938"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103938\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/103939"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}