{"id":111952,"date":"2025-09-16T13:43:11","date_gmt":"2025-09-16T13:43:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/111952\/"},"modified":"2025-09-16T13:43:11","modified_gmt":"2025-09-16T13:43:11","slug":"contributi-non-versati-entro-quanto-riscattarli-con-la-rendita-vitalizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/111952\/","title":{"rendered":"Contributi non versati, entro quanto riscattarli con la rendita vitalizia"},"content":{"rendered":"<p>In Italia il lavoro nero \u00e8 una vera e propria piaga, in pi\u00f9 settori. Ma la legge prevede uno specifico strumento di tutela per coloro che, a causa dell\u2019inerzia o inadempienza del datore di lavoro, non vedono versati tutti i contributi a cui hanno diritto, rischiando di ricevere una pensione pi\u00f9 bassa in futuro. \u00c8 la <strong>rendita<\/strong> <strong>vitalizia<\/strong>, in gergo detto anche \u201c<strong>riscatto<\/strong>\u201c, che copre l\u2019omissione contributiva nell\u2019assicurazione per l\u2019invalidit\u00e0, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) su cui si sia gi\u00e0 verificata la prescrizione e, quindi, l\u2019impossibilit\u00e0 di versare i contributi nel rispetto delle scadenze di legge.<\/p>\n<p>Sul tema del mancato pagamento mensile di queste somme, c\u2019\u00e8 una recente sentenza della Cassazione a sezioni unite, la n. 22802, che ha spiegato quali sono i confini della rendita vitalizia, come pu\u00f2 essere richiesta, da chi ed entro quali termini. Vediamo insieme, in sintesi, la questione giudiziaria e la decisione della Corte, sottolineando le utili indicazioni generali che offre ad aziende e lavoratori.\n<\/p>\n<p>Cosa ha stabilito la Cassazione<\/p>\n<p>Con l\u2019appena citata decisione, la Suprema Corte ha chiuso un lungo dibattito tra magistratura, giuristi e lo stesso istituto di previdenza, stabilendo che il <strong>diritto del dipendente<\/strong> a costituire presso Inps\u00a0la rendita vitalizia (di cui all\u2019art. 13 della legge 1338\/1962):<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 sottoposto a prescrizione ordinaria decennale\u00a0e quindi viene meno trascorso questo lasso di tempo;<\/li>\n<li>pu\u00f2 essere fatto valere dalla data in cui il lavoratore viene a conoscenza del mancato versamento dei contributi da parte dell\u2019azienda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong>novit\u00e0<\/strong> <strong>sostanziale<\/strong>, offerta dalla sentenza in oggetto, va nella direzione della <strong>maggior tutela del lavoratore<\/strong> perch\u00e9 il termine non decorre pi\u00f9 automaticamente dall\u2019effettivo e preciso momento in cui si ha l\u2019omissione contributiva, ma dal giorno in cui il dipendente scopre o si rende conto di aver lavorato in nero, per la <strong>mancata regolarizzazione<\/strong> da parte dell\u2019azienda.<\/p>\n<p>L\u2019utilit\u00e0 della sentenza della Cassazione \u00e8 l\u2019aver superato la prassi di alcuni giudici, secondo cui il diritto alla rendita era <strong>imprescrittibile<\/strong> e poteva essere esercitato in <strong>ogni<\/strong> <strong>momento<\/strong>. L\u2019Inps invece faceva valere la <strong>prescrizione<\/strong> <strong>decennale<\/strong>, ma con decorrenza dalla data di prescrizione dei contributi. In sostanza, la Corte ha indicato una soluzione intermedia.<\/p>\n<p>Cos\u2019\u00e8 e come funziona la rendita vitalizia<\/p>\n<p>Per capire appieno la portata della decisione della Corte, \u00e8 opportuno fare una sintetica panoramica sul meccanismo della <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/pensioni\/rendita-vitalizia-inps-contributi-prescritti\/887928\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">rendita vitalizia<\/a>.<\/p>\n<p>Rendita vitalizia del datore di lavoro<\/p>\n<p>Per legge, il datore che non ha versato i contributi per l\u2019assicurazione Ivs e che non possa pi\u00f9 versarli per intervenuta <strong>scadenza<\/strong> <strong>dei<\/strong> <strong>termini<\/strong> (per legge 5 anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati), pu\u00f2 chiedere all\u2019Inps di costituire una rendita vitalizia in compensazione e <strong>rimedio al danno causato<\/strong>, con pagamento all\u2019istituto della corrispondente somma a titolo di riserva matematica.<\/p>\n<p>Potr\u00e0 farlo <strong>entro 10 anni<\/strong>, ferme restando le leggi penali applicabili e esibendo a Inps documenti con data certa, dai quali emergano l\u2019effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, come anche la misura della retribuzione erogata al lavoratore interessato.<\/p>\n<p>Rendita vitalizia del dipendente<\/p>\n<p>Non solo. Qualora non sia possibile avere dall\u2019azienda datrice la costituzione della rendita, il dipendente potr\u00e0 sostituirsi ad essa.<\/p>\n<p>\u00c8 la rendita a cui fa riferimento la Cassazione nella citata sentenza di chiarimento, che avr\u00e0 un ammontare pari alla pensione che sarebbe spettata se i contributi fossero stati tempestivamente accreditati.<\/p>\n<p>Attenzione per\u00f2:<\/p>\n<ul>\n<li>per legge il lavoratore pu\u00f2 sostituirsi all\u2019azienda a condizione che dia a Inps le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione a suo tempo versatagli;<\/li>\n<li>soltanto quando non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile per il datore provvedere alla costituzione della rendita, il diritto del lavoratore a sostituirsi comincer\u00e0 a prescriversi;<\/li>\n<li>il dipendente pu\u00f2 attivarsi sia nel caso in cui presti ancora attivit\u00e0 lavorativa, sia nel caso in cui abbia gi\u00e0 conseguito la pensione \u2013 i contributi si riterranno comunque gravanti sul datore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Resta comunque salvo il diritto del dipendente a chiedere il <strong>risarcimento<\/strong> del danno pensionistico, come indicato dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=266&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2116&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">art. 2116 del Codice Civile<\/a>,\u00a0 e, su questo specifico punto, si precisa che il termine prescrizionale \u00e8 anch\u2019esso decennale e scatta dal giorno nel quale il danno si manifesta, tipicamente con il <strong>rifiuto del versamento<\/strong> del trattamento previdenziale o il pagamento della mensilit\u00e0 in misura minore.<\/p>\n<p>Niente scadenza se l\u2019onere \u00e8 a proprio carico<\/p>\n<p>Nel caso il dipendente non si sia attivato nei termini visti sopra, la <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">legge 203\/2024<\/a> viene in suo soccorso con la modifica alle regole sulla rendita vitalizia di cui all\u2019art. 13 della legge 1338\/1962.<\/p>\n<p>Infatti con la novit\u00e0 introdotta lo scorso anno \u00e8 <strong>onere interamente a proprio carico<\/strong>: \u00e8 possibile costituire la rendita vitalizia integrativa senza essere vincolati al rispetto di <strong>alcuna<\/strong> <strong>scadenza<\/strong>.<\/p>\n<p>La regola si applica anche a seguito della recente sentenza della Suprema Corte e resta comunque fermo il suddetto <strong>onere della prova<\/strong>.\u00a0Per ulteriori informazioni sul meccanismo in oggetto \u00e8 di riferimento la <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/it\/it\/inps-comunica\/atti\/circolari-messaggi-e-normativa\/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-48-del-24-02-2025_14843.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">circolare Inps n. 48<\/a> di quest\u2019anno.<\/p>\n<p>Concludendo, in tema di omissioni contributive dell\u2019azienda, la sentenza 22802\/2025 della Cassazione ha spiegato che il diritto del dipendente a costituire la rendita vitalizia prevista dalla legge, \u00e8 s\u00ec soggetto a una prescrizione decennale, ma protegge e viene incontro al dipendente perch\u00e9 fa decorrere il relativo termine solo dalla data in cui il dipendente scopre la mancata regolarizzazione, controllando online il proprio estratto contributivo o al momento della domanda di pensione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In Italia il lavoro nero \u00e8 una vera e propria piaga, in pi\u00f9 settori. Ma la legge prevede&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":111953,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[14,54698,8,1537,90,89,7,15,82,9,83,10,7711,301,32919,13,11,80,84,12,81,85],"class_list":{"0":"post-111952","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ultime-notizie","8":"tag-cronaca","9":"tag-economia-sommersa","10":"tag-headlines","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-news","15":"tag-notizie","16":"tag-notizie-di-cronaca","17":"tag-notizie-principali","18":"tag-notiziedicronaca","19":"tag-notizieprincipali","20":"tag-pensioni","21":"tag-sanita","22":"tag-tasse-e-contributi","23":"tag-titoli","24":"tag-ultime-notizie","25":"tag-ultime-notizie-di-cronaca","26":"tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","27":"tag-ultimenotizie","28":"tag-ultimenotiziedicronaca","29":"tag-ultimenotizieenewsdioggi"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111952","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111952"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111952\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/111953"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111952"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111952"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}