{"id":115007,"date":"2025-09-18T01:45:11","date_gmt":"2025-09-18T01:45:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/115007\/"},"modified":"2025-09-18T01:45:11","modified_gmt":"2025-09-18T01:45:11","slug":"scuola-i-tribunali-danno-ragione-ai-supplenti-risarcendoli-perche-non-sono-obbligati-a-prendere-le-ferie-solo-durante-le-festivita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/115007\/","title":{"rendered":"Scuola, i tribunali danno ragione ai supplenti (risarcendoli): perch\u00e9 non sono obbligati a prendere le ferie solo durante le festivit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>La vittoria degli insegnanti con contratto a termine che si sono ritrovati in ferie d&#8217;ufficio nei periodi di Natale, Pasqua e fine anno scolastico<\/p>\n<p>Le aule dei tribunali diventano, ancora una volta, terreno di rivincita per i docenti precari. A <strong>Parma<\/strong>, <strong>Vercelli<\/strong> e in molte altre citt\u00e0, i giudici del lavoro stanno pronunciando sentenze che segnano un punto fermo: i supplenti non possono essere collocati in ferie d\u2019ufficio durante Natale, Pasqua o alla fine dell\u2019anno scolastico. Una pratica piuttosto diffusa, ma illegittima, che ha aperto la strada a risarcimenti che vanno da <strong>poche migliaia <\/strong>fino a oltre <strong>diecimila euro<\/strong>, a seconda degli anni di servizio. Una sentenza del <strong>Tribunale di Parma<\/strong> ha condannato il ministero dell\u2019Istruzione e del Merito al pagamento di <strong>1.722 euro<\/strong> a una <strong>docente<\/strong> precaria, con supplenza annuale. L\u2019insegnante non aveva chiesto ferie e le erano state imposte d\u2019ufficio. Il giudice, richiamandosi alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea e alla Corte di Cassazione, ha riconosciuto che gli insegnanti a tempo determinato non possono subire una sottrazione automatica dei giorni di riposo. Le ferie vanno concordate e il dirigente scolastico ha l\u2019obbligo di informare il docente, con comunicazioni formali e puntuali, affinch\u00e9 possa esercitare il suo diritto. Diversamente, scatta l\u2019<strong>indennit\u00e0 sostitutiva<\/strong>.<\/p>\n<p>Oltre 10mila di risarcimento a un docente di Vercelli<\/p>\n<p>Il caso di Parma non \u00e8 isolato. Anzi, si aggiunge a una serie di sentenze analoghe che negli ultimi tempi si stanno moltiplicando. Tra queste, ad esempio, la decisione del <strong>Tribunale di Vercelli<\/strong>: oltre <strong>10.200<\/strong> euro di risarcimento sono stati riconosciuti a un insegnante che, per anni, era stato collocato d\u2019ufficio in ferie durante le sospensioni didattiche, senza averne mai fatto richiesta. Le sentenze locali si inseriscono in un quadro pi\u00f9 ampio, tracciato dalla <strong>Corte di Giustizia europea<\/strong> e recepito dalla <strong>Cassazione<\/strong>. Il diritto, infatti, vieta la perdita automatica delle ferie e dell\u2019indennit\u00e0 sostitutiva senza una verifica concreta: il datore di lavoro deve dimostrare di aver messo il dipendente in condizione di usufruirne. La Cassazione ha chiarito che un docente a tempo determinato non pu\u00f2 essere considerato automaticamente in ferie tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, data di chiusura dell\u2019anno scolastico. E che la normativa italiana va interpretata alla luce delle direttive europee.<\/p>\n<p>I ricorsi<\/p>\n<p>La valanga di ricorsi recenti arriva infatti da una recente ordinanza della <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, sollecitata dal caso di due insegnanti supplenti con contratto fino al 30 giugno che avevano chiesto il pagamento delle ferie non godute. In un primo momento il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la loro richiesta, ma la Corte d\u2019Appello di Bologna l\u2019aveva respinta. La Cassazione ha poi ribaltato la decisione, stabilendo che per i docenti precari <strong>non \u00e8 obbligatorio fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle lezioni<\/strong>, come Natale o Pasqua, a differenza di quanto avviene invece per il personale di ruolo. La Cassazione ha infatti chiarito che, alla luce di una direttiva europea e delle sentenze della Corte di Giustizia Ue, non pu\u00f2 esserci la perdita automatica del diritto alle ferie senza prima accertare che il lavoratore abbia avuto la possibilit\u00e0 concreta di usufruirne. Di conseguenza, la Cassazione ha stabilito che il docente a tempo determinato ha diritto all\u2019<strong>indennit\u00e0 sostitutiva delle ferie non godute<\/strong>, \u00aba meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne\u00bb. L\u2019onere della prova, dunque, ricade sull\u2019amministrazione scolastica, che deve dimostrare di aver informato il docente in modo chiaro, trasparente e formale, mettendolo effettivamente in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie.<\/p>\n<p>Il sindacato che sta seguendo le cause<\/p>\n<p>Dietro i numerosi ricorsi in tutta Italia, c\u2019\u00e8 il <strong>sindacato Anief,<\/strong> che rivendica i successi in tribunale. \u00abAncora una volta un nostro ricorso produce una vittoria senza se e senza ma\u00bb, ha dichiarato il presidente Marcello Pacifico dopo il caso di Parma. \u00abLa quantit\u00e0 di soldi recuperati \u00e8 sempre pi\u00f9 rilevante: a Genova, ad esempio, otto docenti hanno ottenuto complessivamente 65mila euro, con migliaia di euro ciascuno\u00bb. La giustizia ha cos\u00ec dato loro ragione: le ferie sono un diritto da rispettare, non un automatismo burocratico da imporre. E la valanga di sentenze che si sta abbattendo sul ministero dell\u2019Istruzione e del Merito lascia intravedere un futuro in cui la prassi delle ferie \u00abforzate\u00bb potrebbe ridursi notevolmente. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La vittoria degli insegnanti con contratto a termine che si sono ritrovati in ferie d&#8217;ufficio nei periodi di&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":90721,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[14,8,1537,90,89,7,15,82,9,83,10,13,11,80,84,12,81,85],"class_list":{"0":"post-115007","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ultime-notizie","8":"tag-cronaca","9":"tag-headlines","10":"tag-it","11":"tag-italia","12":"tag-italy","13":"tag-news","14":"tag-notizie","15":"tag-notizie-di-cronaca","16":"tag-notizie-principali","17":"tag-notiziedicronaca","18":"tag-notizieprincipali","19":"tag-titoli","20":"tag-ultime-notizie","21":"tag-ultime-notizie-di-cronaca","22":"tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","23":"tag-ultimenotizie","24":"tag-ultimenotiziedicronaca","25":"tag-ultimenotizieenewsdioggi"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=115007"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115007\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/90721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=115007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=115007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=115007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}