{"id":123028,"date":"2025-09-22T06:01:14","date_gmt":"2025-09-22T06:01:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/123028\/"},"modified":"2025-09-22T06:01:14","modified_gmt":"2025-09-22T06:01:14","slug":"il-rinnovo-del-ccnl-metalmeccanica-cooperative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/123028\/","title":{"rendered":"Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica cooperative"},"content":{"rendered":"<p>Il rinnovo del <a href=\"https:\/\/www.euroconference.it\/media\/Files\/19978_METALMECCANICA_COOP_170625.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">CCNL Metalmeccanica cooperative<\/a>, firmato il 22 luglio 2025 e valido fino al 30 giugno 2028, garantisce un aumento minimo del 2% annuo sulle retribuzioni tabellari, per un totale di almeno 200 euro mensili sul livello C3. Sono previsti aggiornamenti su welfare, flexible benefits, previdenza complementare, sanit\u00e0 integrativa e tutele per malattia e genitorialit\u00e0. Vengono, inoltre, ridefinite le regole su contratti a termine, somministrazione e diritto di precedenza. L\u2019accordo coinvolge oltre 20.000 lavoratori e 13.000 soci, rafforzando diritti e sostegni economici.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Rinnovo del CCNL<\/strong><\/p>\n<p>Il CCNL Metalmeccanica cooperative, scaduto nel giugno 2024, ha operato in regime di ultrattivit\u00e0 fino alla data del 17 giugno 2025, momento in cui \u00e8 stata firmata l\u2019ipotesi di accordo di rinnovo, accompagnata da una successiva consultazione tra i lavoratori con esito positivo (98%), che ha portato alla firma definitiva il 22 luglio 2025.<\/p>\n<p>Tale accordo, firmato per la parte datoriale da Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agi produzione e lavoro e, per la parte dei lavoratori, Fim, Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, decorre fino al 30 giugno 2028, aggiorna la parte economica con un aumento del 2% garantito all\u2019anno sui minimi tabellari per tutta la durata quadriennale del contratto, oltre a un ampliamento della parte normativa in riferimento a welfare, congedi parentali e flessibilit\u00e0 in tema di contrattualistica e orario di lavoro.<\/p>\n<p>Il CCNL Metalmeccanica cooperative interessa oltre 20.000 lavoratori, presenti in particolare nelle Regioni del Centro Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto), e circa 13.000 soci.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Aspetti economici principali<\/strong><\/p>\n<p>Il rinnovo prevede la garanzia di un aumento minimo complessivo di 200\u202feuro mensili, parametrati sul livello C3, entro la fine del quadriennio, corrisposto in tranche annuali a giugno di ciascun anno.<\/p>\n<p>Nello specifico, l\u2019aumento sar\u00e0 adeguato alla fine del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL (2025 \u2013 2026 \u2013 2027 \u2013 2028) sulla base della dinamica inflattiva consuntivata e misurata con IPCA NEI, cos\u00ec come fornita dall\u2019ISTAT.<\/p>\n<p>Questo meccanismo si riferisce all\u2019applicazione dell\u2019aumento dell\u2019inflazione calcolata tramite l\u2019indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) al netto dei beni energetici importati (NEI): viene misurato l\u2019aumento generale del costo della vita al netto dell\u2019impatto delle variazioni dei prezzi dei beni energetici importati.<\/p>\n<p>In questo modo, la misura dell\u2019inflazione \u00e8 considerata pi\u00f9 equilibrata e meno soggetta alle fluttuazioni dovute al settore energetico.<\/p>\n<p>Pertanto, alla scadenza del mese di giugno di ogni anno, verr\u00e0 riconosciuto un incremento contrattuale pari al 2% (incremento minimo garantito) anche qualora la percentuale IPCA rilevata dall\u2019ISTAT risulti inferiore e, in questo caso, la differenza tra il 2% e la percentuale IPCA consuntivata diventa un differenziale a credito, che viene recuperato sugli aumenti successivi fino a esaurimento in presenza di un IPCA consuntivato superiore al 2% garantito.<\/p>\n<p>In ogni caso, per\u00f2, qualora al termine di vigenza del CCNL la somma degli incrementi fosse inferiore a 200 euro parametrati al livello C3, tale differenza verr\u00e0 conguagliata in sede di ultimo rinnovo nel 2028.<\/p>\n<p>In tema di assorbibilit\u00e0 di eventuali elementi retributivi, l\u2019accordo di rinnovo specifica che, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2027, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali, se riconosciuti in un momento successivo alla data di cui sopra, e purch\u00e9 non siano stati concessi con una \u00abclausola espressa di non assorbibilit\u00e0\u00bb, elemento, quindi, da attenzionare nella stipula dei contratti di assunzione o in fase di erogazione di un elemento retributivo migliorativo.<\/p>\n<p>La gestione di un elemento aggiuntivo della retribuzione in riferimento alla possibilit\u00e0 di assorbirlo \u00e8 controversa e delicata.<\/p>\n<p>Infatti, in linea generale, la giurisprudenza considera la possibilit\u00e0 di assorbire tale elemento salvo 2 casi:<\/p>\n<ol>\n<li>qualora l\u2019elemento aggiuntivo della retribuzione sia stato erogato per particolari meriti o in relazione a specifiche mansioni attribuite al lavoratore;<\/li>\n<li>in presenza, nel contratto collettivo applicato, di una previsione espressa di cumulabilit\u00e0 tra incremento dei minimi e superminimo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per tali motivi \u00e8 assolutamente indispensabile individuare la corretta dicitura al momento dell\u2019assegnazione dell\u2019elemento retributivo.<\/p>\n<p>In alternativa, \u00e8 possibile utilizzare la clausola di <strong>\u201c<\/strong>acconto futuri aumenti\u201d per legare un elemento retributivo aggiuntivo che per sua natura \u00e8 assorbibile.<\/p>\n<p><strong>Tabella aumenti retributivi<\/strong><\/p>\n<p>Incrementi retributivi e conguaglio<\/p>\n<tr>\n<td width=\"66\"><strong>Livello<\/strong><\/td>\n<td width=\"95\"><strong>Minimo contrattuale al 31\/5\/2025<\/strong><\/td>\n<td width=\"80\"><strong>Incrementi dal 1\/6\/2025<\/strong><\/td>\n<td width=\"80\"><strong>Incrementi dal 1\/6\/2026<\/strong><\/td>\n<td width=\"80\"><strong>Incrementi dal 1\/6\/2027<\/strong><\/td>\n<td width=\"80\"><strong>Incrementi dal 1\/6\/2028<\/strong><\/td>\n<td width=\"80\"><strong>Incremento totale<\/strong><\/td>\n<td width=\"80\"><strong>Conguaglio<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"66\">D1<\/td>\n<td width=\"95\">1.719,67<\/td>\n<td width=\"80\">34,39<\/td>\n<td width=\"80\">35,08<\/td>\n<td width=\"80\">35,78<\/td>\n<td width=\"80\">36,50<\/td>\n<td width=\"80\">141,75<\/td>\n<td width=\"80\">161,43<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"66\">D2<\/td>\n<td width=\"95\">1.906,99<\/td>\n<td width=\"80\">38,14<\/td>\n<td width=\"80\">38,90<\/td>\n<td width=\"80\">39,68<\/td>\n<td width=\"80\">40,47<\/td>\n<td width=\"80\">157,19<\/td>\n<td width=\"80\">179,01<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"66\">C1<\/td>\n<td width=\"95\">1.948,18<\/td>\n<td width=\"80\">38,96<\/td>\n<td width=\"80\">39,74<\/td>\n<td width=\"80\">40,54<\/td>\n<td width=\"80\">41,35<\/td>\n<td width=\"80\">160,59<\/td>\n<td width=\"80\">182,88<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"66\">C2<\/td>\n<td width=\"95\">1.989,38<\/td>\n<td width=\"80\">39,79<\/td>\n<td width=\"80\">40,58<\/td>\n<td width=\"80\">41,39<\/td>\n<td width=\"80\">42,22<\/td>\n<td width=\"80\">163,98<\/td>\n<td width=\"80\">186,74<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"66\">C3<\/td>\n<td width=\"95\">2.130,56<\/td>\n<td width=\"80\">42,61<\/td>\n<td width=\"80\">43,46<\/td>\n<td width=\"80\">44,33<\/td>\n<td width=\"80\">45,22<\/td>\n<td width=\"80\">175,62<\/td>\n<td width=\"80\">200,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"66\">B1<\/td>\n<td width=\"95\">2.283,65<\/td>\n<td width=\"80\">45,67<\/td>\n<td width=\"80\">46,59<\/td>\n<td width=\"80\">47,52<\/td>\n<td width=\"80\">48,47<\/td>\n<td width=\"80\">188,25<\/td>\n<td width=\"80\">214,38<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"66\">B2<\/td>\n<td width=\"95\">2.449,99<\/td>\n<td width=\"80\">49,00<\/td>\n<td width=\"80\">49,98<\/td>\n<td width=\"80\">50,98<\/td>\n<td width=\"80\">52,00<\/td>\n<td width=\"80\">201,96<\/td>\n<td width=\"80\">230,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"66\">B3<\/td>\n<td width=\"95\">2.663,87<\/td>\n<td width=\"80\">53,28<\/td>\n<td width=\"80\">54,34<\/td>\n<td width=\"80\">55,43<\/td>\n<td width=\"80\">56,54<\/td>\n<td width=\"80\">219,59<\/td>\n<td width=\"80\">250,07<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"66\">A1<\/td>\n<td width=\"95\">2.935,91<\/td>\n<td width=\"80\">58,72<\/td>\n<td width=\"80\">59,89<\/td>\n<td width=\"80\">61,09<\/td>\n<td width=\"80\">62,31<\/td>\n<td width=\"80\">242,01<\/td>\n<td width=\"80\">275,61<\/td>\n<\/tr>\n<p>Minimi contrattuali<\/p>\n<tr>\n<td width=\"107\"><strong>Livello<\/strong><\/td>\n<td width=\"107\"><strong>Minimo contrattuale al 31\/5\/2025<\/strong><\/td>\n<td width=\"107\"><strong>Minimo contrattuale dal 1\/6\/2025<\/strong><\/td>\n<td width=\"107\"><strong>Minimo contrattuale dal 1\/6\/2026<\/strong><\/td>\n<td width=\"107\"><strong>Minimo contrattuale dal 1\/6\/2027<\/strong><\/td>\n<td width=\"107\"><strong>Minimo contrattuale dal 1\/6\/2028<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"107\">D1<\/td>\n<td width=\"107\">1.719,67<\/td>\n<td width=\"107\">1.754,06<\/td>\n<td width=\"107\">1.789,14<\/td>\n<td width=\"107\">1.824,92<\/td>\n<td width=\"107\">1.861,42<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"107\">D2<\/td>\n<td width=\"107\">1.906,99<\/td>\n<td width=\"107\">1.945,13<\/td>\n<td width=\"107\">1.984,03<\/td>\n<td width=\"107\">2.023,71<\/td>\n<td width=\"107\">2.064,18<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"107\">C1<\/td>\n<td width=\"107\">1.948,18<\/td>\n<td width=\"107\">1.987,14<\/td>\n<td width=\"107\">2.026,88<\/td>\n<td width=\"107\">2.067,42<\/td>\n<td width=\"107\">2.108,77<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"107\">C2<\/td>\n<td width=\"107\">1.989,38<\/td>\n<td width=\"107\">2.029,17<\/td>\n<td width=\"107\">2.069,75<\/td>\n<td width=\"107\">2.111,14<\/td>\n<td width=\"107\">2.153,36<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"107\">C3<\/td>\n<td width=\"107\">2.130,56<\/td>\n<td width=\"107\">2.173,17<\/td>\n<td width=\"107\">2.216,63<\/td>\n<td width=\"107\">2.260,96<\/td>\n<td width=\"107\">2.306,18<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"107\">B1<\/td>\n<td width=\"107\">2.283,65<\/td>\n<td width=\"107\">2.329,32<\/td>\n<td width=\"107\">2.375,91<\/td>\n<td width=\"107\">2.423,43<\/td>\n<td width=\"107\">2.471,90<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"107\">B2<\/td>\n<td width=\"107\">2.449,99<\/td>\n<td width=\"107\">2.498,99<\/td>\n<td width=\"107\">2.548,97<\/td>\n<td width=\"107\">2.599,95<\/td>\n<td width=\"107\">2.651,95<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"107\">B3<\/td>\n<td width=\"107\">2.663,87<\/td>\n<td width=\"107\">2.717,15<\/td>\n<td width=\"107\">2.771,49<\/td>\n<td width=\"107\">2.826,92<\/td>\n<td width=\"107\">2.883,46<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"107\">A1<\/td>\n<td width=\"107\">2.935,91<\/td>\n<td width=\"107\">2.994,63<\/td>\n<td width=\"107\">3.054,52<\/td>\n<td width=\"107\">3.115,61<\/td>\n<td width=\"107\">3.177,92<\/td>\n<\/tr>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Indennit\u00e0 di trasferta e reperibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Il rinnovo del CCNL interviene anche sulle misure legate agli importi di trasferta e di reperibilit\u00e0 a decorrere dal 1\u00b0 giugno 2025.<\/p>\n<p>Trasferta<\/p>\n<tr>\n<td width=\"33%\"><strong>Misura dell\u2019indennit\u00e0<\/strong><\/td>\n<td width=\"33%\"><strong>Dal 1\u00b0 giugno 2024<\/strong><\/td>\n<td width=\"33%\"><strong>Dal 1\u00b0giugno 2025<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"33%\">Trasferta intera<\/td>\n<td width=\"33%\">49,68 euro<\/td>\n<td width=\"33%\">50,67 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"33%\">Quota per il pasto meridiano o serale<\/td>\n<td width=\"33%\">12,89 euro<\/td>\n<td width=\"33%\">13,15 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"33%\">Quota per il pernottamento<\/td>\n<td width=\"33%\">23,90 euro<\/td>\n<td width=\"33%\">24,38 euro<\/td>\n<\/tr>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Reperibilit\u00e0<\/p>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\" width=\"25%\"><strong>Livello<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"3\" width=\"75%\"><strong>Compenso giornaliero<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"25%\"><strong>16 ore (giorno lavorato)<\/strong><\/td>\n<td width=\"25%\"><strong>24 ore (giorno libero)<\/strong><\/td>\n<td width=\"25%\"><strong>24 ore festive<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"25%\">D1 \u2013 D2 \u2013 C1<\/td>\n<td width=\"25%\">5,80<\/td>\n<td width=\"25%\">8,73<\/td>\n<td width=\"25%\">9,44<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"25%\">C2 \u2013 c3<\/td>\n<td width=\"25%\">6,92<\/td>\n<td width=\"25%\">10,85<\/td>\n<td width=\"25%\">11,64<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"25%\">B1 o superiori<\/td>\n<td width=\"25%\">7,94<\/td>\n<td width=\"25%\">13,07<\/td>\n<td width=\"25%\">13,75<\/td>\n<\/tr>\n<p>\u00a0<\/p>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\" width=\"25%\"><strong>Livello<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"3\" width=\"75%\"><strong>Compenso settimanale<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"25%\"><strong>6 giorni<\/strong><\/td>\n<td width=\"25%\"><strong>6 giorni con festivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"25%\"><strong>6 giorni con festivo e giorno libero<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"25%\">D1 \u2013 D2 \u2013 C1<\/td>\n<td width=\"25%\">37,73<\/td>\n<td width=\"25%\">38,44<\/td>\n<td width=\"25%\">41,37<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"25%\">C2 \u2013 c3<\/td>\n<td width=\"25%\">45,45<\/td>\n<td width=\"25%\">46,24<\/td>\n<td width=\"25%\">50,17<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"25%\">B1 o superiori<\/td>\n<td width=\"25%\">52,77<\/td>\n<td width=\"25%\">53,45<\/td>\n<td width=\"25%\">58,58<\/td>\n<\/tr>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Elemento perequativo<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019accordo di rinnovo, all\u2019art. 13, prevede l\u2019erogazione di un elemento perequativo spettante ai lavoratori in forza al 1\u00b0 gennaio di ogni anno presso cooperative prive di contrattazione di secondo livello che preveda premi di risultato e che, nel corso dell\u2019anno precedente, abbiano percepito solo retribuzione contrattualmente prevista, senza elementi individuali aggiuntivi.<\/p>\n<p>L\u2019importo da corrispondere, con la retribuzione del mese di giugno, \u00e8 pari a 485 euro, senza alcuna incidenza sul TFR, ma a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2026 viene ulteriormente specificato che l\u2019importo da riconoscere \u00e8 pari a 500 euro lordi annui.<\/p>\n<p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedente al mese di giugno, il lavoratore avr\u00e0 diritto alla corresponsione dell\u2019elemento perequativo, sempre con le condizioni espresse, al momento della liquidazione delle competenze.<\/p>\n<p>La corretta gestione in tema di erogazione dell\u2019elemento perequativo trova spazio all\u2019interno dell\u2019accordo di rinnovo in riferimento a un preciso calcolo da effettuare rispetto al confronto tra la retribuzione annua lorda, ossia gli elementi fissi della retribuzione erogati in modo continuativo, e la paga tabellare annua lorda comprensiva di scatti di anzianit\u00e0.<\/p>\n<p>Si verificano 2 ipotesi:<\/p>\n<ol>\n<li>differenza tra i 2 elementi inferiore o uguale a 650 euro lordi annui: riconoscimento di un elemento perequativo annuo lordo non inferiore a un minimo pari a 200 euro;<\/li>\n<li>differenza tra i 2 elementi superiore a 650 euro lordi annui, ma inferiore a 850 euro lordi annui: riconoscimento di un elemento perequativo annuo lordo di importo pari alla differenza tra 850 euro e la differenza calcolata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Aspetti normativi principali<\/strong><\/p>\n<p>Il rinnovo del CCNL in commento interviene sulla parte contrattualistica in riferimento all\u2019apposizione di specifiche causali da utilizzare per la stipula di contratti a tempo determinato, ai sensi dell\u2019art. 19, lett. a), D.Lgs. n. 81\/2015.<\/p>\n<p>Nello specifico, l\u2019art. 4 del rinnovo, rubricato \u201cTipologie contrattuali\u201d, specifica che il contratto a tempo determinato pu\u00f2 avere una durata superiore ai 12 mesi, fermo restando il limite totale dei 24, purch\u00e9 vi sia l\u2019apposizione di una delle seguenti causali:<\/p>\n<ul>\n<li>incremento di attivit\u00e0 non fronteggiabile con l\u2019ordinario assetto produttivo;<\/li>\n<li>rispetto dei termini di consegna in riferimento a commesse o appalti predefiniti nel tempo;<\/li>\n<li>avvio di nuove attivit\u00e0 (art. 23, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81\/2015) e sviluppo di attivit\u00e0 straordinarie con carattere di temporaneit\u00e0;<\/li>\n<li>investimenti nei processi produttivi atti a implementare la gestione sostenibile dell\u2019impresa o nuovi processi di digitalizzazione;<\/li>\n<li>sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Viene specificato anche il numero massimo di lavoratori assunti a tempo determinato.<\/p>\n<p>Viene mantenuto il principio sancito dall\u2019art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81\/2015, secondo il quale il numero massimo di lavoratori a tempo determinato da assumere contemporaneamente \u00e8 pari al 20% dei lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno di riferimento per la nuova assunzione, con la specifica del 18% per le aziende che occupano oltre 400 dipendenti.<\/p>\n<p>Inoltre, in caso di avvio di nuova attivit\u00e0 il parametro temporale da considerare sar\u00e0 legato al momento della nuova assunzione.<\/p>\n<p>All\u2019interno del contratto di assunzione a tempo determinato si ricorda che, qualora lo stesso sia superiore a 6 mesi, deve trovare spazio la c.d. clausola riferita al \u201cdiritto di precedenza\u201d: il lavoratore con il quale si sia concluso uno o pi\u00f9 contratti a tempo determinato, presso la stessa azienda, per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine, purch\u00e9 l\u2019assunzione riguardi le medesime mansioni precedentemente espletate.<\/p>\n<p>Il diritto di precedenza, per essere valido, dev\u2019essere espressamente esercitato dal lavoratore.<\/p>\n<p>In modo analogo, il rinnovo del CCNL stabilisce anche i criteri di utilizzo dei lavoratori somministrati, con percentuali differenti a seconda che il personale utilizzato sia a tempo indeterminato o determinato, rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato direttamente dal datore di lavoro:<\/p>\n<tr>\n<td width=\"33%\"><strong>Tipologia contrattuale<\/strong><\/td>\n<td width=\"33%\"><strong>Percentuale di compresenza standard<\/strong><\/td>\n<td width=\"33%\"><strong>Percentuale di compresenza per aziende con almeno 400 lavoratori<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"33%\">Somministrati a tempo indeterminato<\/td>\n<td width=\"33%\">20%<\/td>\n<td width=\"33%\">16%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"33%\">Somministrati a tempo determinato<\/td>\n<td width=\"33%\">30%<\/td>\n<td width=\"33%\">28%<\/td>\n<\/tr>\n<p>In riferimento al diritto di precedenza, viene inserita una clausola in modo sperimentale dal 1\u00b0 gennaio 2026, secondo la quale i lavoratori somministrati che abbiano prestato missione per un periodo superiore a 12 mesi frazionati, purch\u00e9 con intervalli non superiori a 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate direttamente dall\u2019utilizzatore entro i 12 mesi successivi alla scadenza della somministrazione. Rimane fermo che l\u2019esercizio del diritto da parte del lavoratore dev\u2019essere esplicitato in forma scritta.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Permessi retribuiti<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019ottica di una sempre maggiore tutela nei confronti dei lavoratori, l\u2019accordo di rinnovo inserisce aggiornamenti in merito a permessi retribuiti a favore dei lavoratori impegnati in turnazioni di 21 turni settimanali comprendenti il turno notturno e cadente di sabato e domenica, riconoscendo 8 ore aggiuntive.<\/p>\n<p>Inoltre, a favore dei lavoratori di et\u00e0 pari o superiore a 50 anni, viene prevista una concessione di ulteriori 8 ore annue, retribuite, in aggiunta a quanto gi\u00e0 previsto dall\u2019eventuale contrattazione aziendale, per effettuare visite mediche specialistiche. Ai fini della fruizione il lavoratore dovr\u00e0 esibire al datore di lavoro opportuna documentazione attestante la visita effettuata.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Fondi di assistenza<\/strong><\/p>\n<p>Previdenza complementare<\/p>\n<p>Stante la sempre maggiore importanza rispetto al tema del futuro pensionistico dei lavoratori, al fine di implementare il secondo pilastro della previdenza, l\u2019accordo di rinnovo interviene anche in tema di contribuzione da destinare al fondo negoziale Previdenza Cooperativa.<\/p>\n<p>In primo luogo, in tema di consapevolezza rispetto ai vantaggi operanti dall\u2019adesione alla previdenza complementare, le aziende annualmente devono mettere a disposizione dei lavoratori non iscritti una scheda informativa rispetto al Fondo negoziale.<\/p>\n<p>Inoltre, proprio al fine di incentivare l\u2019adesione al Fondo, da parte dei lavoratori con meno di 35 anni di et\u00e0 anagrafica, la cooperativa \u00e8 tenuta a versare a Previdenza Cooperativa un contributo una tantum pari a 50 euro ai lavoratori che, per la prima volta, si iscrivono alla previdenza complementare.<\/p>\n<p>Rispetto all\u2019aumento del contributo a carico del datore di lavoro, gi\u00e0 previsto dal precedente rinnovo contrattuale, destinato ai lavoratori di nuova adesione dal 1\u00b0 giugno 2021 con un\u2019et\u00e0 anagrafica inferiore ai 35 anni, pari a 2,2% dei minimi contrattuali, l\u2019attuale rinnovo prevede, a decorrere dal 1\u00b0 giugno 2025, l\u2019elevazione al 2,3%.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Assistenza sanitaria integrativa<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa \u00e8 obbligatoriamente prevista dal CCNL, allo scopo di permettere ai lavoratori di usufruire di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle fornite dal SSN.<\/p>\n<p>Tutti i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato, anche con orario di lavoro parziale, devono, quindi, essere iscritti al Fondo, oltre ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato e a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi.<\/p>\n<p>L\u2019importo \u00e8 pari a 156 euro annui, includendo la copertura per i familiari fiscalmente a carico.<\/p>\n<p>Non \u00e8 inusuale che l\u2019azienda voglia provvedere all\u2019assistenza sanitaria integrativa utilizzando altri Fondi, ferma restando l\u2019equivalenza dei servizi sanitari offerti, l\u2019accordo di rinnovo specifica che l\u2019ulteriore parametro di confronto \u00e8 il contributo da parte del datore di lavoro \u00e8 che il contributo non sia inferiore a 156 euro annui.<\/p>\n<p>A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2026 verr\u00e0, inoltre, introdotta una garanzia per la non autosufficienza permanente per gli eventi verificatesi durante il rapporto di lavoro, con contributi aziendali crescenti pari a:<\/p>\n<ul>\n<li>215,40\u202feuro per il 2026;<\/li>\n<li>243 euro per il 2027;<\/li>\n<li>270,60 euro\u202fper il 2028.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questi contributi garantiranno, in occasione dell\u2019evento, una copertura mensile di 500\u202feuro a vita.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Welfare<\/strong><\/p>\n<p>Con il rinnovo del CCNL \u00e8 stata delineata anche la gestione dell\u2019erogazione di flexible benefits e welfare, individuando importi crescenti su base annua pari a:<\/p>\n<tr>\n<td width=\"50%\"><strong>Anno<\/strong><\/td>\n<td width=\"50%\"><strong>Importo<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"50%\">2025<\/td>\n<td width=\"50%\">220 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"50%\">2026<\/td>\n<td width=\"50%\">230 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"50%\">2027<\/td>\n<td width=\"50%\">240 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"50%\">2028<\/td>\n<td width=\"50%\">250 euro<\/td>\n<\/tr>\n<p>A decorrere dal mese di giugno il datore di lavoro deve mettere a disposizione gli importi riportati in tabella a tutti i lavoratori che rientrino nelle seguenti caratteristiche:<\/p>\n<ul>\n<li>in forza al 1\u00b0 giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre;<\/li>\n<li>che abbiano superato il periodo di prova;<\/li>\n<li>assunti con contratto a tempo indeterminato o, se determinato, con un\u2019anzianit\u00e0 di servizio di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, in ciascun anno;<\/li>\n<li>in caso di part-time l\u2019importo non deve essere riproporzionato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quanto previsto dal CCNL, da erogare in modo obbligatorio, va ad aggiungersi a quanto gi\u00e0 preventivamente concordato da usi aziendali o pattuizioni.<\/p>\n<p>Al fine di agevolare il datore di lavoro nella scelta di beni e servizi da mettere a disposizione dei lavoratori, in modo che questa previsione contrattuale non sia solo un mero adempimento, ma divenga apripista di buone prassi, si rimanda all\u2019allegato 7 \u201cStrumenti di welfare \u2013 semplificazioni\u201d, nel quale viene riportata una tabella di facile consultazione in cui individuare finalit\u00e0, servizi e riferimenti normativi di applicazione.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Tutele del lavoratore e della genitorialit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Ulteriore aspetto preso in considerazione nel testo di rinnovo \u00e8 la tutela nei confronti del lavoratore e della genitorialit\u00e0, trattando in modo specifico malattia, infortunio e congedo parentale.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito della malattia viene precisato che il lavoratore ha il dovere di avvisare l\u2019azienda entro la fine del turno della prima assenza, inviando il protocollo del certificato medico entro il secondo giorno dall\u2019inizio dell\u2019assenza, affinch\u00e9 non sia considerato assente ingiustificato.<\/p>\n<p>In termini di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto a 2 differenti tipologie di comporto:<\/p>\n<ol>\n<li>comporto breve, pari a:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>183 giorni di calendario per anzianit\u00e0 di servizio fino a 3 anni compiuti;<\/li>\n<li>274 giorni di calendario per anzianit\u00e0 di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;<\/li>\n<li>365 giorni di calendario per anzianit\u00e0 di servizio oltre i 6 anni;<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>comporto prolungato, pari a:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>274 giorni di calendario per anzianit\u00e0 di servizio fino a 3 anni compiuti;<\/li>\n<li>411 giorni di calendario per anzianit\u00e0 di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;<\/li>\n<li>548 giorni di calendario per anzianit\u00e0 di servizio oltre i 6 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per attivare il conteggio del comporto prolungato il lavoratore si deve trovare in uno di questi casi specifici:<\/p>\n<ul>\n<li>evento morboso continuativo con assenza ininterrotta (o interrotta da un\u2019unica ripresa del lavoro) per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;<\/li>\n<li>esistenza di 2 malattie comportanti, ciascuna, un\u2019assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;<\/li>\n<li>se alla scadenza del comporto breve il lavoratore abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A livello operativo, il calcolo del periodo di comporto dev\u2019essere effettuato conteggiando le assenze che si sono verificate nei 3 anni precedenti l\u2019ultima malattia, considerando anche quella in corso.<\/p>\n<p>Si precisa che, al termine del periodo di comporto, il lavoratore pu\u00f2 fare richiesta di un periodo di aspettativa della durata massima di 4 mesi, durante il quale il rapporto risulta \u201ccongelato\u201d, senza corresponsione di retribuzione n\u00e9 decorrenza di anzianit\u00e0. Al superamento del periodo di comporto, ed eventualmente esaurito il periodo di aspettativa spettante, il datore di lavoro pu\u00f2 decidere di procedere con il licenziamento, dovendo corrispondere in questo caso al lavoratore anche l\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il trattamento economico, al lavoratore spetter\u00e0, nei limiti della conservazione del posto di lavoro:<\/p>\n<tr>\n<td width=\"33%\"><strong>Anzianit\u00e0 di servizio<\/strong><\/td>\n<td width=\"33%\"><strong>Retribuzione globale<\/strong><\/td>\n<td width=\"33%\"><strong>80% retribuzione<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"33%\">Fino a 3 anni<\/td>\n<td width=\"33%\">Per i primi 122 giorni di calendario<\/td>\n<td width=\"33%\">Fino a scadenza comporto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"33%\">Da 3 a 6 anni<\/td>\n<td width=\"33%\">Per i primi 153 giorni di calendario<\/td>\n<td width=\"33%\">Fino a scadenza comporto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"33%\">Oltre i 6 anni<\/td>\n<td width=\"33%\">Per i primi 214 giorni di calendario<\/td>\n<td width=\"33%\">Fino a scadenza comporto<\/td>\n<\/tr>\n<p>Nell\u2019ottica di contrastare le malattie brevi, viene previsto che, durante il triennio, se si sono verificate malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, le assenze successive (sempre di durata non superiore a 5 giorni) verranno calcolate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico.<\/p>\n<p>Non si considerano, per\u00f2, le assenze dovute a ricovero ospedaliero, day hospital, malattie connesse allo stato di gravidanza e trattamenti terapeutici ricorrenti.<\/p>\n<p>Aspetto rilevante, trattato nel rinnovo, riguarda l\u2019integrazione retributiva prevista per i congedi parentali e la specifica in termini di utilizzo in caso di scelta per il congedo a ore.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda questa seconda parte, il periodo di congedo parentale \u00e8 frazionabile in gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riproporzionati a 1 ora e a 2 ore in caso di part-time pari o inferiore a 20 ore settimanali.<\/p>\n<p>Per permettere una migliore organizzazione, il genitore dovr\u00e0 presentare richiesta, scritta, con almeno 5 giorni di preavviso, indicando il periodo di utilizzo, allegando il certificato di nascita; se, invece, la richiesta di utilizzo \u00e8 su base oraria, allora il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una programmazione mensile di utilizzo entro 2 giorni prima della fine del mese precedente a quello di fruizione.<\/p>\n<p>Al genitore spetta un trattamento economico pari all\u2019intera retribuzione globale, in termini di integrazione rispetto a quanto previsto dalla normativa, per i primi 2 mesi di congedo spettante. Qualora entrambi i genitori siano occupati nella medesima azienda, allora l\u2019integrazione al 100% della retribuzione spettante pu\u00f2 essere riconosciuta fino a un massimo di 2 mesi cumulativamente fra entrambi i genitori.<\/p>\n<p>Ultimo aspetto toccato, ma non per questo meno importante, riguarda le azioni che devono essere attivate dalle aziende per prevenire molestie e violenze nei luoghi di lavoro per tutelare e preservare la dignit\u00e0 dei lavoratori, indipendentemente dal loro sesso.<\/p>\n<p>Infatti, le aziende devono promuovere un ambiente di lavoro sano, fondato su relazioni interpersonali rispettose e corrette, anche attivando buone prassi di consapevolezza e sensibilizzazione su questi temi.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Si segnala che l\u2019articolo \u00e8 tratto da \u201c<a class=\"link_rivista\" title=\"Contratti collettivi e tabelle\" href=\"https:\/\/www.euroconference.it\/centro_studi_lavoro_e_previdenza\/contratti_collettivi_e_tabelle\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Contratti collettivi e tabelle<\/a>\u201d.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica cooperative, firmato il 22 luglio 2025 e valido fino al 30 giugno 2028,&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":123029,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[2065,2066,239,2063,2064,1537,90,89,240],"class_list":{"0":"post-123028","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-assistenza-sanitaria","8":"tag-assistenza-sanitaria","9":"tag-assistenzasanitaria","10":"tag-health","11":"tag-health-care","12":"tag-healthcare","13":"tag-it","14":"tag-italia","15":"tag-italy","16":"tag-salute"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=123028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123028\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/123029"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=123028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=123028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=123028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}