{"id":126990,"date":"2025-09-24T04:25:24","date_gmt":"2025-09-24T04:25:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/126990\/"},"modified":"2025-09-24T04:25:24","modified_gmt":"2025-09-24T04:25:24","slug":"zone-montane-incentivi-per-smart-working-natalita-e-imprese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/126990\/","title":{"rendered":"Zone montane, incentivi per smart working , natalit\u00e0 e imprese."},"content":{"rendered":"<p>E\u2019 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la Legge\u00a0 12 settembre 2025 n. 131, recante \u201c Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane \u201c. &#13;<\/p>\n<p>Nel complesso la Legge stanzia 200 milioni di euro all\u2019 anno per il triennio 2025 \u2013 2027 per il finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Il provvedimento mira a favorire il popolamento delle zone montane, incentivare investimenti locali, sostenere i servizi essenziali e stimolare il ritorno o la permanenza di giovani, professionisti e imprese. Vengono ridefiniti i criteri di classificazione dei comuni montani, con l\u2019introduzione di nuove misure agevolative : <\/p>\n<ol>\n<li>Sgravio contributivo totale per le imprese che adottano lo smart working ;\u00a0 <\/li>\n<li>Nuovi crediti di imposta per personale sanitario e scolastico ; agricoltori nonch\u00e9 per giovani imprenditori ; \u00a0<\/li>\n<li>Tax credit per acquisto e ristrutturazione prima casa ; <\/li>\n<li>Bonus natalit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b>Agevolazioni smart working ( art. 26 )<\/b> &#8211; Al fine di agevolare il\u00a0ripopolamento\u00a0delle zone montane, alle aziende \u00e8 riconosciuto uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030\u00a0in favore di ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il 41\u00b0 anno di et\u00e0, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalit\u00e0 di\u00a0lavoro agile in un comune montano\u00a0con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L\u2019agevolazione \u00e8 riconosciuta a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l&#8217;abitazione principale e il domicilio stabile.&#13;<\/p>\n<p>L&#8217;agevolazione consiste, per gli anni\u00a02026-2027,\u00a0nell&#8217;esonero del 100%\u00a0dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel\u00a0limite massimo di importo pari a 8.000 euro\u00a0su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.&#13;<\/p>\n<p>Per le annualit\u00e0 2028 e 2029, l&#8217;agevolazione \u00e8 ridotta del 50%\u00a0nel\u00a0limite massimo di importo pari a 4.000 euro\u00a0su base annua, anche in questo caso riparametrato e applicato su base mensile, e, per il\u00a02030, al\u00a020%\u00a0nel limite massimo di importo pari a\u00a01.600 euro\u00a0su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l\u2019aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L\u2019agevolazione inoltre:<\/p>\n<ul>\n<li>non \u00e8 cumulabile\u00a0con l\u2019agevolazione a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro (ex art. 1, c. 45, L. 220\/2010);<\/li>\n<li>si applica nel rispetto della normativa europea in materia di\u00a0aiuti de minimis. <\/li>\n<\/ul>\n<p>La definizione dei criteri e delle modalit\u00e0 per la concessione dell\u2019agevolazione \u00e8 affidata ad un decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge mentre ad un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 90 giorni \u00a0spetta il compito di stabilire i criteri per la classificazione dei comuni montani. &#13;<\/p>\n<p><b>Agevolazioni per personale sanitario ( art. 6 e 7 )<\/b> &#8211; Nella valutazione dei\u00a0titoli di carriera\u00a0ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all&#8217;attivit\u00e0 prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani \u00e8 attribuito, per ciascun anno di attivit\u00e0, un\u00a0punteggio doppio. Anche i Contratti Collettivi Nazionali di settore dovranno valorizzare tali attivit\u00e0 affinch\u00e9 l&#8217;esecuzione delle stesse rappresentino un vantaggio al momento dell&#8217;assunzione di incarichi nell&#8217;ambito delle aziende e degli enti medesimi. &#13;<\/p>\n<p>Previsto, inoltre, un credito d\u2019imposta per la locazione o l\u2019acquisto di immobili, fino a un massimo di 2.500 euro annui per persona, elevabile a 3.500 euro in comuni con minoranze linguistiche storiche, per il \u00a0personale scolastico che presta servizio nei comuni montani.\u00a0 &#13;<\/p>\n<p>Il requisito essenziale \u00e8 quello di prestare servizio in\u00a0strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna\u00a0o effettuare servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalit\u00e0 sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. \u00a0&#13;<\/p>\n<p>Anche in questo caso, l\u2019operativit\u00e0 della misura \u00e8 subordinata all\u2019 adozione di un decreto del Ministero della Salute atteso entro 60 giorni dall\u2019 entrata in vigore della Legge.\u00a0 &#13;<\/p>\n<p><b>Agevolazioni personale scolastico ( art. 7 )<\/b> \u2013 Analogo il credito d\u2019imposta riconosciuto personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo, o lo acquisti con finanziamento ipotecario o fondiario, per fini di servizio in uno dei comuni individuati dalla legge\u00a0o in un comune limitrofo. &#13;<\/p>\n<p>Analoga anche la misura che prevede un\u00a0punteggio aggiuntivo\u00a0ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, per almeno 180 giorni nel corso dell&#8217;anno scolastico, di cui almeno 120 per le attivit\u00e0 didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie. &#13;<\/p>\n<p><b>Incentivi per giovani imprenditori ( art. 25 )<\/b> &#8211; Le piccole e microimprese avviate da giovani sotto i 41 anni nei comuni montani potranno beneficiare di un credito d\u2019imposta pari alla differenza tra imposta ordinaria e imposta ridotta al 15%, fino a un massimo di 100mila euro per beneficiario, elevato a 150mila euro per comuni con minoranze linguistiche storiche. L\u2019agevolazione \u00e8 valida per l\u2019anno di avvio dell\u2019attivit\u00e0 e i due successivi e richiede lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 per almeno otto mesi, anche non continuativi. &#13;<\/p>\n<p>Gli incentivi sono riconosciuti nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019 anno 2025 ed \u00e8 soggetta al rispetto dei limiti fissati dal regime \u201c De minimis \u201c. La Legge rimanda ad un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la determinazione dei criteri e le modalit\u00e0 di concessione del credito d\u2019imposta. &#13;<\/p>\n<p><b>Bonus natalit\u00e0 ( art. 29 )<\/b> &#8211;\u00a0 In via strutturale a partire dal 2025, nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, viene riconosciuto un\u00a0contributo una tantum<b>\u00a0<\/b>per ogni figlio nato o adottato e iscritto all&#8217;anagrafe comunale successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.&#13;<\/p>\n<p>Il bonus, erogato entro il limite complessivo di\u00a05 milioni di euro annui, non incide sulle erogazioni relative all\u2019 assegno unico universale. Importo, criteri, parametri e modalit\u00e0 per la concessione del beneficio sono determinati con decreto interministeriale.\u00a0&#13;<\/p>\n<p><b>Tax credit acquisto e ristrutturazione prima casa ( art. 27 )<\/b> &#8211; \u00a0A decorrere dal 20 settembre 2025, le persone fisiche che non abbiano compiuto 41 anni nell\u2019anno in cui accendono un mutuo possano beneficiare di un\u2019agevolazione fiscale per l\u2019acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione principale situata nei comuni montani classificati. &#13;<\/p>\n<p>Il beneficio copre gli interessi passivi del finanziamento ipotecario o fondiario, riconosciuti come credito d\u2019imposta per cinque periodi d\u2019imposta consecutivi, compreso quello in cui viene acceso il\u00a0mutuo. Il tetto complessivo di spesa \u00e8 fissato a 16 milioni di euro annui a partire dal 2025. Restano esclusi gli immobili di lusso, come ville, castelli o abitazioni di particolare pregio storico e artistico rientranti nelle categorie catastali A\/1, A\/8 e A\/9.&#13;<\/p>\n<p>Il credito \u00e8 utilizzabile nella dichiarazione dei redditi e non \u00e8 cumulabile con le altre agevolazioni previste per il personale della sanit\u00e0 e delle scuole di montagna, n\u00e9 con la detrazione ordinaria sugli interessi passivi dei mutui prima casa. Le modalit\u00e0 di concessione, i criteri operativi e i controlli saranno definiti con un apposito decreto ministeriale.\u00a0&#13;<\/p>\n<p>WST Law &amp; Tax\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"E\u2019 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la Legge\u00a0 12 settembre 2025 n.&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":126991,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[2065,2066,239,2063,2064,21512,1537,90,89,84195,240,59128,84196],"class_list":{"0":"post-126990","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-assistenza-sanitaria","8":"tag-assistenza-sanitaria","9":"tag-assistenzasanitaria","10":"tag-health","11":"tag-health-care","12":"tag-healthcare","13":"tag-incentivi","14":"tag-it","15":"tag-italia","16":"tag-italy","17":"tag-legge-12-settembre-2025-n-131","18":"tag-salute","19":"tag-smart-working","20":"tag-zone-montane"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/126990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=126990"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/126990\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/126991"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=126990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=126990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=126990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}