{"id":128303,"date":"2025-09-24T22:52:11","date_gmt":"2025-09-24T22:52:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/128303\/"},"modified":"2025-09-24T22:52:11","modified_gmt":"2025-09-24T22:52:11","slug":"assistenza-infermieristica-scolastica-le-lacune-della-legge-italiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/128303\/","title":{"rendered":"Assistenza infermieristica scolastica: le lacune della legge italiana"},"content":{"rendered":"<p>        L\u2019assistenza in orario scolastico non rientra nell&#8217;attuale assetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come definiti dal DPCM 12 gennaio 2017\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\">L\u2019<strong>assistenza sanitaria in orario scolastico<\/strong> \u00e8 un <strong>diritto per gli alunni con disabilit\u00e0<\/strong>. Questo aspetto deriva direttamente dalla corretta applicazione degli <strong>articoli 32 e 34 della Costituzione italiana<\/strong>, che tutelano rispettivamente il <strong>diritto alla salute<\/strong> e il <strong>diritto all\u2019istruzione<\/strong>. In particolare, dai 6 ai 16 anni d\u2019et\u00e0, il diritto alla salute si esplica attraverso il libero accesso ai servizi sanitari offerti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).<\/p>\n<p class=\"p1\">Purtroppo, per\u00f2, <strong>troppo spesso si tratta di un diritto negato<\/strong> a causa della difficolt\u00e0 di avere assistenza specialistica di tipo infermieristico nelle scuole, con la conseguenza che <strong>molte famiglie sono costrette a essere sempre presenti in orario scolastico per assicurare la frequenza dei propri figli e intervenire quando \u00e8 necessario.<\/strong> Questo perch\u00e9, <strong>l\u2019assistenza in orario scolastico non rientra nell&#8217;attuale assetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)<\/strong>, come definiti dal DPCM 12 gennaio 2017.<\/p>\n<p class=\"p1\">Al di l\u00e0 della Costituzione italiana, vi sono altri riferimenti normativi che tutelano il diritto all\u2019assistenza sanitaria nelle scuole. Andiamo a vedere quali.<\/p>\n<p>DPCM 12 GENNAIO 2017<\/p>\n<p class=\"p1\">Come anticipato, il decreto definisce l&#8217;attuale assetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e <strong>include<\/strong>, all\u2019art. 22,<strong> l\u2019Assistenza Domiciliare Integrata tra le prestazioni essenziali<\/strong>.\u00a0<strong>Non contempla per\u00f2 una prestazione specifica di assistenza infermieristica scolastica per alunni con disabilit\u00e0 gravi, gravissime o malattie rare<\/strong>, lasciando cos\u00ec una lacuna normativa che genera <strong>profonde disuguaglianze tra i diversi territori<\/strong>. Ne conseguono disparit\u00e0 regionali e diritti non esigibili a causa dell\u2019assenza di una normativa nazionale chiara.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L&#8217;assistenza infermieristica scolastica si colloca per\u00f2 concettualmente e operativamente nell\u2019ambito dell\u2019assistenza domiciliare integrata, prevista nei LEA, poich\u00e9 risponde alla medesima logica di presa in carico integrata e personalizzata.<\/strong> Di fatto, questo tipo di assistenza estende l\u2019ambiente di cura al contesto scolastico e, non a caso, \u00e8 gi\u00e0 sperimentata con successo in alcune Regioni, come l\u2019Abruzzo, dove la formula ha dimostrato efficacia, sostenibilit\u00e0 e replicabilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"p1\">L\u2019assistenza domiciliare integrata rappresenta dunque la base normativa che <strong>dimostra la possibilit\u00e0 di fornire assistenza sanitaria territoriale anche in ambienti extra domiciliari<\/strong>.<\/p>\n<p>LEGGE 104\/1992: ARTICOLI 12 E 13 PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILIT\u00c0<\/p>\n<p class=\"p1\">La legge 104 garantisce\u00a0il\u00a0<strong>diritto all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione della persona con disabilit\u00e0\u00a0nelle sezioni di scuola materna<\/strong>,\u00a0nelle classi comuni\u00a0<strong>delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie<\/strong>. L&#8217;esercizio del diritto all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione non pu\u00f2 essere impedito da difficolt\u00e0 di apprendimento n\u00e9 da altre difficolt\u00e0 derivanti dalle disabilit\u00e0 connesse alla disabilit\u00e0. Lo stesso articolo <strong>garantisce al bambino con disabilit\u00e0 da 0 a 3 anni l\u2019inserimento negli asili nido<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"p1\">Inoltre la legge 104\/92 precisa che <strong>l\u2019integrazione scolastica della persona con disabilit\u00e0 si realizza anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari<\/strong>, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivit\u00e0 sul territorio gestite da enti pubblici o privati. <strong>L\u2019assistenza sanitaria necessaria per la frequenza scolastica compete al Servizio Sanitario Nazionale e la legge 104 attribuisce alla competenza delle ASL<\/strong>, tra gli altri, <strong>i compiti di \u201cassistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale\u201d e di \u201cassistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche<\/strong>\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>DECRETO MINISTERIALE 77\/2022<\/p>\n<p class=\"p1\">Il decreto, che rafforza il modello organizzativo territoriale dell\u2019assistenza in Italia, allineandosi con gli obbiettivi del PNRR, <strong>disciplina l\u2019assistenza domiciliare integrata<\/strong>, inserita nei LEA dal DPCM 12 gennaio 2017, e rappresenta attualmente lo strumento pi\u00f9 idoneo, operativo e coerente per garantire la continuit\u00e0 assistenziale anche in ambito scolastico.<\/p>\n<p class=\"p1\">L&#8217;estensione del servizio di assistenza domiciliare integrata riguarda principalmente questi fronti:<\/p>\n<p>a) il domicilio, setting extra domiciliare o domicilio temporaneo, <strong>riconosce la scuola come luogo di vita quotidiano<\/strong>;<br \/>b) la copertura per l\u2019intero orario scolastico e anno scolastico;<br \/>c) il tragitto casa\/scuola.<br \/><strong>Non \u00e8 prevista la presenza del genitore o caregiver a scuola.<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\">\u00c8 fondamentale sottolineare che l\u2019Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) <strong>pu\u00f2 essere attivata anche esclusivamente per il contesto scolastico. Tale interpretazione estensiva e flessibile consente l\u2019erogazione delle prestazioni infermieristiche in ambienti diversi dal domicilio, in particolare nelle scuole, qualora queste rappresentino il luogo prevalente del bisogno assistenziale. Ne consegue che alunni che non necessitano di assistenza infermieristica a domicilio, ma solo in ambito scolastico, possano essere presi in carico tramite ADI, purch\u00e9 la necessit\u00e0 sia accertata da una valutazione multidisciplinare.<\/strong><\/p>\n<p>DECRETO LEGISLATIVO 502\/92<\/p>\n<p class=\"p1\">In linea con quanto precedentemente esposto in merito alla necessit\u00e0 di garantire assistenza sanitaria qualificata anche in ambito scolastico, il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, all\u2019articolo 1 comma 7 (come modificato dal D.Lgs. 229\/1999), stabilisce che <strong>le Regioni, nel rispetto della programmazione nazionale, devono elaborare propri piani sanitari regionali per garantire i principi di universalit\u00e0, equit\u00e0, efficacia e appropriatezza<\/strong>. Questi piani devono prevedere la costituzione di Aziende Sanitarie Locali (ASL) con autonomia gestionale, il cui obiettivo \u00e8 l&#8217;erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso un&#8217;organizzazione territoriale basata sui distretti sanitari.<\/p>\n<p class=\"p1\">In tale contesto, <strong>l\u2019assistenza infermieristica scolastica potrebbe essere ricompresa nei servizi territoriali offerti dai distretti sanitari, laddove le Regioni ne prevedano l\u2019inserimento nei propri piani sanitari. <\/strong>Tale possibilit\u00e0 valorizza l\u2019autonomia gestionale delle ASL, consentendo l\u2019attivazione di servizi innovativi in risposta ai bisogni emergenti della popolazione scolastica.<\/p>\n<p>INTESA STATO-REGIONI DEL 4 AGOSTO 2021<\/p>\n<p class=\"p1\">In continuit\u00e0 con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 502\/1992, che attribuisce alle Regioni la responsabilit\u00e0 di organizzare l\u2019assistenza territoriale attraverso le ASL, <strong>l\u2019Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 definisce i criteri per l\u2019autorizzazione e l\u2019accreditamento delle cure domiciliari, con l\u2019obiettivo di garantire qualit\u00e0, sicurezza e continuit\u00e0 assistenziale<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sebbene l\u2019intesa si riferisca alle cure domiciliari in senso stretto, essa <strong>pu\u00f2 offrire una base interpretativa per estendere l\u2019assistenza infermieristica anche all\u2019ambiente scolastico, inteso come \u201cdomicilio educativo\u201d per il minore.<\/strong> In particolare, nei casi di disabilit\u00e0 grave o patologie croniche, la presenza di un infermiere scolastico rappresenta una forma di continuit\u00e0 assistenziale coerente con i principi sanciti dall\u2019intesa. Tale lettura apre la possibilit\u00e0 di integrare i servizi scolastici con quelli domiciliari, promuovendo un modello di assistenza territoriale inclusiva e centrata sulla persona.<\/p>\n<p>CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILIT\u00c0<\/p>\n<p class=\"p1\">La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilit\u00e0 del 2006 (recepita in Italia con l. 18\/2009), <strong>all\u2019articolo 24 prevede che gli Stati Parti riconoscono il diritto all\u2019istruzione delle persone con disabilit\u00e0<\/strong>. \u201cAllo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunit\u00e0, <strong>gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l\u2019arco della vita<\/strong>\u201d. Il testo dell\u2019articolo si sofferma su tutti i presupposti affinch\u00e9 il diritto all\u2019istruzione per le persone con disabilit\u00e0 venga garantito (supporti e sostegni, ausili e personalizzazioni, accomodamenti ragionevoli e, di conseguenza, adeguate norme e risorse).<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>All\u2019articolo 25, la Convenzione, prevede inoltre che le persone con disabilit\u00e0 hanno il diritto, senza alcuna discriminazione, a godere del migliore stato di salute possibile<\/strong> e, essendo particolarmente complesso definire quale esso sia, fornisce una panoramica articolata rispetto agli impegni degli Stati Parti per garantire a tutti l\u2019accesso ai servizi sanitari, nel senso pi\u00f9 ampio del termine. Infatti, secondo quanto previsto in questo articolo, gli Stati Parti devono, da un lato garantire alle persone con disabilit\u00e0 tutti i servizi sanitari cui hanno diritto le altre persone e dall\u2019altra assicurare loro i servizi specifici necessitanti a causa della loro particolare condizione di salute. Tali servizi devono essere garantiti in maniera gratuita o economicamente sostenibile, nonch\u00e9 nei luoghi pi\u00f9 vicini a quelli di residenza.<\/p>\n<p class=\"p1\">A fronte della normativa attualmente in vigore si rende dunque necessario un intervento normativo che sia in grado di rispettare i principi sanciti dalla legge nazionale ma che, soprattutto, si uniformi a quanto previsto dalla normativa internazionale e, quindi, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilit\u00e0, ormai recepita in Italia da 15 anni. <strong>Disciplinare a livello normativo l\u2019assistenza infermieristica scolastica significa assicurare continuit\u00e0 assistenziale, diritto alla salute e diritto all\u2019istruzione, valorizzando la connessione tra casa e scuola, agli alunni con bisogni sanitari complessi.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019assistenza in orario scolastico non rientra nell&#8217;attuale assetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come definiti dal DPCM&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":128304,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[2065,2066,239,2063,2064,1537,90,89,240],"class_list":{"0":"post-128303","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-assistenza-sanitaria","8":"tag-assistenza-sanitaria","9":"tag-assistenzasanitaria","10":"tag-health","11":"tag-health-care","12":"tag-healthcare","13":"tag-it","14":"tag-italia","15":"tag-italy","16":"tag-salute"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=128303"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128303\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/128304"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=128303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=128303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=128303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}