{"id":1363,"date":"2025-07-22T19:51:10","date_gmt":"2025-07-22T19:51:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/1363\/"},"modified":"2025-07-22T19:51:10","modified_gmt":"2025-07-22T19:51:10","slug":"alzheimer-e-diritto-alla-cura-quando-la-legge-ricorda-allo-stato-quello-che-dimentica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/1363\/","title":{"rendered":"Alzheimer e diritto alla cura: quando la legge ricorda allo Stato quello che dimentica"},"content":{"rendered":"<p>In Lombardia, una nuova sentenza riconosce il diritto all\u2019assistenza sanitaria gratuita per chi convive con la demenza. Ma quante famiglie continuano a pagare il prezzo dell\u2019inconsapevolezza istituzionale?<\/p>\n<p>Ci sono malattie che cancellano lentamente i volti, le date, le stanze. Altre cancellano i diritti. L\u2019Alzheimer fa entrambe le cose.<\/p>\n<p>Nel silenzio ovattato delle Residenze Sanitarie Assistenziali, spesso trasformate in cattedrali della solitudine, si consuma da anni una discreta ingiustizia. Famiglie costrette a svuotare risparmi, a vendere case, a diluire il lutto in rate mensili. Tutto per pagare ci\u00f2 che, secondo lo spirito della Costituzione \u2013 e ora anche secondo la giurisprudenza \u2013 <strong>non dovrebbe mai essere pagato<\/strong>: il diritto alla cura.<\/p>\n<p>La <strong>Corte d\u2019Appello di Milano<\/strong>, con una sentenza pronunciata poche settimane fa (n.\u202f1644\/2025), ha finalmente acceso un riflettore su questa zona grigia, dove assistenza e sanit\u00e0 si mescolano fino a diventare indistinguibili. Al centro del caso, una donna affetta da demenza senile, ricoverata in una RSA lombarda, per la quale la famiglia era stata chiamata a corrispondere una retta annua superiore ai 26.000 euro. Eppure, non si trattava di una pensione alberghiera o di un soggiorno protetto: si trattava \u2013 come ha riconosciuto la Corte \u2013 di <strong>prestazioni sanitarie ad alta integrazione<\/strong>, erogate in continuit\u00e0 e necessarie per la sopravvivenza stessa della paziente.<\/p>\n<p>La sentenza \u00e8 chiara: la retta non \u00e8 dovuta. Non perch\u00e9 vi sia una scorciatoia burocratica, ma perch\u00e9 la legge \u2013 quella vera, quella costituzionale \u2013 stabilisce che <strong>le cure mediche, laddove necessarie, sono un diritto inalienabile e gratuito<\/strong>. Lo afferma l\u2019art.\u202f32 della nostra Costituzione, lo ribadisce la normativa nazionale (DPCM 29 novembre 2001), lo conferma la pi\u00f9 recente giurisprudenza di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Ma se le aule giudiziarie lo sanno, <strong>perch\u00e9 le RSA continuano a inviare bollette da capogiro?<\/strong> Perch\u00e9 le famiglie non vengono informate correttamente, e anzi, vengono spesso indotte a firmare \u201cimpegni di pagamento\u201d dal valore discutibile? La risposta sta in un cortocircuito culturale e istituzionale, dove il confine tra assistenza e cura viene piegato alle necessit\u00e0 economiche delle strutture e alle ambiguit\u00e0 della normativa regionale.<\/p>\n<p>La verit\u00e0 \u00e8 che <strong>l\u2019Alzheimer \u00e8 una malattia sanitaria, non sociale.<\/strong> Non \u00e8 solo la perdita delle chiavi o il nome di un figlio che sfugge. \u00c8 una condizione clinica che richiede interventi medici continui, monitoraggio farmacologico, terapie riabilitative e gestione del comportamento. Non pu\u00f2 essere ridotta a una forma di \u201cnon autosufficienza\u201d, n\u00e9 trattata come se si stesse pagando una badante. \u00c8 ospedalizzazione diffusa, anche se non ha il letto bianco e il neon al soffitto.<\/p>\n<p>Questa sentenza \u2013 e le altre che l\u2019hanno preceduta \u2013 <strong>aprono uno spiraglio di giustizia retroattiva.<\/strong> Le famiglie che hanno versato migliaia di euro potrebbero avere diritto a un rimborso. Ma serve consapevolezza, serve coraggio, e serve supporto legale. Non si tratta di cercare scorciatoie o sconti, ma di <strong>riaffermare un principio etico e giuridico<\/strong>: chi \u00e8 malato ha diritto a essere curato, non spremuto economicamente.<\/p>\n<p>In un Paese che invecchia a ritmi costanti, l\u2019Alzheimer non \u00e8 pi\u00f9 un\u2019eccezione, ma una realt\u00e0 sistemica. Eppure la risposta resta individuale, affidata alla forza delle famiglie, alla fortuna di un avvocato informato, o all\u2019occasione di un giudice illuminato.<\/p>\n<p>\u00c8 ora che la politica raccolga il testimone. Che si definisca una <strong>legge-quadro nazionale<\/strong>, in grado di distinguere tra prestazioni realmente assistenziali (per cui \u00e8 comprensibile una compartecipazione alla spesa) e prestazioni sanitarie, che restano \u2013 per principio e per diritto \u2013 gratuite.<\/p>\n<p>Fino ad allora, sar\u00e0 la giurisprudenza a tracciare il sentiero. Ma ogni sentenza sar\u00e0 sempre troppo tardi per chi ha gi\u00e0 venduto la casa, per chi ha vissuto il lutto in anticipo, e per chi ha dimenticato che la dignit\u00e0 \u2013 anche quella di chi dimentica tutto \u2013 <strong>non ha prezzo.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Post Scriptum per chi legge con un familiare nel cuore:<\/strong><\/p>\n<p>Se state pagando una retta RSA per una persona affetta da Alzheimer o demenza, <strong>informatevi, chiedete, fatevi assistere.<\/strong> Non tutti i casi sono uguali, ma in molti \u2013 pi\u00f9 di quanti si pensi \u2013 <strong>la spesa \u00e8 illegittima.<\/strong> La legge non dimentica, anche quando chi amiamo purtroppo lo fa.<\/p>\n<p>Egidio Francesco Cipriano<\/p>\n<p>Immagine AI<\/p>\n<p><strong>Note<\/strong><\/p>\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Corte d\u2019Appello di Milano, Sentenza n.\u202f1644\/2025<\/strong> (depositata l\u201911 luglio 2025). La Corte ha stabilito che, nel caso di soggetti affetti da demenza o Alzheimer ricoverati in RSA, quando le prestazioni erogate siano connotate da una prevalente natura sanitaria, esse devono essere considerate \u201cprestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria\u201d e pertanto <strong>totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale<\/strong>, senza compartecipazione economica da parte dell\u2019assistito o dei familiari.<\/li>\n<li><strong>Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza n.\u202f33394 del 30 novembre 2023<\/strong>. La Suprema Corte ribadisce che quando la componente sanitaria \u00e8 prevalente, inscindibile e continua, le prestazioni in RSA rientrano tra quelle <strong>interamente finanziate con risorse pubbliche<\/strong>, indipendentemente dalla qualificazione formale della struttura.<\/li>\n<li><strong>Corte di Cassazione, Ordinanza n.\u202f26943 del 21 settembre 2023<\/strong>. Ulteriore conferma dell\u2019orientamento giurisprudenziale secondo cui le prestazioni rese a pazienti affetti da gravi patologie neurodegenerative, come l\u2019Alzheimer, <strong>non sono assimilabili a prestazioni meramente assistenziali<\/strong>, anche se erogate in contesti extraospedalieri.<\/li>\n<li><strong>Art.\u202f32 della Costituzione Italiana<\/strong>: \u201cLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo e interesse della collettivit\u00e0, e garantisce cure gratuite agli indigenti.\u201d Tale principio costituzionale \u00e8 il fondamento del diritto all\u2019assistenza sanitaria gratuita anche in strutture residenziali.<\/li>\n<li><strong>D.P.C.M. 29 novembre 2001<\/strong> \u2013 \u201cDefinizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)\u201d. All\u2019art.\u202f2, comma 1, lett. f), sono definite le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, indicando chiaramente che queste sono a <strong>carico del Sistema Sanitario Nazionale<\/strong>, in quanto indispensabili alla tutela della salute della persona.<\/li>\n<li><strong>Legge 8 novembre 2000, n.\u202f328<\/strong> \u2013 \u201cLegge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali\u201d. All\u2019art.\u202f3, comma 2, viene chiarita la distinzione tra prestazioni sociali (eventualmente soggette a compartecipazione) e quelle sociosanitarie, quando riconducibili a bisogni clinico-sanitari prevalenti.<\/li>\n<li><strong>Ministero della Salute \u2013 Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 2017<\/strong>, aggiornamento al DPCM 12 gennaio 2017. Viene confermata la gratuit\u00e0 delle prestazioni sanitarie per patologie cronico-degenerative non autosufficienti, purch\u00e9 clinicamente documentate.<\/li>\n<li><strong>Tribunale di Monza, Ordinanza del 2 luglio 2025<\/strong>. Anche se in senso prudente, il Tribunale ribadisce che <strong>la sola diagnosi di Alzheimer non basta<\/strong> per la gratuit\u00e0 automatica: serve accertare la natura e l\u2019intensit\u00e0 delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate.<\/li>\n<li><strong>Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n.\u202f1607\/2022<\/strong>: ribadisce che l\u2019inquadramento delle prestazioni sociosanitarie deve fondarsi <strong>sulla natura del bisogno, non sulla classificazione amministrativa della struttura<\/strong> o del servizio.<\/li>\n<li><strong>Cassazione civile, Sez. III, Sentenza n.\u202f4558 del 22 marzo 2012<\/strong>: definisce le prestazioni sanitarie come \u201cquelle volte a diagnosticare, curare e riabilitare condizioni patologiche\u201d, da differenziarsi da quelle assistenziali, che sono \u201csussidiarie e di supporto\u201d. Nel caso di patologie come Alzheimer, la distinzione si fa spesso artificiosa.<\/li>\n<\/ol>\n<p> <a href=\"#\" rel=\"nofollow\" onclick=\"window.print(); return false;\" title=\"Printer Friendly, PDF &amp; Email\"> <img decoding=\"async\" class=\"pf-button-img lazyload\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/printfriendly-pdf-email-button.png\" alt=\"Print Friendly, PDF &amp; Email\" style=\"width: 170px;height: 24px;\"\/> <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In Lombardia, una nuova sentenza riconosce il diritto all\u2019assistenza sanitaria gratuita per chi convive con la demenza. 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