{"id":136562,"date":"2025-09-29T03:56:18","date_gmt":"2025-09-29T03:56:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/136562\/"},"modified":"2025-09-29T03:56:18","modified_gmt":"2025-09-29T03:56:18","slug":"reato-fuori-dallorario-di-lavoro-scatta-il-licenziamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/136562\/","title":{"rendered":"Reato fuori dall&#8217;orario di lavoro, scatta il licenziamento"},"content":{"rendered":"<p>I lavoratori non dovrebbero mai dimenticare che anche ci\u00f2 che accade al di fuori dell\u2019ufficio pu\u00f2 avere conseguenze negative. Se in ufficio ci sono i canoni della lealt\u00e0, buona fede e correttezza da rispettare, all\u2019esterno le <strong>azioni violente<\/strong> o i <strong>comportamenti moralmente criticabili<\/strong> possono anche portare alla massima sanzione disciplinare. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con una sentenza di poco tempo fa, la n. 24100, che ribadisce un principio giuridico fondamentale:\n<\/p>\n<blockquote>\n<p>una condanna penale, anche se per fatti compiuti al di fuori dell\u2019orario e del luogo di lavoro, pu\u00f2 essere una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Conseguentemente, il dipendente non pu\u00f2 utilmente opporsi all\u2019espulsione dall\u2019ufficio e, anzi, deve accettare la decisione del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Reati accertati nel processo penale e licenziamento<\/p>\n<p>Con sentenza definitiva, un operaio alle dipendenze di una societ\u00e0 era stato <strong>condannato a 8 mesi di reclusione<\/strong> per reati commessi in veste di ultras nell\u2019ambito delle tifoserie calcistiche. Appreso l\u2019esito del processo, il datore di lavoro lo aveva <strong>licenziato<\/strong> per ragioni disciplinari e morali.<\/p>\n<p>Dopo un primo grado non sfavorevole al lavoratore, l\u2019impugnazione del licenziamento fu respinta dal giudice d\u2019appello, che escluse la tardivit\u00e0 della contestazione disciplinare mossa dalla societ\u00e0.<\/p>\n<p>In particolare, a inchiodare il dipendente alle sue responsabilit\u00e0 furono le ingiurie accertate e gli atti oltraggiosi e istigatori alla violenza commessi ai danni delle forze dell\u2019ordine (nel corso di quasi 2 anni e sullo sfondo di eventi sportivi).<\/p>\n<p>Il giudice territoriale conferm\u00f2 la legittimit\u00e0 del recesso per giustificato motivo soggettivo, ritenendo venuta meno, in azienda, la<strong> fiducia nei valori etici e morali<\/strong> del lavoratore.<\/p>\n<p>Tanto pi\u00f9 che, nel caso concreto, entr\u00f2 in gioco anche una disposizione del Ccnl di riferimento \u2013 che prevede espressamente la <strong>sanzione<\/strong> <strong>espulsiva<\/strong> a seguito di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato.<\/p>\n<p>In breve, la <strong>condotta extralavorativa<\/strong> imped\u00ec di considerare l\u2019ultras idoneo a relazionarsi pacificamente con il resto del team di lavoro.<\/p>\n<p>La disputa legale prosegu\u00ec in Cassazione, con l\u2019ormai ex dipendente che impugn\u00f2 la decisione di secondo grado sostenendo che il giudice d\u2019appello avesse commesso una serie di errori nella valutazione dei fatti e delle norme applicabili.<\/p>\n<p>Il diritto di licenziare dopo la sentenza penale definitiva<\/p>\n<p>Confermando la correttezza logico-giuridica della pronuncia di secondo grado, i giudici di piazza Cavour hanno stabilito che il datore aveva tutto il diritto di mandare via un dipendente resosi responsabile di fatti di rilievo penale.<\/p>\n<p>E aveva diritto di farlo aspettando l\u2019esito del procedimento penale, con il cosiddetto <strong>passaggio in giudicato<\/strong> della sentenza.<\/p>\n<p>Infatti la Cassazione ha sottolineato che:<\/p>\n<ul>\n<li>il termine per valutare se l\u2019azienda ha agito tempestivamente decorre dal momento in cui la condanna diventa definitiva (passa in giudicato) e non dalla data di commissione del reato o dal momento di conoscenza dei fatti;<\/li>\n<li>solo da quel momento il datore prende conoscenza certa e definitiva della colpa penale del dipendente, ed \u00e8 allora che pu\u00f2 (e deve, se vuole) reagire con l\u2019azione disciplinare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In altre parole, il datore non perde il diritto di licenziare per un\u2019asserita <strong>tardivit\u00e0<\/strong>, se non si muove subito dopo il fatto o dopo un provvedimento non definitivo.<\/p>\n<p>Come accennato sopra, proprio sulla tempistica della sanzione si fondava l\u2019impugnazione del dipendente che, come detto, \u00e8 stata respinta anche dai giudici di piazza Cavour.<\/p>\n<p>Che cosa cambia per i lavoratori condannati<\/p>\n<p>La sentenza 24100\/2025 della Cassazione ha valenza di avvertimento per la generalit\u00e0 dei rapporti di lavoro. Infatti un reato anche extra-lavorativo, una volta che sia stato accertato da una definitiva sentenza di condanna penale, pu\u00f2 legittimare il <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/licenziamento-disciplinare-cose-come-funziona\/303154\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">licenziamento disciplinare<\/a>.<\/p>\n<p>La Cassazione ha infatti spiegato che entrano in gioco considerazioni di ambito etico e caratteriale, che ricadono negativamente sul dipendente autore dell\u2019<strong>illecito fuori dall\u2019ufficio<\/strong>.<\/p>\n<p>Il licenziamento non scatta come una <strong>diretta conseguenza della violazione<\/strong> <strong>penale<\/strong>, ma a causa del venir meno del rapporto fiduciario, che costituisce il perno del contratto di lavoro.<\/p>\n<p>Basti pensare, ad esempio, al caso di un dipendente <strong>condannato per truffa o frode fiscale<\/strong>: anche se i fatti sono avvenuti fuori dall\u2019ufficio, incidono in modo diretto sull\u2019affidabilit\u00e0 e correttezza della persona.<\/p>\n<p>Oppure si pensi a un lavoratore condannato per atti di violenza o lesioni personali, anche ai <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/diritto-del-lavoro\/licenziamento-maltrattamenti-moglie-cassazione\/870891\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">danni della moglie<\/a>: la sua <strong>capacit\u00e0 di relazionarsi<\/strong> con colleghi, clienti e superiori risulterebbe gravemente compromessa, giustificando l\u2019espulsione.<\/p>\n<p>Insomma, se \u00e8 vero che sfera della privacy e delle attivit\u00e0 private e sfera lavorativa sono su due piani separati, \u00e8 altrettanto vero che talvolta ci\u00f2 che accade nell\u2019una pu\u00f2 influenzare l\u2019altra, perch\u00e9 in ballo c\u2019\u00e8 sempre il <strong>fattore<\/strong> <strong>fiducia<\/strong> che lega datore e dipendente.<\/p>\n<p>Il rapporto \u00e8 instaurato, e prosegue nel corso del tempo, sempre tenendo conto della <strong>valutazione complessiva<\/strong> delle attitudini e dell\u2019integrit\u00e0 morale del lavoratore, a svolgere le mansioni previste nel suo contratto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"I lavoratori non dovrebbero mai dimenticare che anche ci\u00f2 che accade al di fuori dell\u2019ufficio pu\u00f2 avere conseguenze&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":136563,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[160],"tags":[14,164,165,190,10293,166,7,15,11,167,12,168,161,162,163],"class_list":{"0":"post-136562","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-mondo","8":"tag-cronaca","9":"tag-dal-mondo","10":"tag-dalmondo","11":"tag-lavoro","12":"tag-licenziamenti","13":"tag-mondo","14":"tag-news","15":"tag-notizie","16":"tag-ultime-notizie","17":"tag-ultime-notizie-di-mondo","18":"tag-ultimenotizie","19":"tag-ultimenotiziedimondo","20":"tag-world","21":"tag-world-news","22":"tag-worldnews"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/136562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=136562"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/136562\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/136563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=136562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=136562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=136562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}