{"id":138946,"date":"2025-09-30T07:59:21","date_gmt":"2025-09-30T07:59:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/138946\/"},"modified":"2025-09-30T07:59:21","modified_gmt":"2025-09-30T07:59:21","slug":"autismo-e-terapia-aba-non-basta-la-diagnosi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/138946\/","title":{"rendered":"Autismo e terapia ABA, non basta la diagnosi"},"content":{"rendered":"<p>            <a href=\"https:\/\/responsabilecivile.it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/autismo-terapia-ABA.jpg\" data-caption=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"696\" height=\"405\" class=\"entry-thumb td-modal-image\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/autismo-terapia-ABA-696x405.jpg\"   alt=\"autismo-terapia-ABA\" title=\"autismo-terapia-ABA\"\/><\/a><\/p>\n<p><a><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/ctu-responsabile-civile.jpg\"\/><\/a><\/p>\n<p><strong>Scioccante decisione sul trattamento terapeutico ABA per un bambino affetto da autismo: <\/strong>le concrete modalit\u00e0 di erogazione del trattamento non sono passate attraverso la <strong>dovuta elaborazione di un progetto terapeutico\/piano di assistenza individualizzato<\/strong>, alla cui adozione l\u2019Amministrazione competente (AST di Ascoli Piceno) \u00e8 stata da ultimo condannata (Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza 8 settembre 2025, n. 7234).<\/p>\n<p><strong>La vicenda<\/strong><\/p>\n<p>I genitori del minore, affetto da un disturbo dello spettro autistico di livello 3, hanno adito il TAR per le Marche lamentando <strong>l\u2019omessa erogazione, da parte dell\u2019ASL, del<a href=\"https:\/\/www.autismo.it\/blog\/metodo-aba#:~:text=Il%20metodo%20ABA%20aiuta%20a%20capire%20diversi%20aspetti%3A&amp;text=La%20terapia%20ABA%20applica%20la,o%20che%20compromettono%20l&#039;apprendimento.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\"> trattamento terapeutico ABA<\/a><\/strong> (Applied Behavior Analysis), necessario alle esigenze di salute del minore.<\/p>\n<p>Nello specifico, <strong>i ricorrenti hanno impugnato l\u2019\u201comissione provvedimentale\u201d, a valere \u201cquale negazione implicita\u201d del trattamento sanitario intensivo ABA, prescritto dagli Ospedali Riuniti Marche Nord\/ Centro Regionale per l\u2019Autismo,<\/strong> a partire dall\u2019anno 2018 in favore del minore ed il silenzio inadempimento dell\u2019AST di Ascoli Piceno sull\u2019istanza formulata in data 30.12.2023, finalizzata ad ottenere l\u2019erogazione del trattamento.<\/p>\n<p>Quindi viene chiesto al TAR di <strong>accertare e dichiarare il diritto del minore a ricevere l\u2019erogazione del trattamento cognitivo comportamentale ABA in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 15 ore settimanali<\/strong>, oltre alla supervisione ed al parent training sino al compimento del 12 anno di et\u00e0, e di condannare le Amministrazioni resistenti all\u2019erogazione dello stesso, nonch\u00e9 al rimborso delle spese sostenute per assicurare al minore le necessarie terapie sin dal 2018, o, in via subordinata, di quelle sostenute a seguito dell\u2019istanza del 30.01.2024 ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall\u2019Amministrazione a seguito del silenzio serbato sulla istanza del 30.12.2023 e della mancata erogazione del trattamento sin dall\u2019anno 2018.<\/p>\n<p><strong>Il diritto del minore autistico a ricevere la terapia ABA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il TAR Marche accoglie la domanda per quanto attiene al diritto del minore di ricevere la terapia ABA e gli incontri di supervisione periodici e di parent training da parte del servizio sanitario pubblico, mediante erogazione diretta ovvero indiretta<\/strong>. Conseguentemente, viene condannata l\u2019ASL territorialmente competente, in collaborazione con la famiglia e avvalendosi delle indicazioni dettagliate che verranno fornite dal Centro Regionale Autismo di Fano (oggi AST di Pesaro Urbino), ad elaborare un Progetto Terapeutico\/Piano di Assistenza Individualizzato.<\/p>\n<p><strong>Il TAR ha inoltre parzialmente accolto la richiesta di rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti dopo la data del 30 dicembre 2023, <\/strong>quantificandole nei limiti di quelle certificate e documentate per terapie ABA fino a un massimo di 15 ore settimanali, supervisioni periodiche e parent training, dal mese di febbraio 2024 e sino all\u2019attivazione del percorso riabilitativo da parte dell\u2019AST a seguito dell\u2019ordinanza cautelare n. 122\/2024, a cui l\u2019Amministrazione aveva dato esecuzione tempestivamente. Infine, il TAR ha negato il risarcimento del danno non patrimoniale invocato dalle parti ricorrenti, in quanto non provato.<\/p>\n<p><strong>I genitori impugnano la decisione del TAR<\/strong><\/p>\n<p>I genitori del bambino impugnano la decisione deducendo:<\/p>\n<ul>\n<li>che l\u2019AST avrebbe dovuto riconoscere il trattamento fin dal 2018, epoca in cui fu diagnosticato il disturbo, e da allora erogarlo costantemente sulla base delle conferme di diagnosi pervenute nel 2019 e nel 2021.<\/li>\n<li>Che dalla relazione dell\u2019AST di Ascoli Piceno del 14 maggio 2024 era emersa la prova della conoscenza, da parte dell\u2019Amministrazione, della necessit\u00e0 di sottoporre a trattamento il minore fin dall\u2019anno 2018, ma che tale trattamento era stato illegittimamente negato perch\u00e9 ritenuto non rientrante tra i trattamenti a carico del SSR.<\/li>\n<li>Che l\u2019opportunit\u00e0 e la misura del trattamento ABA necessario alla cura del minore possono prescindere dalle valutazioni dell\u2019Amministrazione, quando, come nel caso di specie, l\u2019indicazione del trattamento proviene da strutture pubbliche abilitate.<\/li>\n<li>Che i rimborsi sarebbero spettati anche in epoca precedente alla diffida del 30 dicembre 2023.<\/li>\n<li>Che il danno non patrimoniale sarebbe stato adeguatamente provato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>L\u2019appello viene tuttavia respinto perch\u00e9 non \u00e8 fondato<\/strong><\/p>\n<p><strong>La patologia da cui \u00e8 affetto il bambino \u00e8 stata espressamente diagnosticata in data 07.01.2020 dall\u2019Azienda Ospedaliera ospedali Riuniti Marche Nord<\/strong>, a seguito di due precedenti diagnosi di sospetto autismo (in data 18.09.2018 presso il Centro Autismo Regionale di Fano ed in data 24.01.2019 presso il Centro Regionale Autismo). <br \/>Successivamente, l\u2019Azienda ospedaliera ha costantemente prescritto ulteriori accertamenti e controlli medici, mentre in data 11 giugno 2021 <strong>i genitori del minore hanno chiesto una rivalutazione clinica<\/strong>, allegando documentazione medica proveniente dall\u2019Ospedale di Pescara (datata 3 maggio 2021), <strong>nella quale si dava atto della scarsa risposta del paziente al trattamento educativo ABA<\/strong>, gi\u00e0 sospeso nel mese di settembre 2020. <strong>Successivamente, in data 30.07.2021, l\u2019Azienda Ospedaliera ospedali Riuniti Marche Nord ha confermato la necessit\u00e0 di sottoporre il minore a trattamento ABA e sono stati programmati ulteriori controlli ed incontri<\/strong>, effettivamente svolti nelle date 20 ottobre 2021, 22 dicembre 2021, 20 gennaio 2023 e 13 aprile 2023.<\/p>\n<p><strong>L\u2019elaborazione di un piano terapeutico individualizzato<\/strong><\/p>\n<p>Considerato il sopra riportato quadro fattuale, viene confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che, \u201c<strong>pur essendo la patologia del minore riconosciuta fin dall\u2019anno 2020, con prescrizione di terapia ABA, le concrete modalit\u00e0 di erogazione del trattamento non sono passate attraverso la doverosa elaborazione di un progetto terapeutico\/piano di assistenza individualizzato, alla cui adozione l\u2019Amministrazione competente (AST di Ascoli Piceno) \u00e8 stata da ultimo condannata con la sentenza oggetto del presente gravame<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>La redazione di un piano individualizzato deve ritenersi necessaria al fine di determinare, secondo l\u2019apprezzamento tecnico discrezionale proprio dell\u2019Amministrazione preposta alla tutela della salute pubblica, le concrete modalit\u00e0 di erogazione del trattamento pi\u00f9 adeguate alle peculiarit\u00e0 del caso concreto.<\/p>\n<p>Infatti, s<strong>ebbene il metodo ABA rientri tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), permane la necessit\u00e0 di un piano terapeutico individualizzato, ovverossia tarato dall\u2019Amministrazione sanitaria sulle specifiche necessit\u00e0 e bisogni del paziente preso in carico dal SSN,<\/strong> nel pieno esercizio della propria discrezionalit\u00e0 tecnica. Compete, pertanto all\u2019Amministrazione sanitaria territorialmente competente stabilire il percorso terapeutico pi\u00f9 rispondente alle necessit\u00e0 del paziente, che ha diritto ad essere preso in carico dall\u2019Azienda sanitaria e ad essere curato con prestazioni a carico del Servizio sanitario pubblico.<\/p>\n<p><strong>Per la terapia ABA non basta la diagnosi di autismo<\/strong> <strong>serve il piano terapeutico individuale<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso concreto,<strong> l\u2019AST Pesaro Urbino (gi\u00e0 Centro Regionale Autismo di Fano) risulta aver svolto le funzioni diagnostiche, di coordinamento e di supervisione dei progetti di cura attribuite dalla legge,<\/strong> diverse dall\u2019erogazione diretta delle terapie, che \u00e8 stata <strong>richiesta esplicitamente alla struttura competente (ovverosia all\u2019AST di Ascoli Piceno, poi condannata dal TAR a redigere il progetto specializzato) solo con la diffida del 30 dicembre 2023.<\/strong><\/p>\n<p>Per queste ragioni, <strong>il Centro Regionale Autismo di Fano, attualmente AST di Pesaro Urbino, risulta aver operato in conformit\u00e0 alle funzioni attribuite dalla legislazione regionale<\/strong>, non potendo la diagnosi del disturbo \u2013 sospettata nell\u2019anno 2018 e riconosciuta nell\u2019anno 2020 \u2013 implicare la sottoposizione del minore alla specifica modalit\u00e0 di erogazione (15 ore settimanali) indicata dalle parti appellanti, in assenza di una valutazione discrezionale dell\u2019Amministrazione competente (AST Ascoli Piceno), espressamente sollecitata solo con la diffida del 30.12.2023; <strong>n\u00e9 del resto la concreta modulazione del trattamento sarebbe potuta conseguire automaticamente alle indicazione provenienti da altre strutture pubbliche<\/strong> (Centro Regionale Autismo e Policlinico Gemelli), dovendo il piano terapeutico essere dettagliatamente elaborato dall\u2019Azienda sanitaria competente ad erogarlo, cui gli odierni appellanti non hanno provato di essersi rivolti prima della sopraindicata diffida.<\/p>\n<p><strong>Il mancato riconoscimento del danno patrimoniale<\/strong><\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto,<strong> parimenti infondate vengono ritenute dal C.d.S. le censure relative al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, che il richiedente \u00e8 tenuto ad allegare e provare in termini reali<\/strong>, sia nell\u2019an che nel quantum, pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, poich\u00e9 lo stesso costituisce pur sempre un\u2019ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro \u00e8 in concreto possibile solo a seguito dell\u2019integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza e riferibilit\u00e0 eziologica alla condotta del soggetto indicato come autore dell\u2019illecito. Il danno non patrimoniale, quindi, anche quando discende dalla violazione di diritti fondamentali della persona, non \u00e8 mai in re ipsa, ma deve essere sempre allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento.<\/p>\n<p><strong>Per le suddette ragioni il Consiglio di Stato respinge l\u2019appello.<\/strong><\/p>\n<p class=\"has-text-align-right\">Avv. Emanuela Foligno<\/p>\n<p><strong>Leggi anche: <\/strong><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"830\" height=\"483\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/autismo-responsabile-civile.jpg\" alt=\"autismo\" class=\"wp-image-63334 size-full\"  \/><\/p>\n<p>&#8211; Annuncio pubblicitario &#8211;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/siafcommunity.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/banner-siaf-community.png\"\/><\/a>        <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Scioccante decisione sul trattamento terapeutico ABA per un bambino affetto da autismo: le concrete modalit\u00e0 di erogazione del&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":138947,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[2065,2066,239,2063,2064,1537,90,89,240],"class_list":{"0":"post-138946","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-assistenza-sanitaria","8":"tag-assistenza-sanitaria","9":"tag-assistenzasanitaria","10":"tag-health","11":"tag-health-care","12":"tag-healthcare","13":"tag-it","14":"tag-italia","15":"tag-italy","16":"tag-salute"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=138946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138946\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/138947"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=138946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=138946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=138946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}