{"id":140422,"date":"2025-09-30T23:52:18","date_gmt":"2025-09-30T23:52:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/140422\/"},"modified":"2025-09-30T23:52:18","modified_gmt":"2025-09-30T23:52:18","slug":"ddl-montagna-le-principali-agevolazioni-fiscali-in-pillole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/140422\/","title":{"rendered":"DDL Montagna, le principali agevolazioni fiscali in pillole"},"content":{"rendered":"<p>Dopo diversi mesi di discussioni parlamentari, il 10 settembre il cosiddetto \u201cDDL Montagna\u201d (Disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) ha ricevuto il via libera definitivo del Senato. Con quest\u2019intervento l\u2019Italia si dota di una nuova legge nazionale per le aree montane, dopo oltre 30 anni dall\u2019ultimo atto normativo di portata simile. Nell\u2019articolo esaminiamo brevemente le principali agevolazioni fiscali per imprese e lavoratori che decidono di stabilirsi in un comune montano.<\/p>\n<p>Marted\u00ec 30 Settembre, 16:40<\/p>\n<p>Il provvedimento prevede lo stanziamento di circa\u00a0<strong>200 milioni di euro all\u2019anno<\/strong>, per il triennio 2025-2027, da destinare a una serie di interventi nei territori montani. Le risorse, secondo il testo approvato, andranno a finanziare servizi essenziali come\u00a0<strong>la sanit\u00e0 e l\u2019istruzione<\/strong>, con incentivi specifici per\u00a0<strong>medici, operatori sanitari e insegnanti<\/strong>\u00a0disposti a lavorare nei comuni montani. Ulteriori fondi saranno indirizzati ad\u00a0<strong>agricoltura, mobilit\u00e0, infrastrutture digitali e turismo<\/strong>, con l\u2019obiettivo di\u00a0<strong>migliorare la qualit\u00e0 della vita degli abitanti<\/strong>\u00a0e<strong>\u00a0rendere pi\u00f9 attrattivi territori che negli ultimi decenni hanno sofferto di spopolamento e marginalizzazione<\/strong>.<\/p>\n<p>Analizziamo brevemente le <strong>principali agevolazioni fiscali previste dal DDL per chi decide di vivere e lavorare in un comune montano<\/strong>. L\u2019elenco dei comuni montani beneficiari delle agevolazioni sar\u00e0 definito sulla base dei dati forniti dall\u2019ISTAT e sar\u00e0 soggetto ad aggiornamento almeno triennale.<\/p>\n<p><strong>Misure in tema di Sanit\u00e0 e Scuole di Montagna (art. 6-7).<\/strong><\/p>\n<ul>&#13;<\/p>\n<li>Attribuzione di un <strong>doppio punteggio<\/strong>, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per l\u2019attivit\u00e0 prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ubicate nei comuni montani. L\u2019attivit\u00e0 prestata in tali strutture per un periodo di almeno tre anni costituisce un titolo preferenziale, a parit\u00e0 di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. Anche per il personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna si prevede l\u2019attribuzione di un <strong>punteggio aggiuntivo<\/strong> nelle graduatorie provinciali di supplenza e di mobilit\u00e0.<\/li>\n<p>&#13;<\/p>\n<li><strong>Credito d\u2019imposta pari al 60% del canone di locazione o dell\u2019ammontare annuale del finanziamento fondiario<\/strong> (con tetto massimo di 2.500 \u20ac) per le spese sostenute per l\u2019affitto o l\u2019acquisto di un immobile ad uso abitativo per coloro prestano servizio in strutture sanitarie o scolastiche ubicate in comuni montani. Il credito pu\u00f2 essere elevato al 75% (con tetto di 3.500 \u20ac) nei casi in cui nei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sia presente almeno il 15% dei residenti appartenente a una delle minoranze linguistiche storiche ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482.<\/li>\n<p>&#13;<\/p>\n<li>Definizione di un <strong>ulteriore emolumento di natura accessoria e variabile<\/strong> per gli operatori della sanit\u00e0 di montagna.<\/li>\n<p>&#13;\n<\/ul>\n<p><strong>Incentivi agli investimenti e alle attivit\u00e0 diversificate degli agricoltori e selvicoltori di montagna (art. 19)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Credito d\u2019imposta pari al 10% del valore degli investimenti effettuati tra il 2025 e il 2027 dagli imprenditori agricoli e forestali.<\/strong> Il credito pu\u00f2 essere cumulabile con altre agevolazioni. Nei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in cui sia presente almeno il 15% dei residenti appartenente a una delle minoranze linguistiche storiche ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482, il credito d\u2019imposta \u00e8 innalzato al 20% del valore degli investimenti.<\/p>\n<p><strong>Incentivi fiscali alle nuove imprese montane esercitate da giovani (art. 25)<\/strong><\/p>\n<p>Alle <strong>nuove imprese<\/strong> avviate a decorrere dall\u2019entrata in vigore del DDL Montagna e costituite da <strong>imprenditori under41<\/strong> o, nel caso di societ\u00e0 e cooperative, con la <strong>maggioranza dei soci<\/strong> persone fisiche <strong>under41<\/strong>, \u00e8 previsto, per i primi tre anni di attivit\u00e0, a condizione che l\u2019attivit\u00e0 di impresa sia svolta per almeno 8 mesi anche non continuativi nel corso dell\u2019anno, un <strong>contributo sottoforma di credito d\u2019imposta<\/strong>. Il contributo \u00e8 calcolato in misura pari alla differenza tra\u00a0 l&#8217;imposta\u00a0 calcolata\u00a0 applicando\u00a0 le aliquote ordinarie\u00a0 al\u00a0 reddito\u00a0 derivante\u00a0 dallo\u00a0 svolgimento\u00a0 della predetta attivit\u00e0 nei citati comuni e fino\u00a0 a\u00a0 concorrenza\u00a0 dell&#8217;importo\u00a0 di\u00a0 100.000\u00a0 euro (innalzato a 150.000 \u20ac nei comuni con almeno il 15% della popolazione appartenente a una minoranza linguistica ai sensi della legge n. 482\/1999),\u00a0 e\u00a0 l&#8217;imposta calcolata applicando al medesimo reddito l&#8217;aliquota del 15 per cento.<\/p>\n<p><strong>Agevolazioni per il lavoro agile nei comuni montani (art. 26)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a 8.000 euro annui, negli anni 2026 e 2027<\/strong>, per le imprese che adottano il lavoro agile (<strong>smart working<\/strong>) e i cui <strong>dipendenti lavorino stabilmente, trasferendosi, in uno dei comuni montani<\/strong> con meno di 5.000 abitanti <strong>identificati dallo stesso DDL<\/strong>. Per il <strong>2028 e <\/strong>il<strong> 2029<\/strong> \u00e8 previsto un <strong>esonero contributivo del 50% con un tetto di 4.000 euro annui<\/strong>. Nel <strong>2030<\/strong> l\u2019<strong>esonero<\/strong> sar\u00e0 infine <strong>del 20% con un tetto di 1.600 euro annui<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Agevolazioni fiscali per il ripopolamento (art. 27)<\/strong><\/p>\n<p>I <strong>giovani sotto i 41 anni che<\/strong> <strong>acquistano la prima casa<\/strong> (escluse categorie A\/1, A\/8 e A\/9) nei comuni montani individuati dal DDL, stipulando un finanziamento, potranno beneficiare, per i primi 5 periodi d\u2019imposta, di un <strong>credito d\u2019imposta <\/strong>(non cumulabile con quelli previsti dagli articoli 6 e 7 per operatori sanitari e scolastici)<strong> commisurato all\u2019ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Incentivi alla natalit\u00e0 nei comuni montani (art. 29)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Contributo una tantum per ogni figlio nato successivamente all\u2019entrata in vigore del DDL.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per l\u2019attuazione degli incentivi e agevolazioni previsti dal DDL Montagna sar\u00e0 importante attendere la stesura dei decreti attuativi e delle linee guida operative<\/strong>. Solo allora le disposizioni del DDL entreranno effettivamente in vigore e potranno iniziare a dare il loro contributo per contrastare lo spopolamento e la desertificazione economica dei territori montani.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Dopo diversi mesi di discussioni parlamentari, il 10 settembre il cosiddetto \u201cDDL Montagna\u201d (Disegno di legge per il&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":140423,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[2065,2066,239,2063,2064,1537,90,89,240],"class_list":{"0":"post-140422","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-assistenza-sanitaria","8":"tag-assistenza-sanitaria","9":"tag-assistenzasanitaria","10":"tag-health","11":"tag-health-care","12":"tag-healthcare","13":"tag-it","14":"tag-italia","15":"tag-italy","16":"tag-salute"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=140422"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140422\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/140423"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=140422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=140422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=140422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}