{"id":142856,"date":"2025-10-02T05:13:17","date_gmt":"2025-10-02T05:13:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/142856\/"},"modified":"2025-10-02T05:13:17","modified_gmt":"2025-10-02T05:13:17","slug":"i-chiarimenti-della-corte-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/142856\/","title":{"rendered":"i chiarimenti della Corte UE"},"content":{"rendered":"<p>Con la <strong>sentenza 4 settembre 2025 (C\u2011489\/23 &#8211;\u00a0testo in calce<\/strong>) in commento la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea \u00a0affronta il delicato tema dell\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera, valutando la compatibilit\u00e0 tra il diritto dei singoli Stati membri (in particolare di quello rumeno) e la normativa europea e comunitaria, con particolare riferimento alle procedure che regolano l\u2019accesso alle prestazioni sanitarie \u201cextra confine\u201d e i limiti di rimborso dei costi ivi sostenuti.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 uno Stato vincolare il rimborso delle cure sostenute all\u2019estero a specifiche formalit\u00e0 amministrative, ad esempio la valutazione medica e la successiva autorizzazione da parte del medico di base? O il fatto che il professionista debba necessariamente appartenere alla sanit\u00e0 pubblica \u00e8 ostativo alla libera prestazione dei servizi?<\/p>\n<p>Operando il consueto bilanciamento tra il diritto UE e quello degli Stati membri, la Corte ribadisce la prerogativa di questi ultimi in materia di sanit\u00e0, purch\u00e9 ci\u00f2 non si traduca in provvedimenti di tipo discriminatorio, o comunque tali da precludere l\u2019accesso alle cure, ostacolando la libera prestazione dei servizi.<\/p>\n<tr>\n<td><a rel=\"noopener noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/shop.wki.it\/periodici\/giornale-di-diritto-amministrativo-s13060\/?utm_source=altalex.com&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=correlate&amp;utm_content=segnalazioni%20editoriali%20bottom&amp;utm_term=new\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"width: 77px; height: 116px; float: left; margin-right: 10px;\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Giornale_di_Diritto_Amministrativo-13060 jpg.jpg\"\/><\/a><strong>Giornale di Diritto Amministrativo<\/strong>, Direzione scientifica: Cassese Sabino, Ed. IPSOA, Periodico. Tratta tutta la complessa materia con autorevoli commenti a norme, giurisprudenza e documenti che offrono una panoramica completa delle novit\u00e0 nell&#8217;ambito del diritto pubblico sia a livello nazionale che comunitario.<br \/><a rel=\"noopener noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/shop.wki.it\/periodici\/giornale-di-diritto-amministrativo-s13060\/?utm_source=altalex.com&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=correlate&amp;utm_content=segnalazioni%20editoriali%20bottom&amp;utm_term=new\" target=\"_blank\"><strong>Scarica gratuitamente un numero omaggio<\/strong><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<p><a id=\"p1\"\/>Il caso<\/p>\n<p>Un cittadino rumeno necessitava di un delicato intervento da eseguire con l\u2019impiego di un robot chirurgico, disponibile nel suo Paese ma di fatto non funzionante.<\/p>\n<p>L\u2019uomo chiedeva quindi alla Cassa di assicurazione malattia il rilascio del modulo E 112, ossia l\u2019autorizzazione a recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure sanitarie, in modo da potersi operare in Germania, ma la Cassa rifiutava di registrare la domanda, opponendo l\u2019inosservanza delle procedure di richiesta e il difetto della documentazione necessaria.<\/p>\n<p>Per evitare di perdere l\u2019opportunit\u00e0 di essere operato in Germania a seguito della rinuncia di altro paziente, l\u2019uomo sosteneva in autonomia le spese necessarie e, ad intervento eseguito, chiedeva alla Cassa di assicurazione malattia il rimborso di circa 13.000,00 euro, pari al costo delle cure sanitarie ricevute all\u2019estero.<\/p>\n<p>L\u2019Ente negava per\u00f2 il rimborso ribadendo l\u2019inosservanza delle procedure per ottenerlo e in ogni caso il difetto del modulo E 112, da rilasciare necessariamente prima che il beneficiario si rechi in un altro Stato per ottenere cure sanitarie.<\/p>\n<p>Neppure il ricorso alla Corte d\u2019Appello rumena aveva esito favorevole, per cui l\u2019uomo ricorreva per Cassazione.<\/p>\n<p><a id=\"p2\"\/>Il rinvio pregiudiziale alla Corte<\/p>\n<p>L\u2019Alta Corte di cassazione e di giustizia della Romania, in qualit\u00e0 di giudice del rinvio, solleva dinanzi alla Corte UE due questioni.<\/p>\n<p>In primo luogo, chiede se gli <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/trattato-25-03-1957\/10LX0000652398ART202?searchId=3171936622&amp;pathId=c05971e3dec878&amp;offset=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><strong>articoli 49<\/strong><\/a> e <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/trattato-25-03-1957\/10LX0000652398ART212?searchId=3171936622&amp;pathId=a3fc9f266dba8&amp;offset=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><strong>56 del TFUE<\/strong><\/a> e l\u2019<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/parlamento-europeo-direttiva-09-03-2011-n.-2011-24-ue\/10LX0000749895ART64?searchId=3418599542&amp;pathId=c790f7a850d148&amp;offset=0&amp;docType=i8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><strong>articolo 7, paragrafo 7 della direttiva 2011\/24<\/strong><\/a> debbano interpretarsi in senso ostativo ad una normativa (il diritto rumeno appunto) che subordina il rimborso delle spese effettuate dall\u2019assicurato ad una valutazione medica effettuata obbligatoriamente nello Stato membro di residenza, da un medico di base di quello Stato e alla successiva emissione di una sua<\/p>\n<p>richiesta di ricovero, escludendo quindi valutazioni di professionisti della sanit\u00e0 privata, anche quando il ricovero \u00e8 avvenuto e il servizio sanitario \u00e8 stato prestato in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell\u2019assicurato.<\/p>\n<p>In secondo luogo, se gli articoli 49 e 56 TFUE e l\u2019<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/consiglio-regolamento-della-comunita-europea-14-06-1971-n.-1408-71-cee-abrogato\/10LX0000193767ART32?searchId=3418600828&amp;pathId=128c3b01283758&amp;offset=0&amp;docType=i8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><strong>articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 1408\/71<\/strong><\/a>, i principi di libera circolazione dei pazienti e dei servizi, nonch\u00e9 il principio di efficienza e di proporzionalit\u00e0 vadano interpretati in senso ostativo ad una normativa nazionale (ancora il diritto rumeno) che, in difetto di autorizzazione preventiva, limita l\u2019importo del rimborso dei costi delle prestazioni mediche transfrontaliere in modo significativo rispetto ai costi effettivamente sostenuti dall\u2019assicurato nello Stato membro in cui gli sono state fornite le prestazioni mediche.<\/p>\n<p><a id=\"p3\"\/>Rimborso assistenza sanitaria transfrontaliera tra diritto UE e diritto interno<\/p>\n<p>Quanto alla prima questione, la Corte premette che l\u2019<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/parlamento-europeo-direttiva-09-03-2011-n.-2011-24-ue\/10LX0000749895ART64?searchId=3418599542&amp;pathId=c790f7a850d148&amp;offset=0&amp;docType=i8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><strong>articolo 7, paragrafo 7 della direttiva 2011\/24<\/strong><\/a> non osta, in via di principio, e fatti salvi i limiti ivi espressamente enunciati, a che uno Stato membro subordini il rimborso dei costi dell\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera alla valutazione di un proprio medico di base, che rilasci un documento di autorizzazione al ricovero ospedaliero.<\/p>\n<p>La direttiva citata non armonizza infatti i sistemi sanitari o di assicurazione malattia degli Stati membri e non impone affatto una determinata organizzazione del sistema sanitario nazionale, mirando piuttosto ad assicurare la cooperazione tra gli Stati in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze nazionali.<\/p>\n<p>Il considerando 5 della direttiva precisa a tal proposito che l\u2019adozione delle decisioni relative, in particolare, ai meccanismi tramite i quali \u00e8 finanziata e prestata l\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera, deve restare nel contesto nazionale.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, vanno per\u00f2 considerati i limiti enunciati all\u2019art. 7 paragrafo 7 della direttiva, ove si legge che le condizioni, i criteri di ammissibilit\u00e0 o formalit\u00e0 di natura normativa ed amministrativa ivi imposti non possono essere discriminatori o costituire un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.<\/p>\n<p>Ci\u00f2, ovviamente, salvi i casi in cui sussistano obiettive e giustificate esigenze di pianificazione volte ad assicurare la possibilit\u00e0 di un accesso sufficiente e permanente, nel territorio dello Stato membro interessato, ad una gamma equilibrata di cure di qualit\u00e0 elevata o alla volont\u00e0 di garantire il controllo dei costi ed evitare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane.<\/p>\n<p><a id=\"p4\"\/>Diritto rumeno e libert\u00e0 di prestazione dei servizi<\/p>\n<p>Legittimo, dunque, e certo non discriminatorio, che il diritto rumeno disciplini la procedura di rimborso di prestazioni mediche transfrontaliere subordinandola alla preventiva valutazione e autorizzazione di un professionista sanitario; dissuasivo dal ricorrere a prestazioni sanitarie transfrontaliere e dunque di ostacolo alla libera prestazione dei servizi garantita dall\u2019<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/trattato-25-03-1957\/10LX0000652398ART212?searchId=3171936622&amp;pathId=a3fc9f266dba8&amp;offset=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><strong>articolo 56 TFUE<\/strong><\/a>, il fatto che il medico debba necessariamente appartenere al sistema pubblico di assicurazione malattia rumeno, quando tali adempimenti potrebbero essere demandati ad un professionista sanitario che esercita nello Stato membro ove saranno prestate le cure sanitarie.<\/p>\n<p><a id=\"p5\"\/>I limiti di rimborso dell\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera<\/p>\n<p>Una limitazione non giustificata, secondo la Corte, dalle gi\u00e0 richiamate esigenze di pianificazione o di controllo dei costi, dato che, ai sensi dell\u2019articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011\/24, il regime di rimborso dell\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera ivi previsto sconta un duplice limite.<\/p>\n<p>Da un lato il rimborso \u00e8 calcolato sulla base delle tariffe applicabili all\u2019assistenza sanitaria nello Stato membro di affiliazione; dall\u2019altro, se il livello dei costi dell\u2019assistenza sanitaria prestata nello Stato membro ospitante \u00e8 inferiore a quello dell\u2019assistenza sanitaria prestata nello Stato membro di origine, il rimborso non pu\u00f2 superare il costo effettivo dell\u2019assistenza sanitaria ricevuta.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi escluso che il sistema sanitario dello Stato membro di affiliazione corra il rischio di costi supplementari, legati alla copertura dell\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera nell\u2019ambito della direttiva 2011\/24.<\/p>\n<p><a id=\"p6\"\/>Assistenza sanitaria transfrontaliera e importo del rimborso riconoscibile<\/p>\n<p>Quanto alla seconda questione, la Corte ribadisce la necessit\u00e0 di preventiva autorizzazione al fine di ottenere il rimborso delle spese di assistenza sanitaria transfrontaliera, precisando che qualora ci\u00f2 non sia avvenuto (autorizzazione non chiesta o non ottenuta, oppure quando il diniego sia fondato), l\u2019assicurato ha diritto al rimborso delle cure ricevute solo nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia a cui \u00e8 affiliato.<\/p>\n<p>Fanno ovviamente eccezione i casi in cui, per ragioni connesse al suo stato di salute o alla necessit\u00e0 di ricevere cure urgenti presso una struttura ospedaliera, la persona sia stata impossibilitata a chiedere l\u2019autorizzazione preventiva o non abbia potuto attendere la decisione dell\u2019istituzione competente sulla domanda di autorizzazione presentata.<\/p>\n<p>In tal caso avr\u00e0 diritto al rimborso di un importo pari a quello che sarebbe stato normalmente preso in carico dall\u2019istituzione competente, se la persona fosse stata in possesso dell\u2019autorizzazione.<\/p>\n<p>Lo Stato membro pu\u00f2 peraltro fissare l\u2019importo del rimborso di detti costi ad un livello inferiore rispetto a quello dei costi effettivamente sostenuti dal paziente, purch\u00e9 il meccanismo di calcolo impiegato si basi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti.<\/p>\n<p>Nel caso di specie spetter\u00e0 quindi al giudice del rinvio verificare se il metodo di calcolo stabilito dalle norme metodologiche rumene soddisfi tali esigenze.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/info.wolterskluwer.com\/OneLEGALE-AI-Prova-30gg-Lp\" target=\"_new\" rel=\"nofollow noopener\"><img decoding=\"async\" style=\"float: none !important; max-width: 100% !important; width:100%; height: auto !important;\" alt=\"one legale ai\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/One-LEGALE-AI_650x200 png.png\"\/><\/a><\/p>\n<p>&#13;<br \/>\n                &#13;<br \/>\n                    Corte UE, sentenza 4 settembre 2025 (C\u2011489\/23)&#13;<br \/>\n                &#13;\n        <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con la sentenza 4 settembre 2025 (C\u2011489\/23 &#8211;\u00a0testo in calce) in commento la Corte di Giustizia dell\u2019Unione 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