{"id":14780,"date":"2025-07-28T23:06:14","date_gmt":"2025-07-28T23:06:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/14780\/"},"modified":"2025-07-28T23:06:14","modified_gmt":"2025-07-28T23:06:14","slug":"impossibilita-fisica-di-assumere-autonomamente-il-farmaco-letale-e-omicidio-del-consenziente-depositata-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-132-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/14780\/","title":{"rendered":"Impossibilit\u00e0 fisica di assumere autonomamente il farmaco letale e omicidio del consenziente: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 132\/2025)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" data-lazyloaded=\"1\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-1285\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/corte-costituzionale.jpg\" alt=\"\" width=\"260\" height=\"171\"  data-\/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Corte costituzionale, 25 luglio 2025, sentenza n. 132<\/strong><br \/><strong>Presidente Amoroso, Relatore Petitti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.giurisprudenzapenale.com\/2025\/06\/19\/impossibilita-fisica-di-assumere-autonomamente-il-farmaco-letale-e-omicidio-del-consenziente-il-tribunale-di-firenze-solleva-questione-di-legittimita-costituzionale-dellart-579\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>Come avevamo anticipato<\/strong><\/a>, il Tribunale di Firenze, VI sezione civile, aveva<strong> sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale<\/strong> dell\u2019art. 579 del codice penale nella parte in cui <strong>non esclude la punibilit\u00e0 di chi<\/strong>, con le modalit\u00e0 previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, <strong>attui materialmente la volont\u00e0 suicidaria,<\/strong> autonomamente e liberamente formatosi, di una<strong> persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile<\/strong>, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalit\u00e0 di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la <strong>stessa persona, per impossibilit\u00e0 fisica e per l\u2019assenza di strumentazione idonea,<\/strong> <strong>non possa materialmente procedervi in autonomia<\/strong> o quando comunque le modalit\u00e0 alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza n. 132 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni <strong>inammissibili<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><strong>Fine vita: le questioni sul possibile intervento attivo del terzo sono inammissibili per difetto di motivazione circa la reperibilit\u00e0 dei dispositivi di autosomministrazione.<\/strong><br \/>Con la sentenza n. 132, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.<br \/>Il giudizio a quo \u00e8 stato instaurato da una persona affetta da sclerosi multipla, la quale, trovandosi nelle condizioni indicate dalla sentenza numero 242 del 2019 per l\u2019accesso al suicidio medicalmente assistito, come verificate dall\u2019azienda sanitaria territorialmente competente, versa tuttavia nell\u2019impossibilit\u00e0 di procedere all\u2019autosomministrazione del farmaco letale, in quanto priva dell\u2019uso degli arti, a causa della progressione della malattia, e non essendo reperibile sul mercato la strumentazione necessaria all\u2019attuazione autonoma del suicidio assistito, cio\u00e8 una pompa infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite la bocca o gli occhi, uniche modalit\u00e0 consentite dallo stato attuale di progressione della malattia. <br \/>Chiamato a pronunciarsi sul ricorso per provvedimento d\u2019urgenza tramite il quale la persona medesima ha chiesto accertarsi che il proprio diritto di autodeterminazione in materia di fine vita includa la possibilit\u00e0 di scegliere la somministrazione del farmaco da parte di terzi, il Tribunale di Firenze ha censurato l\u2019articolo 579 del codice penale, che punisce il reato di omicidio del consenziente, nella parte in cui non esclude la punibilit\u00e0 di chi, sussistenti le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, attui materialmente la volont\u00e0 del malato il quale, per impossibilit\u00e0 fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa procedervi in autonomia.<br \/>Secondo il rimettente, la punibilit\u00e0 della condotta del terzo impedirebbe al malato di attuare la propria scelta di fine vita per il dato meramente accidentale dell\u2019incidenza della patologia sull\u2019uso degli arti, venendosi in tal modo a determinare un\u2019irragionevole disparit\u00e0 di trattamento rispetto ai pazienti che tale uso abbiano conservato e producendosi altres\u00ec una lesione del diritto del malato all\u2019autodeterminazione.<br \/>Le questioni sono state dichiarate inammissibili perch\u00e9 \u00abil giudice a quo non ha motivato in maniera n\u00e9 adeguata, n\u00e9 conclusiva, in merito alla reperibilit\u00e0 di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l\u2019uso degli arti\u00bb.<br \/>La Corte ha rilevato che l\u2019ordinanza di rimessione si \u00e8 espressa sul punto con esclusivo richiamo all\u2019interlocuzione intercorsa con l\u2019azienda sanitaria locale, essendosi il giudice a quo arrestato a una \u00abpresa d\u2019atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale\u00bb, mentre avrebbe dovuto coinvolgere \u00aborganismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale\u00bb.<br \/>La sentenza precisa che ove tali dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente, questa \u00abavrebbe diritto ad avvalersene\u00bb.<br \/>La Corte afferma, infine, che la persona rispetto alla quale siano state verificate le condizioni di accesso all\u2019opzione di fine vita \u00abha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libert\u00e0 di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l\u2019ausilio nel relativo impiego\u00bb. A tanto il Servizio sanitario nazionale \u00e8 tenuto \u2013 sottolinea la sentenza \u2013 \u00abnell\u2019esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che \u00e8, innanzitutto, presidio delle persone pi\u00f9 fragili\u00bb.<br \/>Roma, 25 luglio 2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Corte costituzionale, 25 luglio 2025, sentenza n. 132Presidente Amoroso, Relatore Petitti Come avevamo anticipato, il Tribunale di Firenze,&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14781,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[175],"tags":[18065,18066,18067,18068,2343,4403,18069,18070,239,1537,90,89,240,18071],"class_list":{"0":"post-14780","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-salute","8":"tag-cappato","9":"tag-corte-costituzionale-fine-vita","10":"tag-coscioni-sentenza","11":"tag-dispositivi-di-autosomministrazione","12":"tag-eutanasia","13":"tag-fine-vita","14":"tag-fine-vita-corte-costituzionale","15":"tag-fine-vita-dispositivi-di-autosomministrazione","16":"tag-health","17":"tag-it","18":"tag-italia","19":"tag-italy","20":"tag-salute","21":"tag-sentenza-eutanasia-firenze"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14780"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14780\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14781"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}