{"id":171092,"date":"2025-10-18T09:15:12","date_gmt":"2025-10-18T09:15:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/171092\/"},"modified":"2025-10-18T09:15:12","modified_gmt":"2025-10-18T09:15:12","slug":"la-corte-federale-dappello-restituisce-a-gambacciani-la-correttezza-del-suo-agire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/171092\/","title":{"rendered":"LA CORTE FEDERALE D\u2019APPELLO RESTITUISCE A GAMBACCIANI LA CORRETTEZZA DEL SUO AGIRE"},"content":{"rendered":"<p>Il primo ed agognato <strong>sospiro di sollievo per la categoria dei direttori di corsa<\/strong> era arrivato il 3 ottobre, quando<strong> la Corte Federale d\u2019Appello comunicava di aver accolto il ricorso presentato da Rodolfo Gambacciani<\/strong> e quindi \u201cl\u2019estinzione del giudizio disciplinare \u201c a suo carico. Provvedimento inflittogli precedetentemente dal Tribunale Federale (18.7.25) che lo aveva <strong>ritenuto colpevole, in occasione della 72\u00aa Firenze-Mare (3.8.2018)<\/strong>, di non aver impedito \u00ablo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo all\u2019organizzatore di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide\u2026 e, comunque, consentendo lo svolgimento della manifestazione nonostante la pericolosit\u00e0 dello specifico segmento del percorso\u2026\u00bb <strong>laddove, in una curva in discesa, l\u2019atleta Michael Antonelli usciva di strada riportando lesioni che poi lo avrebbero condotto alla morte seppure due anni dopo.<\/strong> \u201cEstinzione del giudizio\u201d, ovvero, \u201cmanifesta infondatezza\u201d, o pi\u00f9 prosaicamente imputato assolto o che il fatto non sussiste.\n            <\/p>\n<p><\/p>\n<p>Si badi, <strong>un giudizio opposto a quanto lo stesso Tribunale nel 2021 aveva sostenuto<\/strong> ritenendo di doversi archiviare il caso, per poi riaprirlo su esposto (gennaio 2025) dei legali della famiglia Antonelli, e quindi ribaltarlo ritenendo che le motivazioni della sentenza (n. 138\/2024) del Tribunale Penale di Pistoia, dove il Gambacciani in primo grado &#8211; veniva condannato a 20 mesi di galera ed una provvisionale di seicentomila euro -, avessero offerto elementi di tale portata da giustificare la riapertura di un caso gi\u00e0 caduto in prescrizione.<\/p>\n<p><strong>Una sentenza di forte sorpresa per l\u2019intera categoria dei direttori di corsa<\/strong> rimasti increduli del fatto che il Tribunale Federale avesse adottato motivazioni pressoch\u00e9 identiche a quella del tribunale ordinario cos\u00ec abdicando all\u2019autonoma valutazione delle norme federali. Con la conseguenza di reazioni piuttosto accese tra gli addetti di cui, nelle ragioni, delusioni e aspettative, gi\u00e0 se n\u00e9 dato conto su <a href=\"https:\/\/www.tuttobiciweb.it\/article\/1753996041\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">tuttobiciweb del 2 agosto<\/a> , insieme all\u2019auspicio che il pronunciamento della Corte Federale d\u2019Appello avvenisse in tempi utili per essere eventualmente utilizzato a difesa del Gambacciani per il ricorso presentato presso la Corte d\u2019Appello di Firenze ad interpretazione autentica delle norme federali.<\/p>\n<p>Ma se per certi versi gi\u00e0 confortava quella \u201cestinzione del giudizio disciplinare\u201d, ancor di pi\u00f9, molto di pi\u00f9, <strong> confortano le motivazioni del pronunciamento pubblicate dalla Corte Federale d\u2019Appello<\/strong> qualche giorno fa, esattamente il 13 ottobre, un <a href=\"https:\/\/www.federciclismo.it\/comunicati-a\/1-sezione-r-g-n-1-2025\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">testo da leggersi preferibilmente per intero<\/a>.<\/p>\n<p>Il ricorso \u201cGambacciani\u201d viene accolto, in via principale e \u201cassorbente\u201d, perch\u00e9 <strong>il Tribunale Federale non avrebbe dovuto riaprire un procedimento gi\u00e0 archiviato<\/strong> per la sola sopravvenuta conoscenza della sentenza del Tribunale di Pistoia, a sua volta formulata su fatti e circostanze gi\u00e0 a conoscenza del Tribunale Federale, che potevano eventualmente essere approfondite ed accertate con gli strumenti d\u2019indagine che la giustizia sportiva consente, da svolgersi con scrupolo di istruttoria e autonomia di ruolo. E quindi, \u201cnessun fatto nuovo\u201d tale da giustificare la straordinaria decisione di riaprire un procedimento raggiunto da prescrizione. Ancor pi\u00f9 quando, come nel caso di Pistoia, la pronuncia di condanna di primo grado risulti appellata e pertanto \u00abpriva del crisma della \u201cdefinitivit\u00e0\u201d, quale requisito imprescindibile per farla valere davanti agli organi di giustizia sportiva\u00bb.<\/p>\n<p>Cio\u00e8 a dire che, se col primo procedimento disciplinare, il Tribunale Federale aveva ritenuto di archiviare il caso valutando il Gambacciani assolutamente estraneo a colpe e responsabilit\u00e0 per l\u2019accaduto, tale sintesi rimaneva anche nei convincimenti della Corte Federale d\u2019Appello.<\/p>\n<p>La quale per\u00f2, \u00e8 qui viene l\u2019interessante sorpresa, con la propria sentenza decide di non limitarsi ai vizi procedurali <strong>per andare anche ad abundantiam (oltre il bisogno e la sufficienza) nel merito dell\u2019accaduto<\/strong>, per dimostrare in modo chiaro i motivi di \u00abinsussistenza della responsabilit\u00e0 disciplinare\u00bb, ossia, in altre parole, l\u2019assoluzione da responsabilit\u00e0 per fatti ascritti.<\/p>\n<p>Sembra quasi, e positivamente, che la Corte Federale d\u2019Appello, abbia fatto propria la necessit\u00e0, da molti rivendicata, di <strong>dare un segno della propria specifica competenza ed autonomia nella valutazione delle stesse norme federali,<\/strong> contribuendo in tal modo anche ad una giurisprudenza ordinaria pi\u00f9 attenta alla fattualit\u00e0 di specie oltrech\u00e9 al senso generale della norma.<\/p>\n<p>Infatti, in primo luogo, sostiene la Corte Federale d\u2019Appello,<strong> non si pu\u00f2 condividere un giudizio fondato su principi generali richiamanti le responsabilit\u00e0 di garanzia che il direttore di corsa deve offrire<\/strong>, \u201csenza tuttavia dimostrare in concreto la violazione di una specifica regola cautelare imposta dall&#8217;ordinamento federale\u201d.<\/p>\n<p>Ma ancor pi\u00f9, in secondo luogo e in via dirimente, \u00ab<strong>l&#8217;analisi della responsabilit\u00e0 deve essere condotta sulla base di un giudizio \u201cex ante\u201d, valutando la prevedibilit\u00e0 e l&#8217;evitabilit\u00e0 dell&#8217;evento.<\/strong> <strong>Il Tribunale (Federale ndr) ha invece operato una valutazione \u201cex post\u201d,<\/strong> fondando il proprio convincimento sulla mera &#8220;probabilit\u00e0&#8221; che l&#8217;evento non si sarebbe verificato in presenza di barriere, un criterio che, se applicato in modo generalizzato, porterebbe a un&#8217;inammissibile forma di responsabilit\u00e0 oggettiva del direttore di corsa per qualsiasi incidente\u00bb. Finanche nel caso in questione, \u00abdove l&#8217;evento verificatosi non rappresenta la concretizzazione del rischio tipico che la norma sulla messa in sicurezza dei percorsi intende prevenire, ma un accadimento atipico e sfortunato, non ascrivibile a colpa del direttore di corsa\u00bb.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 chiari di cos\u00ec non si poteva essere, e questa sorta di \u201crimprovero accademico\u201d, \u00e8 giusto prenderlo come <strong>un significativo contributo a ci\u00f2 che la FCI sta elaborando<\/strong> ed ha il compito di proporre, nelle opportune sedi, <strong>in materia di aggiornamento sia dei regolamenti sportivi che dello stesso codice della strada.<\/strong><\/p>\n<p>Resta ancora un passaggio, tremendamente pesante per il Gambacciani, quello del giudizio della Corte d\u2019Appello di Firenze, prossimamente chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dallo stesso, con l\u2019auspicio di vedersi assolto a riforma integrale della sentenza di primo grado.<\/p>\n<p>Non pi\u00f9 e soltanto una questione personale<strong>: a Firenze ci saranno in ballo anche le attese di quei direttori di corsa e di quegli organizzatori che per pura passione si caricano la responsabilit\u00e0, quasi assoluta,<\/strong> di come mettere in strada un ciclismo di cui c\u2019\u00e8 estremamente bisogno, in ogni sua valenza, e significativamente parte del nuovo art. 33 della Costituzione, dove \u00e8 stato inserito il riconoscimento del \u201cvalore educativo e sociale dell&#8217;attivit\u00e0 sportiva\u201d.\u00a0Principio per nulla astratto e che rivendica il giusto posto anche nelle aule di giustizia chiamate a dirimere le responsabilit\u00e0 dei cittadini che si prestano ad essere strumento dell\u2019interesse pubblico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il primo ed agognato sospiro di sollievo per la categoria dei direttori di corsa era arrivato il 3&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":171093,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1456],"tags":[1824,1825,104832,104831,1537,90,89,863,245,244],"class_list":{"0":"post-171092","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ciclismo","8":"tag-ciclismo","9":"tag-cycling","10":"tag-gambacciani","11":"tag-giustizia-sportiva","12":"tag-it","13":"tag-italia","14":"tag-italy","15":"tag-sicurezza","16":"tag-sport","17":"tag-sports"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/171092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=171092"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/171092\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/171093"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=171092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=171092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=171092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}