{"id":17375,"date":"2025-07-30T05:26:11","date_gmt":"2025-07-30T05:26:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/17375\/"},"modified":"2025-07-30T05:26:11","modified_gmt":"2025-07-30T05:26:11","slug":"societa-casertana-coinvolta-in-una-frode-sulliva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/17375\/","title":{"rendered":"societ\u00e0 casertana coinvolta in una frode sull&#8217;Iva"},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dato ragione ad una societ\u00e0 casertana attiva nel commercio all\u2019ingrosso di componenti elettronici, in una controversia su una presunta frode IVA relativa all\u2019anno 2009.\u00a0<\/p>\n<p><strong>Il caso: una cartella, una \u201ccartiera\u201d e l\u2019IVA detratta<\/strong><\/p>\n<p>Tutto nasce da un avviso di accertamento notificato alla societ\u00e0 per indebita detrazione di Iva su fatture emesse da un&#8217;altra societ\u00e0 ritenuta dall\u2019Agenzia delle Entrate una societ\u00e0 fittizia o \u201ccartiera\u201d. Secondo l\u2019Amministrazione, la \u2018cartiera\u2019 acquistava partite di telefoni cellulari da fornitori comunitari in esenzione d\u2019Iva, per poi rivenderle sul territorio italiano senza versare l\u2019imposta incassata, mentre la societ\u00e0 ricorrente portava in detrazione l\u2019IVA esposta in fattura.<\/p>\n<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva inizialmente accolto il ricorso annullando l\u2019accertamento. Decisione confermata nel 2016 dalla CTR della Campania, che ritenne l\u2019Agenzia incapace di provare, anche solo per presunzioni, la \u201cconnivenza dell\u2019acquirente\u201d con il fornitore fittizio.<\/p>\n<p><strong>La Cassazione: errore sul principio di diritto<\/strong><\/p>\n<p>Contro tale pronuncia l\u2019Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, rappresentata dall\u2019Avvocatura Generale dello Stato, denunciando la violazione di numerose norme fiscali e civilistiche. Secondo la difesa erariale, la CTR avrebbe completamente frainteso il meccanismo dell\u2019onere della prova nelle frodi IVA. I giudici della quinta sezione civile della Suprema Corte \u2013 relatore Tania Hmeljak, presidente Giovanni La Rocca \u2013 hanno accolto il ricorso, affermando che: \u201cIn caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l\u2019IVA non \u00e8 detraibile se versata a un soggetto fittizio, e l\u2019Amministrazione ha l\u2019onere di dimostrare, anche con presunzioni, che l\u2019acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere \u2013 usando l\u2019ordinaria diligenza \u2013 che partecipava a una frode\u201d.<\/p>\n<p>La Cassazione ha sottolineato come non basti la regolarit\u00e0 formale della contabilit\u00e0 o dei pagamenti per escludere la responsabilit\u00e0 del contribuente, se emergono indizi gravi \u2013 come in questo caso \u2013 dell\u2019inesistenza sostanziale del fornitore: l\u2019assenza di strutture, personale, versamenti IVA e la vendita a prezzi sotto mercato sono tutti elementi che avrebbero dovuto mettere in allerta un operatore accorto.<\/p>\n<p>La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a una diversa composizione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che dovr\u00e0 riesaminare il merito della controversia applicando i principi stabiliti, oltre a pronunciarsi sulle spese di lite.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dato&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17376,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,19916,1537,90,89,2319],"class_list":{"0":"post-17375","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-fatture-sospette","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-sentenza"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17375","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17375"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17375\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17376"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17375"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17375"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17375"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}