{"id":174087,"date":"2025-10-20T03:38:11","date_gmt":"2025-10-20T03:38:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/174087\/"},"modified":"2025-10-20T03:38:11","modified_gmt":"2025-10-20T03:38:11","slug":"nuovo-iperammortamento-2026-ecco-le-aliquote-e-le-nuove-regole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/174087\/","title":{"rendered":"Nuovo iperammortamento 2026, ecco le aliquote e le nuove regole"},"content":{"rendered":"<p>Le aliquote previste dal nuovo iperammortamento \u2013 il piano che il Governo ha <a href=\"https:\/\/www.innovationpost.it\/attualita\/tornano-super-e-iper-ammortamento-ecco-a-chi-conviene-e-a-chi-no\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">messo a punto<\/a> per sostituire Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e incentivare gli investimenti in beni strumentali \u2013 saranno decisamente generose e prevederanno incentivi sia per chi effettua solamente investimenti in beni strumentali 4.0 sia per chi, grazie a quegli investimenti, conseguir\u00e0 obiettivi green, cio\u00e8 efficientamento energetico, proprio come accadeva nel caso del piano Transizione 5.0.<\/p>\n<p>Le aliquote del nuovo iperammortamento<\/p>\n<p>Secondo la prima bozza della legge di bilancio, le aliquote di base, applicabili quindi all\u2019acquisto dei beni strumentali 4.0, saranno le seguenti:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro<\/li>\n<li>100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro<\/li>\n<li>50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per avere un metro di paragone, una maggiorazione del 180% con un\u2019IRES al 24% corrisponde a un beneficio del 43,2%; la fascia del 100% a un incentivo del 24% e quella al 50% a un incentivo del 12%.<\/p>\n<p>La lista dei beni ammessi prevista dagli attuali allegati A e B sar\u00e0 verosimilmente revisionata. Contrariamente a quanto si temeva, la bozza della legge di bilancio prevede l\u2019agevolazione anche per i beni immateriali \u2013 cio\u00e8 i software.<\/p>\n<p>Le aliquote maggiorate per gli investimenti green<\/p>\n<p>Nel caso di investimenti green le aliquote prevederanno una ulteriore maggiorazione del 40% e diventeranno quindi del<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro<\/li>\n<li>140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro<\/li>\n<li>90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per avere un metro di paragone, una maggiorazione del 220% con un\u2019IRES al 24% corrisponde a un beneficio del 52,8%; la fascia del 140% a un incentivo del 33,6% e quella al 90% a un incentivo del 21,6%.<\/p>\n<p>Iperammortamento anche per i pannelli fotovoltaici e le FER<\/p>\n<p>Oltre ai beni strumentali funzionali alla trasformazione digitale, sono ammessi all\u2019iperammortamento anche gli investimenti in beni strumentali materiali \u201cfinalizzati all\u2019autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all\u2019autoconsumo\u201d , compresi gli impianti per lo stoccaggio dell\u2019energia prodotta.<\/p>\n<p>Per gli investimenti green un\u2019unica soglia di efficientamento<\/p>\n<p>Non ci saranno \u201csoglie\u201d di efficientamento, ma un unico livello che consentir\u00e0 di accedere alla maggiorazione e cio\u00e8 lo stesso livello di efficientamento previsto oggi dalla \u201cbase\u201d del Piano Transizione 5.0: il 3% di risparmio energetico sui consumi dell\u2019intera struttura produttiva o il 5% di risparmio sui consumi del processo interessato dall\u2019investimento.<\/p>\n<p>Le semplificazioni in prestito da Transizione 5.0: beni obsoleti e ESCo<\/p>\n<p>La normativa eredita anche le due semplificazioni che hanno dato una sensibile \u201cscossa\u201d al piano Transizione 5.0: la prima \u00e8 la presunzione di raggiungimento dell\u2019obiettivo green per chi sostituisce beni il cui ammortamento \u00e8 terminato da almeno 24 mesi.<\/p>\n<p>La seconda \u00e8 quella che lo presume per i progetti realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC che preveda l\u2019ottenib\u00ecmento di quei target di efficientamento.<\/p>\n<p>Il cumulo con le altre agevolazioni<\/p>\n<p>L\u2019incentivo \u00e8 cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, con l\u2019ormai \u201csolito\u201d principio della nettizzazione: \u201ca condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo \u00e8 assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili\u201d.<\/p>\n<p>Durata per il solo 2026<\/p>\n<p>La misura ha validit\u00e0 per il solo 2026 con la possibilit\u00e0 di completare la consegna entro il 30 giugno 2027, con la solita formula dell\u2019acconto del 20% da versare al venditore.<\/p>\n<p>La piattaforma sar\u00e0 gestita dal GSE<\/p>\n<p>Il testo dell\u2019attuale bozza prevede anche che a gestire la piattaforma sar\u00e0 il GSE, proprio come avvenuto per il piano Transizione 5.0. E sempre al GSE spetteranno la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>I nodi da sciogliere<\/p>\n<p>Nonostante la normativa sia piuttosto articolata, si rimanda comunque a un decreto attuativo del MIMIT, adottato di concerto con il MEF e sentito il MASE, per la definizione degli elementi di dettaglio.<\/p>\n<p>Restano da sciogliere comunque diversi dubbi.<\/p>\n<p>L\u2019incentivo sar\u00e0 automatico, ma resta la necessit\u00e0 di fare delle \u201capposite comunicazioni\u201d e di produrre \u201ccertificazioni concernenti gli investimenti agevolabili\u201d.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 poi da capire come funzioner\u00e0 la maggiorazione per gli investimenti green: oggi, con il piano Transizione 5.0, il protagonista non \u00e8 l\u2019acquisto del bene strumentale ma il progetto di innovazione ed \u00e8 l\u2019intero progetto a dover ottenere l\u2019efficientamento richesto. Qui siamo di fronte a una logica diversa che non necessariamente funzioner\u00e0 allo stesso modo.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 poi il nodo del \u201cmade in Europe\u201d. I costruttori di macchinari hanno chiesto a gran voce che il nuovo incentivo sia ristretto ai beni strumentali prodotti in Europa, per evitare che gli acquisti agevolati si trasformino in un vantaggio per i costruttori di macchinari dell\u2019estremo oriente. Al momento nel testo non c\u2019\u00e8 traccia di questa previsione.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 poi la questione della durata: si era parlato \u2013 e lo aveva fatto anche il ministro Urso \u2013 di un piano triennale che desse alle imprese la possibilit\u00e0 di pianificare gli investimenti, mentre nell\u2019attuale bozza il piano \u00e8 valido solo per il 2026.<\/p>\n<p>Ultima, ma solo in ordine di esposizione, l\u2019altra questione temporale: il piano riguarder\u00e0 sicuramente gli investimenti effettuati a partire dall\u20191 gennaio 2026, ma quanto tempo occorrer\u00e0 perch\u00e9 la normativa sia definita dall\u2019indispensabile decreto attualtivo e dalla circolare operativa?<\/p>\n<p>La bozza dell\u2019articolo della legge di bilancioArt. 95 <br \/>(Maggiorazione dell\u2019ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)<\/p>\n<p>1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d\u2019impresa che effettuano  investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, \u00e8 maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.<\/p>\n<p>2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuit\u00e0 aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal <a data-nofollow-manager=\"1\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<\/a>, dal codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza, di cui al <a data-nofollow-manager=\"1\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14<\/a>, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altres\u00ec, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del <a data-nofollow-manager=\"1\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<\/a>. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza \u00e8 comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.<\/p>\n<p>3. La maggiorazione di cui al comma 1 \u00e8 riconosciuta per:<\/p>\n<p>a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;<\/p>\n<p>b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all\u2019esercizio d\u2019impresa finalizzati all\u2019autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all\u2019autoconsumo anche a distanza ai sensi dell\u2019articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell\u2019energia prodotta. Con riferimento all\u2019autoproduzione e all\u2019autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all\u2019articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.<\/p>\n<p>4. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione \u00e8 maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.<\/p>\n<p>5. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, ivi compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l\u2019investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall\u2019investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.<\/p>\n<p>6. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso conseguita nel caso di:<\/p>\n<p>a) investimenti in beni di cui all\u2019allegato A annesso alla <a data-nofollow-manager=\"1\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">legge 11 dicembre 2016, n. 232<\/a>, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;<\/p>\n<p>b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l\u2019impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall\u2019investimento non inferiore al 5 per cento.<\/p>\n<p>7. Per l\u2019accesso al beneficio l\u2019impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.<\/p>\n<p>8. Il beneficio \u00e8 cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo \u00e8 assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all\u2019articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.<\/p>\n<p>9. Resta ferma l\u2019applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall\u2019articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.<\/p>\n<p>10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sentito il Ministro dell\u2019ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit\u00e0 attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:<\/p>\n<p>a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;<\/p>\n<p>b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro\/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro\/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);<\/p>\n<p>c) alla procedura di accesso al beneficio, nonch\u00e9 al contenuto, alle modalit\u00e0 e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell\u2019eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.<\/p>\n<p>11. La determinazione dell\u2019acconto dovuto per il periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2026 \u00e8 effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.<\/p>\n<p>12. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell\u2019agevolazione, nonch\u00e9 allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Le aliquote previste dal nuovo iperammortamento \u2013 il piano che il Governo ha messo a punto per sostituire&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":174088,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,42355,1537,90,89,106140,106141],"class_list":{"0":"post-174087","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-industria-4-0","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-transizione-4-0","15":"tag-transizione-5-0"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=174087"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174087\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/174088"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=174087"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=174087"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=174087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}