{"id":17837,"date":"2025-07-30T10:14:35","date_gmt":"2025-07-30T10:14:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/17837\/"},"modified":"2025-07-30T10:14:35","modified_gmt":"2025-07-30T10:14:35","slug":"le-nuove-prospettive-per-il-settore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/17837\/","title":{"rendered":"le nuove prospettive per il settore"},"content":{"rendered":"<p>                        di<br \/>\n\t\t\t\t                    <a href=\"https:\/\/www.finestresullarte.info\/2923p_marco-menozzi.php\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><br \/>\n                    Marco Menozzi<\/a><br \/>\n\t\t\t\t\t, scritto il 29\/07\/2025<br \/>\n\t\t<br \/>Categorie:                 <a href=\"https:\/\/www.finestresullarte.info\/1c_news-focus.php\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">News Focus<\/a> \t\t\t                \/ Argomenti: <a href=\"https:\/\/www.finestresullarte.info\/tag\/arte-antica.php\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Arte antica<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/www.finestresullarte.info\/tag\/arte-contemporanea.php\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Arte contemporanea<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/www.finestresullarte.info\/tag\/arte-e-mercato.php\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">arte e mercato<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/www.finestresullarte.info\/tag\/mercato.php\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Mercato<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/www.finestresullarte.info\/tag\/arte-moderna.php\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Arte Moderna<\/a> <\/p>\n<p>\n\t\t\t\tL\u2019introduzione dell\u2019IVA al 5% sul mercato dell\u2019arte ha introdotto una rivoluzione nel mercato dell\u2019arte italiano. Ecco le prospettive per artisti, gallerie e collezionisti, ma anche le criticit\u00e0. L\u2019articolo di Marco Menozzi.            <\/p>\n<p>Il <strong>panorama del mercato dell\u2019arte italiano<\/strong> \u00e8 da sempre un intreccio complesso di cultura, passione e, inevitabilmente, disciplina giuridica di settore. Per anni, operatori e addetti ai lavori hanno segnalato una <strong>progressiva contrazione del settore<\/strong>, spesso imputata a un carico fiscale tra i pi\u00f9 onerosi in Europa. Oggi, finalmente, si apre una <strong>nuova e promettente stagione<\/strong>, segnata <a href=\"https:\/\/www.finestresullarte.info\/mercato\/governo-abbassa-iva-opere-d-arte-5-per-cento\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">dall\u2019introduzione di un\u2019aliquota IVA significativamente ridotta<\/a>. Questo cambiamento, atteso e desiderato da molti, non \u00e8 solo una semplificazione normativa, ma rappresenta un vero <a href=\"https:\/\/www.finestresullarte.info\/opinioni\/come-l-iva-al-5-per-cento-potrebbe-cambiare-mercato-italiano\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">volano per il rilancio dell\u2019intero comparto artistico nazionale<\/a>.<\/p>\n<p>Per comprendere appieno la portata di questa innovazione, \u00e8 fondamentale ripercorrere il <strong>cammino normativo<\/strong> che l\u2019ha resa possibile. Poich\u00e9 l\u2019IVA \u00e8 un tributo cosiddetto \u201carmonizzato\u201d, la base normativa di riferimento in ambito unionale \u00e8 la <strong>Direttiva IVA 2006\/112\/CE<\/strong>, che gi\u00e0 prevedeva nell\u2019Allegato III un elenco di beni e servizi a cui potevano essere applicate aliquote IVA ridotte. Questo elenco \u00e8 stato oggetto di modifiche nel tempo, aprendo la strada a nuove possibilit\u00e0. Il punto di svolta \u00e8 rappresentato dalla <strong>Direttiva UE 2022\/542<\/strong>, del 5 aprile 2022, che ha esplicitamente introdotto \u2013 al n. 26 dell\u2019elenco \u2013 gli oggetti d\u2019arte nell\u2019Allegato III della Direttiva 2006\/112\/CE, tra le tipologie di beni e servizi che possono beneficiare di aliquote IVA ridotte. Tale Direttiva, la cui applicazione da parte degli Stati membri era prevista a partire dal 1\u00b0 gennaio 2025, mirava non solo a costituire un beneficio per il consumatore finale, ma anche a perseguire obiettivi di interesse pubblico, sociale e culturale specifici. Nonostante il chiaro indirizzo europeo, l\u2019Italia ha incontrato delle difficolt\u00e0 nel recepire tempestivamente queste disposizioni.<\/p>\n<p>Mentre paesi come Francia e Germania hanno ridotto le loro aliquote IVA \u2013 rispettivamente al 5% e al 7%, per le importazioni e le cessioni effettuate dall\u2019autore a partire dal 1\u00b0 gennaio 2025 \u2013 in Italia la riforma IVA \u00e8 rimasta, per un certo periodo, una mera speranza. E, infatti, la Legge Delega di riforma fiscale (L. 8 agosto 2023, n. 111) aveva gi\u00e0 delegato al Governo la riduzione dell\u2019aliquota IVA all\u2019importazione di opere d\u2019arte e l\u2019estensione dell\u2019aliquota ridotta a tutte le cessioni di oggetti d\u2019arte, di antiquariato o da collezione. Tuttavia, le proposte legislative intermedie non avevano avuto concreta attuazione. \u00c8 con il <strong>Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95 (cosiddetto D.L. Omnibus)<\/strong>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149, che si \u00e8 concretizzato la tanto attesa riforma. L\u2019articolo 9 del citato Decreto, infatti, ha introdotto \u2013 con efficacia dal 1\u00b0 luglio 2025 \u2013 l\u2019aliquota IVA del 5% per la generalit\u00e0 delle cessioni di oggetti d\u2019arte, di antiquariato o da collezione. L\u2019obiettivo della riforma \u00e8 sostenere il settore artistico italiano, fronteggiando la crescente concorrenza internazionale e rilanciando un comparto di estrema importanza, con l\u2019intento di attrarre artisti, collezionisti e investitori da tutto il mondo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Modenantiquaria 2025\" title=\"Modenantiquaria 2025\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/modenantiquaria-2025-2.jpg\" class=\"lazy\" width=\"750\" height=\"500\"\/>&#13;<br \/>\nModenantiquaria 2025&#13;<br \/>\nPresupposti oggettivi e soggettivi dell\u2019IVA agevolata \u2013 Vecchia e nuova disciplina a confronto<\/p>\n<p>Le novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti introdotte dal D.L. Omnibus sono: <strong>i) <\/strong>l\u2019ampliamento dell\u2019ambito soggettivo dell\u2019agevolazione e <strong>ii)<\/strong> la drastica riduzione dell\u2019aliquota. In precedenza, infatti, l\u2019aliquota IVA ridotta al 10% era applicabile solo alle<strong> importazioni <\/strong>e alle <strong>cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere, dai loro eredi o legatari<\/strong>. Al di fuori di queste ipotesi agevolate, nel previgente sistema normativo, le cessioni di oggetti d\u2019arte scontavano <strong>l\u2019aliquota IVA ordinaria del 22%<\/strong>. Pertanto, le cessioni effettuate dalle gallerie e dai mercanti d\u2019arte, che operano sul \u201cmercato secondario\u201d, erano soggette all\u2019aliquota ordinaria del 22%. Senza dubbio, questa differenza poneva l\u2019Italia in una posizione di netto svantaggio rispetto ad altri Paesi europei.<\/p>\n<p>Con le nuove disposizioni, l\u2019aliquota IVA scende dal 22% o dal 10% al <strong>5%<\/strong>. L\u2019aliquota agevolata si applica, ora, alla <strong>generalit\u00e0 delle cessioni di oggetti d\u2019arte, di antiquariato o da collezione<\/strong>, per effetto dell\u2019introduzione del n. 1-novies) nella Tabella A \u2013 Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633\/1972. Ci\u00f2 significa che l\u2019agevolazione non \u00e8 pi\u00f9 limitata ai soli beni ceduti dagli autori o dai loro eredi, ma si estende a <strong>tutte le cessioni<\/strong> effettuate dalle gallerie e dai mercanti d\u2019arte, nonch\u00e9 alle importazioni.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019ambito oggettivo di applicazione della disciplina, la definizione di \u201coggetti d\u2019arte, di antiquariato o da collezione\u201d continua a essere vincolata a quella contenuta nella <strong>Tabella, lettere a), b) e c), allegata al D.L. n. 41\/95<\/strong>, che recepiscono, con alcune eccezioni, quelle fornite nell\u2019Allegato IX della Direttiva 2006\/112\/CE. Nel dettaglio sono <strong>oggetti d\u2019arte<\/strong>: dipinti, disegni e collage realizzati interamente a mano dall\u2019artista (esclusi disegni tecnici e industriali); incisioni, stampe e litografie originali, prodotte in numero limitato da matrici lavorate a mano dall\u2019artista; sculture originali e fusioni in tiratura limitata (massimo 8 esemplari), eseguite o controllate dall\u2019artista; arazzi e tappeti murali eseguiti a mano su disegno originale, in massimo otto esemplari; opere uniche in ceramica firmate dall\u2019artista; smalti su rame numerati e firmati (massimo 8 esemplari); fotografie realizzate, tirate, firmate e numerate dall\u2019artista (massimo 30 esemplari). Sono <strong>oggetti da collezione<\/strong>: francobolli, marche e simili, anche non obliterati, purch\u00e9 privi di corso legale o non destinati ad averne; esemplari e raccolte a fini collezionistici nei campi della zoologia, botanica, mineralogia, anatomia, nonch\u00e9 di interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico. Sono <strong>oggetti di antiquariato<\/strong>, in via residuale, i beni diversi da quelli sopra elencati che abbiano oltre 100 anni di et\u00e0.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Artissima 2024\" title=\"Artissima 2024\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/artissima-2024.jpg\" class=\"lazy\" width=\"750\" height=\"499\"\/>&#13;<br \/>\nArtissima 2024&#13;<br \/>\nAlternativit\u00e0 con il cosiddetto regime del margine<\/p>\n<p>L\u2019applicazione della nuova aliquota IVA del 5% <strong>\u00e8 incompatibile con il cosiddetto \u201cregime del margine\u201d<\/strong>. Tale condizione \u00e8 esplicitamente stabilita dalla Tabella A, Parte II-bis, n.1-novies, in ossequio all\u2019art. 98-bis della Direttiva 2006\/112\/CE (introdotto dalla Direttiva 2022\/542\/UE). Si ricorda che il <strong>regime del margine \u00e8 un regime speciale IVA<\/strong>, disciplinato dal D.L. n. 41\/1995, che consente ai rivenditori di beni usati, oggetti d\u2019arte, d\u2019antiquariato o da collezione di determinare la base imponibile non sull\u2019intero corrispettivo di vendita, ma <strong>sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo d\u2019acquisto<\/strong> (il \u201cmargine di profitto\u201d). L\u2019IVA, solitamente al 22%, viene <strong>scorporata da questo margine<\/strong>. Tale regime si applica alle cessioni di oggetti importati o acquistati da determinate categorie di soggetti (per esempio privati, soggetti passivi UE in regime di franchigia, autori, loro eredi o legatari).<\/p>\n<p>Per i rivenditori, come le gallerie, la scelta di adottare tale regime \u00e8 facoltativa, mentre per le case d\u2019asta si applica obbligatoriamente alle vendite in conto commissione realizzate sulla base di un contratto stipulato con un soggetto privato o, comunque, che non ha diritto alla detrazione IVA. L\u2019obiettivo del regime del margine, come della nuova aliquota al 5%, \u00e8 evitare che l\u2019onere dell\u2019IVA condizioni in modo anomalo il mercato. In altri termini, le <strong>due misure sono alternative<\/strong>: un rivenditore pu\u00f2 applicare il regime del margine a condizione di non aver acquistato o importato i beni con l\u2019aliquota del 5%, e pu\u00f2 cedere con IVA al 5% solo se non ha acquistato utilizzando il regime del margine.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Arte Fiera 2025\" title=\"Arte Fiera 2025\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/artefiera-2025-1-1.jpg\" class=\"lazy\" width=\"750\" height=\"499\"\/>&#13;<br \/>\nArte Fiera 2025&#13;<br \/>\nIVA sulle importazioni: estensione della riduzione d\u2019aliquota<\/p>\n<p>Anche il regime IVA sulle importazioni di oggetti d\u2019arte, antiquariato e da collezione subisce un\u2019importante modifica. In passato, l\u2019aliquota applicabile a tali operazioni era del 10%. Con il D.L. Omnibus, <strong>l\u2019aliquota per le importazioni passa al 5%<\/strong>. Per le importazioni, dunque, la riforma non cambia l\u2019ambito soggettivo della misura agevolativa: la disposizione precedente era gi\u00e0 riferita alla generalit\u00e0 dei beni importati.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 consiste, quindi, unicamente nella <strong>riduzione dell\u2019aliquota applicabile<\/strong>. L\u2019applicazione dell\u2019aliquota del 5% per le importazioni \u00e8 resa possibile dall\u2019art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633\/1972, che estende alle importazioni le aliquote applicate a livello interno. Di conseguenza, l\u2019introduzione del nuovo n. 1-novies della Tabella A, Parte II-bis, consente di applicare l\u2019aliquota IVA agevolata del 5% anche alle importazioni di oggetti d\u2019arte. Inoltre, per effetto del richiamo operato dall\u2019art. 43, comma 5, del D.L. n. 331\/1993, la nuova <strong>aliquota ridotta sar\u00e0 estesa anche a tutti gli acquisti intracomunitari<\/strong> di oggetti d\u2019arte, antiquariato o collezione. Questo ulteriore ampliamento contribuisce a creare un quadro normativo pi\u00f9 omogeneo e favorevole alla circolazione delle opere d\u2019arte all\u2019interno dell\u2019Unione Europea e nel mercato italiano.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Modenantiquaria 2024\" title=\"Modenantiquaria 2024\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/modenantiquaria-2024.jpg\" class=\"lazy\" width=\"750\" height=\"516\"\/>&#13;<br \/>\nModenantiquaria 2024&#13;<br \/>\nConfronto con il mercato europeo: maggior competitivit\u00e0 del sistema italiano<\/p>\n<p>L\u2019intervento sull\u2019IVA posiziona l\u2019Italia in una <strong>nuova, e molto pi\u00f9 competitiva, prospettiva internazionale<\/strong>. Con l\u2019aliquota al 5%, infatti, l\u2019Italia si allinea e, in alcuni casi, supera la favorevole fiscalit\u00e0 di altri paesi europei, divenendo il paese con l\u2019aliquota IVA pi\u00f9 bassa nel vecchio continente per la generalit\u00e0 delle cessioni di opere d\u2019arte. Attualmente, solo Cipro e Malta applicano l\u2019aliquota del 5%, ma limitatamente alle importazioni. Altri Paesi europei presentano aliquote significativamente pi\u00f9 alte: la Spagna al 21%, i Paesi Bassi al 9% e l\u2019Austria al 20%.<\/p>\n<p>La riforma dell\u2019IVA applicabile alle opere d\u2019arte, dunque, \u00e8 destinata a rendere il mercato italiano <strong>molto pi\u00f9 attrattivo<\/strong> per la clientela finale, che in passato spesso preferiva acquistare in altri paesi UE per via del minor costo fiscale complessivo. L\u2019aspettativa \u00e8 un aumento rilevante delle vendite, capace di attrarre artisti, collezionisti e investitori italiani e stranieri, generando un maggiore reddito imponibile in Italia che, si prevede, compenser\u00e0 la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell\u2019aliquota IVA. Le stime di Nomisma indicano che per le piccole gallerie questa misura potrebbe significare una crescita del fatturato fino al 50%, con un incremento complessivo per il settore del 28%. Anche le case d\u2019asta italiane beneficeranno di un impatto fiscale ridotto sulle commissioni di vendita.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Miart 2023\" title=\"Miart 2023\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/miart-2023.jpeg\" class=\"lazy\" width=\"750\" height=\"562\"\/>&#13;<br \/>\nMiart 2023&#13;<br \/>\nTematiche aperte e possibili criticit\u00e0 operative. Ambito oggettivo delle \u201copere d\u2019arte\u201d: necessit\u00e0 di ridefinizione di un concetto e del suo spettro applicativo<\/p>\n<p>Nonostante l\u2019entusiasmo per l\u2019entrata in vigore della nuova disciplina, il percorso applicativo non \u00e8 privo di sfide e interrogativi che richiederanno attenzione e, in alcuni casi, chiarimenti ufficiali.<\/p>\n<p>La definizione di \u201coggetto d\u2019arte\u201d ai fini IVA, sebbene ripresa da normative comunitarie, risente di una concezione anacronistica. Come gi\u00e0 esaminato sopra, infatti, la Tabella allegata al D.L. n. 41\/1995 presuppone che gli oggetti d\u2019arte debbano essere stati <strong>realizzati interamente a mano dall\u2019artista<\/strong> e riprodotti in un <strong>numero limitato di esemplari<\/strong>. Questa interpretazione, confermata dalla prassi dell\u2019Agenzia delle Entrate (ad esempio, risposta a interpello n. 303 del 2020 e Circolare n. 24\/E del 2010), esclude opere realizzate con tecniche che includono<strong> lavorazioni automatiche<\/strong> (come le stampe 3D) o con il contributo di soggetti terzi, limitando il ruolo dell\u2019artista alla progettazione. Ma non solo.<\/p>\n<p>Opere iconiche come le serigrafie di <strong>Andy Warhol<\/strong>, le sculture multimediali di <strong>Nam June Paik,<\/strong> i video interattivi di <strong>Bill Viola<\/strong> o le esperienze immersive di <strong>Olafur Eliasson<\/strong> non soddisferebbero i requisiti formali della normativa. Allo stesso modo, le composizioni iperrealiste di <strong>Ron Mueck<\/strong>, le cere monumentali di <strong>Urs Fischer<\/strong>, o le opere digitali su blockchain di artisti come <strong>Beeple<\/strong>, sarebbero escluse per l\u2019assenza del requisito di \u201cmanualit\u00e0\u201d o per la difficolt\u00e0 di definire una \u201ctiratura limitata\u201d in senso tradizionale. O, ancora, le architetture effimere di <strong>Christo e Jeanne-Claude<\/strong> \u2014 ideate dai due artisti, ma fisicamente realizzate da squadre di tecnici \u2014 risulterebbero fuori dal perimetro della norma agevolativa. Nel campo dell\u2019arte digitale, le opere interattive di <strong>Rafael Lozano-Hemmer<\/strong> o i mondi immersivi creati da <strong>Refik Anadol<\/strong> tramite intelligenza artificiale e algoritmi di machine learning non possono essere considerate \u201crealizzate interamente a mano\u201d, ma rappresentano forme artistiche centrali nella produzione contemporanea. Infine, le opere NFT (non-fungible tokens), come quelle di <strong>Pak<\/strong> o <strong>XCOPY<\/strong>, non sono affatto inquadrabili nella tassonomia del D.L. n. 41\/1995: sono immateriali, replicabili digitalmente, ma uniche sul piano crittografico. Tuttavia, rappresentano ormai un segmento consolidato del mercato dell\u2019arte contemporanea, anche in termini di valore economico.<\/p>\n<p>In altri termini, l\u2019attuale sistema normativo, <strong>incapace di riconoscere la pluralit\u00e0 dei linguaggi contemporanei<\/strong> \u2013 dalla generative art ai dispositivi di realt\u00e0 aumentata, fino agli NFT e alle installazioni relazionali \u2013 dimostra la necessit\u00e0 urgente di un aggiornamento del concetto fiscale di \u201coggetto d\u2019arte\u201d, al fine di garantire una coerente applicazione dei benefici fiscali anche alle opere che, pur non eseguite \u201ca mano\u201d, rivestono un\u2019evidente rilevanza artistica e culturale nel panorama contemporaneo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Amart 2023\" title=\"Amart 2023\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/amart-3.jpg\" class=\"lazy\" width=\"750\" height=\"562\"\/>&#13;<br \/>\nAmart 2023&#13;<br \/>\nTematiche aperte e possibili criticit\u00e0 operative. Specificit\u00e0 relative all\u2019applicazione del regime del margine<\/p>\n<p>L\u2019introduzione della nuova aliquota del 5% condurr\u00e0 gli operatori a valutare la convenienza di disapplicare il regime del margine per avvalersi del regime ordinario. Tuttavia, il passaggio tra i regimi presenta delle complessit\u00e0, soprattutto se attuato in corso d\u2019anno.<\/p>\n<p>Se un operatore ha adottato il regime del <strong>margine analitico<\/strong> (che consente di calcolare il margine per singola operazione), il passaggio al regime IVA ordinario (con aliquota ridotta) \u00e8 disciplinato dall\u2019art. 36, comma 3, del D.L. n. 41\/1995. La norma consente l\u2019applicazione dell\u2019IVA ordinaria per singola cessione, secondo il comportamento concludente, fermo restando l\u2019obbligo di comunicazione nella dichiarazione annuale (per le operazioni del 2025, entro il 30 aprile 2026).<\/p>\n<p>Meno immediato \u00e8 il procedimento per i soggetti passivi che si sono avvalsi del regime del <strong>margine con il metodo globale<\/strong>. Questo metodo, generalmente applicato per la cessione di beni come monete o altri oggetti da collezione, non pu\u00f2 essere disapplicato per singola operazione. Richiede, invece, un previo passaggio al regime del margine analitico, da comunicare nella dichiarazione annuale. Solo dopo questo passaggio, infatti, \u00e8 possibile esercitare l\u2019opzione per il regime IVA ordinario per ciascuna cessione. Per le operazioni in corso nel 2025, il passaggio dal regime globale a quello analitico richiederebbe, comunque, la rettifica delle liquidazioni IVA effettuate nel primo semestre 2025, ricalcolando la base imponibile e riversando l\u2019eventuale differenza d\u2019imposta. La complessit\u00e0 gestionale e amministrativa, unita agli oneri a carico del soggetto passivo per individuare analiticamente gli acquisti, potrebbe rendere questo passaggio <strong>poco conveniente<\/strong> per il 2025.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"BIAF 2024\" title=\"BIAF 2024\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/stand-dickinson.jpg\" class=\"lazy\" width=\"750\" height=\"421\"\/>&#13;<br \/>\nBIAF 2024&#13;<br \/>\nTematiche aperte e possibili criticit\u00e0 operative. Esigenza di chiarimenti interpretativi da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria<\/p>\n<p>Le complessit\u00e0 derivanti dal passaggio dal regime del margine (in particolare quello applicato secondo il metodo globale) al regime ordinario con aliquota del 5% rendono auspicabili <strong>chiarimenti ufficiali<\/strong> in merito alle modalit\u00e0 di revoca dell\u2019opzione nel corso del 2025.<\/p>\n<p>Inoltre, in passato, si sono riscontrate difficolt\u00e0 nell\u2019individuare l\u2019effettivo \u201cautore\u201d dell\u2019opera d\u2019arte ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019aliquota ridotta (es. cessioni di fotografie). A tale proposito, un caso interessante \u00e8 stato oggetto della causa C-433\/24 della Corte di Giustizia Europea delle Conclusioni dell\u2019Avvocato Generale della Corte europea riguardo l\u2019applicazione del regime del margine quando il rivenditore acquista l\u2019opera non direttamente dall\u2019autore, ma da una persona giuridica costituita dall\u2019autore (es. vendita effettuata da una societ\u00e0 della quale l\u2019autore risulta essere socio). Secondo le Conclusioni dell\u2019Avvocato Generale del 12 giugno 2025, la cessione da parte di una persona giuridica pu\u00f2 considerarsi effettuata dall\u2019autore se quest\u2019ultimo ha potere decisionale sufficiente sulla vendita e se il provento della vendita, o una parte sostanziale di esso, rientra \u2013 direttamente o indirettamente \u2013 nel patrimonio dell\u2019autore.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"BIAF 2024\" title=\"BIAF 2024\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/stand-salamon.jpg\" class=\"lazy\" width=\"750\" height=\"463\"\/>&#13;<br \/>\nBIAF 2024&#13;<br \/>\nSpunti operativi per galleristi e art advisor<\/p>\n<p>La riduzione dell\u2019aliquota IVA al 5% per le cessioni e le importazioni di opere d\u2019arte rappresenta un passo concreto verso il riconoscimento del valore economico e culturale che il comparto artistico genera e un\u2019<strong>apertura significativa verso il mercato internazionale<\/strong>. Per galleristi e mercanti d\u2019arte, la nuova aliquota introduce un\u2019opportunit\u00e0 di scelta e una maggiore competitivit\u00e0. Ogni galleria potr\u00e0 ora valutare il regime fiscale pi\u00f9 conveniente tra l\u2019applicazione del regime del margine (al 22% sul margine) o l\u2019IVA al 5% sull\u2019intero corrispettivo. Questo render\u00e0, certamente, il mercato italiano pi\u00f9 attrattivo per la clientela finale, che ora trover\u00e0 gli acquisti in Italia maggiormente convenienti rispetto al passato.<\/p>\n<p>Per gli art advisor, la conoscenza approfondita e il costante aggiornamento sulle novit\u00e0 fiscali diventer\u00e0 essenziale per guidare collezionisti e investitori nelle loro scelte, massimizzando i benefici fiscali e operando in un quadro normativo pi\u00f9 favorevole. Sarebbe, inoltre, cruciale promuovere una cultura della <strong>trasparenza delle transazioni <\/strong>che, secondo alcuni esperti, dovrebbe accompagnare questa misura per favorire l\u2019emersione del sommerso nel mercato dell\u2019arte.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Miart 2025. Foto: Nicola Gnesi\" title=\"Miart 2025. Foto: Nicola Gnesi\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/miart-2025-foto-gnesi-1.jpg\" class=\"lazy\" width=\"750\" height=\"500\"\/>&#13;<br \/>\nMiart 2025. Foto: Nicola Gnesi&#13;<br \/>\nPotenziali linee evolutive del regime IVA nel settore artistico<\/p>\n<p>La misura, seppur opportuna, meriterebbe di essere inserita in un disegno di riforma organico del mercato dell\u2019arte. La persistenza di definizioni di \u201coggetto d\u2019arte\u201d anacronistiche, incapaci di includere le nuove forme espressive e i linguaggi artistici contemporanei, rimane una criticit\u00e0. Allo stesso modo, l\u2019incertezza sul trattamento fiscale \u2013 ai fini delle imposte dirette \u2013 delle plusvalenze da cessione di opere d\u2019arte continua a generare contenzioso e a disincentivare la circolazione delle opere, spingendo operatori e collezionisti verso mercati esteri con regole pi\u00f9 chiare (o, al contrario, privi di qualsivoglia disciplina del settore).<\/p>\n<p>\u00c8, quindi, fortemente auspicabile che il Governo, nell\u2019esercizio della delega fiscale, colga l\u2019opportunit\u00e0 per un <strong>intervento pi\u00f9 organico e strutturato<\/strong>, che dovrebbe includere: l\u2019aggiornamento delle definizioni normative attualmente vigenti, per ricomprendere anche le specificit\u00e0 dell\u2019arte contemporanea; la definizione puntuale dei presupposti di imposizione delle cessioni, ai fini delle imposte dirette, riducendo l\u2019incertezza interpretativa sul punto e, conseguentemente, gli arresti nomofilattici della Cassazione.<\/p>\n<p>Solo un approccio integrato, che combini semplificazione normativa, certezza fiscale e apertura culturale, potr\u00e0 rendere l\u2019Italia un vero hub competitivo e stimolante nel panorama del mercato globale dell\u2019arte. La strada \u00e8 stata imboccata, ma il cammino verso un mercato dell\u2019arte pienamente trasparente, dinamico e attrattivo richiede ulteriori passi decisi e coordinati.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\t\t\t\tSe ti \u00e8 piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull&#8217;Arte.<br \/>\n\t\t\t\t\t\tal prezzo di 12,00 euro all&#8217;anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull&#8217;Arte e ci aiuterai a crescere e<br \/>\n\t\t\t\t\t\ta<br \/>\n\t\t\t\t\t\tmantenere la nostra informazione libera e indipendente.<br \/>\n\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/shop.finestresullarte.info\/carrello\/?add-to-cart=8971\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ABBONATI&#13;<br \/>\n\t\t\t\t\t\tA <br \/>FINESTRE SULL&#8217;ARTE<\/a><br \/>\n\t\t\t        <\/p>\n<p>                        <img decoding=\"async\" class=\"immagineautoreimg\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/marco-menozzi.jpg\" title=\"Marco Menozzi\" alt=\"Marco Menozzi\"\/><\/p>\n<p style=\"font-size:16px\">L&#8217;autore di questo articolo: <strong>Marco Menozzi<\/strong><\/p>\n<p>Marco Menozzi, avvocato, \u00e8 responsabile del Dipartimento di Diritto Tributario presso Effeffe &amp; Partners Studio Legale, con sedi a Ferrara, Milano, Bologna e Roma. Ha maturato un\u2019esperienza pluriennale nel contenzioso tributario relativo a tematiche di fiscalit\u00e0 nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla fiscalit\u00e0 dell\u2019energia e dei gruppi assicurativi e bancari. Assiste imprese e persone fisiche anche nella fase stragiudiziale e di interlocuzione preventiva con l\u2019Agenzia delle Entrate, nei procedimenti di accertamento con adesione o mediante la redazione di istanze di interpello.                <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"di Marco Menozzi , scritto il 29\/07\/2025 Categorie: News Focus \/ Argomenti: Arte antica &#8211; Arte contemporanea &#8211;&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17838,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1446],"tags":[1615,1657,20357,1613,20358,11183,1614,1611,1610,1612,203,204,1537,90,89,1412],"class_list":{"0":"post-17837","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-arte-e-design","8":"tag-arte","9":"tag-arte-antica","10":"tag-arte-contemporanea","11":"tag-arte-e-design","12":"tag-arte-e-mercato","13":"tag-arte-moderna","14":"tag-arteedesign","15":"tag-arts","16":"tag-arts-and-design","17":"tag-design","18":"tag-entertainment","19":"tag-intrattenimento","20":"tag-it","21":"tag-italia","22":"tag-italy","23":"tag-mercato"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17837"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17837\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17838"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17837"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17837"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}