{"id":181047,"date":"2025-10-24T03:26:19","date_gmt":"2025-10-24T03:26:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/181047\/"},"modified":"2025-10-24T03:26:19","modified_gmt":"2025-10-24T03:26:19","slug":"onlus-come-orientarsi-nel-nuovo-scenario-fiscale-da-gennaio-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/181047\/","title":{"rendered":"Onlus: come orientarsi nel nuovo scenario fiscale da gennaio 2026"},"content":{"rendered":"<p>Con l\u2019entrata in vigore del regime fiscale dedicato agli enti del Terzo settore, da gennaio si chiude un capitolo significativo per il non profit italiano: quello delle Onlus. Secondo i dati aggiornati a maggio 2025 dell\u2019Anagrafe gestita dall\u2019Agenzia delle entrate, la qualifica riguarda ancora circa 9.000 enti, anche se \u00e8 probabile che il numero sia gi\u00e0 diminuito negli ultimi mesi.<\/p>\n<p>Queste organizzazioni si trovano ora di fronte a una scelta cruciale: aderire o meno al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Ma come orientarsi? Quali sono le implicazioni e le opportunit\u00e0 legate a questa decisione?<\/p>\n<p>Ecco un quadro sintetico per aiutare gli enti a valutare consapevolmente il percorso da intraprendere. Vi ricordiamo che su questo stesso tema Cantiere terzo e CSV Lazio hanno organizzato un focus online \u201c<strong><a href=\"https:\/\/www.cantiereterzosettore.it\/onlus-quale-futuro-un-evento-per-orientarsi-dal-1-gennaio-2026\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Onlus, quale futuro? Come orientarsi dal 1\u00b0 gennaio 2026<\/a><\/strong>\u201d in programma\u00a0<strong>mercoled\u00ec 29 ottobre alle ore 17<\/strong>\u00a0che sar\u00e0 trasmesso sulle pagine facebook dei due enti, e sul canale youtube di Cantiere terzo settore.<\/p>\n<p><strong>COSA SUCCEDE PER CHI SI ISCRIVE? QUALI SONO I NUOVI REGIMI FISCALI A CUI VA INCONTRO?<\/strong><\/p>\n<p>Gli enti che si iscriveranno al Runts, a tutti gli effetti saranno assoggettati al regime fiscale proprio della nuova qualifica che andranno ad assumere. In particolare, il regime fiscale sar\u00e0 diverso a seconda se la \u201cOnlus\u201d assumer\u00e0 la qualifica di impresa sociale oppure una delle altre tipologie previste dal codice del Terzo Settore come organizzazioni di volontariato (Odv), associazione di promozione sociale (Aps), ecc.<\/p>\n<p><strong>Per le imprese sociali<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui assuma la qualifica di <strong>impresa sociale<\/strong>, per quanto attiene all\u2019Ires trover\u00e0 applicazione l\u2019articolo 18 del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112!vig=\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">dlgs 112\/2017<\/a>, ai sensi del quale <strong>gli utili accantonati a riserva indivisibile e destinati a svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 statutaria o ad incremento del patrimonio e le somme destinate a contributo per l\u2019attivit\u00e0 ispettiva non concorrono alla formazione del reddito imponibile<\/strong>.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le <strong>imposte indirette<\/strong> e le <strong>agevolazioni<\/strong> per chi effettua erogazioni in loro favore, disciplinate dall\u2019articolo 82 e 83 del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">dlgs 117\/2017<\/a>, esse <strong>si applicheranno solo alle imprese sociali non costituite in forma societaria<\/strong>. A meno che le Onlus non effettuino trasformazioni in sede di acquisizione della qualifica di impresa sociale, non dovrebbe essere il loro caso.<\/p>\n<p><strong>Per le altre tipologie di enti del Terzo settore<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui la Onlus assuma un\u2019altra delle possibili qualifiche di Ets le imposte dirette e la qualificazione fiscale dell\u2019ente verranno stabilite in base all\u2019articolo 79 del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">dlgs 117\/2017<\/a>, rispetto al quale si continua ad essere in attesa di una circolare interpretativa da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>L\u2019ente potr\u00e0 altres\u00ec applicare un <strong>regime forfetario<\/strong> per la determinazione del reddito imponibile ai fini Ires, che cambia a seconda che la ex-Onlus venga iscritta alla categoria degli Ets \u201cresiduali\u201d (faranno parte di questa categoria le fondazioni, a meno che non si qualifichino enti filantropici) ovvero si iscriva nella sezione organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps).<\/p>\n<p>Nel primo caso, ai sensi dell\u2019articolo 80 del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">dlgs 117\/2017<\/a>, il reddito viene determinato applicando ai ricavi conseguiti nell\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali le seguenti aliquote:<\/p>\n<p>a)\u00a0 <strong>attivit\u00e0 di prestazioni di servizi:<\/strong><\/p>\n<p>1)\u00a0 ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;<\/p>\n<p>2)\u00a0 ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%;<\/p>\n<p>3)\u00a0 ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0 altre attivit\u00e0:<\/strong><\/p>\n<p>1)\u00a0 ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;<\/p>\n<p>2)\u00a0 ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%;<\/p>\n<p>3)\u00a0 ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.<\/p>\n<p><strong>Nel caso in cui la Onlus acquisisca la qualifica di Aps oppure Odv<\/strong>, ai sensi dell\u2019articolo 86 del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">dlgs 117\/2017<\/a> <strong>e per gli enti che dichiarano ricavi commerciali fino ad euro 130.000<\/strong> (soglia che potrebbe essere abbassata a 85.000 euro), <strong>viene prevista una percentuale di redditivit\u00e0 pari al 3% per le Aps e dell\u20191% per le Odv<\/strong>, oltre all\u2019irrilevanza ai fini Iva delle prestazioni.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le <strong>imposte indirette<\/strong> e le <strong>agevolazioni in capo al donante per le erogazioni liberali<\/strong> effettuate a favore di Ets, si applicano gli articoli 82 e 83 del dlgs 117\/2017.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Iva<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019<strong>imposta sul valore aggiunto<\/strong>, ricordiamo che \u2013 ad oggi \u2013 laddove l\u2019articolo 10 del dpr 633\/72 faceva riferimento alle \u201cOnlus\u201d si far\u00e0 invece riferimento agli \u201centi non commerciali del Terzo settore\u201d, con ricadute sugli enti che assumono la qualifica di impresa sociale e la cui esenzione discendeva esclusivamente dalla qualifica di Onlus. Su questi aspetti si \u00e8 in attesa della emanazione di un Decreto Legislativo che potrebbe intervenire in materia.<\/p>\n<p><strong>COSA SUCCEDE PER CHI NON SI ISCRIVE? QUALE IL REGIME FISCALE PER CHI RIMANE FUORI?<\/strong><\/p>\n<p>Chi rimane fuori applicher\u00e0 la <strong>disciplina prevista dal Codice Civile e dal <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Tuir<\/a><\/strong> e assumer\u00e0 la qualifica di ente non commerciale o di ente commerciale ai sensi delle norme ivi contenute.<\/p>\n<p>In particolare, ai sensi dell\u2019articolo 73 del Tuir, <strong>saranno considerati non commerciali le ex Onlus\u00a0\u201cche non hanno per oggetto esclusivo o principale l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciale\u201d<\/strong>, ove per oggetto principale viene intesa \u201cl&#8217;attivit\u00e0 essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall&#8217;atto costitutivo o dallo statuto\u201d.<\/p>\n<p>Laddove l\u2019ente assuma la qualifica di \u201c<strong>ente non commerciale<\/strong>\u201d, ai fini della determinazione del reddito applicher\u00e0 le norme previste agli articoli 143 e seguenti del Tuir.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019articolo 143, <strong>il reddito complessivo sar\u00e0 formato dalla somma di diverse categorie reddituali, ovvero redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi<\/strong>.<\/p>\n<p>Rispetto alla nozione ordinaria di commercialit\u00e0, per tali enti <strong>sono previste alcune agevolazioni<\/strong>, quali:<\/p>\n<ul>\n<li>Non vengono considerate attivit\u00e0 commerciali le prestazioni di servizi diversi da quelli rientranti nell\u2019articolo 2195 del codice civile, a patto che tali prestazioni siano rese in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali dell\u2019ente, senza specifica organizzazione e i relativi corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione;<\/li>\n<li>Non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;<\/li>\n<li>Non concorrono inoltre alla formazione del reddito i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attivit\u00e0 aventi finalit\u00e0 sociali esercitate in conformit\u00e0 ai fini istituzionali degli enti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>CHI NON SI ISCRIVE DOVR\u00c0 DEVOLVERE L\u2019INCREMENTO DEL PATRIMONIO DAL MOMENTO IN CUI HA ACQUISITO LA QUALIFICA DI ONLUS: PER GLI ENTI DI VECCHIA DATA, COME SAR\u00c0 POSSIBILE RECUPERARE QUESTA INFORMAZIONE?<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui la <strong>Onlus non presenti domanda di iscrizione al Runts<\/strong> entro il termine del 31 marzo 2026 ma <strong>continui la sua attivit\u00e0<\/strong> come semplice ente disciplinato dal Codice Civile, vi \u00e8 <strong>l\u2019obbligo devolutivo dell\u2019incremento del patrimonio<\/strong>, calcolato a partite da quando l\u2019ente si \u00e8 scritto all\u2019anagrafe delle Onlus.<\/p>\n<p>Sempre ai sensi dell\u2019articolo citato, <strong>le Onlus che invece si iscrivono al Runts, anche come imprese sociali, non vedono la perdita di qualifica attratta nell\u2019obbligo devolutivo<\/strong>.<\/p>\n<p>Vengono inoltre escluse dall\u2019obbligo devolutivo i <strong>trust<\/strong> dotati di tale qualifica di Onlus nonch\u00e9 le Onlus \u201cche, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore\u201d. Tale esclusione \u00e8 per\u00f2 subordinata alla presenza di determinate clausole nello statuto dell\u2019ex Onlus.<\/p>\n<p>Nel caso in cui le Onlus siano nelle condizioni di dover devolvere il patrimonio, l\u2019articolo 101 stabilisce che esse \u201cdevolvono il patrimonio ad altro ente con finalit\u00e0 analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali\u201d.<\/p>\n<p>In proposito <strong>\u00e8 plausibile attendere un atto di indirizzo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<\/strong>.<\/p>\n<p>Ricordiamo che, in merito alla devoluzione dell\u2019incremento patrimoniale a cui le Onlus erano assoggettate in caso di perdita di qualifica, si era espressa l\u2019<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/335915\/circolare+59_circolare_59.pdf\/0fb51532-c7aa-778c-3927-6355539908fc\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Agenzia delle entrate con circolare 59\/E<\/a>. La questione \u00e8 stata affrontata nel punto 4) della Circolare 59\/E richiamata, ove veniva previsto come il patrimonio detenuto prima dell\u2019assunzione della qualifica venisse \u201cfatto salvo\u201d rispetto all\u2019obbligo devolutivo. La circolare, a tale fine prevedeva che \u201cl&#8217;ente dovr\u00e0 allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio rivolta all&#8217;Agenzia [\u2026] la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell&#8217;ente, [\u2026]\u00a0 alla data in cui l&#8217;ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonch\u00e9 la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica \u00e8\u00a0venuta meno\u201d. <\/p>\n<p>Sul tema si era espressa anche l\u2019Agenzia per le Onlus (ente ad oggi soppresso) con un <a href=\"https:\/\/www.arseasrl.it\/files\/documenti\/Atto_indirizzo_5_Devoluzione_del_patrimonio_a_seguito_della_perdita_della_qualifica_di_Onlus_senza_scioglimento_dellente.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Atto di Indirizzo approvato in data 7 maggio 2008<\/a>, nel quale affermava che \u201c<strong>tuttavia, lo stato patrimoniale non \u00e8 sufficiente ad individuare l\u2019incremento di patrimonio che deve soggiacere al vincolo devolutivo in quanto consentendo di operare solo una differenza aritmetica di quanto detenuto dall\u2019ente ante e post qualifica, non permette di stabilire se l\u2019incremento patrimoniale derivi dal regime fiscale agevolato di cui l\u2019ente ha fruito o da altre ragioni non dipendenti dal suddetto regime<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia per le Onlus, nell\u2019Atto di Indirizzo, ha individuato alcuni aspetti di cui tenere conto aggiuntivi rispetto alla mera situazione patrimoniale.<\/p>\n<p>\u00a9 Foto in copertina di Enrico Genovesi,\u00a0progetto FIAF-CSVnet &#8220;Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano&#8221;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-15221 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Futuro-Onlus-Sito-web-17.png\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"360\"\/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con l\u2019entrata in vigore del regime fiscale dedicato agli enti del Terzo settore, da gennaio si chiude un&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":181048,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[14,109947,8,1537,90,89,7,15,82,9,83,10,80627,109948,13,11,80,84,12,81,85],"class_list":{"0":"post-181047","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ultime-notizie","8":"tag-cronaca","9":"tag-fiscalita","10":"tag-headlines","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-news","15":"tag-notizie","16":"tag-notizie-di-cronaca","17":"tag-notizie-principali","18":"tag-notiziedicronaca","19":"tag-notizieprincipali","20":"tag-onlus","21":"tag-regime-fiscale-ets","22":"tag-titoli","23":"tag-ultime-notizie","24":"tag-ultime-notizie-di-cronaca","25":"tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","26":"tag-ultimenotizie","27":"tag-ultimenotiziedicronaca","28":"tag-ultimenotizieenewsdioggi"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115427015830040903","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/181047","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=181047"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/181047\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/181048"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=181047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=181047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=181047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}