{"id":183175,"date":"2025-10-25T09:40:10","date_gmt":"2025-10-25T09:40:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/183175\/"},"modified":"2025-10-25T09:40:10","modified_gmt":"2025-10-25T09:40:10","slug":"entro-il-31-ottobre-2025-deve-essere-trasmessa-la-dichiarazione-irap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/183175\/","title":{"rendered":"Entro il 31 ottobre 2025 deve essere trasmessa la dichiarazione Irap"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>dichiarazione<\/strong>\u00a0<strong>Irap 2025<\/strong> \u00e8 una delle scadenze pi\u00f9 importanti da tenere a mente questo mese: deve essere inviata <strong>entro il 31 ottobre 2025<\/strong>. L\u2019adempimento non coinvolge trasversalmente tutti i titolari di partita Iva, ma solo quanti abbiano una stabile <strong>organizzazione<\/strong> alle proprie spalle, indipendentemente dal fatto che abbiano aderito o meno al concordato preventivo biennale.<\/p>\n<p>Ricordiamo che l\u2019Irap \u2013 acronimo di i<strong>mposta regionale relative alla attivit\u00e0 produttive<\/strong> \u2013 \u00e8 stata regolamentata attraverso il Decreto Legislativo n. 446\/1997: siamo davanti a una delle imposte pi\u00f9 contestate in Italia, tanto che, grazie alla legge di delega per la <strong>riforma fiscale<\/strong>, dovrebbe essere superata del tutto.<\/p>\n<p>Per il momento, per\u00f2, i contribuenti sono ancora tenuti a questo adempimento, anche perch\u00e9 prima di pensare ad una sua eventuale abolizione, il Governo deve riuscire a <strong>trovare la copertura<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/glossario\/irap-imposta-regionale-sulle-attivita-produttive\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Irap<\/a>, infatti, \u00e8 fondamentale per le casse dello Stato: serve a finanziare il <strong>sistema sanitario nazionale<\/strong> (questo \u00e8 il motivo per il quale l\u2019ipotesi di una sua abrogazione, almeno per il momento, sembrerebbe essere accantonato).\n<\/p>\n<p>Chi deve presentare la dichiarazione Irap a ottobre<\/p>\n<p>Abbiamo esordito affermando che la dichiarazione Irap non deve essere presentata trasversalmente da tutti i soggetti. Sono tenuti tenuti a questo adempimento:<\/p>\n<ul>\n<li>le Snc e le Sas, ossia le societ\u00e0 di persone;<\/li>\n<li>le Spa, le Srl e in genere le societ\u00e0 di capitali;<\/li>\n<li>i trust e gli enti pubblici o privati, anche quando non dovessero essere organizzati in forma societaria \u2013 l\u2019obbligo scatta nel momento in cui hanno la residenza fiscale in Italia o svolgono nel nostro Paese attivit\u00e0 che hanno una natura esclusivamente commerciale;<\/li>\n<li>gli enti elencati al punto precedente quando non esercitano delle attivit\u00e0 prevalentemente commerciali;<\/li>\n<li>societ\u00e0 estere che in Italia stiano svolgendo un\u2019attivit\u00e0 economica appoggiandosi a sedi fisse sul nostro territorio;<\/li>\n<li>le cooperative e le societ\u00e0 di mutua assicurazione;<\/li>\n<li>la Pubblica Amministrazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I soggetti <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/glossario\/ires-imposta-sul-reddito-delle-societa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">Ires<\/a> sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap entro il decimo mese successivo alla chiusura dell\u2019esercizio. Nel caso in cui questa dovesse essere il 31 dicembre 2024, l\u2019obbligo coincide con il 31 ottobre 2025.<\/p>\n<p>Come entra il concordato preventivo nell\u2019Irap<\/p>\n<p>Anche i contribuenti che hanno aderito al <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/concordato-preventivo-biennale-scadenza-esclusioni\/930613\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">concordato preventivo biennale<\/a> per il periodo 2024-2025 sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap. In questo caso \u00e8 necessario compilare la sezione XXII, quadro Is del modello dichiarativo Irap 2025.<\/p>\n<p>Nella compilazione della suddetta sezione il dichiarante deve prestare attenzione al valore della <strong>produzione<\/strong> <strong>netta<\/strong> che \u00e8 stata oggetto del concordato con l\u2019Agenzia delle Entrate. L\u2019importo da riportare deve essere depurato dalle <strong>spese<\/strong> <strong>sostenute<\/strong> per il personale e dalle <strong>deduzioni<\/strong> previste dall\u2019articolo 11 del <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446#:~:text=Decreto%20legislativo%20del%2015%2F12,446&amp;text=Istituzione%20dell&#039;imposta%20regionale%20sulle,della%20disciplina%20dei%20tributi%20locali.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">Dlgs 446 del 15 dicembre 1997<\/a>.<\/p>\n<p>Dopo che s0no state effettuate le <strong>variazioni<\/strong> in aumento o diminuzione, \u00e8 necessario andare a compilare il rigo Is250, al cui interno \u00e8 necessario fornire le seguenti informazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>il valore della produzione netta che \u00e8 stata concordata con l\u2019Agenzia delle Entrate. Questo dato \u00e8 possibile trovarlo al rigo P08 del modello Cpb che si riferisce al precedente biennio d\u2019imposta;<\/li>\n<li>tutte la variazioni positive e negative in valore assoluto, per le quali, laddove fosse necessario, si deve anche riportare il segno \u201c-\u201d (meno);<\/li>\n<li>il valore della produzione netta, che deve essere rettificato prendendo in considerazione le variazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Casistica particolare riguarda le imprese che hanno fatto ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti de minimis, che possono essere fruiti ai sensi dell\u2019articolo 10 del Regolamento Mis (oggi diventato Mimit), n. 115 del 31 maggio 2017.<\/p>\n<p>Questi soggetti sono tenuti a compilare la sezione XVII del quadro ISper, il cui scopo \u00e8 quello di esporre i dati necessari per rigirare i suddetti aiuti da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate, che li deve inserire all\u2019interno del Registro Naizonale degli Aiuti di Stato (l\u2019obbligo \u00e8 stato introdotto attraverso l\u2019articolo 52 della <a href=\"https:\/\/www.affarieuropei.gov.it\/it\/normativa\/legge-24-dicembre-2012-n-234\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-doctype=\"\">Legge n. 234 del 24 dicembre 2012<\/a>).<\/p>\n<p>Sanzione in caso di omessa o tardiva Dichiarazione Irap<\/p>\n<p>La scadenza per trasmettere telematicamente la dichiarazione Irap 2025 \u00e8 il 31 ottobre.<\/p>\n<p>Chi dovesse adempiere a questo obbligo con un <strong>ritardo inferiore a 90 giorni<\/strong> \u2013 quindi con un\u2019operazione effettuata tra il 1\u00b0 novembre 2025 ed il 26 gennaio 2026 \u2013 ha presentato una <strong>dichiarazione<\/strong> <strong>tardiva<\/strong>.<\/p>\n<p>Una volta passati i 90 giorni, viene considerata <strong>omessa<\/strong>. Le tempistiche di presentazione, ovviamente, non portano solo e soltanto a delle definizioni differenti, ma comportano diverse sanzioni.<\/p>\n<p>Presentare la dichiarazione Irap tardiva comporta una sanzione pari a 250 euro, che pu\u00f2 essere ridotta ad 1\/10 \u2013 quindi a 25 euro \u2013 nel caso in cui dovesse essere trasmessa con un ravvedimento operoso. Per pagare la sanzione \u00e8 necessario utilizzare un <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/glossario\/f24\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Modello F24<\/a> e indicare il codice tributo 8911.<\/p>\n<p>Quando la dichiarazione viene presentata oltre 90 giorni, la sanzione \u00e8 leggermente pi\u00f9 alta, arrivando al <strong>120% dell\u2019imposta dovuta<\/strong>. L\u2019importo minimo, a ogni modo, non potr\u00e0 mai andare al di sotto di<strong> 250 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>A prevederlo \u00e8 l\u2019articolo 1 del <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7B7E1625EF-3F0C-4E42-975A-F50F9219A751%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">Decreto Legislativo 471\/1997<\/a>, modificato dal Decreto Sanzioni 87\/2024. Sempre grazie al ravvedimento operoso, la sanzione pu\u00f2 essere drasticamente ridotta.<\/p>\n<p>Come deve essere effettuato il versamento<\/p>\n<p>Come per le altre imposte, anche per il pagamento Irap \u00e8 prevista la consueta <strong>formula con acconto e saldo<\/strong>.<\/p>\n<p>Per gli acconti sull\u2019Irap versati per l\u2019anno precedente le scadenze previste sono il <strong>30 giugno<\/strong> e il <strong>30<\/strong> <strong>novembre<\/strong>. Il saldo deve essere versato entro e non oltre il 30 giugno dell\u2019anno successivo rispetto a quello a cui l\u2019imposta si riferisce.<\/p>\n<p>Generalmente l\u2019<strong>aliquota<\/strong> fissata per l\u2019Irap \u00e8 al 3,9%, ma le Regioni hanno facolt\u00e0 di variarla a seconda del proprio fabbisogno. Sono previsti degli aumenti o delle diminuzioni nell\u2019ordine dello 0,92%. Solo per alcuni settori l\u2019aliquota Irap \u00e8 diversa: per le assicurazioni, per esempio, \u00e8 fissata al 5,90%, mentre per le banche al 4,65%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La dichiarazione\u00a0Irap 2025 \u00e8 una delle scadenze pi\u00f9 importanti da tenere a mente questo mese: deve essere inviata&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":183176,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,35534,16,1537,90,89,20414,35814,60000,32919],"class_list":{"0":"post-183175","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-dichiarazioni-e-adempimenti","11":"tag-fisco-e-tasse","12":"tag-it","13":"tag-italia","14":"tag-italy","15":"tag-multe","16":"tag-partite-iva","17":"tag-scadenze","18":"tag-tasse-e-contributi"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115434148807774449","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=183175"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183175\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/183176"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=183175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=183175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=183175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}