{"id":183748,"date":"2025-10-25T18:17:12","date_gmt":"2025-10-25T18:17:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/183748\/"},"modified":"2025-10-25T18:17:12","modified_gmt":"2025-10-25T18:17:12","slug":"rimborsi-chilometrici-ai-professionisti-quando-diventano-reddito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/183748\/","title":{"rendered":"Rimborsi chilometrici ai professionisti: quando diventano reddito?"},"content":{"rendered":"<p>\n                                Senza adeguata documentazione i rimborsi chilometrici per gli autonomi concorrono alla formazione del reddito. Il chiarimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate\n                            <\/p>\n<p>Il <strong>rimborso delle spese chilometriche<\/strong> sostenute dai professionisti viene considerato reddito da lavoro autonomo se non sufficientemente analitico e documentato.<\/p>\n<p>Questo in sintesi la conclusione a cui \u00e8 giunta l\u2019<strong>Agenzia delle Entrate<\/strong> nella risposta all\u2019interpello n. 270 del 23 ottobre 2025.<\/p>\n<p>Come previsto dalla normativa, per evitare abusi e garantire trasparenza, gli autonomi possono beneficiare dell\u2019<strong>esclusione dal reddito<\/strong> solo per gli indennizzi analitici, debitamente dimostrati.<\/p>\n<p>Rimborsi chilometrici ai professionisti: quando diventano reddito? <\/p>\n<p>Con la risposta n. 270\/2025 l\u2019Agenzia delle Entrate ha evidenziato l\u2019importanza della <strong>documentazione analitica<\/strong>, in particolare per quel che riguarda il <strong>rimborso chilometrico<\/strong>, per l\u2019utilizzo del proprio veicolo per attivit\u00e0 lavorative.<\/p>\n<p>Solo con sufficiente documentazione analitica e separazione contabile tra compensi e rimborsi spese \u00e8, infatti, possibile escludere i rimborsi dalla <strong>base imponibile<\/strong> del reddito professionale.<\/p>\n<p>Il chiarimento arriva in risposta al quesito posto da un contribuente, il quale ha chiesto delucidazioni in merito al trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di <strong><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/Tabelle-ACI-2025-fringe-benefit-pdf-rimborso-auto-aziendale\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">rimborso chilometrico<\/a><\/strong> in seguito all\u2019entrata in vigore nel 2025 delle novit\u00e0 introdotte dal decreto legislativo n. 192\/2024 che ha previsto alcune modifiche al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese nel lavoro autonomo.<\/p>\n<p>Nello specifico, il professionista si \u00e8 chiesto se fosse possibile annoverare i rimborsi chilometrici, comprovati da riscontri oggettivi quali la misurazione della distanza tramite strumenti di mappatura stradale o evidenze a mezzo sistemi di addebito dei pedaggi autostradali, tra le <strong>spese<\/strong> che, se riaddebitate al cliente, non concorrono alla <strong>formazione del reddito<\/strong> di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 54, comma 2, lettera b) del TUIR come modificato appunto dal citato decreto.<\/p>\n<p>Nel caso di specie \u00e8 stata emessa una <strong>fattura<\/strong> nei confronti del cliente, nella quale \u00e8 stato incluso sia il compenso per la prestazione sia un rimborso delle spese chilometriche, assoggettato a IVA.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultimo era stato <strong>concordato preventivamente<\/strong> con il committente e calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa pattuita.<\/p>\n<p>Come anticipato, il contribuente ha chiesto all\u2019Agenzia se tale <strong>rimborso<\/strong>, pur non supportato da giustificativi fiscali di terzi, potesse essere escluso dalla <strong>ritenuta d\u2019acconto<\/strong>, e se fosse sufficiente documentare i chilometri percorsi e i parametri di calcolo per evitare l\u2019obbligo di ulteriori giustificativi come gli scontrini del carburante.<\/p>\n<p>Per il rimborso chilometrico serve una documentazione analitica<\/p>\n<p>Nel rispondere, l\u2019Agenzia delle Entrate ha evidenziato in primo luogo la nuova formulazione del <strong>reddito di lavoro autonomo<\/strong>, come modificata dal Dlgs n. 192\/2024, il quale ha introdotto il <strong>principio di onnicomprensivit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale principio prevede l\u2019<strong>imponibilit\u00e0 di tutte le somme e i valori<\/strong> in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p>Sono previste, comunque, alcune eccezioni, tra cui l\u2019<strong>esclusione<\/strong> dal reddito delle somme percepite a titolo di <strong>rimborso spese<\/strong>, a condizione che siano addebitate analiticamente al committente.<\/p>\n<p>Questo comporta che le spese devono essere indicate dal professionista in fattura in modo separato rispetto ai compensi e devono essere comprovate da <strong>idonea documentazione<\/strong> da cui si evinca puntualmente la tipologia di <strong>spesa<\/strong> sostenuta e l\u2019esatta riferibilit\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>In pratica, l\u2019Agenzia chiarisce che ai fini della <strong>non imponibilit\u00e0 del rimborso<\/strong> non \u00e8 sufficiente una semplice indicazione forfettaria basata su chilometri percorsi e tariffa pattuita.<\/p>\n<p>Le spese, infatti, devono essere <strong>documentate in modo puntuale<\/strong> e riferibili all\u2019attivit\u00e0 professionale, attraverso elementi che consentano un controllo di coerenza e correttezza.<\/p>\n<p>In assenza di tale documentazione, pertanto, il <strong>rimborso chilometrico<\/strong> non pu\u00f2 essere escluso dalla formazione del reddito e, di conseguenza, deve essere assoggettato a ritenuta d\u2019acconto.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, il rimborso chilometrico, sebbene concordato e calcolato secondo parametri oggettivi, non \u00e8 stato ritenuto sufficientemente <strong>analitico e documentato<\/strong> e dunque concorre alla formazione del reddito.<\/p>\n<p>Solo in presenza dei requisiti indicati dalla normativa \u00e8 possibile escludere i rimborsi dalla base imponibile del reddito professionale.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/IMG\/pdf\/risposta_n__270_2025.pdf\" class=\" spip_doc_lien\" title=\"PDF - 1.9 Mio\" type=\"application\/pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/plugins-dist\/medias\/prive\/vignettes\/pdf.svg?1760090026\" width=\"64\" height=\"64\" alt=\"\"\/><\/a><\/p>\n<p><strong>Agenzia delle Entrate &#8211; Interpello n. 270 del 23 ottobre 2025<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Regime fiscale del rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Senza adeguata documentazione i rimborsi chilometrici per gli autonomi concorrono alla formazione del reddito. 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