{"id":18903,"date":"2025-07-30T22:12:11","date_gmt":"2025-07-30T22:12:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/18903\/"},"modified":"2025-07-30T22:12:11","modified_gmt":"2025-07-30T22:12:11","slug":"agevolazioni-prima-casa-tempo-di-due-anni-esteso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/18903\/","title":{"rendered":"Agevolazioni prima casa, tempo di due anni \u201cesteso\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Il recente raddoppio del periodo a disposizione in caso di secondo acquisto agevolato vale sia per l\u2019obbligo di cessione dell\u2019immobile pre-posseduto sia per vedersi riconosciuto il credito d\u2019imposta<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"imageDetailCustom floating-img me-3 mb-3\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/locazioni-brevi-casa.jpg\" alt=\"\"\/><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il contribuente che nel 2024 ha acquistato una seconda \u201cprima casa\u201d con l\u2019impegno a rivendere l\u2019immobile pre-posseduto ha a disposizione due anni per rispettarlo. Il nuovo limite temporale \u201craddoppiato\u201d rispetto al precedente tempo di un anno, introdotto dalla legge di bilancio 2025, non decorre infatti dai soli trasferimenti effettuati quest\u2019anno. Non solo. Il contribuente non perder\u00e0 neanche il relativo credito d\u2019imposta con cui recupera il Registro o l\u2019Iva pagata per il primo trasferimento immobiliare.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">A chiarirlo l\u2019Agenzia delle entrate con la <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/9189032\/Risposta+n.+197_2025\/1051dc8a-be18-0679-037b-de6396548422\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">risposta n. 197<\/a> di oggi, 30 luglio 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">L\u2019interessato fa presente che nel 2024 ha acquistato una nuova abitazione usufruendo sia delle agevolazioni \u201cprima casa\u201d previste dal Tur (Nota II\u00adbis, all&#8217;articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131\/1986) sia del credito d\u2019imposta per il riacquisto della \u201cprima casa\u201d previsto dall&#8217;articolo 7 della legge n. 448\/1998.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il contribuente precisa che al momento dell\u2019acquisto era gi\u00e0 in possesso di un immobile \u201cagevolato\u201d che, come prevede la disciplina \u201cprima casa\u201d, si impegnava, nell\u2019atto stesso, a rivendere entro un anno dal passaggio di propriet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tuttavia, considerato che la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 116, legge 207\/20224) ha esteso da uno a due anni il termine entro cui bisogna alienare l\u2019immobile pre-posseduto per mantenere il beneficio \u201cprima casa\u201d chiede:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\">se il raddoppio del tempo a disposizione \u00e8 applicabile anche agli acquisti effettuati nel 2024 se ancora in corso il termine di un anno entro cui alienare l&#8217;immobile pre\u00adposseduto<\/li>\n<li style=\"text-align:justify\">se \u00e8 anche possibile usufruire del credito d\u2019imposta vendendo l\u2019immobile entro il nuovo termine di due anni<\/li>\n<li style=\"text-align:justify\">e, in caso di risposta negativa al secondo quesito, quale sia il comportamento corretto da adottare.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">In particolare, chiede se, in quest\u2019ultima ipotesi, sia possibile presentare istanza all&#8217;Agenzia delle entrate per revocare la dichiarazione di intenti formulata nella compravendita e versare l&#8217;imposta dovuta con i relativi interessi, ma senza l&#8217;applicazione di sanzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">L\u2019Agenzia fa il punto, innanzitutto, sui benefici previsti dall\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d e sui requisiti necessari per accedervi. In sostanza, a determinate condizioni, il vantaggio consiste nell\u2019applicazione dell&#8217;aliquota agevolata del 2% ai fini dell&#8217;imposta di registro, per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione non di lusso.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La tassazione ridotta \u00e8 applicabile a patto che il beneficiario, nell\u2019atto di acquisto, dichiari di non essere proprietario di un altro immobile per cui abbia usufruito della stessa agevolazione. Tuttavia, anche nel caso in cui l\u2019interessato risulti titolare di un\u2019altra abitazione acquistata usufruendo dello stesso beneficio, lo sconto d\u2019imposta \u00e8 applicabile se lo stesso si impegna ad alienare l&#8217;immobile pre\u00adposseduto entro due anni dal nuovo acquisto. Il termine di due anni \u00e8 stato introdotto, come anticipato, dalla legge di bilancio 2025, prima della modifica normativa, per non perdere il beneficio, l\u2019immobile andava venduto entro un anno dal nuovo acquisto.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Ci\u00f2 premesso, l\u2019Agenzia risponde al primo quesito e conferma quanto gi\u00e0 chiarito con la risposta n. 127\/2025: la norma che concede pi\u00f9 tempo agli acquirenti per vendere una precedente casa \u201cagevolata\u201d non fissa un limite temporale di applicazione agli acquisti effettuati dal 1\u00b0 gennaio 2025, quindi il nuovo termine di due anni \u00e8 applicabile anche alle compravendite per le quali, come nel caso dell\u2019interpello, al 31 dicembre 2024 era ancora pendente il termine di un anno per procedere all\u2019alienazione (vedi articolo <a href=\"https:\/\/www.fiscooggi.it\/portale\/-\/tempo-per-rivendere-la-prima-casa-raddoppia-se-non-scaduto-a-fine-2024\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Tempo per rivendere la \u201cprima casa\u201d, raddoppia se non scaduto a fine 2024<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Conclusioni positive per il contribuente anche a proposito della fruizione del credito d\u2019imposta disciplinato dall&#8217;articolo 7 della legge, n. 448\/1998. Il beneficio in questione \u00e8 destinato a chi acquisisce una nuova abitazione non di lusso entro un anno dalla vendita di un immobile acquistato in precedenza usufruendo dell\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d. Il bonus \u00e8 attribuibile, entro determinati limiti, fino a concorrenza dell&#8217;imposta di registro o dell&#8217;imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al primo acquisto.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">L&#8217;applicazione credito d&#8217;imposta \u00e8 stata riconosciuta anche nel caso in cui il contribuente proceda al nuovo acquisto con le agevolazioni &#8221;prima casa&#8221; ancor prima di vendere l&#8217;abitazione agevolata pre-posseduta.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">L&#8217;Agenzia ha fornito pi\u00f9 volte chiarimenti sull\u2019applicazione del credito. In particolare, con la circolare n. 12\/2016 ha precisato che \u201calla luce delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di \u201cprima casa&#8217;\u201d deve ritenersi che il credito di imposta di cui al citato art. 7 spetti al contribuente anche nell&#8217;ipotesi in cui proceda all&#8217;acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell&#8217;immobile preposseduto. Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con la ratio della riforma che ha inteso agevolare la sostituzione della \u201cprima casa&#8217;\u201d, introducendo una maggiore flessibilit\u00e0 nei tempi previsti per la dismissione dell&#8217;immobile pre\u00adposseduto\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Anche se la modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2025 non riguarda la formulazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 448\/1998, l\u2019Agenzia osserva che il fine di entrambe le disposizioni (agevolazioni \u201cprima casa\u201d e credito d\u2019imposta) \u00e8 incentivare il mercato immobiliare anche tramite sostituzione della \u201cprima casa\u201d. Di conseguenza, ritiene che anche nel caso in cui, come nella vicenda in esame, il riacquisto della nuova \u201cprima casa\u201d preceda l&#8217;alienazione dell&#8217;abitazione pre-posseduta, il maggior termine di due anni per la rivendita non sia di ostacolo alla fruizione del credito d&#8217;imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l&#8217;immobile agevolato pre-posseduto venga venduto entro due anni dalla nuova compravendita.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In conclusione, il credito d\u2019imposta \u00e8 concesso al contribuente in via provvisoria a condizione che l&#8217;abitazione agevolata pre\u00adposseduta venga venduta entro due anni dal nuovo trasferimento immobiliare. In caso contrario l&#8217;acquirente decade dall&#8217;agevolazione \u201cprima casa&#8217;\u201d di cui ha beneficiato per il riacquisto e, a cascata, perde il diritto al credito.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il dubbio espresso nel terzo quesito \u00e8 superato dalle soluzioni fornite per i due precedenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il recente raddoppio del periodo a disposizione in caso di secondo acquisto agevolato vale sia per l\u2019obbligo di&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18904,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,21072,1537,90,89,4762],"class_list":{"0":"post-18903","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-in_evidenza_hp","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-normativa-e-prassi"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18903","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18903"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18903\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18904"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18903"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18903"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18903"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}