{"id":189429,"date":"2025-10-29T10:45:13","date_gmt":"2025-10-29T10:45:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/189429\/"},"modified":"2025-10-29T10:45:13","modified_gmt":"2025-10-29T10:45:13","slug":"come-difendersi-da-deepfake-e-foto-false-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/189429\/","title":{"rendered":"come difendersi da deepfake e foto false online"},"content":{"rendered":"<p>Hanno preso il suo volto e lo hanno applicato a un corpo nudo creato dall\u2019intelligenza artificiale. \u00c8 successo a <strong>Francesca Barra<\/strong>, vittima ignara del forum SocialMediaGirls che conta oltre <strong>7,5 milioni di utenti<\/strong> e ospita \u201cdeepnude\u201d, immagini generate da IA e diffuse in rete senza autorizzazione.<\/p>\n<p>Il <strong>deepfake<\/strong> \u00e8 la nuova frontiera della violenza di genere. Si tratta di un attacco reputazionale, di un furto d\u2019immagine, del corpo, e del diritto di decidere come la propria immagine viene usata e mostrata. \u201cNon \u00e8 un divertimento, \u00e8 un abuso\u201d, ha dichiarato Barra, ricordando che un\u2019immagine falsa pu\u00f2 avere effetti reali sulla vita, sulla famiglia e sul lavoro di una persona.<\/p>\n<p>Il diritto, come la nottola di Minerva di cui scriveva Hegel, interviene quando la realt\u00e0 ha gi\u00e0 colpito, osserva il dolore, poi lo traduce in norme. Vediamo, dunque, come interviene la legge contro i deepfake fotografici; quali tutele ha la vittima e quali pene rischia chi diffonde questi contenuti.\n<\/p>\n<p>Creare un deepfake \u00e8 reato?<\/p>\n<p>Un deepfake \u00e8 un contenuto digitale, immagine, video o audio, creato o <strong>manipolato con strumenti di intelligenza artificiale<\/strong> in modo da riprodurre in modo verosimile il volto, la voce o il corpo di una persona reale.<br \/>La <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/09\/25\/25G00143\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">legge n. 132\/2025<\/a> ha introdotto l\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art612\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">art. 612-quater nel Codice Penale<\/a> e stabilisce che:<\/p>\n<blockquote>\n<p>Chiunque, mediante strumenti di intelligenza artificiale o altre tecnologie digitali, crea, modifica o diffonde contenuti idonei a ledere l\u2019onore o la reputazione di una persona \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Si tratta di una norma di \u201cnuova generazione\u201d, nata per colmare un <strong>vuoto normativo<\/strong>, dopo anni in cui le vittime potevano difendersi solo invocando reati come diffamazione o violazione della privacy, difficilmente adattabili a contenuti generati dall\u2019IA.<br \/>Tuttavia, non tutte le immagini ritoccate sono <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/info-utili\/deepake-truffe-vip-numeri\/921318\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">deepfake<\/a>.<\/p>\n<blockquote>\n<p>Un fotomontaggio evidente o un meme non realistico sono condotte di cattivo gusto, ma non rientrano nel 612-quater c.p., salvo che non siano strumenti di diffamazione o di molestie.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Quindi, non si tratta solo di una foto alterata, la norma guarda all\u2019<strong>idoneit\u00e0 ad ingannare<\/strong> e al danno ingiusto provocato. Se l\u2019immagine \u00e8 credibile, ad esempio ricostruita con IA, e <strong>induce in errore terzi<\/strong> sul fatto che la persona abbia compiuto determinati atti o mostrato certi contenuti, allora la fattispecie di reato pu\u00f2 ricadere nel nuovo art. 612-quater c.p.<\/p>\n<p>Come difendersi da un deepfake<\/p>\n<p>In primo luogo, occorre <strong>bloccare la diffusione del contenuto<\/strong>. Tutte le principali piattaforme digitali, da Meta a X, fino a TikTok , sono tenute, in virt\u00f9 del <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/innovazione\/speciale\/digital-service-act\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Digital Services Act (DSA)<\/a>, ad attivare canali rapidi di segnalazione notice and action. L\u2019utente pu\u00f2 inviare una richiesta formale di rimozione, indicando l\u2019URL del contenuto e spiegando che si tratta di un\u2019immagine manipolata o diffamatoria.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cLe piattaforme devono rispondere in modo \u201ctempestivo, motivato e tracciabile\u201d, pena sanzioni fino al 6% del fatturato globale.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Il deepfake va sempre documentato prima della rimozione. Occorrono <strong>screenshot completi<\/strong>, con l\u2019indirizzo web, data e l\u2019 ora del salvataggio. Meglio, se possibile, usare sistemi di conservazione a valore legale, timestamp o archiviazione forense che certificano il momento esatto del salvataggio.<\/p>\n<p>Come e quando sporgere querela<\/p>\n<p>La vittima deve presentare querela appena scopre il fatto, perch\u00e9 il reato di deepfake \u00e8 <strong>procedibile a querela di parte<\/strong>. Ci\u00f2 significa che l\u2019azione penale non si apre in automatico, perch\u00e9 serve un atto formale della persona offesa, che denunci l\u2019accaduto alle autorit\u00e0.<br \/>Il termine per sporgere querela \u00e8 di <strong>sei mesi dalla scoperta del contenuto<\/strong>. Lo stesso vale per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e per la diffamazione aggravata.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cNon occorre sapere chi sia l\u2019autore materiale \u00e8 sufficiente che il deepfake sia diffuso e identificabile online\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>La querela pu\u00f2 essere presentata presso qualsiasi stazione di Polizia o Carabinieri, o direttamente in Procura, allegando le prove raccolte.<\/p>\n<p>Reclamo al Garante Privacy<\/p>\n<p>Se l\u2019immagine manipolata contiene <strong>dati personali<\/strong> (volto, nome, riferimenti identificativi), \u00e8 possibile presentare un reclamo urgente al Garante per la protezione dei dati personali.<br \/>Il Garante pu\u00f2 ordinare la rimozione immediata del contenuto, oscurare i risultati di ricerca e sanzionare chi lo ha diffuso.<\/p>\n<p>Cosa si pu\u00f2 fare in sede civile: sequestro e inibitoria<\/p>\n<p>Oltre alla via penale, \u00e8 possibile agire in sede civile per ottenere la <strong>rimozione giudiziaria dei contenuti<\/strong> e il <strong>risarcimento dei danni<\/strong>.<br \/>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-doctype=\"\">art. 700 c.p.c.<\/a> consente di chiedere un provvedimento d\u2019urgenza al giudice, che pu\u00f2 ordinare il sequestro del materiale e l\u2019inibizione della diffusione, anche prima della sentenza.<br \/>La tutela civile \u00e8 particolarmente utile se il deepfake \u00e8 stato condiviso da pi\u00f9 soggetti o da siti ospitati all\u2019estero, il provvedimento del giudice pu\u00f2 essere notificato direttamente ai gestori delle piattaforme.<\/p>\n<p>Chi rischia le pene pi\u00f9 gravi?<\/p>\n<p>La nuova legge sui deepfake sanziona chi li realizza e chi contribuisce consapevolmente alla loro diffusione.<br \/>L\u2019art. 612-quater c.p. prevede:<\/p>\n<blockquote>\n<p>La pena \u00e8 la reclusione da 1 a 5 anni con aggravanti in caso di diffusione su larga scala o utilizzo di piattaforme social.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Il reato \u00e8 consumato anche se il deepfake non \u00e8 stato pubblicato dall\u2019autore, ma inviato a terzi con la consapevolezza che potesse essere diffuso. D\u2019altro canto, chi <strong>condivide<\/strong> un\u2019immagine o un video deepfake, sapendo che \u00e8 falso, <strong>risponde allo stesso titolo dell\u2019autore<\/strong>. Infatti, la legge considera la diffusione come una condotta autonoma e punibile perch\u00e9 amplifica il danno alla vittima.<br \/>Il deepfake \u00e8 un fenomeno trasversale che pu\u00f2 sovrapporsi a diverse fattispecie penali gi\u00e0 previste dal nostro ordinamento.<br \/>Ecco una sintesi delle principali norme:<\/p>\n<tr>\n<p class=\"western\">Reato<\/p>\n<p class=\"western\">Pena<\/p>\n<p class=\"western\">Quando si applica<\/p>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"221\">\n<p class=\"western\">Creazione o diffusione di contenuti falsi con IA \u2013 art. 612-quater c.p.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"151\">\n<p class=\"western\">reclusione da 1 a 5 anni<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"259\">\n<p class=\"western\">si crea o si diffonde un contenuto artificiale idoneo a ledere l\u2019onore o la reputazione di una persona<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"221\">\n<p class=\"western\">Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti \u2013 art. 612-ter c.p.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"151\">\n<p class=\"western\">reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 \u20ac<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"259\">\n<p class=\"western\">il deepfake ritrae la vittima in contesti sessuali o intimi, anche se l\u2019immagine \u00e8 generata con IA<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"221\">\n<p class=\"western\">Diffamazione aggravata online \u2013 art. 595 c.p., commi 2 e 3<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"151\">\n<p class=\"western\">reclusione fino a 3 anni o multa fino a 2.065 \u20ac<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"259\">\n<p class=\"western\">il deepfake offende la reputazione di una persona ed \u00e8 diffuso pubblicamente (social, chat, media)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"221\">\n<p class=\"western\">Trattamento illecito di dati personali \u2013 art. 167 Codice Privacy<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"151\">\n<p class=\"western\">reclusione da 6 mesi a 3 anni<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"259\">\n<p class=\"western\">se vengono usati o diffusi foto, video o dati reali senza consenso<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"221\">\n<p class=\"western\">Violazione del diritto all\u2019immagine o al ritratto \u2013 art. 10 c.c. e artt. 96-97 L.d.A.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"151\">\n<p class=\"western\">solo tutela civile e risarcitoria<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"259\">\n<p class=\"western\">il volto o il ritratto di una persona sono pubblicati o diffusi senza consenso<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"221\">\n<p class=\"western\">Molestie o atti persecutori online (stalking digitale) \u2013 art. 612-bis c.p.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"151\">\n<p class=\"western\">reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"259\">\n<p class=\"western\">se la diffusione di deepfake \u00e8 ripetuta e provoca paura o ansia nella vittima<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"221\">\n<p class=\"western\">Accesso abusivo a sistemi informatici \u2013 art. 615-ter c.p.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"151\">\n<p class=\"western\">reclusione da 1 a 5 anni<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"259\">\n<p class=\"western\">se per creare il deepfake si accede a dati, profili o archivi privati senza autorizzazione<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<p>Come posso sapere se esistono contenuti che mi ritraggono?<\/p>\n<p>I deepfake circolano spesso nei circuiti nascosti del web, in forum chiusi o piattaforme estere difficili da monitorare. Di solito la vittima se ne accorge solo dopo una violazione della privacy, magari perch\u00e9 riceve messaggi, insulti o segnalazioni sui social. Tuttavia, ci sono alcuni strumenti utili per monitorare la propria presenza online e scoprire se il proprio nome o le proprie immagini compaiono in rete:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Google Alert<\/strong>, che invia una notifica ogni volta che compare online un contenuto con il proprio nome o indirizzo e-mail;<\/li>\n<li><strong>Talkwalker Alert<\/strong>, servizio simile ma pi\u00f9 dettagliato, utile anche per chi usa pseudonimi o profili pubblici;<\/li>\n<li>la ricerca <strong>\u201cper immagini\u201d<\/strong> di Google o TinEye, che consente di individuare eventuali foto duplicate o manipolate.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Hanno preso il suo volto e lo hanno applicato a un corpo nudo creato dall\u2019intelligenza artificiale. \u00c8 successo&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":181031,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1444],"tags":[114190,203,668,204,1537,90,89,3266,48204,253],"class_list":{"0":"post-189429","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-tv","8":"tag-chiedi-allavvocata","9":"tag-entertainment","10":"tag-intelligenza-artificiale","11":"tag-intrattenimento","12":"tag-it","13":"tag-italia","14":"tag-italy","15":"tag-leggi","16":"tag-truffe-e-frodi","17":"tag-tv"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115457053485419924","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=189429"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189429\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/181031"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=189429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=189429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=189429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}