{"id":191805,"date":"2025-10-30T20:53:11","date_gmt":"2025-10-30T20:53:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/191805\/"},"modified":"2025-10-30T20:53:11","modified_gmt":"2025-10-30T20:53:11","slug":"rottamazione-quinquies-pignoramenti-presso-terzi-rafforzati-liquidazione-iva-automatizzata-permute-iva-operazioni-tra-collegati-compensazioni-e-limite-50-000-reddito-dimpresa-e-deduzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/191805\/","title":{"rendered":"Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA\/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d\u2019impresa e deduzione marchi\/avviamento\/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Tutto ci\u00f2 che cambia su definizioni agevolate, controlli, compensazioni, riscossione, IVA e IRES<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Arriva una nuova definizione agevolata dei carichi 2000-2023 (Rottamazione-quinquies): si estinguono capitali e spese (senza sanzioni, interessi e aggio) con istanza entro il 30 aprile 2026 e pagamento in unica soluzione al 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (interessi 4% dal 1\u00b0 agosto 2026 ). Previste sospensioni dei procedimenti. Sul fronte IVA , debutta la liquidazione automatizzata delle omesse (o \u201cmonche\u201d) dichiarazioni: l\u2019Agenzia incrocia fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE e invia un esito; il contribuente ha 60 giorni per chiarire o pagare (sanzione ridotta). Le compensazioni si restringono: dal 1\u00b0 luglio 2026 divieto pi\u00f9 ampio sull\u2019uso dei crediti agevolativi verso INPS\/INAIL e riduzione della soglia \u201cblocca-F24\u201d da 100.000 a 50.000 euro in presenza di ruoli\/accertamenti esecutivi scaduti. La riscossione si fa pi\u00f9 mirata: AdER potr\u00e0 usare la somma dei corrispettivi delle e-fatture per attivare pignoramenti presso terzi con maggior efficacia<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, gli innesti su IRES completano il quadro: per gli intermediari finanziari, differimenti e limite transitorio all\u2019uso di perdite\/ACE sul maggior reddito e regole ad hoc sugli acconti. <\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Le brevi per ogni articolo (da 23 a 36)<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<tr>\n<td style=\"width: 100%;\"><a href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/negozio\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-42296 size-full lazyload\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Un-anno-di-14-mesi-abbonati-ora.jpg\" alt=\"\" width=\"1184\" height=\"200\"  data- style=\"--smush-placeholder-width: 1184px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1184\/200;\"\/><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 23 \u2013 Definizione agevolata dei carichi affidati all\u2019Agente della riscossione<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: definizione carichi 2000-2023 (omessi versamenti da dichiarazioni\/controlli automatizzati e INPS; esclusi accertamenti). Si paga solo capitale+spese, senza sanzioni\/interessi\/aggio. Istanza entro 30\/04\/2026; pagamento 31\/07\/2026 o fino a <strong>54 rate bimestrali<\/strong> (4 per cento annuo dal 01\/08\/2026). Sospensione procedimenti\/fermi\/ipoteche, regole su decadenza<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo in esame prevede una definizione agevolata per i debiti affidati all\u2019agente della r<strong>iscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023<\/strong>, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attivit\u00e0 di cui agli articolo 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero derivanti dall\u2019omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all\u2019INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si prevede, al comma 1, che <strong>tali debiti possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette \u201csanzioni civili\u201d, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell\u2019articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, <\/strong>versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 2 dispone che il pagamento delle somme dovute sia effettuato in <strong>unica soluzione entro il 31 luglio 2026<\/strong> ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di <strong>54 rate bimestrali di pari ammontare<\/strong>, scadenti:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di pagamento rateale, il comma 3 stabilisce che, <strong>a decorrere dal 1\u00b0 agosto 2026, siano dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo<\/strong>. Viene precisato che non si applica l\u2019articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 4 pone a carico dell\u2019agente della riscossione l\u2019onere di fornire ai debitori nell\u2019area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili. Ai sensi del comma 5, <strong>il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2026,<\/strong> una dichiarazione all\u2019agente della riscossione, con le modalit\u00e0, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; <strong>nella dichiarazione dovr\u00e0 essere indicato anche il numero di rate prescelto per l\u2019eventuale pagamento dilazionato<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 6 precisa che, nella predetta dichiarazione, <strong>il debitore dovr\u00e0 inoltre indicare se sono pendenti giudizi relativi ai carichi che intende definire e, in caso affermativo, assumere l\u2019impegno a rinunciarvi<\/strong>. In attesa del pagamento della prima o unica rata di quanto dovuto, tali giudizi verranno sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguer\u00e0 a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Successivamente, ai soli fini dell\u2019estinzione dei predetti giudizi, <strong>l\u2019effettivo perfezionamento della definizione avverr\u00e0 a seguito del versamento della prima o unica rata e l\u2019estinzione sar\u00e0 dichiarata dal giudice d\u2019ufficio<\/strong>, su presentazione, a cura del debitore o dell\u2019agente della riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dell\u2019ente creditore, della dichiarazione di adesione e della comunicazione (recante l\u2019indicazione delle somme da versare) prevista dal comma 11, nonch\u00e9 della documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata. <strong>L\u2019estinzione del giudizio comporter\u00e0 l\u2019inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato<\/strong>. In tal modo, la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella \u201crottamazione-quater\u201d in fase di riammissione ex articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, come interpretato dall\u2019articolo 12-bis del decreto-legge n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2025. Il comma 7 <strong>dispone che la dichiarazione gi\u00e0 presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2026<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell\u2019ammontare delle somme da versare per la definizione \u2013 e, quindi, a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento \u2013 si considerano unicamente gli importi gi\u00e0 pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha gi\u00e0 interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volont\u00e0 di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest\u2019ultima.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In base al comma 9 restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determiner\u00e0, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lettera a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere <strong>alla data di tale presentazione<\/strong> (lettera b):<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019inibizione all\u2019iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli gi\u00e0 iscritti alla predetta data (lettera c);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lettera d), nonch\u00e9 di proseguire quelle gi\u00e0 avviate in precedenza, a meno che non si sia gi\u00e0 tenuto il primo incanto con esito positivo (lettera e);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la condizione di \u201cnon inadempienza\u201d (e, perci\u00f2, di \u201cregolarit\u00e0\u201d) del debitore nell\u2019ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d\u2019imposta ex articolo 28-ter del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, nonch\u00e9 ai fini della verifica della morosit\u00e0 da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all\u2019atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle societ\u00e0 a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze n. 40 del 2008) (lettera f). In tal modo, l\u2019agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica abbia gi\u00e0 avuto luogo in precedenza, sar\u00e0 tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, nonch\u00e9 del decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze n. 40 del 2008;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019applicazione della disposizione recata dall\u2019articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarit\u00e0 contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1\u00b0 giugno 2015 (lettera g).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel comma 11 si dispone che <strong>l\u2019agente della riscossione, entro il 30 giugno 2026, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l\u2019ammontare complessivo di quanto dovuto, nonch\u00e9, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata, il cui importo, in ogni caso, non pu\u00f2 essere inferiore a cento euro<\/strong>. A coloro che avranno presentato la dichiarazione di adesione nell\u2019area riservata del sito internet dell\u2019agente della riscossione la comunicazione in parola sar\u00e0 resa disponibile soltanto sulla stessa area riservata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 12 individua le modalit\u00e0 di pagamento delle somme dovute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 13 prevede, alla lettera a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate e non possono, inoltre, essere accordate nuove dilazioni i sensi dell\u2019articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. <strong>La successiva lettera b) del comma 13 permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l\u2019estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 14 precisa che la definizione \u00e8 inefficace, i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell\u2019iscrizione a ruolo e l\u2019agente della riscossione prosegue l\u2019attivit\u00e0 di recupero coattivo del debito residuo n<strong>ell\u2019ipotesi di mancato ovvero di insufficiente versamento<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) dell\u2019unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) di due rate, anche non consecutive;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) dell\u2019ultima rata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati all\u2019agente della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3 del 2012 (avente ad oggetto l\u2019accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalit\u00e0 e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 16 estende la definizione agevolata ai debiti relativi a carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture, sebbene limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli di cui all\u2019articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, e quelli di cui all\u2019articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonch\u00e9 alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell\u2019articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Il comma 17, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilit\u00e0 delle somme occorrenti per la definizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 18, alla lettera a), <strong>consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al \u201csaldo e stralcio\u201d di cui all\u2019articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, anche se, con riferimento ad essi si \u00e8 determinata l\u2019inefficacia della relativa definizione.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi della successiva lettera b), <strong>sono definibili anche i debiti relativi ai relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si \u00e8 determinata l\u2019inefficacia della definizione<\/strong>, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) dell\u2019articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2002;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) dell\u2019articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 19 stabilisce che i <strong>debiti inclusi nella \u201crottamazione-quater\u201d per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data non possano essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 20 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l\u2019agente della riscossione sia automaticamente discaricato dell\u2019importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalit\u00e0 operative da seguire per l\u2019eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 24 \u2013 Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: regioni\/EE.LL. possono deliberare proprie definizioni (riduzioni\/esclusioni di sanzioni\/interessi), anche su accertamenti\/pendenze; efficacia con pubblicazione sul sito; invio a MEF-DF entro 60 gg (fini statistici). Abrogata la facolt\u00e0 generale ex art. 13 L. 289\/2002.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo in esame prevede <strong>la facolt\u00e0 per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata<\/strong>, volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano a precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente. L\u2019adempimento deve avvenire entro un termine stabilito da ciascun ente nell\u2019ambito della propria autonomia, ma non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell\u2019atto nel proprio sito internet istituzionale. Viene, inoltre, precisato, al comma 2, che la facolt\u00e0 in esame pu\u00f2 riguardare anche i casi in cui siano attivate procedure di accertamento o vi siano contenziosi in corso. Inoltre, il comma 3 prevede, in via generale, che, nei casi in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possano introdurre forme analoghe di definizione, anche nei casi di affidamento dell\u2019attivit\u00e0 di riscossione ai soggetti privati iscritti all\u2019albo. Il comma 4, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, <strong>con esclusione dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 5 prevede che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l\u2019utilizzo di tecnologie digitali per l\u2019adempimento degli obblighi derivanti dall\u2019applicazione delle relative disposizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 6 stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacit\u00e0 di incrementare la riscossione delle proprie entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 7 prevede che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell\u2019ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell\u2019economia e delle finanze \u2013 Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 8 dispone che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale. Infine, il comma 9 prevede l\u2019abrogazione dell\u2019articolo 13 della legge n. 289 del 2002, limitatamente alla facolt\u00e0 prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 25 \u2013 Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: nuovo art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633\/1972: AE pu\u00f2 liquidare (anche automatizzato) usando FE, corrispettivi telematici, LIPE; 60 gg per chiarimenti\/pagamento (sanzione 1\/3 se si paga). Coordinamento sanzioni. La disposizione \u00e8 volta a introdurre un presidio utile per contrastare l\u2019inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento in relazione all\u2019Imposta sul valore aggiunto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disposizione interviene sul D.P.R. n. 633 del 1972, inserendo l\u2019articolo 54-bis.1, che prevede una <strong>nuova procedura di liquidazione automatizzata riferita ai casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell\u2019imposta sul valore aggiunto<\/strong>. Si precisa che <strong>le dichiarazioni presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate alle omesse dichiarazioni<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il nuovo articolo 54-bis.1, al comma 1, stabilisce che, ferma restando la possibilit\u00e0 di avviare l\u2019azione di accertamento fiscale, in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero nei casi di presentazione di una dichiarazione priva dei quadri dichiarativi necessari a liquidare l\u2019imposta, l\u2019Agenzia delle entrate, <strong>anche avvalendosi di procedure automatizzate, possa liquidare l\u2019imposta dovuta in base alla documentazione elettronica rilevante ai fini IVA<\/strong>, entro il termine decadenziale previsto per l\u2019emanazione degli avvisi di accertamento riferiti ai casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA. Segnatamente, <strong>mettendo a confronto l\u2019IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute con l\u2019IVA a debito emergente dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonch\u00e9 dagli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, con una comunicazione sostanzialmente automatizzata viene quantificato il debito fiscale<\/strong>. Tenuto conto dell\u2019omissione degli adempimenti dichiarativi, la liquidazione si basa su alcune ipotesi semplificatorie. Nello specifico, non si tiene conto del credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente a quello oggetto di liquidazione. Tale ultimo aspetto pu\u00f2 essere oggetto di valutazione congiunta con il contribuente durante il contraddittorio di cui al successivo comma 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis.1 prevede che <strong>l\u2019esito della liquidazione sia comunicato al contribuente il quale, entro i successivi sessanta giorni, pu\u00f2 fornire elementi e chiarimenti, oppure provvedere al versamento degli importi dovuti.<\/strong> Unitamente all\u2019imposta dovuta e non versata, nella comunicazione vengono indicati gli interessi e le sanzioni, come declinate al successivo comma 3. Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una modifica del quantum dell\u2019imposta dovuta, viene inviata una nuova comunicazione e il termine di sessanta giorni decorre ex novo. Se il destinatario della comunicazione non fornisce elementi utili a giustificare l\u2019anomalia e non versa le somme dovute, le stesse sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Da ultimo, viene precisato che per il pagamento delle somme dovute in esito alla liquidazione, ivi inclusa l\u2019ipotesi di avvenuta iscrizione a ruolo, non \u00e8 possibile avvalersi della compensazione orizzontale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, sempre in base al nuovo articolo 54-bis.1 <strong>le sanzioni applicabili in sede di liquidazione sono le medesime previste per i casi di accertamento dell\u2019omessa presentazione della dichiarazione IVA<\/strong>, con possibilit\u00e0 di avvalersi della <strong>riduzione a un terzo<\/strong> se il pagamento delle somme dovute avviene entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione (comma 3) e, dopo la ricezione della comunicazione, il destinatario non pu\u00f2 pi\u00f9 avvalersi degli istituti che, a fronte di una condotta resipiscente, offrono dei benefici in termini di riduzione delle sanzioni dovute (comma 4). Infine, si demandano ad un provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate le disposizioni attuative che dovessero rendersi necessarie e che potranno, ad esempio, riguardare l\u2019utilizzo di informazioni ulteriori rispetto a quelle tipicamente relative all\u2019IVA (es. dati delle transazioni elettroniche), oppure l\u2019individuazione di specifiche modalit\u00e0 di invio della comunicazione (comma 5).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 1, lettere b) e c) recano disposizioni di coordinamento finalizzate a esplicitare che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione ai sensi dell\u2019articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972, sia l\u2019accertamento, l\u2019imposta omessa su cui applicare la sanzione in sede di accertamento \u00e8 quantificata in misura pari all\u2019imposta accertata ridotta dell\u2019imposta liquidata. Non viene contemplata l\u2019ipotesi inversa poich\u00e9, intervenuto l\u2019accertamento, non \u00e8 pi\u00f9 possibile effettuare la liquidazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tenuto conto del loro carattere procedurale, le nuove disposizioni si rendono applicabili alle annualit\u00e0 per le quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, non sia ancora decorso il termine di cui all\u2019articolo 57, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 26 \u2013 Misure di contrasto alle indebite compensazioni<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: divieto mirato di compensare determinati debiti con crediti d\u2019imposta diversi da quelli da liquidazione; soglia controlli e limitazioni preventivi 50.000 euro. Limiti all\u2019uso dei bonus fiscali per Inps e Inail.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine di arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonch\u00e9 il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, le disposizioni dell\u2019articolo in esame intervengono al fine di porre nuovi limiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 1, lettera a), sostituendo l\u2019attuale comma 1 dell\u2019articolo 4-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, <strong>estende l\u2019ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi<\/strong>. La lettera b), invece, si limita ad aggiornare la rubrica del suddetto articolo 4-bis per renderla coerente con le modifiche recate dalla lettera a).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Entrambe le modifiche decorrono dal 1\u00b0 luglio 2026.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 2 modifica la soglia prevista dall\u2019articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto- legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, riducendola da 100.000 euro a<strong> 50.000 euro<\/strong>. Per l\u2019effetto, il divieto di compensazione, <strong>con la sola eccezione dei crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17<\/strong>, opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Per le finalit\u00e0 di raccordo con i testi unici emanati in sede di codificazione, analoghe modifiche sono apportate all\u2019articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2025, nel quale \u00e8 stato trasposto il contenuto dell\u2019articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 27 \u2013 Estensione del patrimonio informativo dell\u2019Agenzia delle entrate \u2013 Riscossione<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: estensione dati per rafforzare recupero per mezzo dell\u2019avvio di procedure esecutive; possibilit\u00e0 di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo consente di migliorare l\u2019efficacia dei pignoramenti presso terzi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disposizione di carattere procedurale, \u00e8 finalizzata a rendere pi\u00f9 efficace la riscossione coattiva., al comma 1, inserisce all\u2019articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, una nuova lettera b-ter), <strong>in base alla quale sono messi a disposizione dell\u2019agente della riscossione, per le attivit\u00e0 di analisi mirate all\u2019avvio di procedure esecutive presso terzi, i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo<\/strong> \u2013 tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, dell\u2019articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, e dell\u2019articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 \u2013 nonch\u00e9 dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. <strong>In tal modo, i corrispettivi delle fatture elettroniche presenti nei relativi file potranno essere utilizzati anche dall\u2019Agenzia delle entrate-Riscossione allo scopo di reperire le informazioni utili all\u2019avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. \u201cevasione da riscossione\u201d<\/strong>. La definizione delle modalit\u00e0 di attuazione della previsione contenuta nella nuova lettera b-ter) \u00e8 demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate, da emanarsi, ai sensi del comma 2, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (ora Ddl) in esame.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 28 \u2013 Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: generale variazione (principalmente in aumento) della tassazione indiretta sui tabacchi lavorati, sottoposti al regime dell\u2019accisa armonizzato in ambito unionale, e sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sottoposti ad una imposta di consumo nel territorio dello Stato italiano; disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, vendita ai minori e smaltimento dei prodotti di cui all\u2019articolo 62-quater.1 del TUA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 29 \u2013 Differimento dell\u2019efficacia dell\u2019imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell\u2019imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 1, comma 634 e successivi, della legge n. 160 del 2019, ha istituito un\u2019<strong>imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019efficacia delle disposizioni in argomento, pi\u00f9 volte differita, \u00e8 stata da ultimo fissata al 1\u00b0 luglio 2026 dall\u2019articolo 9-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disposizione di cui alla lettera a) \u00e8 volta a differire, dal 1\u00b0 luglio 2026 al 1\u00b0 gennaio 2027, la decorrenza dell\u2019efficacia delle disposizioni introduttive dell\u2019<strong>imposta sui manufatti in plastica monouso <\/strong>di cui all\u2019articolo 1, commi 634-652, della legge 30 dicembre 2019 n. 160.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 1, comma 661 e successivi, della medesima legge n. 160 del 2019, ha invece istituito un\u2019imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti edulcoranti aggiunti, denominate \u201c<strong>bevande edulcorate<\/strong>\u201d. L\u2019efficacia delle disposizioni in questione, anch\u2019essa pi\u00f9 volte differita, \u00e8 stata da ultimo fissata al 1\u00b0 gennaio 2026 dall\u2019articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2025. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La lettera b) <strong>differisce l\u2019efficacia delle disposizioni relative all\u2019imposta sul consumo delle bevande edulcorate al 1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 30 \u2013 Misure in materia di accisa sui carburanti<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: rimodulazioni\/differimenti di entrate indirette e misure carburanti. La disposizione prevede che, <strong>a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2026<\/strong>, l\u2019aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent euro\/litro e l<strong>\u2019aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent <\/strong>euro<strong>\/litro<\/strong>. Le aliquote rideterminate risultano pari a 67,29 cent euro\/litro (672,9 euro\/mille litri) sia per la benzina sia per il gasolio uso carburazione.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 31 \u2013 Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: eliminazione delle disposizioni speciali per i soggetti IAS\/IFRS prevedendo un floor unico per tutte le imprese determinato sulla base dell\u2019andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d\u2019imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Rivalutazioni o tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d\u2019imposta precedenti. Conferma rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalit\u00e0 di trading, in ragione dell\u2019indice di rigiro di tali titoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel dettaglio, con le modifiche di cui al comma 1 <strong>sono soppresse le disposizioni speciali per i soggetti IAS\/IFRS<\/strong> contenute nell\u2019articolo 110, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), <strong>prevedendo un floor unico per tutte le imprese<\/strong>, <strong>indipendentemente dai principi contabili adottati,<\/strong> determinato sulla base dell\u2019andamento del MOT negli ultimi sei mesi antecedenti al termine del periodo d\u2019imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d\u2019imposta precedenti (articolo 101 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), gi\u00e0 vigente per OIC adopter). Resta ferma, invece, la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalit\u00e0 di trading, in ragione dell\u2019indice di rigiro di tali titoli.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 32 \u2013 Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d\u2019impresa<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: regime fiscale della rivendita delle azioni proprie; deduzione oneri connessi a piani di stock option; deduzione del costo dei marchi d\u2019impresa, dell\u2019avviamento e delle attivit\u00e0 immateriali a vita utile indefinita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In via sperimentale, istituendo un apposito monitoraggio per valutare gli effetti sul gettito erariale, sono introdotte le disposizioni del presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 1, lettera a), <strong>\u00e8 finalizzato ad equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti\/cessioni di partecipazioni di terzi<\/strong>, poich\u00e9 il valore generato dall\u2019acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un\u2019attivit\u00e0 di trading; ci\u00f2 \u00e8 particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie ha assunto, in applicazione dello IAS 39 o IFRS 9 (ma anche in base all\u2019OIC 28, a partire dal 2016), natura meramente patrimoniale<\/strong> e, stante l\u2019applicazione del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR), la rilevanza fiscale della qualificazione contabile dell\u2019operazione, nonch\u00e9 la mancata iscrizione nel conto economico del margine (positivo o negativo) sulle operazioni di cessione, fanno s\u00ec che lo stesso non concorra alla formazione del reddito di periodo per le imprese cui si applica il principio di derivazione rafforzata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 precisamente, le azioni proprie <strong>sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto<\/strong> tramite l\u2019iscrizione di una riserva negativa (c.d. \u201cRiserva negativa azioni proprie in portafoglio\u201d) per un valore corrispondente al loro costo di acquisto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Successivamente all\u2019acquisto delle azioni proprie, i casi che, in sintesi, possono verificarsi sono due:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) nel caso di annullamento delle azioni proprie la riserva negativa deve essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponder\u00e0 una riduzione di eguale importo del capitale sociale (caso in cui le azioni proprie sono state acquistate a un prezzo uguale al loro valore nominale);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) nel caso in cui l\u2019assemblea deliberi di vendere le azioni proprie, l\u2019eventuale differenza tra lo storno della riserva (al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo \u00e8 imputata ad incremento o decremento di un\u2019altra voce del patrimonio netto, se, rispettivamente, il realizzo avviene ad un prezzo superiore o inferiore al costo di acquisto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il medesimo comma 1, lettera a), <strong>si include espressamente tra i ricavi (di cui all\u2019articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la disposizione in esame <strong>c<strong>o<\/strong>nsidera quali ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote e il relativo costo di acquisto<\/strong>. Va da s\u00e9 che il costo delle azioni proprie deve essere determinato avendo riguardo a quanto disposto dall\u2019articolo 110 del TUIR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla finalit\u00e0 dell\u2019acquisto delle azioni proprie<\/strong>; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del Codice civile, nonch\u00e9 secondo quanto disposto dall\u2019articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, il comma 1, lettera a), i<strong>ntroduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell\u2019assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse<\/strong>. L\u2019ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che \u201csi considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente.\u00bb, presumendo, <strong>dunque, ai fini della disciplina in esame, l\u2019adozione di cui al criterio c.d. \u201cFirst-In, First-Out\u201d (o FIFO)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzate a<strong>d estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. stock option o stock grant equity settled),<\/strong> cos\u00ec come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 207 del 2024, (legge di bilancio per il 2025), <strong>anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. stock option o stock grant cash settled).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come noto, l\u2019IFRS 2 definisce l\u2019operazione con pagamento basato su azioni come un\u2019operazione mediante la quale l\u2019impresa acquista o riceve beni e\/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente: propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni); si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, nell\u2019ipotesi di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cc.dd. equity settled), in cui l\u2019impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni e le opzioni su azioni su propri titoli), i beni e\/o servizi acquisiti o ricevuti dall\u2019impresa sono rilevati in bilancio come costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente, nel periodo di maturazione (c.d. vesting period) con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Al riguardo, giova ricordare che un pagamento basato su azioni \u00e8 classificato come \u201ccash-settled\u201d, ai sensi dell\u2019IFRS 2,<\/strong> quando l\u2019impresa, in cambio dell\u2019apporto di lavoro da parte dei beneficiari del piano, si impegna a erogare \u201cdenaro\u201d o altri asset, per un ammontare stabilito in funzione del valore di strumenti rappresentativi di capitale (come azioni o opzioni su azioni). In tale ipotesi, dunque, la contropartita degli oneri rilevati al conto economico \u00e8 rappresentata da una passivit\u00e0 finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto, occorre considerare che, con le disposizioni di coordinamento contenute nel decreto del Ministero dell\u2019economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 2011, adottato ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, \u00e8 stato chiarito che l\u2019onere connesso ai piani di stock option risulta deducibile, per i soggetti IAS\/IFRS adopter, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all\u2019articolo 83 del TUIR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il medesimo comma 1, lettera b), sulla base delle modifiche operate al TUIR con l\u2019articolo 1, commi 862 e 863, della legge di bilancio per il 2025 \u00e8 stato stabilito che detta deduzione \u2013 quantificata in base alla rilevazione in bilancio degli oneri in esame \u2013 \u00e8 limitata alla quota proporzionale corrispondente al numero dei destinatari dei piani che hanno esercitato le opzioni e deve essere operata nel periodo d\u2019imposta in cui \u00e8 effettuata l\u2019assegnazione. In altri termini, il vigente comma 6-bis dell\u2019articolo 95 del TUIR disciplina il regime fiscale dei piani di stock option (e stock grant) equity settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti <strong>prevedendo che le componenti negative sono deducibili solo al momento, e nella misura, in cui le opzioni siano effettivamente assegnate<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La lettera b) del comma in esame, infine, alla stregua di quanto appena descritto, definisce il regime fiscale dei piani di stock option cash settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che i relativi oneri sono deducibili solo al momento dell\u2019effettivo pagamento del costo in esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le regole sperimentali si applicano ai piani deliberati a partire dal periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2025. Resta fermo, per i piani deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l\u2019applicazione dell\u2019articolo 6 del decreto del Ministero dell\u2019economia e delle finanze 8 giugno 2011.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) razionalizzano le regole di deduzione dell\u2019avviamento e delle altre attivit\u00e0 immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS\/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione evitano che, nei periodi d\u2019imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103). La contabilizzazione degli avviamenti secondo le regole contabili degli IAS\/IFRS, come noto, non consente l\u2019ammortamento dell\u2019avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC adopter sulla base dell\u2019OIC 24. Per i principi contabili internazionali, infatti, il valore dell\u2019avviamento pu\u00f2 essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. \u201cimpairment test\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019impairment test consiste, infatti, nel rilevare la perdita di valore di un\u2019attivit\u00e0 se il suo valore contabile risulta superiore al suo valore \u201crecuperabile\u201d che \u00e8 determinato come il maggiore tra il fair value e il valore d\u2019uso del bene. La riduzione di valore dell\u2019attivit\u00e0 immateriale costituisce, sotto il profilo contabile, una perdita per riduzione di valore che deve essere immediatamente rilevata nel conto economico (cfr. IAS 38).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disciplina fiscale vigente, contenuta nel comma 3-bis dell\u2019articolo 103 del TUIR, per i soggetti che adottano in bilancio gli IAS\/IFRS, consente di dedurre \u201ca prescindere dalle imputazioni contabili\u201d quote costanti di ammortamento fiscale dei marchi di impresa e dell\u2019avviamento, nella misura di un diciottesimo del costo di acquisizione dell\u2019intangible. Tale disposizione, tuttavia, non tiene in alcun modo conto dei riflessi contabili derivanti dalla mancata rilevazione al conto economico di oneri di periodo che rappresentano, in ogni caso, la presenza di elementi che giustificano la perdita di valore dell\u2019avviamento originariamente iscritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) derogano all\u2019articolo 103, comma 3-bis, del TUIR <strong>ridefinendo la regola speciale prevista per i soggetti IAS\/IFRS, con la conseguenza che la deduzione fiscale del costo degli intangibles in esame si avvia a partire dal periodo d\u2019imposta in cui \u00e8 rilevata per la prima volta la svalutazione dell\u2019avviamento, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 ann<\/strong>i.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019intervento di cui al comma 1, lettera c), inoltre, si modifica la formulazione del comma 3-bis dell\u2019articolo 103 del TUIR menzionando espressamente le attivit\u00e0 immateriali a vita utile indefinita (il cui ammortamento segue le regole previste per marchi e avviamento, come chiarito nell\u2019articolo 10 del decreto del Ministero dell\u2019economia e delle finanze 8 giugno 2011, adottato ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In considerazione di tale regola sperimentale, il costo sostenuto per l\u2019acquisto delle attivit\u00e0 immateriali a vita utile indefinita, tra cui anche l\u2019avviamento (calcolato sulla base del diciottesimo del valore del costo al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante), <strong>potr\u00e0 essere dedotto mediante una variazione in diminuzione, ai sensi dell\u2019articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nei limiti della quota annuale indicata nel comma 1, ultimo periodo, per i marchi, e nel comma 3, per avviamento e altre attivit\u00e0 immateriali a vita utile indefinita, nel presupposto che il costo \u00e8 transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente (e\/o in quello in cui \u00e8 rilevata la rettifica)<\/strong>. Le quote non dedotte nei periodi d\u2019imposta precedenti alla svalutazione, dunque, saranno recuperate \u2013 nei limiti dell\u2019ammortamento fiscale massimo deducibile per ciascun periodo d\u2019imposta \u2013 in quelli successivi fino all\u2019assorbimento del suo ammontare complessivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), trovano applicazione in relazione alle attivit\u00e0 immateriali rilevate in bilancio <strong>a partire dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025<\/strong>. Parimenti, le nuove regole di deduzione valgono per i maggior valori riconosciuti ai fini fiscali, a seguito dell\u2019applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 176, comma 2-ter, del TUIR e da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 33 \u2013 Limiti alla deducibilit\u00e0 degli interessi passivi<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: razionalizzazioni del reddito d\u2019impresa e limiti alla deducibilit\u00e0 degli interessi. La disposizione prevede a partire dall\u2019anno di imposta 2026, la riduzione della deducibilit\u00e0 degli interessi passivi <strong>per gli intermediari finanziari<\/strong> dal 100% vigente <strong>al 96% per il 2026, al 97% per il 2027, al 98% per il 2028 e al 99% per il 2029<\/strong> e al comma 2 conferma, anche in tal caso, le regole di deducibilit\u00e0 degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato di cui all\u2019articolo 96, comma 13, secondo periodo del TUIR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il successivo comma 3 dispone che le suddette riduzioni producono effetti limitatamente nella determinazione del saldo, senza agire sugli acconti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel dettaglio, la disposizione, al comma 1, introduce <strong>una deduzione forfetaria \u201ca scalare\u201d dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari<\/strong> \u2013 come individuati dall\u2019articolo 162-bis del TUIR, ad eccezione di quelli per i quali permane la disciplina disposta dal comma 13 dell\u2019articolo 96 del TUIR (96% di deducibilit\u00e0) \u2013 per i periodi d\u2019imposta dal 2026 al 2029 (per semplicit\u00e0 si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l\u2019anno civile). Dal periodo d\u2019imposta \u201c2030\u201d tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 2 conferma le regole di deducibilit\u00e0 degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 3 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d\u2019imposta effetti solo sui versamenti a saldo.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 34 \u2013 Soppressione dell\u2019addizionale regionale all\u2019accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell\u2019imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: abrogazione, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2028, dell\u2019addizionale regionale all\u2019accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell\u2019imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 35 \u2013 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: aggiornamento criterio di determinazione del valore nelle operazioni tra parti collegate (da \u201cvalore normale\u201d a valore\/costi complessivi). La disposizione modifica i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non pi\u00f9 dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel dettaglio, la disposizione interviene sul D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, il comma 1 del apporta modifiche all\u2019articolo 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nella versione precedente alla presente novella, individuava il corrispettivo da assumere come base imponibile delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento, di cui all\u2019articolo 11 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, nel valore normale dei beni o dei servizi scambiati. Secondo quanto rilevato dai servizi della Commissione europea nel EU Pilot (2022) 10314 inviato all\u2019Italia,<strong> il riferimento al \u201cvalore normale\u201d non risulta del tutto aderente ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea,<\/strong> in particolare nelle cause c-33\/93 (Empire Stores) del 2 giugno 1994 e c-380\/99 (Bertelsmann AG) del 3 luglio 2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella causa c-33\/93, al punto 19, la Corte afferma, infatti, che il controvalore che funge da base imponibile per una fornitura di beni effettuata a fronte di un servizio ricevuto \u00e8 un valore soggettivo, poich\u00e9 l\u2019imponibile IVA \u00e8 il corrispettivo realmente ricevuto e non un valore stimato secondo criteri obiettivi. Non consistendo il corrispettivo in una somma di denaro stabilita fra le parti, detto valore, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi, la quale (nel caso della sentenza) costituisce il corrispettivo della fornitura dei beni, attribuisce ai servizi che esso intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso \u00e8 disposto a pagare a tal fine. <strong>Trattandosi della fornitura di un bene, tale valore pu\u00f2 essere soltanto il prezzo d\u2019acquisto che il fornitore ha versato per l\u2019articolo che egli d\u00e0 a titolo gratuito come corrispettivo dei servizi di cui trattasi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella successiva causa c-380\/99, ai punti 24 e 25, la Corte ribadisce che il valore della cessione, per essere soggettivo, <strong>deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi attribuisce ai servizi che intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso \u00e8 disposto a pagare a tal fine<\/strong>. Precisa poi che, in base al principio cos\u00ec enunciato nella citata sentenza Empire Stores, fanno parte del valore della prestazione di servizi tutte le spese sostenute dal beneficiario per l\u2019ottenimento della prestazione di cui trattasi, ivi comprese le spese per le prestazioni accessorie, individuate nel caso di specie nelle spese di spedizione, connesse alla fornitura dei beni che vanno quindi incluse nella base imponibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, inoltre, ha pi\u00f9 volte ribadito, ad esempio nella causa c- 549\/11 (Orfey Balgaria EOOD) del 19 dicembre 2012, che il valore normale costituisce la base imponibile IVA solo se sussistono le condizioni indicate dall\u2019articolo 80 della direttiva 2006\/112\/CE, ovvero quando tra le parti dell\u2019operazione vi sono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di propriet\u00e0, finanziari o giuridici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presente articolo, tenendo conto delle pronunce della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, ridefinisce i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, le quali, ai sensi dell\u2019articolo 11 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono soggette all\u2019imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Il comma 1 stabilisce, pertanto, che il valore di tali cessioni o prestazioni <strong>\u00e8 costituito non pi\u00f9 dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione<\/strong>, poich\u00e9 tali costi, secondo il criterio soggettivo enunciato dalla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, rappresentano la somma che il cedente o prestatore \u00e8 disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. A tal fine, debbono considerarsi tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio. Il comma 2 disciplina la decorrenza dell\u2019efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, stabilendo che esso si applica alle operazioni effettuate successivamente all\u2019entrata in vigore della norma.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 36 \u2013 Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contenuto: chiarito il trattamento fiscale dei proventi su operazioni\/strumenti del debito pubblico; fatti salvi i comportamenti pregressi. La disposizione intende escludere da ogni forma di imposizione i redditi di capitale e diversi derivanti dalle operazioni effettuate dal MEF-DT per la gestione del debito pubblico.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Continua \u2026<\/strong><\/p>\n<p><strong><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/disegno-di-legge-di-bilancio-2026-a-s-1689-una-prima-analisi-delle-norme-fiscali\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">I \u2013 Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/manovra-2026-analisi-normativa-degli-da-artt-14-a-22\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>II \u2013 Assegnazioni\/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA\/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/le-misure-pro-impresa-titolo-vi-capo-i-artt-94-98-del-disegno-di-legge-di-bilancio-2026\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>IV \u2013 Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94-98)<\/strong><\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<tr>\n<td style=\"width: 100%;\"><a href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/negozio\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-42296 size-full lazyload\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Un-anno-di-14-mesi-abbonati-ora.jpg\" alt=\"\" width=\"1184\" height=\"200\"  data- style=\"--smush-placeholder-width: 1184px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1184\/200;\"\/><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tutto ci\u00f2 che cambia su definizioni agevolate, controlli, compensazioni, riscossione, IVA e IRES Arriva una nuova definizione agevolata&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":191806,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,115314,115315,115316,177,115317,115318,115319,115320,115321,115322,115323,1537,90,89,115324,53841,115325,115326,115327,115328,115329,115330,115331,115332,115333,115334,115335,115336,115337],"class_list":{"0":"post-191805","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-atto-senato-n-1689","10":"tag-azioni-proprie-a-ricavi-fifo","11":"tag-base-imponibile-iva-da-valore-normale-a-costi-complessivi","12":"tag-business","13":"tag-comunicazione-iva-54-bis-1-in-60-giorni-template-pratico","14":"tag-deduzione-marchi-avviamento-immateriali-a-vita-indefinita","15":"tag-definizioni-tributi-locali","16":"tag-disegni-di-legge","17":"tag-indebite-compensazioni-e-limite-50-000","18":"tag-interessi-passivi-intermediari","19":"tag-interventi-ordinamentali-su-imposte-energia-prodotti","20":"tag-it","21":"tag-italia","22":"tag-italy","23":"tag-liquidazione-iva-automatizzata","24":"tag-manovra-2026","25":"tag-nuova-rottamazione-2026","26":"tag-omessa-dichiarazione-iva","27":"tag-permute-iva-operazioni-tra-collegati","28":"tag-pignoramenti-presso-terzi-rafforzati","29":"tag-quando-scattano-blocchi-limiti-alle-compensazioni","30":"tag-redditi-da-operazioni-mef-dt-su-debito-pubblico","31":"tag-reddito-dimpresa-razionalizzazioni","32":"tag-riscossione-coattiva","33":"tag-rottamazione-quinquies-delle-cartelle-fiscali-nella-legge-di-bilancio-2026","34":"tag-rottamazione-definizione-carichi-2000-2023","35":"tag-soglia-blocca-f24","36":"tag-soppressione-addizionale-regionale-gas-naturale","37":"tag-stock-option-grant-cash-settled"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":"Validation failed: Text character limit of 500 exceeded"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/191805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=191805"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/191805\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/191806"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=191805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=191805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=191805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}