{"id":216596,"date":"2025-11-15T18:48:12","date_gmt":"2025-11-15T18:48:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/216596\/"},"modified":"2025-11-15T18:48:12","modified_gmt":"2025-11-15T18:48:12","slug":"pignoramento-la-banca-puo-versare-al-fisco-i-tuoi-soldi-attuali-e-futuri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/216596\/","title":{"rendered":"Pignoramento, la banca pu\u00f2 versare al Fisco i tuoi soldi attuali e futuri"},"content":{"rendered":"<p>In molti ritengono che l\u2019Agenzia delle Entrate Riscossione possa scattare una fotografia del momento della situazione patrimoniale di un debitore. In altre parole verificare cosa c\u2019\u00e8 sul conto corrente in quel momento e, al massimo, pignorare il saldo attuale: essere in rosso o avere un saldo vicino allo zero \u2013 secondo molti contribuenti \u2013 tutela da eventuali pretese del Fisco e permette di farla franca. Volendo proprio essere magnanimi, a rischio potrebbero essere, al massimo, le somme che vengono accreditate nei giorni successivi.<\/p>\n<p>Una speranza \u2013 o un falso mito \u2013 che \u00e8 stato completamente spazzato via dalla <strong>sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione<\/strong>, che ha riscritto completamente le regole del <strong>pignoramento esattoriale speciale<\/strong>, che viene disciplinato dall\u2019articolo 72-bis del Dpr n. 602\/1973.\n<\/p>\n<p>Pignoramento del conto corrente, il nuovo principio<\/p>\n<p>I giudici della Suprema Corte hanno stabilito un nuovo principio: quando viene notificato alla banca un ordine di pagamento diretto, non viene congelato unicamente il saldo presente in quel momento. I suoi effetti vengono <strong>estesi sulla movimentazione dei successivi 60 giorni<\/strong>.<\/p>\n<p>Cosa cambia in altre parole? A seguito di una richiesta da parte degli uffici dell\u2019Agenzia delle Entrate Riscossione, la banca \u00e8 tenuta a bloccare tutte le somme con affluiscono sul <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/info-utili\/conti-correnti-dormienti\/903823\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">conto corrente<\/a> del debitore, anche quando il saldo \u00e8 negativo nel momento in cui \u00e8 arrivata la notifica e se risulta gi\u00e0 effettuato un primo pagamento.<\/p>\n<p>Siamo davanti a quella che pu\u00f2 essere considerata a tutti gli effetti una svolta epocale, che mette nelle mani dell\u2019Agenzia delle Entrate Riscossione un potere enorme e che, sostanzialmente, <strong>modifica le dinamiche del recupero dei crediti in Italia<\/strong>, almeno come le abbiamo conosciute fino ad oggi.<\/p>\n<p>Un blocco che dura 60 giorni<\/p>\n<p>La pronuncia della Corte di Cassazione \u00e8 entrata a gamba tesa in una situazione che era a dir poco paradossale. Ma vediamo nello specifico cosa accadeva in precedenza: l\u2019Agenzia delle Entrate Riscossione pignora un conto corrente. Il saldo \u00e8 basso e, comunque vada, non sufficiente a saldare per intero il debito, ma la banca provvede a pagare immediatamente con quel poco che \u00e8 presente. Il giorno successivo viene accreditato lo <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/pignoramento-stipendio-agenzia-entrate\/928239\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">stipendio<\/a> (o, comunque vada il debitore riceve un qualsiasi altro bonifico), ma le somme ricevute sono salve.<\/p>\n<p>La banca, al contrario, avrebbe potuto prendersi i <strong>60 giorni di tempo<\/strong> previsti dalla legge per effettuare tutte le verifiche e, a questo punto, i versamenti successivi sarebbero rientrati nel <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/pignoramento-stipendi-pubblici-debiti-fisco\/924956\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">pignoramento<\/a>. Un\u2019azione di recupero poteva diventare un po\u2019 pi\u00f9 efficace se la banca avesse avuto meno sollecitudine nell\u2019effettuare il pagamento.<\/p>\n<p>Attraverso la sentenza n. 28520\/2025 la Corte di Cassazione ha messo la parola fine a questa prassi. \u00c8 stato chiarito che i 60 giorni previsti non valgono solo e soltanto per pagare, ma costituiscono uno spatium deliberandi: stiamo parlando, in altre parole, di un periodo di tempo che viene concesso ad un terzo soggetto \u2013 nel nostro caso alla banca \u2013 per comprendere cosa debba pagare.<\/p>\n<p>Nel corso di questi 60 giorni il ruolo della banca non <strong>si limita ad essere esclusivamente quello di pagatore<\/strong>, ma diventa a tutti gli effetti il <strong>custode<\/strong> delle cifre dovute all\u2019Agenzia delle Entrate Riscossione (ai sensi dell\u2019articolo 546 del Codice di Procedura Civile).<\/p>\n<p>Ma non solo: il vincolo di custodia non finisce nel momento in cui viene effettuato il primo pagamento.<\/p>\n<p>Cosa succede quando il conto corrente \u00e8 in rosso<\/p>\n<p>Il caso finito sulla scrivania dei giudici della Suprema Corte \u00e8 emblematico: ad una societ\u00e0 era stato pignorato il conto corrente e la banca aveva provveduto a pagare con il saldo disponibile in quel momento. In un secondo momento sul conto avevano iniziato ad arrivare altre somme: la banca ha, quindi, girato i nuovi fondi all\u2019Agenzia delle Entrate Riscossione, facendo andare in rosso la societ\u00e0 che era stata immediatamente segnalata alla <strong>Centrale Rischi<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019azienda, a questo punto, ha deciso di tutelarsi in Tribunale, dove ha vinto. Lo stesso risultato lo ha ottenuto anche in Appello. A ribaltare completamente la vicenda \u00e8 stata la Corte di Cassazione, che ha dato ragione all\u2019istituto di credito.<\/p>\n<p>Su questo argomento infatti l\u2019articolo 72-bis del <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7B65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7D\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-doctype=\"\">Dpr n. 602\/1973<\/a> \u00e8 molto chiaro: la banca \u00e8 tenuta a pagare i crediti che sono esigibili subito \u2013 entro 60 giorni \u2013 e quelli che lo diventano successivamente.<\/p>\n<p>I giudici della Suprema Corte, in altre parole, hanno ribadito un principio gi\u00e0 conosciuto: \u00e8 possibile pignorare i crediti futuri, purch\u00e9 sia scaturito da un rapporto giuridico esistente (nel caso preso in esame lo \u00e8 il conto corrente). In altre parole, non importa che il saldo risulti essere pari allo zero, se non addirittura negativo, al momento della notifica: il pignoramento continua a rimanere attivo e pu\u00f2 intercettare ogni somma che entra nel corso dei 60 giorni successivi.<\/p>\n<p>L\u2019impatto sui debitori<\/p>\n<p>Per quanti abbiano delle pendenze fiscali questa sentenza ha un impatto devastante. L\u2019ordine di pignoramento non si limita a bloccare quanto presente sul conto corrente, ma \u00e8 in grado di andare a <strong>intercettare tutti gli attivi del conto corrente nei due mesi successivi<\/strong>.<\/p>\n<p>Un debitore del Fisco che riceve una notifica a met\u00e0 mese, non pu\u00f2 pi\u00f9 sperare di riuscire a salvare lo stipendio che arriver\u00e0 all\u2019inizio di quello successivo. Qualsiasi <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/info-utili\/bonifico-entrata-come-controllare-cro-trn\/902177\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">bonifico<\/a> in entrata dovr\u00e0 essere girato direttamente al Fisco, almeno per i 60 giorni successivi. Nel caso in cui la banca non lo facesse rischierebbe in proprio.<\/p>\n<p>La sentenza si basa sulla normativa attualmente in vigore, ma lo stesso principio si potr\u00e0 applicare anche dopo il 1\u00b0 gennaio 2026, quando saranno entrati in vigore gli articoli 169 e seguenti del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/03\/26\/25G00044\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">D.Lgs n. 33 del 24 marzo 2025<\/a>, che ricalca le stesse disposizioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In molti ritengono che l\u2019Agenzia delle Entrate Riscossione possa scattare una fotografia del momento della situazione patrimoniale di&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":216597,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,14819,46018,177,16,1537,90,89],"class_list":{"0":"post-216596","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-aste","10":"tag-aste-immobiliari","11":"tag-business","12":"tag-fisco-e-tasse","13":"tag-it","14":"tag-italia","15":"tag-italy"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115555212051452409","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216596","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=216596"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216596\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/216597"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=216596"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=216596"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=216596"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}