{"id":227007,"date":"2025-11-22T10:16:10","date_gmt":"2025-11-22T10:16:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/227007\/"},"modified":"2025-11-22T10:16:10","modified_gmt":"2025-11-22T10:16:10","slug":"il-nuovo-reato-di-violenza-sessuale-e-un-monumento-mostruoso-al-populismo-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/227007\/","title":{"rendered":"Il nuovo reato di violenza sessuale \u00e8 un monumento mostruoso al populismo penale"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019unanime e contagioso entusiasmo con cui il Parlamento italiano sta rapidamente edificando un diritto penale speciale per i reati di genere ha in Italia svariati precedenti nelle legislazioni d\u2019emergenza, a partire da quelle antiterrorismo e antimafia. Il principio \u00e8 sostanzialmente il medesimo: di fronte a reati particolarmente odiosi e riprovevoli, la manomissione dei principi di civilt\u00e0 giuridica, in particolare sul diritto di difesa e sulla formazione della prova, \u00e8 considerata un sacrificio accettabile e, tutto sommato, imposta da un interesse morale superiore a quello della garanzia processuale di un accusato di crimini nefandi.<\/p>\n<p>Alcuni mesi fa il Senato ha approvato all\u2019unanimit\u00e0 una legge per <a href=\"https:\/\/www.publicpolicy.it\/il-femminicidio-un-reato-molto-anzi-troppo-speciale-105207.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">autonomizzare <\/a>il reato di femminicidio \u2013 nuovo <a href=\"https:\/\/www.senato.it\/show-doc?leg=19&amp;tipodoc=DDLCOMM&amp;id=1466803&amp;idoggetto=0&amp;part=ddlcomm_ddlcomm1-articolato_articolato1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">articolo 577-bis<\/a> del codice penale \u2013 per farne esemplarmente l\u2019unico omicidio volontario punito con la pena dell\u2019ergastolo, a prescindere dalla sussistenza di circostanze aggravanti.<\/p>\n<p>Per farne un reato autonomo, il legislatore non \u00e8 stato solo obbligato a superare la neutralit\u00e0 sessuale delle fattispecie incriminatrici, ma ha anche dovuto paradossalmente isolare il femminicidio dal novero dei crimini d\u2019odio per motivi fondati sull\u2019identit\u00e0 sessuale o di genere della vittima, col risultato che oggi per il codice penale italiano l\u2019omicidio d\u2019impeto \u00abcome atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione\u00bb di una donna \u00e8 considerato pi\u00f9 grave di quello di una persona trans o di un uomo.<\/p>\n<p>Se di questa cervellotica e demagogica innovazione, che sar\u00e0 certo confermata dalla Camera \u2013 ci si pu\u00f2 aspettare che non faccia troppi danni \u2013 (nei femminicidi si arrivava normalmente all\u2019ergastolo anche prima, attraverso l\u2019aggravante dei motivi futili e abietti o delle sevizie e della crudelt\u00e0), ci si devono attendere invece conseguenze rovinose dalla riqualificazione del reato di violenza sessuale, approvata il diciannove novembre all\u2019unanimit\u00e0 dalla Camera dei deputati e attesa a breve al vaglio del Senato, dove sar\u00e0 certamente confermata con una votazione altrettanto plebiscitaria.<\/p>\n<p>Il nuovo art. 609-bis del codice penale <a href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg19\/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=19&amp;codice=leg.19.pdl.camera.1693_A.19PDL0169750&amp;back_to=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">stabilisce<\/a> che \u00abchiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un\u2019altra persona senza il consenso libero e attuale di quest\u2019ultima \u00e8 punito con la reclusione da sei a dodici anni\u00bb.<\/p>\n<p>\u00c8 ovviamente pacifico che qualunque atto sessuale subito e non voluto sia un atto di violenza e che non si possa dedurre dall\u2019assenza di reazione della vittima \u2013 che pu\u00f2 essere dettata dall\u2019imbarazzo, dalla vergogna, dalla paura\u2026 \u2013 l\u2019esistenza di un consenso implicito, anche se non dichiarato. In questa direzione si era gi\u00e0 tempo incamminata la giurisprudenza di merito e di legittimit\u00e0. Non \u00e8 invece n\u00e9 ovvio n\u00e9 pacifico confezionare una norma ambigua e indeterminata e trascinarne un\u2019interpretazione letteralmente eversiva, in cui alla presunzione di verit\u00e0 dell\u2019accusa corrisponde la presunzione di colpevolezza dell\u2019accusato.<\/p>\n<p>Di quali atti sessuali si sta parlando? Da baci e abbracci di un imbarazzante approccio sgradito allo stupro violento? Tutti compresi in un\u2019unica categoria, tutti valutati di uguale offensivit\u00e0, tutti inquadrati nella medesima cornice edittale di pena (minimo sei anni)? E se non si pu\u00f2 desumere l\u2019assenza di coercizione solo dalla mancata reazione della vittima, a dimostrare la coercizione, cio\u00e8 l\u2019assenza di consenso in un atto sessuale imposto o estorto con la violenza e la minaccia, \u00e8 sufficiente la testimonianza della vittima?<\/p>\n<p>La consigliera di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini ha <a href=\"https:\/\/www.repubblica.it\/politica\/2025\/11\/14\/news\/paola_di_nicola_travaglini_stupri_violenza_sessuale_legge_intervista-424979938\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">spiegato<\/a> cos\u00ec quella che ha definito \u00abuna svolta storica\u00bb e \u00abil cuore di una legge che da oggi apre una strada nuova nei processi per stupro\u00bb. Non \u00e8 la vittima a dover testimoniare la propria resistenza all\u2019aggressore, per dimostrare di essere stata violentata, ma \u00e8 l\u2019imputato a dover dare la prova di avere avuto il consenso della vittima. \u00c8 un cambiamento culturale e giuridico a trecentosessanta gradi\u2026 Con la nuova legge, ecco il cambiamento, sar\u00e0 chiaro che saranno i denunciati a dover dare prova, come si dice volgarmente, che \u00ablei ci stava\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019unanime consenso del Parlamento alla svolta storica nei processi per violenza sessuale segna il ritorno in grande stile della giustizia inquisitoriale: limitazione del diritto di difesa, assenza del contraddittorio, inversione dell\u2019onere della prova, cristallizzata nell\u2019atto di accusa.<\/p>\n<p>I reati di violenza sessuale, quando non ne emergano con evidenza tracce dal corpo della vittima, sono sempre molto difficili da dimostrare, perch\u00e9 l\u2019accertamento del fatto, per le stesse circostanze in cui si verifica, esclude molto spesso la reperibilit\u00e0 di elementi e testimonianze diverse da quelle fornite dalle parti processuali.<\/p>\n<p>Nondimeno, i processi che si concludono con una condanna \u2013 sono significativamente <a href=\"https:\/\/ovd.unimi.it\/commento\/dati-del-tribunale-di-milano-sui-processi-per-reati-orientati-dal-genere\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">superiori<\/a> a quelli per altri delitti e questo lascia gi\u00e0 oggi supporre una tendenza a considerare la testimonianza della vittima una prova pi\u00f9 che sufficiente, a meno che altri elementi non ne compromettano l\u2019intrinseca credibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Adesso si arriva a stabilire per legge che il reato di violenza sessuale \u00e8 di per s\u00e9 provato dalla denuncia e che tutto quello che il processo consente all\u2019accusato \u00e8 la probatio diabolica della propria innocenza. Secoli di civilt\u00e0 giuridica sacrificati all\u2019idolo mostruoso del populismo penale, per cui solo la condanna soddisfa e l\u2019assoluzione invece oltraggia il desiderio di giustizia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019unanime e contagioso entusiasmo con cui il Parlamento italiano sta rapidamente edificando un diritto penale speciale per i&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":227008,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[14,8,1537,90,89,7,15,82,9,83,10,13,11,80,84,12,81,85],"class_list":{"0":"post-227007","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ultime-notizie","8":"tag-cronaca","9":"tag-headlines","10":"tag-it","11":"tag-italia","12":"tag-italy","13":"tag-news","14":"tag-notizie","15":"tag-notizie-di-cronaca","16":"tag-notizie-principali","17":"tag-notiziedicronaca","18":"tag-notizieprincipali","19":"tag-titoli","20":"tag-ultime-notizie","21":"tag-ultime-notizie-di-cronaca","22":"tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","23":"tag-ultimenotizie","24":"tag-ultimenotiziedicronaca","25":"tag-ultimenotizieenewsdioggi"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115592834795862297","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/227007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=227007"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/227007\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/227008"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=227007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=227007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=227007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}