{"id":229818,"date":"2025-11-24T09:23:10","date_gmt":"2025-11-24T09:23:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/229818\/"},"modified":"2025-11-24T09:23:10","modified_gmt":"2025-11-24T09:23:10","slug":"cellulare-sul-lavoro-scatta-il-licenziamento-in-tronco-per-motivi-di-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/229818\/","title":{"rendered":"Cellulare sul lavoro, scatta il licenziamento in tronco per motivi di sicurezza"},"content":{"rendered":"<p>Oggi la <strong>tecnologia<\/strong>\u00a0 attraverso lo smartphone, \u00e8 parte sostanziale della vita delle persone. Usarla impropriamente al lavoro pu\u00f2 per\u00f2 costare caro, specialmente quando, anche solo potenzialmente, \u00e8 in grado di incidere sulla <strong>sicurezza<\/strong> di persone e ambienti. La sentenza n. 541\/2025 del tribunale di Parma lo ribadisce e rappresenta un palese esempio di come il confine tra libert\u00e0 personali e doveri lavorativi debba essere gestito con estrema attenzione. Altrimenti \u00e8 facilissimo cadere nella <strong>contestazione disciplinare<\/strong> e in conseguenze sanzionatorie anche molto gravi, come il licenziamento.\n<\/p>\n<p>La vicenda concreta e le contestazioni avanzate dall\u2019azienda al dipendente<\/p>\n<p>La disputa in oggetto riguardava un addetto alla movimentazione merci, <strong>licenziato per giusta causa<\/strong> in base alle regole del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizioni. Infatti, l\u2019uomo era stato beccato a utilizzare il proprio <strong>smartphone\u00a0mentre guidava<\/strong> un mezzo elettrico in magazzino.<\/p>\n<p>Come emerso in corso di causa, il dipendente era intento a <strong>guardare un video<\/strong>, distogliendo cos\u00ec la propria attenzione dalle delicate mansioni contrattuali che stava svolgendo.<\/p>\n<p>Non solo. In quel momento il dipendente indossava i suoi <strong>auricolari<\/strong>, che aveva <strong>nascosto sotto le cuffie aziendali<\/strong> fornite per la protezione acustica. E, nonostante i richiami dei preposti e del responsabile, aveva continuato la marcia senza fermarsi, ignorando del tutto le istruzioni dei superiori.<\/p>\n<p>Oltre all\u2019insubordinazione, un comportamento come questo, soprattutto in un contesto operativo ad alto rischio di incidenti e infortuni, \u00e8 stato considerato di estrema gravit\u00e0 da parte dell\u2019azienda datrice.<\/p>\n<p>Al <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/diritto-del-lavoro\/licenziamento-in-tronco\/831939\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">licenziamento in tronco<\/a>, il lavoratore aveva risposto con un <strong>ricorso<\/strong> presso il giudice del lavoro, lamentando l\u2019<strong>insussistenza dei fatti<\/strong> contestati e la <strong>sproporzione della sanzione<\/strong>.<\/p>\n<p>Non solo. A suo dire, il recesso unilaterale andava invalidato anche per la presenza di <strong>problematiche organizzative<\/strong>, tra cui la mancata affissione del <strong>codice disciplinare<\/strong> negli spazi aziendali.<\/p>\n<p>Le tre prove che hanno incastrato l\u2019uomo alle sue responsabilit\u00e0<\/p>\n<p>La lite in tribunale che consegu\u00ec all\u2019espulsione non si concluse positivamente per l\u2019addetto alla movimentazione merci. Infatti, il tribunale di Parma ha valutato come pienamente corretto il <strong>licenziamento disciplinare<\/strong>, ribadendo principi importanti in tema di diligenza, sicurezza e proporzionalit\u00e0 dei <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/diritto-del-lavoro\/provvedimenti-disciplinari-cosa-sono-e-quando-possono-essere-applicati\/744803\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">provvedimenti disciplinari<\/a> contro i dipendenti.<\/p>\n<p>Sostanzialmente sono stati tre gli elementi chiave che hanno inchiodato l\u2019uomo alle sue responsabilit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>uso non autorizzato dello smartphone;<\/li>\n<li>auricolari nascosti per ingannare l\u2019azienda;<\/li>\n<li>insubordinazione \u2013 ossia il palese rifiuto di applicare le direttive del datore di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questi fattori hanno portato il giudice competente a qualificare il comportamento non come una semplice disattenzione o momentanea distrazione, ma come una <strong>deliberata violazione<\/strong> sia delle regole aziendali, sia delle pi\u00f9 basilari norme antinfortunistiche e di sicurezza, di cui al d. lgs. 81\/2008.<\/p>\n<p>In breve, il comportamento era destinato a incrinare in modo irreparabile il <strong>rapporto fiduciario<\/strong> con il datore.<\/p>\n<p>Il giudice, richiamando l\u2019orientamento costante della Cassazione (tra cui Cass. n. 2013\/2018), ha cos\u00ec ribadito che, da una parte, \u00e8 vero che la <strong>prova dei fatti<\/strong> contestati spetta al datore e che il dipendente pu\u00f2 solo provare elementi che escludano o attenuino la sua responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte \u00e8 altrettanto vero che l\u2019istruttoria, svolta in aula, non ha fatto altro che <strong>confermare<\/strong> la dinamica descritta dall\u2019azienda, escludendo ogni possibile equivoco o ambiguit\u00e0. Decisive sono state, in particolare, le <strong>testimonianze dei presenti<\/strong>.<\/p>\n<p>Il licenziamento \u00e8 proporzionato: pericolosit\u00e0 e dolo della condotta<\/p>\n<p>Chiariti e accertati i fatti, il giudice del lavoro ha valutato la proporzionalit\u00e0 della sanzione, elemento essenziale nel licenziamento per giusta causa. Ebbene, la valutazione compiuta in sentenza \u00e8 molto chiara perch\u00e9 ha tocca due precisi aspetti, eccoli in sintesi:<\/p>\n<ul>\n<li>la condotta era oggettivamente <strong>pericolosa<\/strong>, dato che utilizzare uno smartphone durante la guida di un mezzo elettrico in un magazzino logistico significa esporre a grave pericolo l\u2019incolumit\u00e0 propria e degli altri, oltre a mettere in pericolo beni e infrastrutture aziendali;<\/li>\n<li>il lavoratore ha agito con piena consapevolezza e quindi con <strong>dolo<\/strong>, perch\u00e9, cercando di nascondere gli auricolari, ha violato le regole di diligenza e correttezza, sfidando apertamente i richiami dei superiori e proseguendo alla guida nonostante l\u2019ordine di fermarsi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Importante notare anche che, per il giudice, questo comportamento non pu\u00f2 essere ricondotto alla <strong>provata negligenza<\/strong> prevista dall\u2019art. 32 del contratto collettivo di riferimento, che prevede sanzioni conservative come multa o sospensione.<\/p>\n<p>Si trattava invece di un comportamento cos\u00ec grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. In casi come questo, vale infatti quanto previsto dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=262&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2087&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">art. 2087 Codice Civile<\/a> sugli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro, per cui:<\/p>\n<blockquote>\n<p>l\u2019imprenditore \u00e8 tenuto ad adottare nell\u2019esercizio dell\u2019impresa le misure che, secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personali\u00e0 morale dei prestatori di lavoro.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Ecco perch\u00e9 il licenziamento \u00e8 stato un <strong>provvedimento congruo e proporzionato<\/strong> alla gravit\u00e0 dei fatti accertati.<\/p>\n<p>La questione del codice disciplinare e il minimo etico del lavoratore<\/p>\n<p>Come accennato sopra, tra le difese del lavoratore c\u2019era anche la mancata affissione del codice disciplinare. Ma, anche su questo punto, la giurisprudenza \u00e8 molto chiara: quando il comportamento riguarda la violazione di doveri fondamentali del rapporto e di cui si ha menzione nella legge vigente, la conoscenza del codice non ha rilievo.<\/p>\n<p>Il tribunale ha richiamato il principio per cui obblighi come quello di diligenza, obbedienza e rispetto delle norme di sicurezza, fanno parte del cosiddetto <strong>minimo etico<\/strong> richiesto a un dipendente. Sono <strong>regole intuitive e note a chiunque<\/strong>, indipendentemente da una formale previsione scritta.<\/p>\n<p>Perci\u00f2, anche mancando il codice, non pu\u00f2 giustificarsi una condotta palesemente pericolosa e contraria ai pi\u00f9 elementari doveri di prudenza. Il tribunale ha cos\u00ec confermato l\u2019espulsione.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 la sentenza \u00e8 importante per aziende e lavoratori<\/p>\n<p>La sentenza \u00e8 importante perch\u00e9 ci indica che l\u2019<strong>uso del cellulare<\/strong> durante l\u2019orario lavorativo e lo svolgimento di mansioni potenzialmente pericolose, non \u00e8 mai un\u2019<strong>infrazione lieve<\/strong>.<\/p>\n<p>E i tentativi di dissimulare la propria cattiva condotta, insieme alla disobbedienza ai richiami, aggravano ulteriormente la propria posizione. L\u2019insubordinazione \u00e8 punita severamente, come dimostra costante giurisprudenza \u2013 si pensi al caso di una lavoratrice che <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/licenziamento-insulto-cassazione\/926997\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">insulta il capo<\/a>.<\/p>\n<p>D\u2019altronde va da s\u00e9 che la <strong>sicurezza sul lavoro<\/strong> sia un valore primario e costituzionale, tanto che la sua violazione pu\u00f2 legittimare il provvedimento espulsivo anche <strong>in assenza di danni<\/strong> a cose o persone.<\/p>\n<p>In un\u2019epoca in cui cellulari e dispositivi digitali sono ovunque, questa sentenza ci ricorda che la tecnologia va per\u00f2 gestita con responsabilit\u00e0 e specialmente sul luogo di lavoro. Quando si maneggiano mezzi e attrezzature (si pensi anche solo al settore di trasporti o a quello dell\u2019edilizia) la distrazione \u00e8 sanzionabile e pu\u00f2 trasformarsi in un rischio grave.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Oggi la tecnologia\u00a0 attraverso lo smartphone, \u00e8 parte sostanziale della vita delle persone. 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