{"id":23855,"date":"2025-08-02T10:31:09","date_gmt":"2025-08-02T10:31:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/23855\/"},"modified":"2025-08-02T10:31:09","modified_gmt":"2025-08-02T10:31:09","slug":"risorsa-preziosa-o-figura-sacrificale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/23855\/","title":{"rendered":"RISORSA PREZIOSA O FIGURA SACRIFICALE?"},"content":{"rendered":"<p>Tra i possibili<strong> vanti del ciclismo italiano<\/strong> vi \u00e8 certamente quello di<strong> assicurare un grado di qualita\u0300 e sicurezza delle proprie gare su strada mediamente superiore a quella di altri Paesi<\/strong>. Ci\u00f2, in buona parte, <strong>per merito della figura del direttore di corsa<\/strong> &#8211; che altre Nazioni non hanno \u2013 ed a cui e\u0300 affidato il compito di contemperare le scelte e l\u2019investimento dell\u2019organizzatore con il rispetto delle regole sportive e del diritto alla sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione alla circolazione stradale, all\u2019ordine pubblico, al funzionamento dei servizi essenziali ed alla tutela dei diritti inviolabili dei cittadini.\n            <\/p>\n<p><strong>Il direttore di corsa riveste, dunque, un ruolo oltremodo complesso<\/strong> il cui assolvimento necessita, oltre alla indispensabile passione, anche di una indiscutibile professionalita\u0300, forse non ovunque presente, ma da quanto \u00e8 possibile constatare, generalmente di un buon livello e di grado crescente in rapporto al tipo di gara da svolgere e al suo grado di complessita\u0300.\n            <\/p>\n<p><strong>Ma c\u2019e\u0300 di piu\u0300.<\/strong><\/p>\n<p>Attualmente, anche quale conseguenza dei mutamenti intervenuti nel tempo, <strong>il requisito indispensabile per assolvere a tale ruolo, e\u0300 certamente quello del coraggio di assumersi il livello piu\u0300 alto di responsabilita\u0300 personale che la competizione possa imporre<\/strong>, superiore a quella dello stesso organizzatore, che risponde soprattutto per il pre e il post gara, mentre per tutto il resto, dalla partenza all\u2019arrivo, \u00e8 esclusiva la responsabilita\u0300 del direttore di corsa.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 proprio in questa parte della gara che insistono le insidie peggiori e le dinamiche piu\u0300 impensabili e che, potenzialmente, travalicano ci\u00f2 che pu\u00f2 essere ragionevolmente previsto e predisposto.<\/p>\n<p>In sintesi, <strong>spetta al direttore di corsa decidere la partenza, e nel farlo egli si rende automaticamente garante che tutto quanto doveva essere fatto, osservato e predisposto, e\u0300 stato realmente eseguito.<\/strong> Altrimenti, questa la regola, e\u0300 suo compito annullare la gara, costi quel che costi.<\/p>\n<p>Preme precisare che<strong> la responsabilita\u0300 in cui incorre il direttore di corsa non \u00e8 soltanto sportiva, ma anche civile, per non dire addirittura penale,<\/strong> quando dal fatto possano derivare conseguenze gravi o molto gravi. In tali ultimi casi, il rischio \u00e8 una condanna detentiva e l\u2019esposizione del proprio patrimonio personale. Una ipotesi forse dai piu\u0300 considerata soltanto teorica, ma che invece, soprattutto negli ultima anni, e\u0300 diventata sempre piu\u0300 realistica. Basti riflettere sui molteplici casi in cui i direttori di corsa sono stati indagati, oppure rinviati a giudizio, ovvero, infine, condannati da Tribunali e\/o Corti che, probabilmente, neppure sono a conoscenza della specificita\u0300 delle gare ciclistiche su strada.<\/p>\n<p>Emblematico in tal senso,<strong> il recente caso del direttore di corsa Rodolfo Gambacciani condannato il 13.12.24 dal Tribunale di Pistoia a venti mesi di carcere e ad un risarcimento di seicentodiecimila euro in solido con l\u2019organizzatore della gara<\/strong>, anch\u2019egli condannato ad una pena detentiva di due anni.\u00a0 Tutto ci\u00f2, a parere del giudice, per non avere,<strong> in occasione della 72a Firenze-Mare del 2018<\/strong>, segnalato e protetto in modo adeguato una curva che avrebbe determinato la caduta e, successivamente, a distanza di oltre due anni,<strong> la morte del corridore Michael Antonelli.<\/strong><\/p>\n<p>Curva che invece, secondo quanto riferito dagli indagati,<strong> avrebbe dovuto essere considerata di grado e livello \u201cordinario\u201d<\/strong> e che solo l\u2019inavvedutezza dei corridori o l\u2019imprevedibile caduta di altri che precedevano, avrebbe potuto dimostrarsi pericolosa e addirittura fatale. <strong>Opinione a sua volta condivisa dalla totalita\u0300 dei direttori di corsa, dei tecnici e degli organizzatori della Regione Toscana<\/strong> che conoscono quel tratto di strada e che mai lo avevano segnalato per la sua pericolosit\u00e0.\u00a0<\/p>\n<p>La vicenda, come molti sanno o possono supporre, e\u0300 complessa e ricca di svariati dettagli, che in un modo o in un altro, possono aver concorso ad orientare il pensiero dei giudici cosi\u0300 come quello di altri interessati alla questione.\u00a0<\/p>\n<p>Certamente <strong>non \u00e8 questa la sede per addentrarsi nei particolari<\/strong>, ma ci\u00f2 non pu\u00f2 esimere dal tracciarne i suoi elementi fondanti e che si reputano necessari allo svolgimento delle ulteriori ed importanti considerazioni e riflessioni che la vicenda impone per il futuro del ciclismo.<\/p>\n<p>Non di meno \u00e8 <strong>impossibile distogliere il pensiero dalla circostanza che le condanne<\/strong>, seppure mitigate dalla sospensiva e i risarcimenti garantiti dalle assicurazioni,<strong> sono fatti gravi al punto di minare lo stato psichico ed economico delle persone,<\/strong> di stordirle nell\u2019amarezza e nella frustrazione per un reato che pensano di non avere realmente commesso, di offenderle moralmente per la perdita dello status di incensurato e quindi, per la legge, di cittadino perbene. Cos\u00ec come, accanto a questo, il dolore che tutti provano per la perdita del giovane Micheal.<\/p>\n<p>Dopo il caso della sentenza del Tribunale di Pistoia (n. 1838\/2024)<strong> la domanda che i direttori di corsa si pongono e\u0300 semplicemente questa: la strada<\/strong>, a parte gli aspetti di pendenza, sinuosita\u0300, larghezza\u00a0 e stato del manto, con tutti i suoi spartitraffico, rotonde, elementi di canalizzazione, dossi rallentatori, paline di segnaletica stradale, arredi urbani di ogni tipo e di piu\u0300 folle fantasia, p<strong>uo\u0300 davvero essere un \u201ccampo di gara\u201d in cui ogni potenziale punto pericoloso puo\u0300 essere messo in sicurezza con protezioni passive, cartelli di preavviso, barriere o segnalazioni mobili?<\/strong><\/p>\n<p>La risposta e\u0300 <strong>ovviamente no!<\/strong><\/p>\n<p>No, perche\u0301 <strong>oggettivamente impossibile in termini economici e di risorse umane.<\/strong> Per le grandi corse tanto puo\u0300 essere fatto e si sta facendo, ma per le gare ordinarie, questo puo\u0300 avvenire solo con caratteri di assoluta essenzialita\u0300. Cio\u00e8 a dire: segnalare o proteggere i punti di discontinuit\u00e0 fisica del tratto stradale che possono sfuggire alla normale percezione quali ad esempio restringimenti improvvisi per lavori temporanei, avvallamenti, frane, buche e quant\u2019altro abbia carattere eccedente allo stato ordinario della strada e di quanto predisposto dall\u2019ente proprietario per la quotidiana circolazione stradale.<\/p>\n<p>Diversamente, fuori dal concetto di essenzialit\u00e0, <strong>ogni metro di una gara ciclistica su strada esporr\u00e0 potenzialmente il direttore di corsa,<\/strong> figura preposta a valutare se quanto predisposto dall\u2019organizzatore \u00e8 sufficiente a prevenire rischi, a pesanti responsabilit\u00e0, anche, paradossalmente, qualora, in conseguenza di uno sbandamento, di una frenata impropria o di un arrotamento, qualche corridore\u00a0 andra\u0300 a sbattere o uscira\u0300 di strada e per circostanze del tutto casuali. Come in un qualche modo i recenti casi giudiziari stanno pericolosamente evidenziando.<\/p>\n<p><strong>A questo rischio ed a queste conseguenze e\u0300 necessario porre rimedio al piu\u0300 presto.<\/strong> A tal fine, potrebbe essere opportuno <strong>riflettere su una diversa e piu\u0300 articolata distribuzione delle responsabilita\u0300 tra i soggetti coinvolti nella corsa,<\/strong> si potrebbe <strong>rivedere lo stesso Regolamento Tecnico<\/strong> per tracciare compiti e facolta\u0300 piu\u0300 realistici e meno teorici, si potrebbe<strong> valutare una migliore declinazione nazionale nell\u2019applicazione di talune norme UCI<\/strong>, finanche alla necessit\u00e0 di <strong>ulteriori modifiche al Codice della Strada<\/strong> che meglio tutelino il ciclismo ed <strong>una revisione del Disciplinare<\/strong> che lo riconduca alla sua essenziale funzione di attuazione dell\u2019art. 9 e non anche di surroga dei regolamenti tecnici sportivi.<\/p>\n<p>Non meno importante sarebbe, inoltre, <strong>l\u2019introduzione, almeno per Esordienti ed Allievi, dell\u2019obbligo di partecipare annualmente a corsi sulla sicurezza e gestione delle gare,<\/strong> quale condizione per ottenere il rilascio della licenza e successivi rinnovi. Corsi formativi ai quali si pu\u00f2 accedere, grazie alla orami diffusa tecnologia, con modalita\u0300 flessibili e a distanza.<\/p>\n<p>E\u2019 infatti <strong>impossibile continuare ad imporre obblighi organizzativi che poi restano pressoche\u0301 sconosciuti a chi ne deve usufruire,<\/strong> cos\u00ec come accade per le informazioni date nelle riunioni pre-gara, che i Tecnici hanno l\u2019obbligo di trasferire ai propri atleti, ma che spesso vengono trascurate a vantaggio del riscaldamento o delle studio delle strategie di gara. Per convincersene basta poco. <strong>Sar\u00e0 sufficiente, prima della partenza, provare ad ascoltare cosa viene detto nei consueti capannelli tra corridori e tecnici.<\/strong><\/p>\n<p>Molti osservatori, correttamente, fanno <strong>appello ai doveri del direttore di corsa previsti dall\u2019art. 58 del Regolamento Tecnico<\/strong>, senza per\u00f2 preoccuparsi di dare piena ed efficace attuazione anche all\u2019art. 109, proprio la norma che stabilisce\u00a0 che \u00ab i corridori sono tenuti durante la corsa al piu\u0300 assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumita\u0300 e per quella degli altri concorrenti, del seguito della corsa e degli spettatori. Essi sono tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso e dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni della direzione corsa\u00bb.<\/p>\n<p>Quella \u201cmaggiore prudenza\u201d e \u201cconoscenza del percorso\u201d, che seppure rappresentino concetti basilari della sicurezza, poco o niente sembrano influenzare le sentenze dei giudici e che, invece, dovrebbe essere da costoro ponderati con attenzione.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 consegue, nel contempo,<strong> la necessita\u0300 di una urgente riflessione da parte dell\u2019intero corpo federale,<\/strong> con il coinvolgimento di avvocati e giuristi, affinche\u0301 ci si orienti ad una piu\u0300 realistica considerazione di ci\u00f2 che \u201cragionevolmente\u201d, puo\u0300 essere attribuito a titolo di responsabilita\u0300 al direttore di corsa ed all\u2019organizzatore, contribuendo ad evitare che si formi una giurisprudenza\u00a0 del tutto sfavorevole alle legittime attese del movimento ciclistico. Infatti, in mancanza di una specifica conoscenza delle gare ciclistiche, <strong>il rischio, gia\u0300 in atto, e\u0300 quello che venga fatto eccessivo riferimento al \u201ctenore letterale della norma\u201d e si riservi poca attenzione alla sua realistica declinazione applicativa.<\/strong> La responsabilita\u0300 e\u0300 un principio fondamentale ed imprescindibile per obbligare le persone ad agire con consapevolezza, scrupolo e senso del dovere, ma la giustizia, anche nel caso del ciclismo, e\u0300 auspicabile si faccia apprezzare per la conoscenza dei reali contesti e per il rispetto nei confronti di coloro che organizzano e gestiscono lo sport come valore primario costituzionalmente garantito.<\/p>\n<p>Addirittura, in questo contesto,<strong> si rischia la possibile contraddizione insita nella nuova formulazione dell\u2019art. 9 del CdS, i<\/strong>l quale, dopo aver stabilito che le gare sono \u201cpermesse\u201d, ne subordina poi fattivamente lo svolgimento alla condizione che le strade scelte, seppure ordinariamente transitabili, siano suppletivamente rese sicure con misure e modalita\u0300 il cui grado di adeguatezza, all\u2019occorrenza, dovr\u00e0 essere valutato dal giudice ordinario.\u00a0 Una ipotesi meritevole di approfondita riflessione anche da parte di coloro che, in termini di semplificazione, pensano che per le gare ciclistiche si debba superare il concetto di autorizzazione per arrivare alla semplice presa d\u2019atto. Con la possibile conseguenza di <strong>un significativo incremento di responsabilita\u0300 per i direttori di corsa e per gli organizzatori.<\/strong> Bene quindi se si vorra\u0300 procedere con doverosa cautela, con un progetto compiuto dal punto di vista normativo ed applicativo ancorch\u00e8 gradualmente condiviso con chi, a livello di base, promuove il ciclismo e ne organizza le manifestazioni sportive secondo quanto voluto dal CONI, ovvero da societa\u0300 sportive dilettantistiche, vale a dire \u201cnon a scopo di lucro\u201d,<\/p>\n<p>Avverso la sentenza di primo grado e\u0300 stato presentato<strong> ricorso alla Corte d\u2019Appello di Firenze,<\/strong> che vedr\u00e0 la partecipazione soltanto del Signor Gambacciani dal momento che, nel frattempo, e\u0300 purtroppo venuto a mancare l\u2019altro coimputato, l\u2019organizzatore Gian Paolo Ristori, all\u2019epoca dei fatti presidente della S.C. Aurora. L\u2019interessato e moltissimi tra i suoi colleghi si augurano che il verdetto possa essere ribaltato.<\/p>\n<p>Purtroppo, per\u00f2, <strong>l\u2019accusa ha nel frattempo trovato un \u201calleato\u201d addirittura interno alla FCI.<\/strong> Infatti, il Tribunale Federale, I\u00aa Sezione, con sentenza del 18 luglio 2025, <strong>ha inflitto al Gambacciani la sospensione di 8 mesi e 15 giorni, per\u00a0 violazione dell\u2019art. 58 del Regolamento Tecnico<\/strong> e piu\u0300 precisamente \u00abper non aver prescritto all\u2019organizzatore della corsa di approntare una barriera protettiva provvisoria per quel tratto di strada, pari a circa 28 metri di lunghezza, in corrispondenza di una semicurva prospiciente ad una scarpata\u00bb. E quindi anche, nell\u2019esercizio dei suoi poteri quale direttore di corsa, per non aver \u00abimpedito lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo all\u2019organizzatore della corsa di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61+500 &#8230; tratto privo di alcuna barriera stradale\u00bb. <strong>Nel 2021 lo stesso Tribunale aveva archiviato il caso non rilevando alcuna responsabilita\u0300 ne\u0301 del direttore di corsa ne\u0301 dell\u2019organizzatore.<\/strong> Ma poi, con l\u2019esposto presentato il 13 gennaio 2025 alla Procura Federale da parte del legale della famiglia Antonelli ed il successivo accesso agli atti del processo di Pistoia, il deferimento \u00e8 stato di nuovo riaperto, con la conseguenza che,<strong> alla sentenza penale di condanna, si \u00e8 aggiunta anche quella del Tribunale Sportivo Federale.<\/strong> Una sentenza che sorprende e che lascia allibiti, come da molte parti \u00e8 stato sottolineato. La frase pi\u00f9 ricorrente nei commenti riportati sui canali social \u00e8, infatti, <strong>\u00ab Se nemmeno la giustizia sportiva comprende le nostre ragioni, allora possiamo andarcene tranquillamente a casa!\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>Nessuno, dotato di buon senso, puo\u0300 pensare che il tribunale sportivo possa all\u2019occorrenza decidere per convenienza o per tutela di qualcuno a fronte dell\u2019attacco di soggetti esterni. La sua autonomia di operato e di decisione, deve essere difesa nel modo piu\u0300 assoluto. Ma <strong>nel caso di un tribunale sportivo, ci si attende anche<\/strong>, insieme al rigore della norma e delle procedure<strong>, che il giudizio finale sia il frutto di una convincente considerazione di quello che la gara sportiva e\u0300 nella sua realta\u0300 fattuale,<\/strong> nelle sue possibilita\u0300 vere, nella sua complessita\u0300, nella sua realistica prevedibilita\u0300, nella condivisa normalita\u0300\u00a0 che si pretende e si concede affinche\u0301 le societa\u0300 si prestino all\u2019indispensabile e primario compito di organizzare le competizioni su cui poggiano le attese dell\u2019intero movimento. <strong>Ma in questo caso \u00e8 accaduto qualcosa di veramente inatteso: il Tribunale Federale ha deliberato un provvedimento disciplinare facendo proprie in maniera pedissequa le conclusioni del giudice del Tribunale di Pistoia.<\/strong><\/p>\n<p>In termini di principio, tratti di identit\u00e0 tra decisioni di diverse giurisdizioni possono anche essere considerate normali, ma nel caso di specie, data la necessaria valutazione di molteplici variabili che il fatto impone, e\u0300 certamente singolare.<strong> E se il pronunciamento fosse giusto, allora i direttori di corsa resterebbero totalmente \u201cnudi\u201d,<\/strong> senza nessun filtro e nessuna tutela da parte della propria Federazione.<\/p>\n<p>Avverso la sentenza sportiva \u00e8 verosimile venga presentato ricorso al Tribunale Federale d\u2019Appello. E se questo avverr\u00e0 \u00e8 auspicabile che in questa sede il verdetto venga ribaltato e che il pronunciamento anticipi l\u2019udienza della Corte di Appello di Firenze.<\/p>\n<p>Ovviamente, <strong>ognuno e\u0300 libero di esprimere sul punto la propria opinione,<\/strong> di dire anche che per trattarla adeguatamente sarebbe necessaria, quantomeno, una laurea in giurisprudenza, che discutere le sentenze e\u0300 un esercizio piuttosto azzardato o addirittura non opportuno, ma una cosa e\u0300 certa:<strong> il caso adesso esiste veramente! Non lo si puo\u0300 ignorare<\/strong> perche\u0301, nella loro professionale e umana percezione, sono i direttori di corsa a non poterlo fare e ad interrogarsi sul cosa fare per rivendicare un clima giuridico e normativo piu\u0300 vicino alle loro effettive e possibili responsabilita\u0300, senza diventare, inevitabilmente, il soggetto sacrificale di un ciclismo su strada sempre piu\u0300 impossibile.<\/p>\n<p><strong>Senza i direttori di corsa in Italia le gare non si possono fare.<\/strong> Il loro potere di interlocuzione e\u0300, quindi, potenzialmente molto forte. C\u2019e\u0300 chi suggerisce di astenersi dalla prestazione oppure di non rinnovare la propria tessera per il prossimo anno, oppure di tardare a farlo in segno di protesta, oppure di ritardare, in un giorno stabilito e concordato, tutte le partenze per<strong> dare modo ai direttori di corsa, davanti ai corridori, di leggere un loro appello.<\/strong> C\u2019\u00e8, ancora, chi ritiene opportuno<strong> redigere un\u2019istanza\u00a0 per la definizione di un quadro normativo sportivo e giuridico piu\u0300 coerente alla figura dei direttori<\/strong> <strong>di corsa<\/strong> e alla necessita\u0300 di una riorganizzata loro tutela personale, sportiva, civile e penale.<\/p>\n<p>Opzioni, queste, certamente comprensibili, ancor meglio se collocate nel rinnovato impegno ad elevare sempre e comunque lo status della propria prefessionalit\u00e0, facendo definitivamente cessare anche la pratica, talvolta osservata, di qualche direttore di corsa che si limita ad essere presente soltanto il giorno della corsa, o di <strong>qualche organizzatore che ingaggia solo direttori di corsa che \u201cnon sollevano problemi\u201d.<\/strong> Un impegno associato alla necessit\u00e0 di finalizzare meglio le risorse economiche a vantaggio della sicurezza delle gare, accettandola come la prima delle priorit\u00e0, per poter disporre sulla strada di scorte, presidi e protezioni in quantit\u00e0 crescenti, pur nella consapevolezza che il rischio zero non esiste e che l\u2019imponderabile e l\u2019imprevedibile sono sempre in agguato.<\/p>\n<p><strong>La strada per la riflessione e\u0300 pertanto aperta<\/strong>. Occorre soltanto il forte desiderio e la fiera consapevolezza di percorrerla per un nuovo e diverso approdo, che eviti ai direttori di corsa di essere condannati penalmente anche per le responsabilita\u0300 che altri rifiutano. <strong>Un limite dovra\u0300 pure esserci!<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tra i possibili vanti del ciclismo italiano vi \u00e8 certamente quello di assicurare un grado di qualita\u0300 e&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":23856,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1456],"tags":[1824,1825,25086,1537,90,89,25087,12631,245,244],"class_list":{"0":"post-23855","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ciclismo","8":"tag-ciclismo","9":"tag-cycling","10":"tag-direttori-di-corsa","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-responsabilita-legale","15":"tag-sicurezza-stradale","16":"tag-sport","17":"tag-sports"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23855","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23855"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23855\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23856"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23855"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23855"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23855"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}