{"id":24039,"date":"2025-08-02T12:38:08","date_gmt":"2025-08-02T12:38:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/24039\/"},"modified":"2025-08-02T12:38:08","modified_gmt":"2025-08-02T12:38:08","slug":"disoccupazione-a-rischio-chi-puo-perdere-lindennita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/24039\/","title":{"rendered":"Disoccupazione a rischio, chi pu\u00f2 perdere l&#8217;indennit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Con un recente messaggio, l\u2019<strong>Inps<\/strong> chiarisce che i lavoratori non devono pi\u00f9 <strong>restituire<\/strong> le <strong>indennit\u00e0<\/strong> di <strong>disoccupazione gi\u00e0 percepite<\/strong> se l\u2019<strong>errore<\/strong> \u00e8 dovuto a dichiarazioni inesatte del <strong>datore di lavoro<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019ambito definito dal messaggio Inps n. 2425 riguarda l\u2019errore dovuto a una riclassificazione aziendale tra <strong>settore agricolo<\/strong> e <strong>non<\/strong> <strong>agricolo<\/strong>.\n<\/p>\n<p>Disoccupazione e riclassificazione del datore di lavoro<\/p>\n<p>L\u2019oggetto del messaggio Inps: \u201cGestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell\u2019impresa, e\/o dei rapporti di lavoro, dal <strong>settore agricolo<\/strong> ad <strong>altro settore<\/strong> e viceversa\u201d.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 modifica parzialmente le indicazioni contenute nella circolare 56 del 23 aprile 2020 e introduce una tutela rafforzata per i lavoratori, escludendoli da qualsiasi effetto economico negativo derivante da errori imputabili ad altri e non a loro.<\/p>\n<p>L\u2019Inps pu\u00f2 <strong>riclassificare<\/strong> l\u2019<strong>attivit\u00e0 economica<\/strong> di un\u2019azienda qualora riscontri dichiarazioni inesatte o non conformi alla reale attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p>Tale riclassificazione comporta il passaggio della contribuzione dall\u2019ambito agricolo a quello ordinario dei <strong>dipendenti non agricoli<\/strong> (o il percorso inverso). In questi casi, alcune prestazioni di disoccupazione erogate in precedenza possono risultare formalmente indebite, poich\u00e9 la gestione contributiva di riferimento sarebbe cambiata in modo retroattivo.<\/p>\n<p>Fino a oggi, questa situazione esponeva i lavoratori al <strong>rischio<\/strong> di ricevere richieste di <strong>restituzione<\/strong> delle <strong>somme gi\u00e0 percepite<\/strong> a titolo di <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/indennita-disoccupazione-inps-requisiti\/916309\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">indennit\u00e0 di disoccupazione<\/a>, pur non avendo alcuna responsabilit\u00e0 nelle dichiarazioni errate che avevano portato alla riclassificazione.<\/p>\n<p>Nessuna penalizzazione per i lavoratori<\/p>\n<p>Secondo l\u2019indicazione contenuta nel messaggio 2425, l\u2019Inps (in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha stabilito che gli effetti della riclassificazione non devono ricadere sui lavoratori.<\/p>\n<p>Il principio si fonda sull\u2019articolo 38 della Costituzione, che tutela il diritto dei lavoratori a mezzi di sostentamento adeguati in caso di <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/naspi-requisito-13-settimane-chiarimenti-inps\/913851\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">disoccupazione involontaria<\/a>.<\/p>\n<p>In sostanza:<\/p>\n<ul>\n<li>se la riclassificazione \u00e8 conseguenza di dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, il dipendente mantiene il diritto alle somme percepite;<\/li>\n<li>la restituzione non \u00e8 dovuta, salvo i casi di dolo da parte del lavoratore.<\/li>\n<li>l\u2019efficacia retroattiva del provvedimento amministrativo serve solo a correggere l\u2019inquadramento contributivo dell\u2019azienda e a incentivare la collaborazione dei datori di lavoro con l\u2019INPS, non a danneggiare il dipendente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Modalit\u00e0 operative e scadenze<\/p>\n<p>Il messaggio distingue due situazioni.<\/p>\n<p>Una riguarda i <strong>termini<\/strong> per la <strong>nuova domanda gi\u00e0<\/strong> <strong>scaduti<\/strong>: se al momento della riclassificazione non \u00e8 pi\u00f9 possibile presentare una nuova domanda di disoccupazione per il settore corretto (agricolo o non agricolo), le indennit\u00e0 gi\u00e0 percepite non vengono restituite. In tal caso, eventuali richieste di rimborso gi\u00e0 avanzate non devono essere notificate o, se gi\u00e0 notificate, vanno annullate.<\/p>\n<p>La seconda situazione riguarda il caso dei <strong>termini ancora aperti<\/strong> per la nuova domanda: in tale caso, il lavoratore pu\u00f2 presentare una nuova domanda di NASpI o di disoccupazione agricola in base al nuovo inquadramento.\u00a0Le somme gi\u00e0 percepite possono essere compensate con la nuova prestazione riconosciuta, entro il limite degli importi spettanti, senza creare debiti residui.<\/p>\n<p>Viene poi chiarito come gestire i <strong>ricorsi pendenti<\/strong>: i ricorsi amministrativi relativi a indebiti gi\u00e0 contestati ma non definiti devono essere riesaminati alla luce delle nuove disposizioni e chiusi in autotutela.<\/p>\n<p>La ratio alla base del provvedimento \u00e8 quella di contrastare eventuali comportamenti elusivi da parte delle aziende, che attraverso dichiarazioni inesatte potrebbero beneficiare di un inquadramento previdenziale non corretto. Tuttavia l\u2019Ente, lo ribadiamo, specifica che la responsabilit\u00e0 di tali errori o scappatoie ricadono solo ed esclusivamente sul datore di lavoro, mentre il lavoratore (la cui buona fede non viene messa in discussione) viene tutelato integralmente sul piano delle prestazioni gi\u00e0 incassate.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>effetto retroattivo<\/strong> della riclassificazione resta valido ai fini contributivi e sanzionatori nei confronti dell\u2019impresa, ma non pu\u00f2 intaccare diritti gi\u00e0 maturati dai dipendenti in buona fede.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con un recente messaggio, l\u2019Inps chiarisce che i lavoratori non devono pi\u00f9 restituire le indennit\u00e0 di disoccupazione gi\u00e0&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":24040,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[14,9338,8,7710,1537,90,89,190,7,15,82,9,83,10,13,11,80,84,12,81,85],"class_list":{"0":"post-24039","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ultime-notizie","8":"tag-cronaca","9":"tag-disoccupazione","10":"tag-headlines","11":"tag-inps","12":"tag-it","13":"tag-italia","14":"tag-italy","15":"tag-lavoro","16":"tag-news","17":"tag-notizie","18":"tag-notizie-di-cronaca","19":"tag-notizie-principali","20":"tag-notiziedicronaca","21":"tag-notizieprincipali","22":"tag-titoli","23":"tag-ultime-notizie","24":"tag-ultime-notizie-di-cronaca","25":"tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","26":"tag-ultimenotizie","27":"tag-ultimenotiziedicronaca","28":"tag-ultimenotizieenewsdioggi"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24039\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24040"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}