{"id":24334,"date":"2025-08-02T15:49:09","date_gmt":"2025-08-02T15:49:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/24334\/"},"modified":"2025-08-02T15:49:09","modified_gmt":"2025-08-02T15:49:09","slug":"agevolazioni-prima-casa-due-anni-per-vendere-limmobile-gia-posseduto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/24334\/","title":{"rendered":"Agevolazioni prima casa, due anni per vendere l\u2019immobile gi\u00e0 posseduto"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019<strong>agevolazione prima casa<\/strong> rischia di essere persa se non si rispettano i termini di legge in caso di vendita dell\u2019immobile. L\u2019<strong>Agenzia delle Entrate<\/strong> ha fornito un chiarimento che interessa migliaia di contribuenti alle prese con la sostituzione dell\u2019abitazione principale.<\/p>\n<p>La materia \u00e8 stata modificata dalla legge di Bilancio 2025, che ha introdotto una modifica significativa per chi acquista una nuova prima casa senza aver ancora venduto l\u2019abitazione precedente acquistata con le agevolazioni fiscali di legge.\n<\/p>\n<p>Agevolazioni prima casa, risposta dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n<p>La specifica arriva con la <strong>Risposta n. 197<\/strong> del <strong>30 luglio 2025<\/strong> dell\u2019Agenzia, con la quale viene specificato che la normativa si richiama alla ratio complessiva delle norme introdotte dal 2016 in poi, sottolineando che l\u2019obiettivo del legislatore \u00e8 favorire la sostituzione della prima casa, lasciando al contribuente un margine di tempo pi\u00f9 ampio per completare il cambio di abitazione senza perdere gli incentivi fiscali.<\/p>\n<p>Fino al 31 dicembre 2024 chi acquistava una nuova abitazione beneficiando delle <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/agevolazioni-prima-casa-immobili-costruzione\/919457\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">agevolazioni prima casa<\/a>, pur essendo ancora proprietario di un immobile gi\u00e0 comprato con lo stesso beneficio, aveva 12 mesi di tempo per vendere, pena la decadenza dall\u2019agevolazione e dal credito d\u2019imposta per il riacquisto.<\/p>\n<p>Con l\u2019articolo 1 comma 116 della legge di Bilancio 2025 (n. 207\/2024) questo termine \u00e8 stato raddoppiato (da 12 a 24 mesi) nell\u2019ottica di incentivare il mercato immobiliare e di agevolare chi deve cambiare abitazione.<\/p>\n<p>Il caso<\/p>\n<p>La contribuente che ha presentato istanza di interpello all\u2019Agenzia delle Entrate aveva acquistato nel novembre 2024 una nuova prima casa, godendo sia dell\u2019aliquota agevolata del 2% sull\u2019imposta di registro (ex Nota II-bis DPR 131\/1986), sia del <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/la-cessione-del-credito-dimposta-affitti-al-locatore\/405478\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">credito d\u2019imposta<\/a> per il riacquisto (ex art. 7, legge 448\/1998).<\/p>\n<p>Al momento dell\u2019acquisto era per\u00f2 gi\u00e0 proprietaria di un\u2019altra abitazione nello stesso Comune, anch\u2019essa agevolata, e quindi si era impegnata, secondo la vecchia norma, a vendere il primo immobile entro un anno.\u00a0Con l\u2019entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, si \u00e8 posta la questione:<\/p>\n<ul>\n<li>il nuovo termine di due anni vale anche per gli acquisti effettuati nel 2024?<\/li>\n<li>E, soprattutto, \u00e8 possibile mantenere il credito d\u2019imposta anche se la vendita avviene entro due anni e non entro uno?<\/li>\n<\/ul>\n<p>La risposta dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n<p>Nella Risposta n. 197\/2025, l\u2019Agenzia delle Entrate ha chiarito due punti importanti.<\/p>\n<p>Il primo riguarda la applicabilit\u00e0 del <strong>termine di 2 anni<\/strong> agli <strong>acquisti 2024<\/strong>. Il nuovo termine, \u00e8 stato specificato, \u00e8 valido anche per gli atti stipulati nel 2024, purch\u00e9 al 31 dicembre 2024 non fosse ancora scaduto il precedente termine di un anno per alienare l\u2019immobile pre-posseduto. In altre parole, se il contribuente aveva ancora tempo per vendere la prima casa alla fine del 2024, potr\u00e0 beneficiare dell\u2019estensione a due anni.<\/p>\n<p>Il secondo punto chiarito riguarda il <strong>diritto al credito d\u2019imposta<\/strong>. La proroga a 24 mesi non influisce negativamente sul diritto al credito d\u2019imposta. Il beneficio \u00e8 riconosciuto in via provvisoria e diventa definitivo solo se la vendita della prima abitazione avviene entro il nuovo termine biennale.<\/p>\n<p>Quindi, tirando le somme, se l\u2019alienazione non dovesse avvenire entro i due anni previsti, si <strong>decade<\/strong> sia dall\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d sul nuovo acquisto sia dal credito d\u2019imposta gi\u00e0 riconosciuto, con conseguente obbligo di restituzione delle somme e pagamento delle imposte dovute (maggiorate degli interessi).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019agevolazione prima casa rischia di essere persa se non si rispettano i termini di legge in caso di&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":24335,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,17,177,16,1537,90,89],"class_list":{"0":"post-24334","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-agenzia-delle-entrate","10":"tag-business","11":"tag-fisco-e-tasse","12":"tag-it","13":"tag-italia","14":"tag-italy"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24334","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24334"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24334\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24335"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24334"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24334"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24334"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}