{"id":247850,"date":"2025-12-06T07:20:26","date_gmt":"2025-12-06T07:20:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/247850\/"},"modified":"2025-12-06T07:20:26","modified_gmt":"2025-12-06T07:20:26","slug":"regime-forfettario-scattano-i-controlli-di-fine-anno-per-la-flat-tax-nel-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/247850\/","title":{"rendered":"Regime forfettario, scattano i controlli di fine anno per la flat tax nel 2026"},"content":{"rendered":"<p>\n                                Per le partite IVA in regime forfettario \u00e8 tempo di controlli: verifiche di fine anno su ricavi e compensi, su redditi da lavoro percepiti e sulle spese per dipendenti. Chi potr\u00e0 applicare la flat tax nel 2026\n                            <\/p>\n<p>Dal limite di <strong>ricavi e compensi<\/strong> fino alle soglie relative al <strong>redditi da lavoro<\/strong> e ai <strong>dipendenti e collaboratori<\/strong>, per le <strong>partite IVA in regime forfettario<\/strong> scattano i <strong>controlli di fine anno<\/strong>.<\/p>\n<p>Al centro dell\u2019attenzione le verifiche sui diversi limiti che determineranno <strong>chi \u00e8 dentro o fuori<\/strong> dal regime della <strong>flat tax nel 2026<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019applicazione del regime forfettario richiede infatti un <strong>monitoraggio costante di requisiti e cause ostative<\/strong>, soprattutto nel mese di dicembre. \u00c8 quindi utile una panoramica delle <strong>verifiche da fare<\/strong> in vista del nuovo anno.<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime agevolazioni fiscali, lettrici e lettori interessati possono <strong>iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter<\/strong>, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal luned\u00ec alla domenica alle 13.00<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Regime forfettario, per la verifica del limite di ricavi e compensi contano gli incassi<\/p>\n<p>La prima verifica da fare \u00e8 relativa al valore di ricavi e compensi percepiti dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2025. Come noto infatti il <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/regime-forfettario-2025-limiti-requisiti-novita-partite-IVA\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">regime forfettario<\/a> \u00e8 vincolato al rispetto del <strong>limite di 85.000 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>Per chi supera questa soglia sono due gli scenari che possono verificarsi:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> se il totale \u00e8 <strong>superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro<\/strong>, la flat tax cessa di applicarsi dall\u2019anno successivo (e quindi dal 2026);<\/li>\n<li> se invece ci si accorge in corso d\u2019anno di aver oltrepassato la soglia \u201cantielusione\u201d di 100.000 euro, la cessazione \u00e8 immediata.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dal punto di vista pratico \u00e8 utile ricordare che il limite di fine anno dovr\u00e0 essere verificato tenuto conto dell\u2019<strong>ammontare esatto di ricavi e\\o compensi effettivamente incassati<\/strong> tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 dicembre 2025, e non gli importi fatturati entro la medesima data.<\/p>\n<p>Il regime della flat tax segue infatti il <strong>criterio di cassa<\/strong>, basato quindi esclusivamente sugli importi incassati nell\u2019anno e indipendentemente dalla <strong>data di emissione della fattura<\/strong>.<\/p>\n<p>Per le partite IVA forfettarie il momento in cui l\u2019operazione diventa fiscalmente rilevante \u00e8 la data dell\u2019incasso del compenso.<\/p>\n<p>Ad esempio quindi una <strong>fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel mese di gennaio<\/strong>, non concorrer\u00e0 al calcolo della soglia limite di 85.000 euro alla fine dell\u2019anno, ma sar\u00e0 considerata ricavo rilevante nel corso del 2026.<\/p>\n<p>Redditi da lavoro dipendente e pensione, flat tax fino a 35.000 euro anche nel 2026<\/p>\n<p>Al monitoraggio di ricavi e compensi si aggiungono le verifiche relative alle ulteriori casistiche che possono portare al venir meno della possibilit\u00e0 di applicare il regime forfettario nel 2026.<\/p>\n<p>Partendo dalle partite IVA titolari anche di <strong>redditi da lavoro dipendente o pensione<\/strong>, sar\u00e0 fondamentale verificare che nel corso dell\u2019anno precedente non \u00e8 stata superata la <strong>soglia di 35.000 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>Il limite ordinario di 30.000 euro \u00e8 stato <strong>innalzato a 35.000 euro<\/strong> nel 2025 e sar\u00e0 confermato anche nel 2026, per effetto di una delle <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/flat-tax-dipendenti-pensionati-limite-reddito-2026\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">novit\u00e0 previste dal DdL di Bilancio<\/a> in fase di discussione.<\/p>\n<p>In questo caso bisogner\u00e0 far riferimento ai <strong>redditi da lavoro percepiti nell\u2019anno<\/strong>, al netto degli oneri deducibili, ma senza considerare gli importi soggetti a tassazione separata. La verifica \u00e8 irrilevante se il rapporto di lavoro dipendente \u00e8 cessato nel corso del 2025, sempre che nello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro<\/p>\n<p>Su questo fronte \u00e8 necessario per\u00f2 tenere ben presente anche un\u2019ulteriore <strong>causa di esclusione<\/strong> dal regime agevolato.<\/p>\n<p>La flat tax non pu\u00f2 essere applicata da chi esercita l\u2019attivit\u00e0 con la propria partita IVA <strong>in via prevalentemente nei confronti di datori di lavoro<\/strong> con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.<\/p>\n<p>Con l\u2019unica eccezione prevista per le attivit\u00e0 avviate a seguito della pratica obbligatoria che precede l\u2019esercizio di arti e professioni, il regime forfettario non pu\u00f2 essere applicato in caso di compensi percepiti in via prevalente (<strong>oltre il 50 per cento<\/strong>), dall\u2019ex datore di lavoro o da soggetti riconducibili.<\/p>\n<p>    Spese per dipendenti e collaboratori, oltre i 20.000 euro si esce dal forfettario<\/p>\n<p>Le verifiche di fine anno riguardano poi anche le somme corrisposte a <strong>dipendenti e collaboratori<\/strong>. In tal caso \u00e8 previsto infatti un <strong>limite massimo di 20.000 euro<\/strong> di spese sostenute nel corso del 2025, superato il quale il beneficio della flat tax verr\u00e0 meno per il 2026.<\/p>\n<p>Questa causa ostativa \u00e8 volta ad assicurare che il regime forfettario rimanga un sistema agevolato destinato a imprese e professionisti con una struttura molto ridotta, escludendo di fatto chi si avvale di una struttura organizzativa pi\u00f9 complessa e costosa.<\/p>\n<p>Nel calcolo del limite di 20.000 euro rientrano tutte le spese sostenute per l\u2019impiego di forza lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale.<\/p>\n<p>Attenzione alle cause ostative e d\u2019esclusione<\/p>\n<p>Le verifiche di fine anno che interessano i forfettari vanno quindi oltre il semplice controllo di ricavi e compensi incassati al 31 dicembre 2025.<\/p>\n<p>Per l\u2019applicazione della flat tax sar\u00e0 fondamentale prestare attenzione anche alle <strong>cause ostative<\/strong> che portano all\u2019esclusione dalla tassazione ridotta. Non solo la questione dei redditi da lavoro o pensione percepiti nell\u2019anno e la prevalenza dell\u2019attivit\u00e0 verso l\u2019ex datore di lavoro, ma anche la <strong>partecipazione in societ\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Il regime forfettario non pu\u00f2 infatti essere applicato agli esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a societ\u00e0 di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivit\u00e0 economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.<\/p>\n<p>Una serie di <strong>controlli incrociati fondamentali<\/strong>, per evitare di incappare in errori che, in caso di verifiche fiscali, possono portare all\u2019applicazione di sanzioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per le partite IVA in regime forfettario \u00e8 tempo di controlli: verifiche di fine anno su ricavi e&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":247851,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,17,177,1537,90,89,179,32459],"class_list":{"0":"post-247850","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-agenzia-delle-entrate","10":"tag-business","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-pubblico","15":"tag-regime-forfettario"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115671415172355453","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/247850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=247850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/247850\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/247851"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=247850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=247850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=247850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}