{"id":261327,"date":"2025-12-15T05:44:27","date_gmt":"2025-12-15T05:44:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/261327\/"},"modified":"2025-12-15T05:44:27","modified_gmt":"2025-12-15T05:44:27","slug":"il-referendum-sulla-riforma-costituzionale-della-magistratura-ordinaria-opinioni-a-confronto-intervista-di-vincenzo-antonio-poso-a-aniello-nappi-e-giorgio-spangher","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/261327\/","title":{"rendered":"Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto. Intervista di Vincenzo Antonio Poso a Aniello Nappi e Giorgio Spangher"},"content":{"rendered":"<p class=\"text-justify\">L\u2019occasione di questa nostra conversazione \u00e8 la legge costituzionale recante\u00a0\u00abNorme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare\u00bb\u00a0(G.U. 30 ottobre 2025,n.253),\u00a0oggetto del\u00a0referendum\u00a0confermativo\u00a0che si svolger\u00e0 probabilmente\u00a0nel mese di marzo 2026.<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Come \u00e8 noto, il Disegno di legge di revisione costituzionale presentato il 13 giugno 2024 dal Presidente del Consiglio dei ministri, On. Giorgia Meloni, e dal Ministro della giustizia, On. Carlo Nordio\u00a0(A.C. 1917)\u00a0\u00e8 stato approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025, e, passato al Senato, l\u2019Assemblea dei senatori lo ha approvato definitivamente, in sede di quarta deliberazione, nella seduta del 30 ottobre 2025(disegno di legge costituzionale n.1353).\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Nella seconda votazione di ciascuna delle Camere la legge non \u00e8 stata approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, risultando cos\u00ec necessario il\u00a0referendum\u00a0popolare confermativo\/oppositivo(che, come \u00e8 noto, anche se \u00e8 un tema discusso, non \u00e8 soggetto al raggiungimento del\u00a0quorum\u00a0della maggioranza dei voti validamente espressi).\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Ci sono osservazioni particolari sul procedimento di revisione costituzionale adottato e sui successivi passaggi parlamentari?\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Nessun rilievo sul procedimento; bench\u00e9 la preclusione a qualsiasi emendamento rivela che l\u2019obiettivo del Governo era il\u00a0referendum\u00a0in s\u00e9, non una riforma dell\u2019Ordinamento giudiziario.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.\u00a0<\/strong>La procedura appare corretta.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Anche nella esperienza parlamentare recente abbiamo assistito alla richiesta di\u00a0referendum\u00a0popolare confermativo da parte delle forze politiche proponenti che avrebbero interesse a far decorrere il termine previsto di tre mesi per la raccolta delle firme per arrivare alla promulgazione della legge.\u00a0Cos\u00ec, ad esempio, \u00e8 avvenuto per il\u00a0referendum\u00a0costituzionale confermativo del 2016 sul D.d.L. costituzionale Renzi-Boschi, per il quale l\u2019iniziativa fu assunta anche dai partiti di maggioranza.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00c8 un comportamento politico pienamente legittimo che esprime, per\u00f2, l\u2019intento plebiscitario della maggioranza proponente, una richiesta esplicita di\u00a0legittimazione politica\u00a0che, inevitabilmente, si ripercuote negativamente in caso di mancata approvazione da parte dei cittadini.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Condividete questa mia osservazione?<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Condivido. Infatti, se lo scopo del Governo fosse stato quello di porre rimedio a problemi di ordinamento giudiziario, avrebbe tentato un accordo con le minoranze per evitare il referendum. Non essendoci stata alcuna apertura a qualsiasi emendamento in sede parlamentare, si pu\u00f2 concludere che il referendum era il vero obiettivo dell\u2019operazione, perch\u00e9 permetter\u00e0 di trascinare la magistratura al giudizio del popolo, addebitandole inefficienze ed errori che nulla hanno a che vedere con la riforma costituzionale.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0L\u2019itinerario della riforma \u00e8 stato lungo e ci sono stati vari momenti di interlocuzione che non hanno sortito effetto. La magistratura non \u00e8 sembrata disponibile alla riforma e la politica ha temuto lo stallo e ha deciso di accelerare.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Con ordinanza del 18 novembre 2025 l\u2019Ufficio Centrale per il\u00a0referendum\u00a0presso la Corte di cassazione ha formulato il quesito da sottoporre al voto popolare nei seguenti temini: \u00abApprovate il testo della legge costituzionale concernente &#8220;Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare&#8221; approvato dal Parlamento e pubblicato nella\u00a0Gazzetta Ufficiale\u00a0n. 253 del 30 ottobre 2025?\u00bb.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Si tratta del quesito proposto dai deputati di maggioranza, che hanno ripreso pari pari il titolo della legge, mentre i senatori, pi\u00f9 avveduti, avevano proposto un quesito molto pi\u00f9 ampio e esplicito, con riferimento anche alla\u00a0separazione delle carriere.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Ritenete che sia stato fatto correttamente, essendo il tutto finalizzato alla migliore comprensione da parte dei cittadini chiamati al voto?\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.<\/strong>\u00a0Il problema della chiarezza del quesito si era posto anche per il\u00a0referendum\u00a0confermativo del 2016 sulla riforma voluta dal governo Renzi. Anche allora si sostenne che il quesito dovesse essere pi\u00f9 esplicativo, in particolare argomentando dalla differenza tra semplice legge costituzionale e legge di revisione costituzionale. Ma anche allora la Corte di cassazione si limit\u00f2 a riprodurre il titolo attribuito dal legislatore al testo normativo, come era avvenuto anche nel 2001 e nel 2006. Infatti, sia con la legge di revisione sia con quella costituzionale il quesito \u00e8 lo stesso: deve descrivere l\u2019oggetto del testo, cos\u00ec come indicato dal legislatore. Nel\u00a0referendum\u00a0abrogativo sul quesito che viene proposto dai presentatori interviene, dopo la Corte di cassazione, la Corte Costituzionale. Non \u00e8 cos\u00ec per il quesito del\u00a0referendum\u00a0confermativo, sul quale la Cassazione non ha alcun potere di intervento.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Condivido le osservazioni di Nappi. Inevitabile la difficolt\u00e0 di comprensione,\u00a0anche se la campagna referendaria dovrebbe essere finalizzata proprio alla migliore comprensione del contenuto della riforma.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">La legge costituzionale, in estrema sintesi, persegue l\u2019obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, con la previsione di due distinti organi di autogoverno, e l\u2019istituzione dell\u2019Alta Corte disciplinare, unica per entrambe categorie. Per le componenti togate e parlamentari \u00e8 previsto il sorteggio, congegnato, per\u00f2, in materia diversa.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Prima di entrare nel merito delle norme oggetto di\u00a0referendum,\u00a0cos\u00ec come sono state riformate, Vi chiedo di illustrare, in estrema sintesi, l\u2019attuale assetto delle norme incise dalla legge di revisione costituzionale\u00a0(Parte II, Titolo IV, La Magistratura),frutto\u00a0di un intenso dibattito in seno all\u2019Assemblea Costituente.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Com\u2019\u00e8 noto, in magistratura si accede per concorso, unico per giudici e pubblici ministeri. Il Consiglio superiore, eletto dai magistrati per la componente togata e dal Parlamento per quella laica, \u00e8 unico e include una sezione disciplinare, composta da consiglieri eletti dallo stesso CSM tra i suoi componenti all\u2019atto del suo insediamento.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">L\u2019art. 102 comma 2 prevede che i giudici sono soggetti solo alla legge; l\u2019art. 107 comma 4 prevede per\u00f2 che \u00abil pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario\u00bb. Sicch\u00e9, bench\u00e9 l\u2019autonomia e l\u2019indipendenza da ogni altro potere sia garantita per tutti i magistrati dall\u2019art. 104 comma 1, per i magistrati del pubblico ministero non \u00e8 prevista quella indipendenza interna che \u00e8 invece garantita per i giudici. Una legge ordinaria potrebbe prevedere una pi\u00f9 accentuata struttura gerarchica degli uffici del pubblico ministero.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0La ricostruzione dell\u2019 attuale normativa fatta da Nappi \u00e8 corretta.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Questa riforma viene da lontano. Nelle scorse legislature il dibattito parlamentare si \u00e8 sviluppato in pi\u00f9 occasioni. Mi limito a indicare quelle pi\u00f9 importanti: la\u00a0Commissione parlamentare per le riforme costituzionali\u00a0( c.d. Commissione D\u2019Alema), istituita nella XIII legislatura con legge costituzionale 24 gennaio 1997,n.1, con il Comitato sul sistema delle garanzie presieduto dall\u2019On. Marco Boato; il Governo Berlusconi II, nell\u2019ambito della XVI legislatura, con le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati, con la proposizione di un disegno di legge costituzionale di sua iniziativa, A.C. 4275, avente ad oggetto una articolata riforma del Titolo IV della parte II della Costituzione; l\u2019A. 14, di iniziativa popolare, recante\u00a0\u00abNorme per l\u2019attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura\u00bb, presentato il 31 ottobre 2017 nella XVIII legislatura.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Molti sono i punti di contatto con la riforma ora approvata. Quali sono quelli pi\u00f9 rilevanti e in stretta connessione con essa?\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Al fondo c\u2019\u00e8 sempre stata l\u2019idea della accondiscendenza del giudice alle richieste del pubblico ministero.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>In tutti i progetti la separazione delle carriere dei magistrati viene giustificata con la considerazione che il rapporto di colleganza con il pubblico ministero pu\u00f2 pregiudicare la terziet\u00e0 del giudice. \u00c8 questo, mi sembra, l\u2019elemento pi\u00f9 evidente che accomuna tutte le proposte di riforma.<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Dobbiamo anche considerare la tornata dei\u00a0referendum\u00a0abrogativi del 12 giugno 2022, che non hanno raggiunto il quorum, tre dei quali, in diversa misura, incidenti sulle materie che qui interessano: separazione delle funzioni dei magistrati e divieto del passaggio da una funzione all\u2019altra; composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e competenze dei membri laici che ne fanno parte; elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura; e di quelli del 21 maggio 2000 sul procedimento elettorale del Consiglio superiore della magistratura e sulla separazione delle funzioni, per limitare il passaggio da una funzione all\u2019altra.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Un diverso risultato, forse, avrebbe evitato lo scontro politico che si \u00e8 registrato con riferimento alla attuale riforma costituzionale.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Probabilmente s\u00ec, essendo difficile chiamare i cittadini a\u00a0referendum\u00a0sulle stesse questioni se accolte anche se migliorabili. \u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Non credo che risultati diversi delle precedenti iniziative avrebbero avuto alcuna incidenza, perch\u00e9, come ho detto, lo scopo del Governo \u00e8 sempre stato quello di arrivare al referendum per sconfiggere la magistratura nelle urne referendarie. Il problema cui si intende porre rimedio non \u00e8 quello della unicit\u00e0 di carriera di pubblici ministeri e giudici italiani, ma quello dell\u2019indipendenza della giurisdizione, che, con il crescente svuotamento del ruolo dei parlamenti, \u00e8 rimasta la sola istituzione idonea a limitare il crescente potere degli esecutivi. Si denunciano perci\u00f2 invasioni di campo dei giudici, nello stesso momento in cui il Governo invade addirittura il campo di un tribunale per i minorenni.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Il primo punto rilevante della riforma introdotta dalla legge costituzionale \u00e8 la modifica del primo comma dell\u2019art. 102, Cost., che introduce le\u00a0\u00abdistinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti\u00bb,\u00a0la cui disciplina \u00e8 affidata alle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">La prima domanda attiene alla differenza, se differenza c\u2019\u00e8, tra le\u00a0distinte\u00a0funzioni\u00a0e le\u00a0separate carriere.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>La distinzione delle funzioni attiene al processo, la separazione delle carriere attiene all\u2019ordinamento giudiziario.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">La distinzione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero non c\u2019era nell\u2019originaria disciplina del giudizio pretorile, perch\u00e9 il pretore svolgeva appunto entrambe le funzioni. Sono dunque oltre trent\u2019anni che uno stesso magistrato non pu\u00f2 svolgere funzioni di giudice e di pubblico ministero all\u2019interno dello stesso processo. Poi si \u00e8 cominciato a parlare di separazione delle funzioni nel senso di separazione non irreversibile delle carriere, prevedendo l\u2019ordinamento giudiziario limiti e condizioni al passaggio dei magistrati dall\u2019una all\u2019altra funzione; ovviamente non nell\u2019ambito del medesimo processo, in quanto il codice di procedura penale prevede appunto che chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero non pu\u00f2 esercitare nel medesimo procedimento l&#8217;ufficio di giudice (art. 34 comma 3).\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Puntuale la ricostruzione di Nappi.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Viene da chiedersi, anche, se non fosse sufficiente la severa limitazione del passaggio del magistrato, nel corso della sua carriera, dall\u2019una all\u2019altra funzione, senza dover introdurre il rigido sistema della separazione delle carriere. Mi riferisco alla disciplina introdotta dall\u2019art. 13, D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (recante\u00a0\u00abNuova disciplina dell\u2019accesso in magistratura, nonch\u00e9 in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell\u2019articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,n.150\u00bb), come modificato da ultimo dalla legge 17 giugno 2022, n. 71( recante:\u00a0\u00abDeleghe al Governo per la riforma dell&#8217;ordinamento giudiziario e per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento giudiziario militare, nonch\u00e9 disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilit\u00e0 e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura\u00bb),\u00a0come attuato dal D. Lgs.,28 marzo 2024, n.44.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Si tratta di una distinzione pi\u00f9 formale che sostanziale?\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.\u00a0<\/strong>Quando non si fanno le riforme al momento in cui sono mature e si adottano soluzioni compromissorie arriva il momento in cui il tema assume valenza dirimente in termini risolutivi e netti. \u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Sulla differenza tra separazione delle carriere e distinzione delle funzioni ho gi\u00e0 detto.\u00a0Aggiungo che sarebbe stato certo possibile limitarsi a interdire con norma costituzionale il passaggio del magistrato dall\u2019una all\u2019altra funzione dopo la scelta iniziale. Ma si obietta che non sarebbe stato sufficiente, perch\u00e9 \u00abattualmente giudici e pubblici ministeri sono insieme nel Csm e insieme si giudicano\u00bb (Barbera). Sicch\u00e9 non sarebbe solo la colleganza, ma l\u2019appartenenza al medesimo Csm, a pregiudicare la terziet\u00e0 del giudice. Ma in questa logica si sarebbe dovuto scindere in due anche l\u2019Alta Corte disciplinare, che davvero \u201cgiudica\u201d i magistrati di entrambe le pur separate carriere.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">I sostenitori della riforma costituzionale sostengono che la separazione delle carriere \u00e8 diretta, e inevitabile, conseguenza, del processo accusatorio. In paesi come la Francia e la Spagna, dove esiste la netta separazione delle carriere, non vige un completo processo accusatorio e la posizione istituzionale del pubblico ministero \u00e8 assai discussa dalla pubblica opinione. Anche il processo inquisitorio pu\u00f2 convivere con la separazione delle carriere.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Non \u00e8 forse vero che lo stesso obiettivo poteva essere raggiunto portando alle estreme conseguenze la riforma c.d. Cartabia, introducendo una iniziale scelta irreversibile fra la funzione requirente e quella giudicante?\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Per altro verso non comprendo la ragione di escludere quanto meno la possibilit\u00e0 per un magistrato giudicante di passare alla funzione requirente: ne trarrebbe giovamento la cultura della giurisdizione del pubblico ministero.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>\u00c8 pura invenzione propagandistica la necessaria derivazione di questa riforma costituzionale dalla riforma del codice di procedura penale del 1988, posto che la separazione delle carriere si ritrova anche in sistemi processuali tuttora inquisitori, come quello francese, non solo in quelli inglese e americano, indicati quali modelli di processo accusatorio, nei quali peraltro \u00able radici professionali di pubblico ministero, avvocato e giudice sono comuni\u00bb, come precisano nel loro documento gli studiosi di procedura penale contrari alla riforma.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Come riconosce del resto Tullio Padovani, che pure \u00e8 favorevole alla riforma costituzionale, la piena attuazione del processo accusatorio esigerebbe che, anzich\u00e9 separare giudici da pubblici ministeri, si unissero in un unico ceto forense anche gli avvocati, come avviene appunto nei paesi di common law. Il prof. Padovani ritiene per\u00f2 che questa sarebbe un\u2019autentica rivoluzione, dunque un disegno inattuabile.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">La differenza tra conservatori e riformisti \u00e8 nella fiducia di questi ultimi nella possibilit\u00e0 di progredire.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Propongo dunque la seguente riforma alternativa.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Il magistrato del pubblico ministero non pu\u00f2 ambire a incarichi direttivi o semidirettivi se non dopo due anni di partecipazione a un collegio giudicante. Non si \u00e8 ammessi a esercitare la professione di avvocato se dopo l\u2019esame non si integra per due anni un collegio giudicante. I due anni di pratica forense sono necessari anche per la ammissione al concorso in magistratura.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">In realt\u00e0, contrariamente a quanto si sostiene, non c\u2019\u00e8 alcun rapporto di implicazione tra ordinamento giudiziario e sistema processuale. Ai fini del contraddittorio, proprio del processo accusatorio, quel che rileva \u00e8 che la netta distinzione di ruoli tra giudice e accusatore, con parit\u00e0 di &#8220;armi&#8221; tra accusa e difesa, sia garantita nel processo, quali che siano le collocazioni ordinamentali di giudici e pubblici ministeri.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0La settima disposizione transitoria della Costituzione prevede che si debba adeguare quella del regime in atto secondo i valori della Costituzione (cos\u00ec il primo comma:\u00ab Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull&#8217;ordinamento giudiziario in conformit\u00e0 con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell&#8217;ordinamento vigente\u00bb.).In Italia l&#8217;ordinamento giudiziario non pu\u00f2 restare insensibile a quanto disposto dall\u2019art 111,Cost. a prescindere dal modello, che peraltro nel nostro paese si vorrebbe accusatorio anche se poi \u00e8 misto.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">La modifica pi\u00f9 rilevante riguarda l\u2019art. 104, Cost., interamente sostituito. Resta ferma la previsione\u00a0(comma 1)\u00a0della\u00a0\u00abmagistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere\u00bb,\u00a0pur nella composizione dei magistrati delle separate carriere requirente e giudicante.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00c8 una affermazione di principio meramente formale, anche in prospettiva di diverse e future riforme, peggiorative, che mal si coniuga con il riconoscimento, nei fatti, dell\u2019autonomia e dell\u2019indipendenza a favore di tutti i magistrati, oppure \u00e8 un insopprimibile principio sostanziale?<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Come ho gi\u00e0 detto, l\u2019autonomia e indipendenza esterna, riconosciuta ai pubblici ministeri come ai giudici, non esclude che la mancanza di una garanzia di indipendenza interna del pubblico ministero ne renderebbe possibile una riorganizzazione fortemente gerarchica anche con legge ordinaria. E un ufficio del pubblico ministero centralizzato e gerarchizzato sarebbe agevolmente controllabile dal Governo.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0\u00c8 difficile dire degli sviluppi della materia in relazione al futuro. Molto dipender\u00e0 dal CSM dei pubblici ministeri e dalle scelte che vorranno fare. Mi pare difficile, per\u00f2, un ritorno alla struttura gerarchica modello 1930.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">La separazione delle carriere rende davvero inevitabile la duplicazione anche degli organi di autogoverno della magistratura, con l\u2019istituzione di due Consigli superiori\u00a0(comunque presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica, con componenti di diritto, rispettivamente, il Primo Presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione e con la figura del vicepresidente scelto tra i componenti di nomina,\u00a0rectius\u00a0sorteggio parlamentare)?<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Mi pare ormai una domanda inutile posto che tutto dipender\u00e0 dall\u2019esito del\u00a0referendum.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Come ho gi\u00e0 detto, sarebbe stato sufficiente limitarsi a interdire con norma costituzionale il passaggio del magistrato dall\u2019una all\u2019altra funzione dopo la scelta iniziale. La moltiplicazione dei consigli superiori \u00e8 un gesto meramente simbolico, propagandistico antieconomico. Nell\u2019attuale CSM i pubblici ministeri sono una minoranza, sia rispetto ai giudici sia rispetto ai laici: non \u00e8 dunque nemmeno immaginabile un\u2019incidenza dei pubblici ministeri, come categoria, sulla carriera dei giudici; e per la verit\u00e0 non \u00e8 immaginabile nemmeno l\u2019inverso. Se le correnti dell\u2019ANM gestiscono le carriere, lo fanno indipendentemente dall\u2019appartenenza all\u2019ulna o all\u2019altra funzione.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Il punto pi\u00f9 delicato, a sentire anche chi giudica in linea di massima tollerabile il sistema di separazione delle carriere, \u00e8 il meccanismo del sorteggio per l\u2019individuazione dei componenti togati e laici.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Si sostiene, in proposito, che si tratta di una scelta necessitata per il superamento delle correnti della magistratura; e tuttavia si pu\u00f2 ritenere, questo sistema, davvero compatibile con la composizione di un organo di rilievo costituzionale ( come \u00e8 stato chiarito in pi\u00f9 occasioni dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 148 del 1983, n. 379 del 1992, n. 380 del 2003 e con la sentenza n. 270 del 2002, relativa alla Sezione disciplinare)?<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.<\/strong>\u00a0Nelle intenzioni dei riformatori il sorteggio \u00e8 un rimedio contro la degenerazione delle correnti in cui si articola l\u2019Associazione nazionale magistrati, che da espressioni di autentico pluralismo culturale e professionale si sono ridotte a centri di potere clientelare.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Sennonch\u00e9 la degenerazione delle correnti deriva in realt\u00e0 dall\u2019involuzione corporativa dell\u2019ANM, un tempo impegnata nella promozione e nella tutela di interessi collettivi, ora ridotta a piccolo sindacato di categoria. Da anni si assiste infatti a una sostanziale omogeneizzazione della dirigenza dei gruppi associativi su posizioni corporative, frequentemente in palese e piena incoerenza con le proclamazioni valoriali e programmatiche.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Affidare al sorteggio la selezione dei componenti dei due Csm aggraverebbe questa involuzione corporativa, perch\u00e9 il solo titolo di legittimazione dei selezionati rimarrebbe appunto quello dell\u2019appartenenza alla propria corporazione, senza alcun riferimento alle diverse idee di giustizia che ne giustifichino l\u2019elezione. Intatti rimarrebbero comunque gli spazi di gestione dei centri di potere clientelare delle correnti, anche se la loro rappresentanza consiliare risulterebbe affidata al caso anzich\u00e9 al consenso, comunque conseguito.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0\u00c8 ritenuto un profilo problematico, non lo nascondo. Tuttavia, il CSM non \u00e8 un luogo di rappresentanza politica. Gli eletti non sono ricandidabili.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">C\u2019\u00e8 stato un sorteggio dei collegi. Bisogner\u00e0 vedere la disciplina di attuazione.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Un altro elemento di criticit\u00e0 del sorteggio riguarda il diverso meccanismo individuato per l\u2019estrazione a sorte delle due componenti:\u00a0temperato\u00a0per i laici, nella misura di un terzo (estratti da un elenco di professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dal suo insediamento),\u00a0secco\u00a0per i togati, per due terzi. La previsione costituzionale per i magistrati prevede infatti l\u2019estrazione a sorte senza previa predisposizione di elenchi o selezione in base all\u2019anzianit\u00e0, come previsto invece per i componenti laici. La legge ordinaria (torneremo anche dopo sulle leggi di attuazione), alla quale \u00e8 rimesso il compito di individuare il numero degli estratti e le procedure previsti dalla legge, e non la predisposizione di elenchi, in base al brocardo\u00a0ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit\u00a0non potrebbe legittimamente stabilire la previa selezione dei sorteggiabili, che, dunque, sarebbero circa 8000 magistrati giudicanti e circa 2000 magistrati requirenti.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Cosa ne pensate?\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.<\/strong>\u00a0C\u2019\u00e8 indubbiamente una contraddizione tra i sistemi di selezione della componente togata, che \u00e8 a base esclusivamente corporativa, e della componente laica, la cui base \u00e8 comunque anche valoriale, essendo scelti dal Parlamento i componenti della lista dei sorteggiabili. Questa contraddizione non \u00e8 tuttavia irragionevole, considerato che l\u2019ambito dei legittimati laici \u00e8 molto pi\u00f9 ampio e vario di quello dei togati. \u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Io invece non trovo\u00a0alcuna incongruenza nei due criteri di nomina considerati i diversi bacini degli eleggibili. Per i togati bisogner\u00e0 attendere la normativa di attuazione. Per i laici si spezza anche il rapporto tra sponsor ed eletto oltre a quello con il partito di riferimento.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Qualcuno ritiene che il sorteggio non sia una novit\u00e0 nel nostro ordinamento generale, e tuttavia, per restare al settore giudiziario \u00e8 un meccanismo residuale ancorato a precise condizioni.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Qual \u00e8 la Vostra opinione in proposito?<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Ribadisco: bisogner\u00e0 vedere la legge di attuazione che il Parlamento approver\u00e0 con riferimento a genere, territorialit\u00e0, funzioni. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Ci\u00f2 che \u00e8 irragionevole \u00e8 appunto il sorteggio, che di solito \u00e8 previsto quando occorre garantire l\u2019imparzialit\u00e0, non la rappresentativit\u00e0, della selezione. Per la componente laica la selezione della lista dei sorteggiabili garantisce comunque la rappresentativit\u00e0 dei sorteggiati. Per la componente togata \u00e8 esclusa qualsiasi rappresentativit\u00e0, con un approccio da sindacalismo corporativo.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Profondamente inciso dalla riforma \u00e8 l\u2019art. 105,Cost., sulle competenze attribuite a ciascun Consiglio superiore della magistratura, soprattutto per la sottrazione della giurisdizione disciplinare (fino ad oggi attribuita ad apposita sezione interna) e la sua devoluzione a un unico organo, l\u2019Alta Corte disciplinare, composta, peraltro, anche da magistrati di entrambe le carriere.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Ritiene legittima e necessaria, anche nello spirito della riforma, questa divaricazione delle competenze?\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Come ho gi\u00e0 rilevato, la composizione mista della Corte di giustizia disciplinare si sottrae alla logica della separazione delle carriere. Non \u00e8 pertanto inaccettabile, anche se rivela una palese contraddittoriet\u00e0 del disegno riformatore. La giustizia disciplinare domestica era e domestica rimane, come per tutte le professioni.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0\u00c8 un organo autonomo dalla logica del CSM e quindi \u00e8 istituito in modo autonomo e originale, non domestico.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>La giustizia disciplinare domestica era e domestica rimane, come per tutte le professioni.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Con riferimento a questo istituto, sono molti i punti di criticit\u00e0 rilevati da chi \u00e8 contrario alla riforma. Innanzitutto, per la sola componente togata, ritorna il meccanismo del sorteggio tra gli appartenenti ad entrambe le categorie(con percentuali diverse, sei giudicanti e tre requirenti; con almeno venti anni di esercizio delle funzioni, anche di legittimit\u00e0) comunque esclusi dalla presidenza di questo organo che spetta alla componente nominata dal Presidente della Repubblica o alla componente eletta dal Parlamento, attingendo, con un diverso meccanismo di sorteggio, da un elenco predisposto e compilato dal Parlamento in seduta comune.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.\u00a0<\/strong>Quando si tratta di comporre un organo di garanzia i criteri di nomina possono essere diversi. Essenziale \u00e8 che essi assicurino una decisione giusta. Mi pare una polemica fuori luogo se si considera oggi la composizione della sezione disciplinare del CSM.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>L\u2019intervento del Presidente della Repubblica per la selezione di una parte della componente laica della corte mi sembra condivisibile. Come trovo accettabile il sorteggio della componente togata, perch\u00e9 qui non si tratta di garantire la rappresentativit\u00e0 dell\u2019organo ma appunto la sua imparzialit\u00e0.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Il secondo punto di criticit\u00e0 \u00e8 rappresentato dal fatto che le sentenze disciplinari emesse in prima istanza possano essere impugnate, anche per motivi di merito, davanti alla stessa Alta Corte, in diversa composizione: sembra di capire in un numero limitato di componenti, se in prima istanza \u00e8 l\u2019intero Collegio che decide. Sembra esclusa l\u2019impugnazione delle sentenze di appello avanti alla Corte di cassazione per violazione di legge, in deroga al principio generale previsto dall\u2019art. 111,Cost.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Ritengo che la previsione di questa impugnazione anche nel merito dinanzi alla stessa Corte di giustizia finirebbe per accrescere, anzich\u00e9 ridurre, le garanzie di difesa del magistrato incolpato, perch\u00e9 la possibilit\u00e0 di ricorrere poi per cassazione contro la seconda pronuncia dovrebbe essere comunque riconosciuta, previa dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 4 della legge per contrasto con l\u2019art. 111 della Costituzione. \u00c8 noto, infatti, che anche le leggi costituzionali possono essere dichiarate incostituzionali. \u00c8 poi ovvio che a giudicare sull\u2019opposizione dovranno essere giudici diversi da quelli che hanno pronunciato la prima sentenza.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.\u00a0<\/strong>L\u2019originalit\u00e0 della Corte sembra sottrarla alla logica pi\u00f9 strettamente processuale nonch\u00e9 a considerazione che il legislatore, con una norma di rango costituzionale, l\u2019ha esclusa.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Si potrebbe parlare, in proposito, di doppia conforme.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Le modifiche apportate agli artt.106, 107, 110, Cost., sono consequenziali alla separazione delle carriere e all\u2019istituzione di due separati Consigli superiori; merita invece evidenziare che la riforma complessiva dell\u2019ordinamento della magistratura ordinaria differenzia, in maniera rilevante quest\u2019ultima rispetto alle altre magistrature &#8211; amministrativa, contabile, militare e tributaria &#8211; anche e soprattutto, con riferimento alla giurisdizione domestica (senza dire degli ordinamenti professionali, prima fra tutti, per omogeneit\u00e0 di tema, quello forense),che meriterebbe una rivisitazione complessiva.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Ritenete legittima e giustificata questa diversa regolamentazione?<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Credo che su questi aspetti sar\u00e0 necessaria una riflessione all&#8217;esito del referendum. La discrasia, a mio avviso, non inficia la disposizione in esame.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Credo che il sistema disciplinare dei magistrati debba essere in qualche misura assimilato a quello dei professionisti. Con tutti i limiti di questa assimilazione, perch\u00e9 \u00e8 ovvio ed \u00e8 indiscusso che il sistema disciplinare degli ordini professionali ha un&#8217;origine medioevale; ed era previsto anche in funzione di garanzia di un monopolio castale (ereditariet\u00e0 delle professioni), ormai non riproponibile in societ\u00e0 che si dicono aperte.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Oggi questo sistema disciplinare per gli ordini professionali ha una funzione soprattutto \u201cpretoria\u201d, perch\u00e9 gli illeciti professionali sono per lo pi\u00f9 definiti in termini di generica contrariet\u00e0 \u00aballa dignit\u00e0 ed al decoro professionale\u00bb. Ma anche per i magistrati la tipizzazione degli illeciti non esclude l\u2019esigenza di far riferimento a una comune coscienza professionale.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Trovo dunque ingiustificabile, e anche per questo costituzionalmente illegittima, l\u2019esclusione del ricorso per cassazione contro le decisioni disciplinari pronunciate dall\u2019Alta corte nei confronti dei magistrati.<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">La riforma non finisce qui. L\u2019art. 8, comma 1, del disegno di legge\u00a0rinvia l\u2019attuazione della riforma all\u2019adeguamento delle leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull\u2019ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione (entro un anno dall\u2019entrata in vigore della legge costituzionale),senza una specifica indicazione degli atti legislativi oggetto di intervento. Si tratta, anche, di capire, come saranno modificate le procedure di accesso alla magistratura, fermo restando il sistema concorsuale, e se saranno seguiti percorsi differenziati della formazione professionale. C\u2019\u00e8 da chiedersi, anche, quali novit\u00e0 saranno introdotte nella composizione e nelle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Ovviamente, l\u2019aspetto di maggiore interesse riguarda forme e modi di attuazione del meccanismo del sorteggio, solo genericamente delineato nella riforma costituzionale, come abbiamo anticipato prima.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Quali sono, a Vostro avviso, i criteri direttivi principali di attuazione della legge costituzionale?\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Ritenete possibile, come da qualcuno ipotizzato, che le criticit\u00e0 emerse in sede di legge costituzionale possano essere risolte in sede di attuazione della riforma con leggi ordinarie\u00a0costituzionalmente\u00a0orientate?<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Posto che questa legge costituzionale superi il vaglio referendario, i criteri di attuazione del nuovo sistema dipenderanno dalla maggioranza politica che dovr\u00e0 provvedervi. Non sono in grado di proporre indicazioni al riguardo.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Spetter\u00e0 al Parlamento riempire la cornice. Qui\u00a0c\u2019\u00e8 solo la proporzione ma non il numero dei componenti e le modalit\u00e0 con cui i magistrati saranno individuati tra i sorteggiabili nelle varie fasce aree genere.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Abbiamo cercato di esaminare, spero in maniera esaustiva, il merito di questa riforma, almeno per gli aspetti pi\u00f9 rilevanti. Ogni riforma, per\u00f2, a maggior ragione quella costituzionale, ha un merito politico, che non possiamo sottovalutare e che pu\u00f2 incidere, in misura preponderante, sull\u2019espressione del voto popolare. Le sollecitazioni sono tante. Giusto per fare qualche esempio: \u00e8 una riforma \u201cpunitiva\u201d della magistratura, secondo alcuni; serve a eliminare la presenza delle correnti, secondo altri; migliora, nel complesso, il servizio della giustizia e riduce in maniera considerevole gli errori dei magistrati, secondo altri ancora; allontana dalla cultura della giurisdizione il magistrato del pubblico ministero, rafforzando il suo potere, rispetto ai giudici e ai cittadini, in generale: anche questo \u00e8 un argomento ricorrente, come quello della piena attuazione nel processo penale della parit\u00e0 delle armi di avvocati difensori e pubblici ministeri.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Qual \u00e8 la Vostra opinione in proposito?<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Quanto detto sicuramente sar\u00e0 oggetto della contrapposizione elettorale.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Ogni cittadino avr\u00e0 una sua motivazione nell\u2019esprimere il proprio voto. E, come sempre accade, l\u2019 esito del voto e i suoi numeri saranno oggetto di letture varie nelle quali questi elementi troveranno sostenitori.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Spetter\u00e0 alla politica fare la sintesi.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Comunque, l\u2019esito non sar\u00e0 neutro e i numeri peseranno.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Alla separazione delle carriere non sono contrario per ragioni di principio ma per considerazioni sull\u2019esperienza successiva al varo del nuovo codice di procedura penale del 1988.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Il nuovo codice di procedura penale ha inciso significativamente sullo status del pubblico ministero:\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">a) ne ha reso finalmente effettiva l\u2019indipendenza dall\u2019Esecutivo, con la garanzia di autonomia nella gestione della polizia giudiziaria;\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">b) ne ha opportunamente accresciuto le esigenze di specifica professionalit\u00e0, con l\u2019abolizione del giudice istruttore, che in precedenza conduceva le indagini pi\u00f9 complesse;\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">c) prima della riforma Cartabia, gli aveva riconosciuto un criterio di determinazione, la sostenibilit\u00e0 dell\u2019accusa in giudizio, che lo aveva in qualche misura affrancato dal ragionevole dubbio, che funge da criterio di decisione del giudice.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Ne \u00e8 conseguita una cultura sempre pi\u00f9 specialistica e autoreferenziale, francamente diversa da quella dei giudici, al di l\u00e0 della proclamata unitariet\u00e0 della cosiddetta cultura della giurisdizione. Si \u00e8 cos\u00ec legittimata la pretesa di \u201cfare giustizia\u201d indipendentemente da una concreta ed effettiva prospettiva giurisdizionale; e si \u00e8 legittimata la cultura di un pubblico ministero che non \u00e8 capace e comunque non si sente pi\u00f9 chiamato a \u201cmettersi nei panni del giudice\u201d, perch\u00e9 quello del giudice \u00e8 un lavoro che non ha mai fatto e neppure aspira a fare mai, per non disperdere le proprie prospettive di \u201ccarriera\u201d.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Pi\u00f9 che i limiti ordinamentali \u00e8 dunque il carrierismo a precludere le residue possibilit\u00e0 di passaggio da una funzione all\u2019altra, perch\u00e9 l\u2019aspirazione a ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi \u00e8 ormai considerata fondamentale nella vita professionale dei magistrati. Pur di ottenere questi incarichi si affrontano frequentemente trasferimenti ben pi\u00f9 gravosi di quelli imposti dalla disciplina normativa per il cambio di funzioni.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Questa situazione sarebbe vieppi\u00f9 aggravata dalla riforma costituzionale in discussione, perch\u00e9 si rafforzerebbero come autonoma corporazione i pubblici ministeri, mentre l\u2019orizzonte dell\u2019autonomia del giudice non pu\u00f2 non includere l\u2019effettiva consapevole partecipazione delle altre professioni in cui la sapienza giuridica si esercita. Non c\u2019\u00e8 indipendenza del giudice senza indipendenza del pubblico ministero e dell\u2019avvocatura, quali componenti di un unico ceto professionale.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Come ho chiarito, pi\u00f9 che separare i pubblici ministeri dai giudici, occorrerebbe promuovere un unico ceto forense inclusivo anche degli avvocati.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">C\u2019\u00e8 poi chi denuncia la possibilit\u00e0, ora latente, ma in futuro realizzabile, di sottoporre i magistrati al controllo del potere esecutivo; ma c\u2019\u00e8 anche chi auspica uno stretto collegamento al potere politico ( parlamentare o esecutivo) della separazione delle carriere, che risulterebbe vana cosa in assenza di questo. Ci\u00f2 anche per escludere lo strapotere dei pubblici ministeri.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Qual \u00e8 la Vostra opinione in proposito?\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>Non so se a questa riforma ne seguiranno altre intese alla subordinazione del pubblico ministero all\u2019esecutivo.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Ma credo che, se l\u2019operazione referendum riuscir\u00e0, non saranno necessarie neppure ulteriori riforme costituzionali per contenere la giurisdizione. Una magistratura sconfitta dal popolo \u00e8 una magistratura culturalmente sottomessa.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Come ho gi\u00e0 rilevato, per quanto riguarda pi\u00f9 specificamente il pubblico ministero sarebbe possibile una legge ordinaria che accentuasse l\u2019organizzazione gerarchica degli uffici e il rapporto tra procure della Repubblica e procure generali.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">D\u2019altra parte, il vero obiettivo del Governo potrebbe esser anche quello di togliere al pubblico ministero \u00abil potere di impulso sulle indagini\u00bb, come ha affermato il sottosegretario Andrea Del Mastro, attuando cos\u00ec un progetto di riforma del codice di procedura penale risalente al IV Governo Berlusconi (2008). Con questa riforma, infatti, il pubblico ministero potrebbe investigare solo su notizie di reato presentategli o trasmessegli dalla polizia, da altri pubblici ufficiali o da privati. Si affiderebbe cos\u00ec alla polizia, e quindi al Governo, oltre che ai privati cittadini, l&#8217;iniziativa per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale. Il pubblico ministero non potrebbe pi\u00f9, come avviene oggi, rilevare d&#8217;ufficio una notizia di reato, ad esempio da informazioni di stampa, e investigare al riguardo.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0\u00c8 un pericolo che viene agitato ma lo ritengo non realistico e politicamente difficile da realizzare per la forte contrapposizione politica che determinerebbe per il contrasto non solo con la Costituzione e con le Carte internazionali, ma anche gli orientamenti delle Corti europee.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Forse anche il CSM dei giudici reagirebbe!!!\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Un\u2019altra osservazione che intendo porre alla Vostra attenzione attiene al ruolo dei magistrati e della loro associazione sindacale, l\u2019ANM, che hanno assunto, in questa vicenda, parte attiva nella critica alla riforma. Per la verit\u00e0 non sono mancate, sui media e sulla stampa, anche posizioni favorevoli. Senza considerare il ruolo politico di diversi magistrati, anche nella compagine governativa.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Nel complesso viene denunciato un ruolo \u201cpolitico\u201d della magistratura, ritenuto da molti improprio e gravemente inopportuno.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00c8 cos\u00ec?\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.<\/strong>\u00a0Nonostante l\u2019involuzione attuale, ho sempre ritenuto, e con me molti colleghi di un tempo, che l\u2019ANM non sia e non debba essere solo un sindacato. Si tratta, comunque, di un\u2019associazione che opera nella societ\u00e0 civile, e sarebbe davvero paradossale interdirle la partecipazione alla campagna referendaria sol perch\u00e9 formata da magistrati.<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>Giorgio Spangher.<\/strong>\u00a0L\u2019ANM come associazione pu\u00f2 liberamente svolgere il suo ruolo culturale e di critica. Purtroppo, \u00e8 diventata la cinghia di trasmissione incidente sugli equilibri di un organo di rilievo costituzionale come il CSM.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Da ultimo, una osservazione che nasce dalle impressioni di questi giorni e dall\u2019impostazione della campagna referendaria di una parte rilevante dei soggetti interessati che hanno promosso la costituzione di vari Comitati sostenitori del \u201cS\u00ec\u201d e del \u201c No\u201d. Una riforma di questa portata, come tutte le riforme che incidono direttamente sulla Costituzione, ha inevitabilmente, a mio avviso, un merito\u00a0politico,\u00a0e un merito\u00a0tecnico.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Qual \u00e8 secondo Voi l\u2019aspetto prevalente che deve essere privilegiato, soprattutto ai fini della corretta informazione pubblica?<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>G. Spangher.<\/strong>\u00a0Sicuramente quello tecnico.\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">C\u2019\u00e8, ovviamente, anche un risvolto politico come si vede dai comportamenti che i sondaggi innestano tra chi pu\u00f2 vincere e chi rischia di perdere\u00a0\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">L\u2019esito del voto poi dar\u00e0 luogo a letture diverse e su queste si innesteranno varie idee\u00a0sulle riforme della giustizia che verranno.\u00a0<\/p>\n<p class=\"text-justify\"><strong>A. Nappi.\u00a0<\/strong>La scelta \u00e8 ovviamente politica, altrimenti non sarebbe indetto un referendum, che chiama i cittadini al voto. Ma la politica presuppone la conoscenza dei problemi e l\u2019intenzione di porvi rimedio. Prevarr\u00e0 invece la propaganda, che i problemi li usa senza la minima intenzione di risolverli.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Si parler\u00e0 dunque di errori giudiziari e di invasioni di campo, inondando la pubblica opinione di slogan fasulli contrabbandati per analisi tecniche.\n<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Risulterebbe meno dannosa la soluzione tecnica di un sorteggio tra il \u201cS\u00ec\u201d e il \u201cNo\u201d.<\/p>\n<p>Immagine: Andrea Gabbriellini, Vibrazioni blu, 2004.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019occasione di questa nostra conversazione \u00e8 la legge costituzionale recante\u00a0\u00abNorme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":261328,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[14,8,1537,90,89,7,15,82,9,83,10,13,11,80,84,12,81,85],"class_list":{"0":"post-261327","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ultime-notizie","8":"tag-cronaca","9":"tag-headlines","10":"tag-it","11":"tag-italia","12":"tag-italy","13":"tag-news","14":"tag-notizie","15":"tag-notizie-di-cronaca","16":"tag-notizie-principali","17":"tag-notiziedicronaca","18":"tag-notizieprincipali","19":"tag-titoli","20":"tag-ultime-notizie","21":"tag-ultime-notizie-di-cronaca","22":"tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","23":"tag-ultimenotizie","24":"tag-ultimenotiziedicronaca","25":"tag-ultimenotizieenewsdioggi"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115721998389035166","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/261327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=261327"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/261327\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/261328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=261327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=261327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=261327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}