{"id":261568,"date":"2025-12-15T09:26:09","date_gmt":"2025-12-15T09:26:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/261568\/"},"modified":"2025-12-15T09:26:09","modified_gmt":"2025-12-15T09:26:09","slug":"immobili-in-costruzione-si-perdono-le-agevolazioni-prima-casa-dopo-3-anni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/261568\/","title":{"rendered":"Immobili in costruzione, si perdono le agevolazioni prima casa dopo 3 anni"},"content":{"rendered":"<p>Si ha un tempo massimo di tre anni, poi le <strong>agevolazioni prima casa<\/strong> decadono in automatico. \u00c8 quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha analizzato il caso di un immobile ancora in costruzione per il quale gli sconti fiscali sono decaduti dopo tre anni dalla data di acquisto perch\u00e9 i lavori non sono stati ultimati.<\/p>\n<p>La perdita delle agevolazioni connesse all\u2019acquisto della prima casa comporta il pagamento della differenza tra le imposte ordinarie e quelle versate in misura agevolata nel momento in cui \u00e8 stato effettuato l\u2019acquisto. A cui si \u00a0aggiunge una <strong>sanzione pari al 30%<\/strong> della differenza d\u2019imposta.\n<\/p>\n<p>Agevolazioni \u201ca tempo\u201d per gli immobili di categoria F\/3<\/p>\n<p>A fare il punto della situazione sulle pratiche connesse agli <strong>immobili in costruzione<\/strong> e alle agevolazioni sulla <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/agevolazioni-prima-casa-credito-imposta-eredi\/931021\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">prima casa<\/a> \u00e8 stata la Corte di Cassazione con l\u2019ordinanza n. 25790\/2025.<\/p>\n<p>Ha ribadito che non \u00e8 possibile applicare le imposte ridotte nel caso in cui i lavori di realizzazione dell\u2019immobile non vengano ultimati entro 3 anni dalla data del rogito.<\/p>\n<p>La permanenza del manufatto nella <strong>categoria catastale F\/3<\/strong> dimostra che l\u2019intervento non \u00e8 stato ultimato nell\u2019arco dei 3 anni previsti, anche se il contribuente ci ha trasferito la <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/residenza-fiscale-cittadinanza-differenze-tasse\/923753\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">residenza<\/a> all\u2019interno e ha provveduto ad attivare le varie utenze.<\/p>\n<p>\u00c8 bene ricordare, infatti, che il catasto utilizza la categoria F per identificare le unit\u00e0 immobiliari che non hanno ancora una <strong>destinazione definitiva<\/strong> o che <strong>non siano ancora utilizzabili<\/strong> come dei locali produttivi o delle abitazioni.<\/p>\n<p>Il caso delle agevolazioni revocate in tribunale<\/p>\n<p>La decisione della Corte di Cassazione prende spunto dal caso di due contribuenti che avevano acquistato un immobile in costruzione, per il quale avevano fruito delle agevolazioni previste per la prima casa, prima fra tutte l\u2019<strong>aliquota Iva al 4%<\/strong>.<\/p>\n<p>Dopo aver effettuato una serie di controlli, l\u2019Agenzia delle Entrate aveva contestato ai due contribuenti la decadenza delle agevolazioni: i lavori per la realizzazione dell\u2019immobile, infatti, non erano stati ultimati entro i tre anni previsti dalla data di stipula dell\u2019atto.<\/p>\n<p>Questo ha portato all\u2019emissione di due diversi avvisi di liquidazione, attraverso i quali sono state:<\/p>\n<ul>\n<li><strong> revocata l\u2019Iva<\/strong> agevolata sull\u2019acquisto;<\/li>\n<li><strong> recuperata l\u2019imposta sostitutiva<\/strong> relativa alle operazioni di credito a medio-lungo periodo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I due contribuenti non avevano condiviso l\u2019impostazione dell\u2019Agenzia delle Entrate e, quindi, hanno deciso di impugnare gli avvisi presso il Ctp di Biella, dove \u00e8 stato richiesto l\u2019annullamento degli avvisi e il ripristino delle agevolazioni prima casa.<\/p>\n<p>In primo grado i giudici hanno deciso di rigettare il ricorso. I contribuenti non si sono arresi ma, in sede di appello, la Ctr del Piemonte ha confermato la revoca delle agevolazioni. I lavori, infatti, non erano stati <strong>ultimati entro i 3 anni dall\u2019atto di acquisto<\/strong> e l\u2019immobile non era stato nemmeno regolarizzato al catasto.<\/p>\n<p>Il contenzioso tra i due contribuenti e l\u2019Agenzia delle Entrate non \u00e8 finito qui. Si \u00e8 arrivati al giudice di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>I due contribuenti ritenevano che non aver ultimato i lavori entro tre anni non sia una causa prevista dalla legge per decadere dalle agevolazioni sulla prima casa. Ma, soprattutto, ritenevano che per poter mantenere le agevolazioni per un immobile in corso di costruzione sia necessario il suo effettivo utilizzo come abitazione principale.<\/p>\n<p>A supporto del loro ragionamento i due hanno prodotto una serie di prove documentali che attestavano il loro trasferimento di residenza e l\u2019attivazione delle utenze. Fatti che non sono mai stati contestati dagli uffici preposti.<\/p>\n<p>La decisione della Corte di Cassazione<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei due contribuenti. \u00c8 stata ritenuta corretta la decisione dei giudici piemontesi.<\/p>\n<p>L\u2019avviso di liquidazione dell\u2019<a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/imposta-acquisto-preliminare-compravendita-chiarimenti-fisco\/816825\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">imposta di registro<\/a> \u00e8 legittimo: i due contribuenti, infatti, avevano violato l\u2019obbligo di <strong>ultimare la ristrutturazione entro 3 anni<\/strong> e non avevano richiesto l\u2019attribuzione di un\u2019altra categoria e della relativa rendita.<\/p>\n<p>L\u2019immobile continuava a essere classificato come F\/3, situazione che metteva in evidenza che i lavori ufficialmente non erano stati terminati.<\/p>\n<p>A mettere completamente dalla parte del torto i due contribuenti, almeno secondo il Collegio di Legittimit\u00e0, era proprio la permanenza dell\u2019immobile nella categoria catastale F, che non risulta idonea a costituire una classificazione utile per usufruire dell\u2019agevolazione prima casa.<\/p>\n<p>\u00c8 una <strong>categoria fittizia<\/strong>, che viene utilizzata dal catasto per le unit\u00e0 immobiliari che non hanno una <strong>destinazione definitiva<\/strong> o che sul momento non possono essere utilizzate come unit\u00e0 immobiliari o locali produttivi.<\/p>\n<p>La permanenza nella categoria F confermava il fatto che i lavori non erano stati ultimati nelle tempistiche previste dalla legge. Gli elementi portati in aula dai contribuenti \u2013 il cambio di residenza e l\u2019attivazione delle utenze \u2013 non sono stati ritenuti dirimenti.<\/p>\n<p>Il sistema sanzionatorio Iva \u00e8 conforme<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione ha respinto anche una <strong>censura dei contribuenti<\/strong>, secondo cui i giudici piemontesi non si sarebbero espressi per l\u2019incostituzionalit\u00e0 dell\u2019articolo 75 del <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7B75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">Dpr n. 633\/1972<\/a>.<\/p>\n<p>I ricorrenti ritenevano che la norma violi il principio di imparzialit\u00e0 della Pubblica Amministrazione perch\u00e9 si sarebbe venuto a creare un potenziale <strong>conflitto d\u2019interessi<\/strong> tra l\u2019interesse pubblico e quello economico dell\u2019accertatore.<\/p>\n<p>I due contribuenti avevano puntato il dito su questa parte della norma:<\/p>\n<blockquote>\n<p>Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie \u00e8 devoluto ai fondi costituiti presso l\u2019amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalit\u00e0 previste con decreto del Ministro per le finanze.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Le contestazioni sono state respinte perch\u00e9 la norma attiene alla discrezionalit\u00e0 del legislatore, mentre la destinazione delle somme e i presupposti che portano all\u2019attivit\u00e0 accertatrice sono improntati a dei meccanismi automatici, predeterminati ed obbligatori. Proprio per i motivi che abbiamo appena elencato esulano dal potere di scelta dell\u2019organo accertatore, venendo meno, quindi, il potenziale conflitto d\u2019interesse.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si ha un tempo massimo di tre anni, poi le agevolazioni prima casa decadono in automatico. \u00c8 quanto&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":261569,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,16,1537,90,89,20414],"class_list":{"0":"post-261568","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-fisco-e-tasse","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-multe"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115722871732830227","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/261568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=261568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/261568\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/261569"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=261568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=261568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=261568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}