{"id":2620,"date":"2025-07-23T07:30:08","date_gmt":"2025-07-23T07:30:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/2620\/"},"modified":"2025-07-23T07:30:08","modified_gmt":"2025-07-23T07:30:08","slug":"contestazioni-fiscali-dallagenzia-delle-entrate-ecco-come-agire-e-ridurre-le-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/2620\/","title":{"rendered":"Contestazioni fiscali dall&#8217;Agenzia delle Entrate, ecco come agire e ridurre le sanzioni"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;arrivo di una <strong>contestazione fiscale<\/strong> da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate \u00e8 senza dubbio uno degli spauracchi pi\u00f9 diffusi tra i contribuenti, a causa del timore di non riuscire a chiarire la propria posizione e a rimettersi in regola il prima possibile per evitare sanzioni.<\/p>\n<p>Non si tratta di un evento cos\u00ec raro, dal momento che basta anche una sola piccola imprecisione nel modello 730 per far scattare una verifica da parte del Fisco, anticipata sempre da una specifica comunicazione, per cui la prima cosa da fare \u00e8 quella di non lasciarsi sopraffare dall&#8217;ansia.<\/p>\n<p>Come annunciato dall&#8217;Agenzia delle Entrate con provvedimento 280268\/2025 lo scorso 3 luglio, \u00e8 in arrivo una serie di notifiche Pec inerenti presunte <strong>irregolarit\u00e0 <\/strong>per quanto concerne la dichiarazione Iva 2024: i controlli incrociati hanno fatto emergere delle incongruenze tra i dati delle fatture elettroniche e quelli derivanti dai corrispettivi inviati, per cui gli ispettori dovranno verificare l&#8217;origine di tali discrepanze. Talvolta si tratta di semplici omissioni o di errori, mentre nei casi pi\u00f9 gravi si parla di dichiarazioni non presentate in via telematica.<\/p>\n<p>I contribuenti finiti sotto la lente del Fisco, spiega il documento, saranno avvisati tramite Pec oppure riceveranno la comunicazione direttamente all&#8217;interno del proprio cassetto fiscale. L&#8217;obiettivo del provvedimento \u00e8 quello di promuovere l&#8217;<strong>adempimento spontaneo<\/strong> &#8220;nei confronti dei soggetti per i quali risulta, per il periodo d\u2019imposta 2024, la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate inferiore a 1.000 euro&#8221;.<\/p>\n<p>Per effettuare queste verifiche per quanto concerne l&#8217;anno di imposta 2024, l&#8217;AdE effettua un controllo incrociato tra &#8220;i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi Iva&#8221;. &#8220;L&#8217;AdE, inoltre, utilizza i dati delle fatture elettroniche ricevute per verificare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al regime di inversione contabile (reverse charge) da parte del cessionario\/committente che ha presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato&#8221;.<\/p>\n<p>Nella comunicazione inviata al contribuente saranno chiaramente indicati, per fare ad esso certo riferimento:<\/p>\n<ul>\n<li>codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;<\/li>\n<li>numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d\u2019imposta;<\/li>\n<li>data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo d\u2019imposta 2024;<\/li>\n<li>data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;<\/li>\n<li>modalit\u00e0 con cui il contribuente pu\u00f2 richiedere informazioni o segnalare all&#8217;Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;<\/li>\n<li>modalit\u00e0 con cui il contribuente pu\u00f2 regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5 del provvedimento di cui si tratta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Coloro i quali non hanno ancora provveduto a inviare la dichiarazione Iva per il periodo d&#8217;imposta 2024 possono agire entro 90 giorni a partire dalla data del termine del 30 aprile 2025 (quindi entro il <strong>29 luglio<\/strong>). La sanzione prevista per tardiva dichiarazione Iva va da 250 a 2mila euro, che si riduce qualora il cittadino acceda al ravvedimento operoso: ci si pu\u00f2, pertanto rimettere in regola pagando una sanzione di importo ridotto a 25 euro, ovvero 1\/10 della sanzione ordinaria, da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911. Va altres\u00ec corrisposto l&#8217;ammontare delle sanzioni per omesso versamento dell&#8217;imposta, se dovuta, corrispondente al 15% della sopra citata imposta: anche queste, comunque, saranno ridotte per via del ricorso al <strong>ravvedimento operoso<\/strong>.<\/p>\n<p>Qualora si sia gi\u00e0 inviata la dichiarazione, entro la scadenza del 30 aprile, ma ci si renda conto di lacune o errori nei dati inseriti, \u00e8 possibile presentare\n<\/p>\n<p>una <strong>dichiarazione integrativa<\/strong>. Anche in questo caso vengono applicate le sanzioni amministrative previste, ma il contribuente pu\u00f2 comunque beneficiare del ravvedimento operoso, riducendo l&#8217;importo dovuto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L&#8217;arrivo di una contestazione fiscale da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate \u00e8 senza dubbio uno degli spauracchi pi\u00f9 diffusi&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2621,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,17,177,1537,90,89,5278],"class_list":{"0":"post-2620","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-agenzia-delle-entrate","10":"tag-business","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-ravvedimento-operoso"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2620\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2621"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}