{"id":263696,"date":"2025-12-16T16:42:16","date_gmt":"2025-12-16T16:42:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/263696\/"},"modified":"2025-12-16T16:42:16","modified_gmt":"2025-12-16T16:42:16","slug":"riscrittura-del-traffico-di-influenze-illecite-depositata-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-185-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/263696\/","title":{"rendered":"Riscrittura del traffico di influenze illecite: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 185\/2025)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/corte-costituzionale.jpg\"><img data-lazyloaded=\"1\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-1285\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/corte-costituzionale.jpg\" alt=\"\" width=\"366\" height=\"241\"  data-\/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Corte costituzionale, 16 dicembre 2025, n. 185<\/strong><br \/><strong>Presidente Amoroso, Relatore Vigan\u00f2<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui la Corte costituzionale si \u00e8 pronunciata sulla questione di legittimit\u00e0 costituzionale \u2013 sollevata dal <a href=\"https:\/\/www.giurisprudenzapenale.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/ordinanza-roma.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>Giudice dell\u2019udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma<\/strong><\/a>\u00a0\u2013 dell\u2019art. 1, comma 1, lettera e), della <a href=\"https:\/\/www.giurisprudenzapenale.com\/2024\/08\/12\/pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-e-in-vigore-dal-25-agosto-2024-la-legge-nordio-legge-9-agosto-2024-n-114\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all\u2019ordinamento giudiziario e al codice dell\u2019ordinamento militare)<\/strong><\/a>, nella parte in cui ha modificato <strong>l\u2019art. 346-bis del codice penale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 precisamente, secondo il giudice a quo, la <strong>riscrittura della fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all\u2019art. 346-bis cod. pen<\/strong>. ad opera della disposizione censurata avrebbe comportato una <strong>riduzione del suo perimetro applicativo<\/strong> incompatibile con gli obblighi derivanti dall\u2019art. 12 della<strong> Convenzione di Strasburgo<\/strong>, ratificata dall\u2019Italia e resa esecutiva nell\u2019ordinamento interno con legge n. 110 del 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha ritenuto la <strong>questione non fondata<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<p>Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\"><strong>Non \u00e8 incostituzionale la riforma del reato di traffico di influenze.<\/strong><br \/>Pur limitando significativamente la tutela penale del buon andamento e imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione, la riforma del reato di traffico di influenze illecite realizzata nel 2024 non viola gli obblighi internazionali discendenti dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione.<br \/>Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 185, depositata oggi, che ha ritenuto non fondata una questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma. <br \/>Il giudice rimettente doveva giudicare della responsabilit\u00e0 penale di alcuni imprenditori, accusati di traffico di influenze per avere versato pi\u00f9 di undici milioni di euro a un mediatore, il quale si sarebbe impegnato ad attivarsi presso il Commissario per l\u2019emergenza COVID per assegnare a una serie di imprese cinesi l\u2019appalto relativo alla fornitura di 800 milioni di mascherine. Poich\u00e9 la nuova formulazione del reato di traffico di influenze illecite, risultante dalla riforma del 2024, non si accontenta pi\u00f9 che il denaro sia versato in vista di una generica \u201cmediazione illecita\u201d, ma richiede che tale mediazione abbia a oggetto la commissione di un reato da parte di un pubblico ufficiale, gli imputati avrebbero dovuto essere assolti. La stessa pubblica accusa aveva, infatti, contestato al Commissario, nel medesimo procedimento, il reato di abuso di ufficio, che per effetto della medesima riforma del 2024 non costituisce pi\u00f9 reato.<br \/>Il Tribunale di Roma, tuttavia, dubitava della compatibilit\u00e0 della riforma con l\u2019obbligo, discendente dalla Convenzione di Strasburgo, di incriminare il traffico di influenze. L\u2019articolo 12 della Convenzione descrive infatti il reato come il fatto di chi offre, promette o versa denaro a un mediatore affinch\u00e9 eserciti una \u201cimproper influence\u201d su un pubblico ufficiale, senza richiedere necessariamente che questa influenza debba essere finalizzata a ottenere la commissione di un reato da parte dello stesso pubblico ufficiale. <br \/>La Corte ha anzitutto confermato, in linea con quanto gi\u00e0 stabilito nella sentenza numero 95 del 2025 sull\u2019abrogazione dell\u2019abuso d\u2019ufficio, che la violazione degli obblighi internazionali di criminalizzazione di una condotta pu\u00f2 dar luogo a una violazione dell\u2019articolo 117 della Costituzione, che impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali. Inoltre, essa ha riconosciuto che dall\u2019articolo 12 della Convenzione di Strasburgo discende, per il legislatore, un obbligo di prevedere nell\u2019ordinamento penale italiano il reato di traffico di influenze illecite. <br \/>La Corte ha per\u00f2 ritenuto che il concetto di \u201cinfluenza impropria\u201d utilizzato dalla Convenzione abbia contorni vaghi, che necessariamente debbono essere precisati dal legislatore nazionale. Ci\u00f2 anche in relazione alla persistente mancanza di una disciplina del lobbying, che consenta di tracciare una chiara linea distintiva \u00abtra illegittime e legittime forme di intermediazione con i pubblici ufficiali, finalizzate a rappresentare e sostenere interessi di singoli individui e imprese, ovvero interessi diffusi e collettivi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dello stesso legislatore\u00bb.<br \/>Pertanto, la scelta del legislatore italiano di fornire una interpretazione restrittiva di \u201cmediazione illecita\u201d, ancorata alla necessit\u00e0 che l\u2019accordo tra le parti abbia a oggetto la commissione di un reato da parte del pubblico ufficiale, si colloca secondo la Corte \u00aball\u2019interno dello spazio di discrezionalit\u00e0 che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale, chiamato a concretizzare le clausole generali contenute nello strumento internazionale in armonia con i principi del proprio ordinamento, tra cui quello \u2013 di rango costituzionale \u2013 di precisione della legge penale\u00bb.<br \/>La Corte ha, peraltro, invitato il legislatore a introdurre una organica disciplina delle attivit\u00e0 di lobbying, da tempo e da pi\u00f9 parti auspicata. \u00abTale disciplina\u00bb \u2013 ha sottolineato la Corte \u2013 \u00abappare necessaria, al fine di definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e di prevedere sanzioni per l\u2019inosservanza delle relative prescrizioni; garantendo cos\u00ec trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilit\u00e0 di un pi\u00f9 accurato controllo sull\u2019operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti\u00bb. L\u2019adozione di una simile disciplina potrebbe, d\u2019altra parte, \u00abconsentire al legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di disciplina penale del traffico di influenze illecite, s\u00ec da assicurare una pi\u00f9 incisiva tutela degli stessi interessi collettivi \u2013 essi pure di rango costituzionale \u2013 all\u2019imparzialit\u00e0 e buon andamento della pubblica amministrazione contro condotte di indubbia gravit\u00e0, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione\u00bb.<br \/>Roma, 16 dicembre 2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Corte costituzionale, 16 dicembre 2025, n. 185Presidente Amoroso, Relatore Vigan\u00f2 Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14781,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[154980,14,93,94,1537,90,89,7,15,154981,154982,11,84,91,12,85,92],"class_list":{"0":"post-263696","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-italia","8":"tag-corte-cost-traffico-di-influenze-illecite","9":"tag-cronaca","10":"tag-cronaca-italiana","11":"tag-cronacaitaliana","12":"tag-it","13":"tag-italia","14":"tag-italy","15":"tag-news","16":"tag-notizie","17":"tag-sentenza-traffico-di-influenze-illecite","18":"tag-traffico-di-influenze-illecite","19":"tag-ultime-notizie","20":"tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","21":"tag-ultime-notizie-italia","22":"tag-ultimenotizie","23":"tag-ultimenotizieenewsdioggi","24":"tag-ultimenotizieitalia"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115730248110831939","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/263696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=263696"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/263696\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14781"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=263696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=263696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=263696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}