{"id":266471,"date":"2025-12-18T12:33:10","date_gmt":"2025-12-18T12:33:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/266471\/"},"modified":"2025-12-18T12:33:10","modified_gmt":"2025-12-18T12:33:10","slug":"pensione-dicembre-piu-ricco-grazie-alla-doppia-integrazione-bonus-da-15494-euro-e-quattordicesima-ecco-a-chi-spetta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/266471\/","title":{"rendered":"Pensione, dicembre pi\u00f9 ricco grazie alla doppia integrazione, bonus da 154,94 euro e quattordicesima: ecco a chi spetta"},"content":{"rendered":"<p><strong>Tra importi aggiuntivi e quattordicesima, ecco quali norme e requisiti spiegano l\u2019incremento della mensilit\u00e0 di fine anno<\/strong><\/p>\n<p>\tLa mensilit\u00e0 della <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4728.html\" title=\"Dizionario Giuridico: Pensione\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">pensione<\/a> corrispondente a dicembre 2025, per molti beneficiari, sar\u00e0 pi\u00f9 consistente rispetto agli altri mesi dell\u2019anno, grazie ad un sistema di <strong>integrazioni e somme aggiuntive<\/strong> che si sommeranno alla normale prestazione pensionistica. Tale situazione eccezionale \u00e8 frutto di norme specifiche, che il <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4273.html\" title=\"Dizionario Giuridico: Legislatore\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">legislatore<\/a> ha disposto nel tempo per garantire un maggiore <strong>sostegno ai pensionati<\/strong> con redditi pi\u00f9 bassi.<br \/>\n<\/p>\n<p>\tLa prima delle integrazioni di cui si parla riguarda un <strong>importo aggiuntivo <\/strong>di 154,94 <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/2870.html\" title=\"Dizionario Giuridico: Euro\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">euro<\/a>, che viene erogato nella pensione di dicembre a titolo provvisorio in base alle elaborazioni dell\u2019INPS e al rispetto di <strong>condizioni contributive e reddituali precise<\/strong>. Questo importo affonda le radici nella normativa prevista dalla legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 23 dicembre 2000), che prevede la possibilit\u00e0 di integrare la pensione di chi percepisce prestazioni modeste <strong>fino a una certa soglia reddituale<\/strong>. L\u2019erogazione avviene in via provvisoria sulla base dei dati reddituali presenti negli archivi dell\u2019Istituto e, successivamente, viene verificata l\u2019effettiva sussistenza dei requisiti reddituali dichiarati. Nel caso in cui emerga che i requisiti non sono stati rispettati, l\u2019INPS proceder\u00e0 al <strong>recupero delle somme erogate in eccesso<\/strong>.  <\/p>\n<p>\n\tIl meccanismo di erogazione prende in considerazione un <strong>vincolo reddituale<\/strong>: il beneficio \u00e8 riconosciuto a coloro il cui reddito complessivo annuo non supera determinati <strong>limiti,<\/strong> quali:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n\t\tfino a 11.766,30 <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/2870.html\" title=\"Dizionario Giuridico: Euro\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">euro<\/a> per i redditi individuali<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n\t\tfino a 23.532,60 euro per i redditi familiari in caso di pensionato coniuge, sempre nel 2025 considerando i parametri di perequazione recentemente aggiornati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n\tInoltre, perch\u00e9 sussista il <strong>diritto all\u2019importo aggiuntivo<\/strong>, la pensione annua complessiva deve ammontare a un importo compreso tra il trattamento minimo annuo (pari a 7.844,20 euro nel 2025) e un valore massimo di 7.999,14 euro, comprensivi dell\u2019eventuale integrazione al minimo. Per pensioni collocate in questa fascia, <strong>l\u2019INPS riconosce la differenza<\/strong> necessaria per raggiungere tale importo fino all\u2019importo massimo di circa 155,00 euro.  <\/p>\n<p>\n\tContestualmente all\u2019importo aggiuntivo, dicembre 2025 vede la presenza di un\u2019altra integrazione significativa: la <strong>quattordicesima pensionistica<\/strong>. Questo beneficio, previsto da una normativa specifica (originariamente dal decreto legge n. 81\/2007 e successivamente modificato), viene riconosciuto a coloro che hanno maturato i <strong>requisiti per ottenere la pensione nel secondo semestre dell\u2019anno<\/strong>. In pratica, si tratta di una somma aggiuntiva erogata solo una volta all\u2019anno, destinata a soggetti che raggiungono determinate condizioni anagrafiche e contributive, tra cui il compimento del 64\u00b0 anno di et\u00e0 tra agosto e dicembre 2025 o l\u2019ingresso nel sistema pensionistico nel corso del 2025. Anche per la quattordicesima valgono specifici <strong>criteri reddituali<\/strong>, allineati ai limiti utilizzati per la valutazione della pensione minima nel corso dell\u2019anno.  <\/p>\n<p>\n\tLa combinazione di queste due integrazioni, quali l\u2019importo aggiuntivo di circa 155,00 euro e la quattordicesima, a dicembre 2025 determina, per molti pensionati, un <strong>cedolino pi\u00f9 consistente rispetto agli altri mesi<\/strong>, con una rilevante ricaduta sul reddito disponibile in vista delle spese di fine anno. I pensionati interessati possono consultare i dettagli di queste voci nel proprio cedolino INPS di dicembre 2025, che le identificher\u00e0 con diciture chiare come \u201cImporto aggiuntivo (Legge n. 388\/2000)\u201d e \u201cQuattordicesima (Legge n. 127\/2007)\u201d. <\/p>\n<p>\n\tLe informazioni possono essere verificate anche tramite la propria area personale MyINPS, attraverso le notifiche digitali via email o tramite l\u2019App Io, qualora il pensionato abbia fornito i propri recapiti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tra importi aggiuntivi e quattordicesima, ecco quali norme e requisiti spiegano l\u2019incremento della mensilit\u00e0 di fine anno La&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":266472,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,91121,587,177,1888,434,724,73830,18259,1537,90,89,15,6773,9841,42690,42458],"class_list":{"0":"post-266471","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-alla","10":"tag-bonus","11":"tag-business","12":"tag-dicembre","13":"tag-doppia","14":"tag-euro","15":"tag-grazie","16":"tag-integrazione","17":"tag-it","18":"tag-italia","19":"tag-italy","20":"tag-notizie","21":"tag-notizie-giuridiche","22":"tag-pensione","23":"tag-previdenza-sociale","24":"tag-ricco"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115740593829382331","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/266471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=266471"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/266471\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/266472"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=266471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=266471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=266471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}