{"id":268997,"date":"2025-12-20T03:16:13","date_gmt":"2025-12-20T03:16:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/268997\/"},"modified":"2025-12-20T03:16:13","modified_gmt":"2025-12-20T03:16:13","slug":"clamorosa-decisione-del-tribunale-federale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/268997\/","title":{"rendered":"CLAMOROSA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE"},"content":{"rendered":"<p>Primo passo verso la Verit\u00e0<\/p>\n<p>La Trapani Shark accoglie con viva soddisfazione il Comunicato Ufficiale n. 377 del 17 dicembre 2025 emesso dal Tribunale Federale, il quale, in esito al procedimento disciplinare n. 86\/2024-25, <strong>non assume alcun provvedimento a carico del Dott. Valerio Antonini<\/strong>, nella sua qualit\u00e0 di Presidente della Societ\u00e0, deferito per assunte violazioni degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, in relazione all\u2019impiego dei famosissimi crediti d\u2019imposta, dichiarati inesistenti dall\u2019Agenzia delle Entrate, al fine di estinguere obbligazioni fiscali e previdenziali (ritenute IRPEF e INPS relative alle mensilit\u00e0 di gennaio e febbraio 2025).<\/p>\n<p>La decisione del Tribunale Federale, presieduto dal Dott. Marco Lucente riconosce la concreta e reale possibilit\u00e0 che la Societ\u00e0 e il suo Presidente siano stati vittime di una truffa perpetrata dal Gruppo Alfieri, come confermato dalla denuncia-querela sporta presso la Guardia di Finanza di Trapani in data 19 maggio 2025. Il Tribunale, tra le motivazioni poste a fondamento del proscioglimento, evidenzia in particolare: il ravvedimento operoso posto in essere dal Presidente per estinguere i debiti; nonch\u00e9 l\u2019assenza di contezza, da parte del deferito, circa l\u2019irregolarit\u00e0 o illegittimit\u00e0 dell\u2019operazione, astenendosi il Tribunale da giudizi anticipatori in considerazione della pendenza di procedimenti giudiziari dinanzi alle competenti autorit\u00e0. \u201c<strong>Pertanto, non si ravvisano profili di responsabilit\u00e0 disciplinare a norma degli art. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia<\/strong>\u201c.<\/p>\n<p>Tale assoluzione piena e motivata rafforza la posizione della Trapani Shark confermando l\u2019assoluta buona fede della Societ\u00e0 e del suo Presidente, e solleva interrogativi ineludibili in ordine alla persistenza del blocco del mercato e dei tesseramenti, fondato per di pi\u00f9 su un avviso di accertamento IVA contestato mediante ricorso depositato in data 8 dicembre 2025 presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Trapani, corredato da istanza di sospensione cautelare. Si contesta, in particolare, la legittimit\u00e0 dell\u2019impedimento all\u2019integrazione dei contratti in essere per il Sig. Alex Latini (quale Capo Allenatore) e per il Sig. Patti, in applicazione dell\u2019art. 110 del Regolamento Organico e dell\u2019art. 15 del Regolamento Esecutivo di Lega, allorch\u00e9 la decisione del Tribunale Federale esclude qualsivoglia condotta sleale o scorretta. Il blocco in parola, deliberato dal Consiglio Federale appare vieppi\u00f9 sproporzionato e lesivo dei diritti della Societ\u00e0, in palese violazione dei principi di ne bis in idem, di proporzionalit\u00e0 e di buona fede sportiva (ex artt. 1 e 3 dello Statuto FIP e art. 2 del Regolamento Organico), segnatamente alla luce di precedenti giurisprudenziali consolidati, quali la sentenza cautelare della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia del 4 dicembre 2025. La Societ\u00e0 attesta di essere in regola con le obbligazioni IRPEF, INPS e Fondo Fine Carriera, come comprovato dalle quietanze trasmesse e mai contestate, e di aver sanato i presunti inadempimenti mediante liberatorie definitive inviate in data 12 dicembre 2025. Il perdurante diniego di revoca del blocco e delle penalizzazioni in classifica \u2013 in assenza delle quali la squadra si troverebbe al vertice della graduatoria \u2013 genera gravissimi pregiudizi operativi, a cui si aggiunge l\u2019assenza del Primo Assistente Sig. Ivica Skelin per motivi di salute debitamente documentati, alterando in tal guisa l\u2019equilibrio competitivo del campionato in corso.<\/p>\n<p>La Trapani Shark S.r.l. invita nuovamente la Lega Basket Serie A (LBA) (vista l\u2019inaspettata posizione assunta) a revocare le posizioni assunte che hanno indotto la FIP a prendere determinate decisioni, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della presente. In difetto di riscontro, la Societ\u00e0 proceder\u00e0 all\u2019instaurazione di una nuova istanza presso il TAR Lazio per ottenere la sospensione cautelare delle sanzioni, fondata sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, con riserva di promuovere azioni risarcitorie per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (ex art. 2043 c.c.), quantificabili in misura milionaria e documentabile. Ci\u00f2 Nondimeno, in segno di rispetto verso i tifosi e l\u2019equilibrio del campionato, la Trapani Shark S.r.l. ribadisce la partecipazione alla gara in programma contro Sassari in data 21 dicembre 2025, in attesa di ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Primo passo verso la Verit\u00e0 La Trapani Shark accoglie con viva soddisfazione il Comunicato Ufficiale n. 377 del&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":245205,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[176],"tags":[1537,90,89,245,244],"class_list":{"0":"post-268997","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sport","8":"tag-it","9":"tag-italia","10":"tag-italy","11":"tag-sport","12":"tag-sports"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115749727955697346","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/268997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=268997"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/268997\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/245205"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=268997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=268997"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=268997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}