{"id":271808,"date":"2025-12-22T00:51:24","date_gmt":"2025-12-22T00:51:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/271808\/"},"modified":"2025-12-22T00:51:24","modified_gmt":"2025-12-22T00:51:24","slug":"la-ritenuta-sulle-transazioni-b2b-che-trasformera-ogni-transazione-in-un-buffo-incubo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/271808\/","title":{"rendered":"La ritenuta sulle transazioni B2B che trasformer\u00e0 ogni transazione in un buffo incubo"},"content":{"rendered":"<p>\n                                Immaginiamo di viaggiare nel futuro e di trovarci per qualche ora nel 2028: la norma sulla ritenuta dell&#8217;1 per cento su tutte le fatture di tutte le aziende \u00e8 in vigore, ecco cosa succeder\u00e0\n                            <\/p>\n<p>Il modo migliore per affrontare le <strong>novit\u00e0<\/strong> \u00e8 quello di immaginare la loro <strong>concreta applicazione<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto proveremo a fare in questo intervento: descrivere (anche con un po\u2019 di dovuta ironia) quello che accadr\u00e0 se &#8211; come pare &#8211; verr\u00e0 introdotta la <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/ritenuta-1-per-cento-imprese-2026-compensazioni\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ritenuta d\u2019acconto<\/a> nelle transazioni B2B.<\/p>\n<p>Una breve introduzione \u201ctecnica\u201d \u00e8 indispensabile: con l\u2019emendamento nr. 4.1000 al <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/legge-di-bilancio-2026-novita-testo\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">disegno di legge di bilancio<\/a>, presentato presso la 5\u00aa Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica, seduta 489 del 16 dicembre 2025, \u00e8 emersa l\u2019intenzione di intervenire sull\u2019<strong>articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600<\/strong>, prevedendo l\u2019applicazione di una <strong>ritenuta a titolo di acconto, pari all\u20191%<\/strong>, applicata ai corrispettivi dovuti per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni effettuate nell\u2019esercizio di imprese.<\/p>\n<p>Quanto sopra con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2029.<\/p>\n<p>Stando alle ultime indiscrezioni emerse dalle successive Commissioni, tale ritenuta (che tutti si immaginavano con una trovata estemporanea, destinata ad essere subito abbandonata) <strong>verrebbe addirittura anticipata al 2028, con percentuale 0,5%<\/strong>.<\/p>\n<p>Soltanto due sono le <strong>esclusioni previste<\/strong> dall\u2019applicazione di questo nuovo meccanismo che, se effettivamente vedr\u00e0 la luce, <strong>andr\u00e0 a complicare in maniera indicibile<\/strong> la \u201cvita fiscale\u201d dei contribuenti e dei loro consulenti fiscali:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> la ritenuta non sarebbe applicabile nel caso in cui il percipiente ha aderito al <strong>concordato preventivo biennale<\/strong> oppure si trova in <strong>regime di adempimento collaborativo<\/strong>;<\/li>\n<li> o nel caso in cui gi\u00e0 sia soggetto ad altra tipologia di ritenuta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al di fuori di questi casi, quindi, sarebbe sempre applicabile, indipendentemente dalla modalit\u00e0 di pagamento e, si badi bene, non si tratterebbe di un meccanismo simile a quello dei bonus edilizi, e quindi \u201cgestito\u201d dagli istituti bancari attraverso i bonifici dedicati.<\/p>\n<p>Per come attualmente formulata la proposta normativa, infatti, <strong>il sostituto d\u2019imposta \u00e8 direttamente il fornitore di beni o servizi che incassa<\/strong>, avendo quale controparte un\u2019impresa.<\/p>\n<p>Ebbene, gli operatori di settore fiscale hanno subito colto l\u2019<strong>aspetto tragico di questa novit\u00e0<\/strong>: migliaia, anzi, <strong>milioni di ritenute da gestire e certificare<\/strong>, ed un modello 770 che diverrebbe tanto lungo da sembrare un romanzo.<\/p>\n<p>Ma se tutto ci\u00f2 non fosse gi\u00e0 abbastanza, proviamo ad immaginare cosa accadrebbe nella realt\u00e0 quotidiana in capo alle imprese coinvolte.<\/p>\n<p>Siamo in un qualunque <strong>ristorante<\/strong> di una citt\u00e0 qualunque, orario pranzo di lavoro.<\/p>\n<p><strong>Mario<\/strong>, l\u2019esercente, si destreggia faticosamente tra emissione di documenti commerciali e fatture.<\/p>\n<p>Ecco arrivare alla cassa <strong>Fabrizio<\/strong>, imprenditore, che &#8211; come imposto dalla norma &#8211; richiede <strong>fattura.<\/strong><\/p>\n<p>Mario, imprenditore dall\u2019esperienza consolidata, sa perfettamente che deve richiedere gli estremi per l\u2019emissione della <strong>fattura elettronica<\/strong>, estremi che probabilmente memorizza in un gestionale al fine di non dover nuovamente richiederli la volta successiva.<\/p>\n<p>Ma\u2026 attenzione! <strong>Siamo nel 2028<\/strong>!<\/p>\n<p>Mentre la coda alla cassa aumenta a vista d\u2019occhio, Mario scruta Fabrizio e lo interroga con aria inquisitoria: \u201cMa tu, hai fatto il concordato?\u201d<\/p>\n<p>Fabrizio replica: \u201cMa scusa, ma a te che ti importa? Saranno fatti miei?\u201d<\/p>\n<p>Segue una discussione di dieci minuti, nella quale Mario dismette i panni del ristoratore per rivestire quelli del <strong>fiscalista<\/strong>.<\/p>\n<p>Terminata tale discussione, <strong>Fabrizio riferisce a Mario di non aver fatto il concordato<\/strong>.<\/p>\n<p>Ovviamente, la risposta viene fornita non prima di aver chiamato tre volte il suo commercialista per:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>capire la domanda<\/strong>;<\/li>\n<li> <strong>capire il perch\u00e9 della domanda<\/strong>;<\/li>\n<li> accertarsi che effettivamente <strong>fosse necessario raccontare gli affari suoi al ristoratore<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pi\u00f9 una quarta, perch\u00e9 a questo punto Fabrizio si chiede anche\u2026 <strong>perch\u00e9 non ho fatto il concordato?!<\/strong><\/p>\n<p>A questo punto, e solo a questo punto, finalmente Mario pu\u00f2 definire l\u2019ammontare effettivo da incassare da Fabrizio (mentre la coda alla cassa raggiunge ormai l\u2019isolato successivo), procedere ad emissione di fattura ed esporre la <strong>ritenuta (ben 0,10 euro!)<\/strong>.<\/p>\n<p>Nei giorni successivi, poi, dovr\u00e0 a sua volta consegnare il tutto al suo consulente fiscale per la predisposizione del modello di versamento, nella consapevolezza di dover poi fare, a tempo debito, la <strong>certificazione unica<\/strong> e il <strong>modello 770<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel frattempo, Fabrizio ha lasciato il locale. Tuttavia, un dubbio coglie Mario: \u201cE se Fabrizio non mi ha detto la verit\u00e0? E se si \u00e8 sbagliato? Il mio consulente mi ha detto che la responsabilit\u00e0 \u00e8 del sostituto d\u2019imposta! Chiss\u00e0 chi \u00e8 sto sostituto\u2026 ma non \u00e8 che sono io?\u201d.<\/p>\n<p>Mario, quindi, si affretta a contattare il suo consulente per sottoporgli la spinosa questione (e anche l\u2019inevitabile domanda: ma non \u00e8 possibile evitare tutto questo pandemonio?!).<\/p>\n<p>Le risposte ottenute lo gettano in uno stato di sconforto.  S\u00ec, la responsabilit\u00e0 \u00e8 sua. E no, non \u00e8 possibile evitarlo,<strong> la Legge \u00e8 Legge<\/strong>!<\/p>\n<p>Ecco perch\u00e9 Mario, contribuente modello, decide di approntare un <strong>modulo da far firmare ogni volta che il cliente gli dice che la ritenuta non \u00e8 applicabile<\/strong>, e in base a quale motivazione. Il fatto che ci\u00f2 comporti <strong>altri preziosissimi minuti di lavoro sprecati<\/strong>, nonch\u00e9 una <strong>montagna di adempimenti propedeutici e successivi<\/strong> per la corretta gestione dei dati raccolti sotto il profilo privacy \u00e8 un aspetto di cui si occuper\u00e0. Prima o poi.<\/p>\n<p><strong>Facile no?<\/strong><\/p>\n<p>Ma s\u00ec, dai, si tratta di entrare nella nuova mentalit\u00e0 e raccogliere l\u2019informazione la prima volta. Una volta memorizzato il tutto, per le prossime occasioni sar\u00e0 tutto in discesa, si consola Mario.<\/p>\n<p>E invece no! Perch\u00e9 il trovarsi in regime di concordato preventivo biennale \u00e8 un qualcosa soggetto a <strong>mutevoli cambiamenti nel tempo<\/strong>.<\/p>\n<p>Il contribuente, infatti, pu\u00f2 esprimere adesione al concordato per l\u2019anno \u201cX\u201d <strong>entro il 30 settembre di quello stesso anno<\/strong>.<\/p>\n<p>Quindi, il nostro Fabrizio <strong>potrebbe essere un non concordatario fino a tale data<\/strong> (perch\u00e9 non ha aderito in precedenza e non ha ancora deciso di aderire per l\u2019anno in corso) e poi, appunto, <strong>cambiare situazione<\/strong>.<\/p>\n<p>E ancora\u2026 Fabrizio potrebbe anche essere gi\u00e0 in concordato, ma essere incorso in una causa di cessazione (che nel 99% dei casi non conosce o comunque non comprende).<\/p>\n<p>E quindi, eccolo il nostro Fabrizio, che ogni volta che si reca da Mario a mangiare si sente rivolgere la fatidica domanda, e quindi chiama il suo commercialista\u2026 \u201cScusami\u2026 non mi ricordo, ma alla fine l\u2019ho fatto sto concordato?\u201d.<\/p>\n<p>Non ti preoccupare, Mario. Andr\u00e0 tutto bene.<\/p>\n<p>Forse.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Immaginiamo di viaggiare nel futuro e di trovarci per qualche ora nel 2028: la norma sulla ritenuta dell&#8217;1&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":271809,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,17,177,159252,137307,96756,159845,3709,1537,90,89,159846],"class_list":{"0":"post-271808","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-agenzia-delle-entrate","10":"tag-business","11":"tag-d-p-r-600-1973","12":"tag-d-p-r-633-1972-o-decreto-iva","13":"tag-fattura","14":"tag-fattura-semplificata","15":"tag-imprese","16":"tag-it","17":"tag-italia","18":"tag-italy","19":"tag-sostituto-dimposta"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115760482580715607","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/271808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=271808"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/271808\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/271809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=271808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=271808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=271808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}