{"id":272960,"date":"2025-12-22T19:00:14","date_gmt":"2025-12-22T19:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/272960\/"},"modified":"2025-12-22T19:00:14","modified_gmt":"2025-12-22T19:00:14","slug":"impugnare-un-licenziamento-dopo-aver-conseguito-la-pensione-di-vecchiaia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/272960\/","title":{"rendered":"Impugnare un licenziamento dopo aver conseguito la pensione di vecchiaia"},"content":{"rendered":"<p><strong>Leggendo la \u201cmassima\u201d <\/strong>dell\u2019ordinanza n. 9284 dell\u20198 aprile 2025 della Cassazione Civile (Sez. lavoro) sembra che in via generale \u2013 anche se con un \u00absalvo che\u00bb \u2013 il conseguimento della pensione di vecchia sia irrilevante ai fini di un processo pendente con domanda di reintegrazione per illegittimit\u00e0 del licenziamento. La massima di <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002992971\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002992971\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ. n. 9284\/2025<\/a> appena citata \u00e8 la seguente: \u00abil conseguimento della pensione di vecchiaia da parte del lavoratore illegittimamente licenziato non comporta l&#8217;impossibilit\u00e0 della reintegrazione nel posto di lavoro, n\u00e9 l&#8217;estinzione automatica del rapporto di lavoro, salvo che tale conseguimento rappresenti un comportamento concludente idoneo a risolvere il rapporto stesso\u00bb. Le \u201cmassime\u201d sono individuate dall\u2019Ufficio Massimario della Corte di Cassazione allo scopo di garantire una capillare informazione, con diffusione assicurata mediante l\u2019immissione in una banca dati nazionale (Italgiure).<\/p>\n<p>Andando per\u00f2 a leggere per esteso l\u2019<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002992971\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002992971\" rel=\"nofollow noopener\">ordinanza di Cass. civ. n. 9284\/2025<\/a>, <strong>sembra che con la massima si dica qualcosa di diverso<\/strong>. Nell\u2019ordinanza s\u2019afferma: \u00abla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e il conseguimento della stessa in un momento di gran lunga precedente l&#8217;instaurazione del presente giudizio costituiscono fatti ostativi alla reintegrazione, perch\u00e9 idonei a risolvere il rapporto di lavoro per volont\u00e0 riconducibile allo stesso lavoratore, anche quale comportamento concludente idoneo a risolvere il rapporto di lavoro\u00bb. Invece sarebbe irrilevante, quale comportamento concludente, il conseguimento di una pensione d\u2019anzianit\u00e0, non di vecchiaia.<\/p>\n<p><strong>In modo simile, sembra che si sia espressa <\/strong><a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002523516\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002523516\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ., Sez. VI-Lavoro, 27 aprile 2022, n. 13203<\/a>, che si \u00e8 pronunziata su un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito in ordine all\u2019intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti in data successiva al licenziamento ed antecedente alla proposizione della sua impugnativa, in ragione di un <strong>comportamento concludente<\/strong>.<strong\/>Un apprezzamento nel merito, se i fatti costituissero o no comportamento concludente, \u00abnon \u00e8 suscettibile di sindacato in sede di legittimit\u00e0, cos\u00ec come non lo \u00e8 qualsivoglia comportamento concludente che si assuma idoneo a risolvere un rapporto di lavoro, in ipotesi ancora sub iudice\u00bb. Si continua in <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002523516\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002523516\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ. n. 13203\/2022<\/a>: \u00abnel quadro di tali principi, peraltro, l&#8217;effettivo pensionamento del lavoratore rende impossibile la reintegra. Pertanto, occorre accertare l&#8217;effettivo accesso del lavoratore alla pensione, quale <strong>circostanza impeditiva regolarmente eccepita<\/strong>; infatti (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 1462 del 9 luglio 2012) solo l&#8217;effettivo pensionamento consente, ordinata la reintegrazione, di <strong>limitare il risarcimento<\/strong> al compimento dell&#8217;et\u00e0 di accesso effettivo alla pensione di vecchiaia, mentre non \u00e8 rilevante a tali fini (salvi gli obblighi restitutori nei confronti dell&#8217;ente erogatore della pensione) il conseguimento della pensione d\u2019anzianit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019alternanza fra \u201cmassima\u201d e testo integrale talvolta complica. Nel tentativo personale di semplificare, sembra (\u201csembra\u201d) in base alla massima di <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002992971\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002992971\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ. n. 9284\/2025<\/a> che in generale, e con un \u00absalvo che\u00bb, il conseguimento della pensione di vecchiaia sia irrilevante ai fini della concreta possibilit\u00e0 della reintegrazione per illegittimit\u00e0 del licenziamento, \u00ab<strong>salvo che<\/strong>\u00bb, si diceva, tale conseguimento \u00ab<strong>rappresenti un comportamento concludente idoneo a risolvere il rapporto<\/strong>\u00bb. La formulazione ipotetica della frase lascia dedurre che il \u00abcomportamento concludente\u00bb, da cui sarebbe deducibile l\u2019intenzione di accettare il licenziamento e d\u2019abbandonare la domanda di reintegrazione, possa essere costituito anche, ma non solo, dal conseguimento della pensione di vecchiaia. Nel testo dell\u2019<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002992971\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002992971\" rel=\"nofollow noopener\">ordinanza di Cass. civ. n. 9284\/2025<\/a><strong>sembra invece che s\u2019affermi il contrario<\/strong> e cio\u00e8 che il solo conseguimento della pensione di vecchiaia costituisca sempre manifestazione implicita della volont\u00e0 di accettare il licenziamento e rinunziare alla domanda di reintegrazione. <\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002992971\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002992971\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ. n. 9284\/2025<\/a><strong>pone per\u00f2 una condizione<\/strong>, nella ricostruzione di questa volont\u00e0 implicita per comportamento concludente: sarebbe necessario che il conseguimento della pensione di vecchiaia sia avvenuto in un momento \u00abprecedente l\u2019instaurazione del giudizio\u00bb. In altre parole, un lavoratore non potrebbe pi\u00f9 impugnare un licenziamento se prima dell\u2019inizio del processo sia andato in pensione di vecchiaia, mentre pu\u00f2 impugnare se sia andato in pensione di vecchiaia dopo aver iniziato il processo; invece, se sia andato in pensione d\u2019anzianit\u00e0 prima o dopo il processo, pu\u00f2 far causa sempre.<\/p>\n<p><strong>Non sono chiare le ragioni<\/strong> per cui una manifestazione implicita della volont\u00e0 di far cessare il rapporto ed abbandonare il contenzioso abbia un diverso valore, a seconda del tipo di pensione conseguita (di vecchiaia o d\u2019anzianit\u00e0). [Detto fra parentesi, per cercare di chiarire con poche parole, la pensione \u201cdi vecchiaia&#8221; \u00e8 quella normale che nel 2025\/2026 si matura generalmente con 67 anni d\u2019et\u00e0 e 20 anni di contributi, mentre la pensione \u201cd\u2019anzianit\u00e0&#8221;, ora sostituita di fatto da quella \u201canticipata&#8221;, si matura prima in base soprattutto ai contributi in combinazione con l\u2019et\u00e0, ad es. et\u00e0 di 62 anni e 41 anni di contributi].<\/p>\n<p>S\u2019\u00e8 poi confermato che il conseguimento della <strong>pensione d\u2019anzianit\u00e0<\/strong>, incompatibile con un rapporto di lavoro, <strong>non impedisce una reintegrazione<\/strong> nel posto di lavoro, sancito dal giudice a seguito di licenziamento illegittimo, perch\u00e9 \u00abl\u2019ottenimento della pensione [d\u2019anzianit\u00e0] non preclude la reintegrazione nel posto di lavoro\u00bb, salvo ovviamente la restituzione dei ratei di pensione eventualmente incompatibili (<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0003040782\" target=\"_blank\" title=\"10SE0003040782\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ., Sez. lav., 28\/7\/2025, n. 21640<\/a>; <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002793406\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002793406\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ., Sez. lav., 23\/11\/2023, nn. 32543<\/a>, 325431, 32522 e 325221; <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002477955\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002477955\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ., Sez. lav., 24\/1\/2022, n. 2010<\/a>; <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0001976180\" target=\"_blank\" title=\"10SE0001976180\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ., Sez. lav., 23\/7\/2018, n. 19520<\/a>; <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0001963716\" target=\"_blank\" title=\"10SE0001963716\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ., Sez. lav., 19\/6\/2018, n. 16136<\/a>; per la giurisprudenza di merito, cfr. <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002532766\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002532766\" rel=\"nofollow noopener\">App. Milano, 29\/3\/2022, n. 275<\/a>; <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002453514\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002453514\" rel=\"nofollow noopener\">App. Catania, 24\/1\/2019, n. 43<\/a>). <\/p>\n<p>Sembra di tornare a cinquant\u2019anni fa<\/p>\n<p>A quanto sembra, dunque, in base alla cit. <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002992971\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002992971\" rel=\"nofollow noopener\">ordinanza Cass. civ. n. 9284\/2025<\/a> se prima d\u2019iniziare un processo s\u2019ottiene la pensione di vecchiaia non si potrebbe pi\u00f9 impugnare il licenziamento, perch\u00e9 chiedere subito la pensione di vecchiaia (ma non d\u2019anzianit\u00e0) vorrebbe dire accettare il licenziamento, anche se impugnato dopo davanti al giudice. <\/p>\n<p>In sostanza, per impugnare un licenziamento bisognerebbe rinunciare o ritardare la pensione, ma ritardare \u00e8 comunque una rinuncia, anche se forse non rientra nell\u2019assoluta indisponibilit\u00e0 delle pensioni. C\u2019\u00e8 da chiedersi <strong>come dovrebbe vivere quel lavoratore senza retribuzione e senza pensione<\/strong>, in attesa di vincere o perdere una causa contro il licenziamento, per cui solo alla fine potrebbe percepire gli arretrati di retribuzione (in caso di vittoria in giudizio) o di pensione (in caso di sconfitta). Sembra la <strong>metafora assurda<\/strong> per cui invece di mangiare ogni giorno nella settimana sarebbe sufficiente mangiare in un giorno solo, per sette volte.<\/p>\n<p>Nella ricerca della memoria si deve <strong>andare molto indietro, agli inizi degli anni \u201970<\/strong>. Fino ad allora in Cassazione era consolidato l\u2019orientamento per cui si riteneva che il lavoratore, riscuotendo l\u2019allora indennit\u00e0 d\u2019anzianit\u00e0, implicitamente avrebbe accettato il licenziamento che quindi sarebbe diventato inoppugnabile: si poneva allora l\u2019alternativa drastica di non riscuotere le indennit\u00e0 di fine lavoro, nel momento di maggior bisogno, per impugnare il licenziamento illegittimo davanti al giudice. Si diceva che la riscossione delle indennit\u00e0 di fine lavoro, avendo coscienza dell\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento, comportasse per il lavoratore una rinuncia all\u2019impugnazione ovvero un\u2019acquiescenza al licenziamento. L\u2019indirizzo cos\u00ec drastico era nato nel 1951 con la sentenza della Cassazione n. 1182 (in Mass. giur. lav., 1951, 134) e continu\u00f2 sempre conforme fino a Cass. civ., 22\/7\/1974, n. 2206. A nulla valsero le critiche di parte della giurisprudenza di merito e della dottrina. <\/p>\n<p>Solo nel pubblico impiego s\u2019era sempre affermato che riscuotere le indennit\u00e0 di fine lavoro non impedisce l\u2019impugnazione del licenziamento (ad es. Cons. di Stato, Sez. V, 17\/2\/1970, n. 117, in Riv. giur. lav., 1971, II, 60). Infine, <strong>solo nel 1974, con <\/strong>la cit. sentenza Cass. civ. n. n. 2206\/1974,<strong> la Cassazione cambi\u00f2 improvvisamente indirizzo<\/strong> affermando che \u00abla riscossione delle indennit\u00e0 di fine rapporto da parte del lavoratore licenziato non comporta acquiescenza o rinunzia all\u2019impugnazione del licenziamento\u00bb. Sul punto si rinvia a M. Miscione, Riscossione delle indennit\u00e0 di fine rapporto e impugnativa del licenziamento, in Giur. it., 1975, n. 12, I, 1, 1977. <\/p>\n<p>Sono tempi antichi, ma sembra che ritornino. In quei tempi antichi si arrivava a varie assurdit\u00e0, come quella in base alla quale per impugnare una modifica illegittima di mansioni o qualifica sarebbe stato necessario dimettersi prima (ad es. Cass. civ., 21\/7\/1973, n. 2141). Il cambiamento d\u2019indirizzo, a seguito del quale il silenzio non voleva dire accettazione, fu merito per\u00f2 non della giurisprudenza ma dello Statuto dei lavoratori, che all\u2019art. 13 (novellando l\u2019<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/05AC00002078\" target=\"_blank\" title=\"05AC00002078\" rel=\"nofollow noopener\">art. 2103<\/a> c.c.) dispose che ogni patto contrario \u00e8 nullo: in questo modo, almeno per mansioni e qualifica, il comportamento concludente e tantomeno il silenzio persero qualunque valore (ma forse sarebbe meglio usare il condizionale). L\u2019idea del \u201ccomportamento concludente\u201d o del consenso tacito gira sempre, magari in forme nuove, ma bisogna quantomeno che gli elementi di prova siano numerosi, logici, ineccepibili.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 d\u2019ogni altra considerazione, va considerato quel che s\u2019afferma per l\u2019irrilevanza della pensione d\u2019anzianit\u00e0, e cio\u00e8 che <strong>i trattamenti e le discipline previdenziali sono separati rispetto al rapporto di lavoro<\/strong> e il regime delle pensioni non pu\u00f2 influire sul rapporto.<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 ostacolare il diritto alla pensione<\/p>\n<p>Le affermazioni dell\u2019ordinanza n. 9284\/2025 della Cassazione civile sono non argomentate, ma <strong>in parte corrette dalla relativa \u201cmassima\u201d<\/strong>: quest\u2019ultima per\u00f2 dovrebbe essere irrilevante, mentre conta unicamente il testo della decisione. Almeno cos\u00ec dovrebbe essere, ma c\u2019\u00e8 sempre qualche lettore frettoloso che si ferma solo alla massima, senza controllare il testo, che \u00e8 un difetto antico.<\/p>\n<p>In base al testo dell\u2019<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002992971\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002992971\" rel=\"nofollow noopener\">ordinanza Cass. civ. n. 9284\/2025<\/a> il conseguimento della pensione di vecchiaia sarebbe di per s\u00e9 sufficiente per dedurre l\u2019accettazione del licenziamento, ma ad una condizione: che <strong>il conseguimento della pensione di vecchiaia sia avvenuto prima<\/strong> dell\u2019instaurazione del giudizio. In questo caso (pensione di vecchiaia prima del ricorso) secondo l\u2019ordinanza il lavoratore sarebbe destinato a perdere la causa, fatta inutilmente e solo per subire una condanna alle spese legali.<\/p>\n<p><strong>I confronti rendono palesi le incongruenze<\/strong>. Non si capisce perch\u00e9 prendere la pensione di vecchiaia costituirebbe comportamento concludente con accettazione del licenziamento, mentre prendere solo la pensione d\u2019anzianit\u00e0 \u00e8 irrilevante. Non si capisce perch\u00e9 prendere la pensione di vecchiaia prima d\u2019iniziare un processo costituirebbe comportamento concludente di accettazione del licenziamento, mentre prenderla dopo \u00e8 irrilevante.<\/p>\n<p>Forse quelle che sembrano incongruit\u00e0 derivano dalla mancata conoscenza delle situazioni di fatto, che nelle pronunzie citate sono tanto sintetiche da risultare poco comprensibili. Pu\u00f2 darsi allora che il comportamento concludente di cui alla pronunzia di <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002523516\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002523516\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ. n. 13203\/2022<\/a> (da cui prende spunto la 9284\/2025) fosse costituito da numerosi fatti e non solo dal conseguimento della pensione di vecchiaia; comunque <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002523516\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002523516\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ. n. 13203\/2022<\/a> non aveva potuto considerare o accertare quali fossero i fatti costituenti il comportamento concludente, in quanto aveva respinto il ricorso solo perch\u00e9 era stato richiesto un nuovo accertamento di fatto, impossibile nel giudizio di legittimit\u00e0. Quando successivamente con <a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/10SE0002992971\" target=\"_blank\" title=\"10SE0002992971\" rel=\"nofollow noopener\">Cass. civ. n. 9284\/2025<\/a> s\u2019\u00e8 tornati sullo stesso argomento, \u00e8 stato estratto nel testo o nella massima solo il pezzo relativo al comportamento concludente costituito solo dalla pensione di vecchiaia; forse c\u2019erano altre considerazioni di fatto, che non risultano n\u00e9 potrebbero risultare nel testo dell\u2019ordinanza del 2025.<\/p>\n<p>Restano in ogni caso incomprensibili le deduzioni sulla <strong>diversa valutazione se la pensione di vecchiaia sia stata chiesta prima o dopo l\u2019inizio del processo<\/strong>, con irrilevanza nel primo caso e con esito negativo nel secondo.<\/p>\n<p>Si potrebbe concludere con la speranza che fra testo della decisione e sua massima ci sia una corrispondenza non solo formale ma anche sostanziale, evidenziando anche gli elementi di fatto condizionanti (le massime si finivano con la formuletta: \u00abNella specie, \u2026\u00bb).<\/p>\n<p>In base all\u2019<strong>autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro<\/strong>, la disciplina legale delle pensioni si colloca su un piano diverso rispetto al rapporto di lavoro, con irrilevanza dell\u2019alternativit\u00e0 fra prestazioni. Comunque, \u00e8 il trattamento previdenziale ad essere indebito se, per effetto dell&#8217;ordine di reintegrazione, ne vengano meno le condizioni. La separazione e l\u2019autonomia fra previdenza e rapporto di lavoro dovrebbero indurre ad una grande attenzione. Impugnare un licenziamento davanti al giudice <strong>non pu\u00f2 essere condizionato da una rinuncia alla pensione<\/strong>, perch\u00e9 anche un differimento \u00e8 una rinunzia. <strong>Il diritto alla pensione non pu\u00f2 essere ostacolato<\/strong>.<\/p>\n<p>Copyright \u00a9 &#8211; Riproduzione riservata        <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Leggendo la \u201cmassima\u201d dell\u2019ordinanza n. 9284 dell\u20198 aprile 2025 della Cassazione Civile (Sez. lavoro) sembra che in via&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":272961,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,1537,90,89],"class_list":{"0":"post-272960","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-it","11":"tag-italia","12":"tag-italy"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115764764759743083","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/272960","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=272960"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/272960\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/272961"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=272960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=272960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=272960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}