{"id":273395,"date":"2025-12-23T01:19:15","date_gmt":"2025-12-23T01:19:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/273395\/"},"modified":"2025-12-23T01:19:15","modified_gmt":"2025-12-23T01:19:15","slug":"decreto-fiscale-di-dicembre-1-novita-per-imposte-dirette-e-indirette","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/273395\/","title":{"rendered":"Decreto fiscale di dicembre (1). Novit\u00e0 per imposte dirette e indirette"},"content":{"rendered":"<p>Il Dlgs n. 192\/2025 contiene diversi interventi su imposte sui redditi, fiscalit\u00e0 internazionale, registro e successioni. Ritocchi anche a Statuto dei diritti del contribuente e ai nuovi Testi unici<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"floating-img me-3 mb-3 imageDetailCustom\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/sogei_rullo notizie.png\" alt=\"\"\/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella Gazzetta Ufficiale di venerd\u00ec 19 dicembre \u00e8 stato pubblicato il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/12\/19\/25G00202\/SG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192<\/a>, che interviene a 360 gradi in ambito fiscale. Le novit\u00e0 riguardano, in primo luogo, il regime delle imposte dirette sui redditi (Irpef-Ires), in continuit\u00e0 con il procedimento di revisione attuato dal <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id={8BE74519-BFBF-4239-A4C6-476C1F6CEFD5}\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Dlgs n. 192\/2024<\/a> ed adottato in base alla Legge delega fiscale (<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id={44863B97-ADBE-4365-A434-D0F299F5DBC9}\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">legge n. 111\/2023<\/a>). Inoltre, rilevanti modifiche interessano la fiscalit\u00e0 internazionale, il sistema delle imposte indirette (successioni, donazioni, registro), lo Statuto dei diritti del contribuente, i testi unici delle sanzioni tributarie, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e della normativa su versamenti e riscossione.<\/p>\n<p>Percorriamo le aree di intervento in un approfondimento in due puntate. Nella prima esamineremo le principali novit\u00e0 in materia di Irpef, Ires e fiscalit\u00e0 internazionale.<\/p>\n<p><b>Tassazione dei redditi delle persone fisiche <\/b><br \/>Innanzitutto, il legislatore \u00e8 intervenuto in tema di Irpef con la sostituzione del comma 4-ter <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=0000000000000120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%2012\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">dell\u2019articolo 12 del Tuir<\/a>. ampliando, a partire dall\u2019anno di imposta 2025, la platea dei familiari destinatari di misure fiscali (coniuge, figli, affiliati, affidati, fratelli e sorelle conviventi, anzich\u00e9 solo i figli), ricomprendendo anche i soggetti a cui non spettano le detrazioni di imposta per carichi di famiglia (es. figli di et\u00e0 inferiore ai 21 anni) (<b>articolo 1<\/b>).<\/p>\n<p>Inoltre, con la modifica dell\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&amp;codiceOrdinamento=0000000000000510000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%2051\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">articolo 51<\/a>, comma 2, lettera i-bis), riguardo alla disciplina fiscale degli incentivi al posticipo del pensionamento, vengono ricompresi anche i lavoratori delle forme \u201cesclusive\u201d dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria. Conseguentemente sono escluse dalla tassazione come redditi da lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall&#8217;esercizio, da parte del lavoratore, della facolt\u00e0 di rinuncia all&#8217;accredito contributivo presso l&#8217;assicurazione generale obbligatoria per l&#8217;invalidit\u00e0, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti percepite a partire dall\u2019anno d\u2019imposta 2025 (<b>articolo 2<\/b>).<\/p>\n<p><b>Reddito d\u2019impresa <\/b><br \/>In materia di reddito d\u2019impresa, viene rafforzato il principio di derivazione dal risultato civilistico. A partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti passivi Ires si realizza un ulteriore avvicinamento tra i valori fiscali ed i valori contabili nella determinazione del reddito imponibile.<\/p>\n<p>Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata -che estende la validit\u00e0 ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Tuir, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princ\u00ecpi contabili- si rende applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, e non pi\u00f9 soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.<\/p>\n<p>Inoltre, \u00e8 stato esteso l&#8217;ambito di applicazione della disciplina prevista in caso di divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di cambiamento dei princ\u00ecpi contabili. Le disposizioni trovano ora applicazione anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princ\u00ecpi contabili, quindi, non pi\u00f9 solo alle operazioni realizzate tra soggetti che adottano princ\u00ecpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti (articoli 3 e 7).<\/p>\n<p>Per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1\u00b0 gennaio 2025, vengono fissate nuove regole per la rilevanza fiscale delle correzioni di errori non rilevanti, con semplificazione dei meccanismi ed estendendo la disciplina all&#8217;Irap.<\/p>\n<p>Infatti, per i soggetti che sottopongono il bilancio d&#8217;esercizio a revisione legale dei conti, al ricorrere di alcune specifiche condizioni assumono rilevanza fiscale ai fini Ires e Irap gli errori contabili non significativi.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificatamente, tali errori vengono presi in considerazione a condizione che la correzione sia stata effettuata:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"margin-right: 91px; margin-left: 7px; text-align: justify;\">entro la data di chiusura dell&#8217;esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;<\/li>\n<li style=\"margin-right: 91px; margin-left: 7px; text-align: justify;\">prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit\u00e0 amministrative di accertamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai soli fini Irap \u00e8 prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d&#8217;imposta in cui \u00e8 effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, non siano negativi, anche non tenendo conto dei gi\u00e0 menzionati elementi (articoli 4 e 7).<\/p>\n<p><b>Operazioni straordinarie<\/b><br \/>\u00c8 stata chiarita l\u2019interpretazione della disciplina per l\u2019accesso al regime del cosiddetto \u201crealizzo controllato\u201d (articolo 177, comma 2-ter, del Tuir) -che consiste in un particolare regime fiscale per il conferimento di quote o partecipazioni- nell\u2019ipotesi in cui l\u2019oggetto del conferimento sia una societ\u00e0 che rientra tra i soggetti indicati all\u2019articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), dello stesso Tuir.<\/p>\n<p>\u00e8 stato quindi definito, pi\u00f9 specificatamente, il criterio per il calcolo della prevalenza del valore contabile delle partecipazioni sopra soglia rispetto al totale del valore contabile delle partecipazioni oggetto di verifica, precisando meglio la nozione di valore contabile delle partecipazioni (articolo 5).<\/p>\n<p>In base agli articoli 6 e 7 del Dlgs 192\/2025, viene chiarito che la disciplina delle scissioni mediante scorporo si applica alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del \u00a0Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192, cio\u00e8 dal 31 dicembre 2024, ed in particolare anche al caso in cui la societ\u00e0 beneficiaria sia preesistente.<\/p>\n<p>Ricordiamo che le scissioni con scorporo hanno la particolarit\u00e0 che le azioni o le quote della societ\u00e0 beneficiaria sono attribuite alla stessa societ\u00e0 scissa (scorporo) e non ai soci di questa.<\/p>\n<p><b>Fiscalit\u00e0 internazionale<\/b><br \/>Con la modifica all\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id={E12E75F1-08F0-419E-B896-5435658FCB09}&amp;codiceOrdinamento=0000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%204\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">articolo 4<\/a> del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante disposizioni quadro in materia di misure fiscali compatibili con i princ\u00ecpi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, viene chiarito che le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilit\u00e0 con la disciplina in tema di aiuti di Stato, riconosciute ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, siano solo quelle che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre, il riferimento ai soli \u00abincentivi\u00bb viene sostituito con il pi\u00f9 generico riferimento alle \u201cmisure fiscali\u201d, al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalit\u00e0 diversa, come nel caso degli aiuti con finalit\u00e0 di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamit\u00e0 naturali (articolo 8).<\/p>\n<p>Sempre in tema di fiscalit\u00e0 con elementi di internazionalit\u00e0, con la modifica degli articoli 34, 51 e 54, del gi\u00e0 menzionato Dlgs n. 209\/2023, previsti in attuazione <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32022L2523\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">direttiva (UE) 2022\/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022<\/a>, si introducono, nell\u2019ambito della disciplina della global minimum tax:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"margin-right: 91px; margin-left: 7px; text-align: justify;\">una modifica al calcolo dell\u2019imposizione integrativa dovuta da ciascun Paese<\/li>\n<li style=\"margin-right: 91px; margin-left: 7px; text-align: justify;\">nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi<\/li>\n<li style=\"margin-right: 91px; margin-left: 7px; text-align: justify;\">novit\u00e0 in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite (articolo 9).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Convenzioni contro le doppie imposizioni<\/b><br \/>L\u2019articolo 10 \u00e8 dedicato alle ipotesi di sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni. Se un Paese estero sospende unilateralmente una convenzione contro le doppie imposizioni vigente in Italia, l\u2019applicazione delle medesime disposizioni viene sospesa, con pari decorrenza e durata, anche nell\u2019ordinamento italiano, e tale sospensione \u00e8 comunicata alla controparte per le vie diplomatiche e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<p>In tale periodo, si applicano le ritenute alla fonte previste dall\u2019ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni \u00e8 sospesa, e riguardo alla maggiore imposta dovuta per le ritenute alla fonte gi\u00e0 applicate con le minori aliquote convenzionali a partire dalla data sospensione estera, non si applicano sanzioni e interessi.<\/p>\n<p>Mentre, ai soggetti residenti in Italia, che abbiano subito le maggiori ritenute domestiche estere, viene riconosciuto un credito di imposta per le imposte pagate all\u2019estero nel limite della minore ritenuta convenzionale (articolo 10).<\/p>\n<p>Continua<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il Dlgs n. 192\/2025 contiene diversi interventi su imposte sui redditi, fiscalit\u00e0 internazionale, registro e successioni. 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