{"id":279449,"date":"2025-12-27T09:09:11","date_gmt":"2025-12-27T09:09:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/279449\/"},"modified":"2025-12-27T09:09:11","modified_gmt":"2025-12-27T09:09:11","slug":"spese-di-manutenzione-dei-beni-strumentali-come-funziona-la-detrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/279449\/","title":{"rendered":"Spese di manutenzione dei beni strumentali, come funziona la detrazione"},"content":{"rendered":"<p>Uno degli oneri a cui devono far fronte le imprese sono le <strong>spese di manutenzione dei beni strumentali<\/strong>: non sempre questi costi possono essere scaricati completamente nel corso dell\u2019anno di competenza. A fornire una serie di indicazioni precise e ben dettagliate su come debbano essere gestiti questi oneri ci ha pensato l\u2019articolo 102, comma 6 del Tuir, che ha fissato la deducibilit\u00e0 delle spese di manutenzione ordinaria al <strong>5% del valore complessivo<\/strong> dei beni ammortizzabili.<\/p>\n<p>Queste regole devono essere applicate alle <strong>societ\u00e0 di capitali<\/strong> (i soggetti Ires) e alle <strong>imprese<\/strong> <strong>individuali <\/strong>che devono versare l\u2019Irpef in regime d\u2019impresa. Non valgono per i professionisti, che, almeno a partire dal 2024, sono sottoposti a norme completamente diverse.\n<\/p>\n<p>La quota deducibile delle spese di manutenzione<\/p>\n<p>Le imprese hanno la possibilit\u00e0 di portare in deduzione dal <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/glossario\/reddito\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">reddito<\/a> imponibile le spese per la manutenzione dei beni strumentali nel limite del 5% del costo complessivo che hanno sostenuto per acquistare i beni, cos\u00ec come <strong>risulta dal registro<\/strong> dei beni ammortizzabili.<\/p>\n<p>Il plafond per determinare il limite di deducibilit\u00e0 viene determinato considerando il costo iniziale dei beni materiali ammortizzabili che risultano all\u2019inizio dell\u2019esercizio. In questo elenco:<\/p>\n<ul>\n<li>devono essere inclusi anche i beni di valore inferiore a 516,46 euro, purch\u00e9 iscritti nel registro;<\/li>\n<li>sono esclusi i beni per i quali l\u2019azienda ha provveduto a sottoscrivere un contratto di manutenzione per il quale \u00e8 stato concordato il pagamento di un canone periodico (questi costi sono deducibili senza limitazioni).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non \u00e8 necessario ragguagliare il costo dei beni acquistati o ceduti nel corso dell\u2019esercizio nel quale l\u2019operazione di acquisto o cessione \u00e8 stata effettuata.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il bene dovesse essere a <strong>deducibilit\u00e0 limitata<\/strong> il costo da prendere in considerazione \u00e8 quello rilevante ai fini degli ammortamenti.<\/p>\n<p>Proviamo a fare un esempio per comprendere meglio:<\/p>\n<blockquote>\n<p>per un\u2019automobile costata 20.000 euro, il cui limite fiscale \u00e8 pari a 18.076 deducibile al 20%, per il calcolo del plafond \u00e8 necessario prendere in considerazione 3.615 euro.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Per quanto riguarda i <strong>fabbricati<\/strong>, il costo da prendere in considerazione \u00e8 quello al netto delle aree nelle quali gli stessi sono stati realizzati.<\/p>\n<p>Quando i beni sono stati <strong>rivalutati<\/strong>, \u00e8 necessario prendere in considerazione il valore rivalutato.<\/p>\n<p>Eventuali beni non strumentali o non ammortizzabili devono essere esclusi. L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9\/826\/1980, ha precisato che le eccedenze deducibili negli esercizi successivi devono essere gestite autonomamente rispetto agli stessi beni e alla loro eventuale cessione.<\/p>\n<p>Cosa non deve essere preso in considerazione<\/p>\n<p>Per calcolare il plafond delle spese di manutenzione deducibili non devono essere presi in considerazione:<\/p>\n<ul>\n<li>acquisti o dismissioni effettuati nel corso dell\u2019anno;<\/li>\n<li>nel valore complessivo dei beni immobili, il valore fiscale del terreno;<\/li>\n<li>i beni che sono stati concessi in affitto a un terzo soggetto, nel caso in cui il contratto di locazione dovesse prevedere che le spese di manutenzione siano a carico del conduttore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Riuscire a gestire in modo corretto il meccanismo del plafond permette di pianificare in modo efficiente, dal punto di vista fiscale, gli interventi di manutenzione che si rendono necessari nel corso del tempo.<\/p>\n<p>In questo modo possono essere concentrate le spese straordinarie nel corso degli anni in cui \u00e8 presente una maggiore <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/glossario\/capienza-fiscale\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">capienza fiscale<\/a>, andando a massimizzare la deduzione immediata, senza dover riportare delle eccedenze nel corso degli anni successivi.<\/p>\n<p>Esempio pratico di deduzione con spese di 10mila euro<\/p>\n<p>Vediamo come funziona pragmaticamente la deduzione: un\u2019azienda ha sostenuto delle spese di manutenzione per un importo pari a <strong>10.000 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>Al 1\u00b0 gennaio del periodo d\u2019imposta, la stessa ha in carico dei beni materiali ammortizzabili per un valore complessivo pari a 90.000 euro.<\/p>\n<p>Stando a quanto \u00e8 stato stabilito dall\u2019articolo 102, comma 6 del Tuir, il limite deducibile massimo risulta essere pari dunque a 4.500 euro.Fino a un importo pari a 4.500 euro le spese di manutenzione possono essere portate in deduzione nel corso dello stesso esercizio.<\/p>\n<p>L\u2019eccedenza costituisce una variazione temporanea in aumento ai fini fiscali, che molto pragmaticamente determina delle <strong>imposte anticipate<\/strong>, che verranno <strong>riassorbite nel corso dei seguenti 5 anni<\/strong>.<\/p>\n<p>Se l\u2019azienda avesse sostenuto spese di manutenzione per 6.000 euro:<\/p>\n<ul>\n<li>4.500 li porterebbe in deduzione immediatamente;<\/li>\n<li>i rimanenti 1.500 costituirebbero un credito da utilizzare l\u2019anno successivo come imposte anticipate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come si compila il Modello Redditi<\/p>\n<p>Da un punto di vista strettamente operativo, l\u2019azienda deve gestire correttamente il Modello Redditi, nel quale dovr\u00e0 indicare:<\/p>\n<ul>\n<li>la <strong>ripresa fiscale in aumento<\/strong> nel rigo RF24 \u2013 stiamo parlando delle quote eccedenti rispetto al costo deducibile nel corso dell\u2019anno e la cui deduzione \u00e8 stata rimandata in quote costanti nel corso dei cinque anni successivi;<\/li>\n<li>la <strong>ripresa fiscale in diminuzione<\/strong> nel rigo RF44 \u2013 dove vengono indicate le quote eccedenti nel momento in cui sono tornate ad essere deducibili.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come si devono muovere i professionisti<\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7B8BE74519-BFBF-4239-A4C6-476C1F6CEFD5%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">Dlgs n. 192\/2024<\/a> ha introdotto una netta separazione tra i <strong>professionisti<\/strong> e le <strong>imprese<\/strong> per quanto riguarda le spese di manutenzione degli immobili.<\/p>\n<p>A differenza di quanto previsto per le aziende i professionisti possono portare completamente in deduzione le <strong>spese di manutenzione ordinaria degli immobili<\/strong> seguendo il criterio di cassa.<\/p>\n<p>In altre parole possono scaricare i costi nel momento in cui li hanno sostenuti, senza il vincolo del plafond del 5%.<\/p>\n<p>Siamo di fronte a un\u2019importante semplificazione della quale pu\u00f2 beneficiare chi esercita una professione, che non \u00e8 pi\u00f9 tenuto a calcolare la base dei beni ammortizzabile e gestire di conseguenza le varie eccedenze.<\/p>\n<p>Tale gestione permette di portare in deduzione i costi sostenuti in tempi molto rapidi, senza particolari problemi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Uno degli oneri a cui devono far fronte le imprese sono le spese di manutenzione dei beni strumentali:&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":279450,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,15803,177,180,35534,16,34416,1537,90,89,39257],"class_list":{"0":"post-279449","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-bonus-fiscali","10":"tag-business","11":"tag-dichiarazione-dei-redditi","12":"tag-dichiarazioni-e-adempimenti","13":"tag-fisco-e-tasse","14":"tag-irpef","15":"tag-it","16":"tag-italia","17":"tag-italy","18":"tag-sgravi-fiscali"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115790752296512562","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/279449","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=279449"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/279449\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/279450"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=279449"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=279449"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=279449"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}