{"id":282432,"date":"2025-12-30T00:11:11","date_gmt":"2025-12-30T00:11:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/282432\/"},"modified":"2025-12-30T00:11:11","modified_gmt":"2025-12-30T00:11:11","slug":"legge-non-illegittima-interamente-ma-viola-competenze-statali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/282432\/","title":{"rendered":"Legge non illegittima interamente, ma viola competenze statali"},"content":{"rendered":"<p>C\u2019\u00e8 un muro di competenze \u2013 forse non invalicabile \u2013 che ha portato la <strong>Corte costituzionale<\/strong> ad accogliere solo parzialmente il ricorso del governo contro la legge della Toscana sul fine vita, formulata seguendo le indicazioni della storica sentenza la sentenza Dj Fabo\/Cappato <a href=\"https:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2025\/03\/14\/fine-vita-toscana-collegio-garanzia-ricoso-legge-nessuna-violazione-statuto\/7913671\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">e approvata lo scorso marzo.<\/a> La disciplina del suicidio assistito incide su diritti personali, come il diritto alla vita e all\u2019integrit\u00e0 fisica e le Regioni non possono introdurre o modificare i requisiti sostanziali che rendono non punibile l\u2019aiuto al suicidio (scriminante penale), poich\u00e9 tale compito spetta solo alla legge statale per garantire<strong> uniformit\u00e0 di trattamento su tutto il territorio nazionale. <\/strong><\/p>\n<p>Allo stesso tempo per\u00f2 le Regioni, per\u00f2, hanno competenza concorrente in materia di \u201ctutela della salute\u201d. Questo permette loro di<strong> dettare norme di dettaglio e organizzative<\/strong> per rendere operativo quanto gi\u00e0 stabilito dalla <strong>giurisprudenza costituzionale,<\/strong> assicurando tempi certi e procedure uniformi all\u2019interno delle proprie aziende sanitarie. I giudici hanno quindi stabilito che la norma, promulgata dal presidente toscano Eugenio Gianni, non \u00e8 \u201cinteramente illegittima\u201d anche se in alcuni parti viola le competenze dello Stato.<\/p>\n<p>Questo perch\u00e9 \u201ccontrariamente a quanto sostenuto nel ricorso statale, l\u2019esercizio di tale competenza da parte del legislatore regionale \u2013 si legge nella sentenza \u2013 non pu\u00f2 ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto, <strong>nonostante i numerosi inviti formulati da questa Corte<\/strong>, all\u2019approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell\u2019intero territorio nazionale, l\u2019accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio\u201d. Nel paese in cui aumentano le richieste si suicidio assistito, ma le norme sono ancora ferme, le persone affette da malattie da cui non si guarisce e sottoposti alla perdita di autonomia, potrebbero intravedere uno spiraglio e forse cominciare ad abbandonare il ricorso alle aule di Tribunale.<\/p>\n<p>                <a href=\"https:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2025\/12\/29\/fine-vita-toscana-consulta-governo-news\/8240783\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><br \/>\n                    Consulta sul fine vita, Giani esulta: \u201cCi legittima a legiferare\u201d. Associazione Coscioni: \u201cSmentito il governo\u201d<br \/>\n                <\/a><br \/>\n                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/giani-1200-330x173.jpg\" alt=\"Consulta sul fine vita, Giani esulta: \u201cCi legittima a legiferare\u201d. Associazione Coscioni: \u201cSmentito il governo\u201d\" width=\"330\" height=\"173\"\/><\/p>\n<p>            <a class=\"ifq-wrapper-custom-correlato__link\" href=\"https:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2025\/12\/29\/fine-vita-toscana-consulta-governo-news\/8240783\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><br \/>\n                Leggi articolo<\/p>\n<p>            <\/a><\/p>\n<p>Le competenze della Regione<\/p>\n<p>La Corte ha ritenuto che, nel suo complesso, la <strong>legge regionale<\/strong> sia <strong>riconducibile<\/strong> \u201call\u2019esercizio della <strong>potest\u00e0 legislativa<\/strong> concorrente in materia di tutela della salute\u201d e persegua la <strong>finalit\u00e0<\/strong> di \u201cdettare <strong>norme<\/strong> a <strong>carattere<\/strong> meramente <strong>organizzativo<\/strong> e <strong>procedurale<\/strong>, al fine di disciplinare in modo uniforme l\u2019assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che \u2013 trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza 242 del 2019 \u2013 la sentenza Dj Fabo\/Cappato \u2013 cos\u00ec come ulteriormente precisate nella sentenza 135 del 2024 chiedano di essere aiutate a morire\u201d.<\/p>\n<p>La <strong>legge regionale<\/strong> della <strong>Toscana<\/strong> del 2025 mirava a colmare un vuoto attraverso l\u2019istituzione di commissioni multidisciplinari nelle aziende sanitarie, la definizione di una procedura per la presentazione e la valutazione delle richieste di accesso al<strong> suicidio medicalmente assistito<\/strong>, l\u2019indicazione di termini per le verifiche e la possibilit\u00e0 di garantire l\u2019assistenza sanitaria necessaria, anche <strong>attraverso risorse regionali<\/strong> aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Quindi le Regioni possono legiferare, ma solo entro un perimetro che riguarda l\u2019organizzazione dei servizi sanitari.<\/p>\n<p>La Consulta quindi specifica che per le Regioni \u00e8 possibile dettare norme organizzative e procedurali, stabilendo come le aziende sanitarie locali debbano gestire le richieste di suicidio assistito, garantendo tempi certi e modalit\u00e0 uniformi sul territorio regionale. Possono le Regioni istituire organi tecnici perch\u00e9 \u00e8 legittimo creare commissioni multidisciplinari incaricate di verificare se il paziente possiede i requisiti stabiliti dalla stessa Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>Possono legiferare anche senza una legge statale specifica, in quanto non devono necessariamente<strong> attendere un intervento del Parlamento<\/strong> se i principi fondamentali possono essere tratti dal complesso delle leggi statali gi\u00e0 in vigore (come le norme sul <strong>consenso informato<\/strong> o sulle <strong>cure palliative<\/strong>). Infine possono utilizzare risorse proprie: una Regione pu\u00f2 decidere di <strong>finanziare prestazioni aggiuntive con il proprio bilancio<\/strong> (non quello sanitario ordinario), purch\u00e9 non pretenda di ridefinire i livelli essenziali. Ed \u00e8 in questo senso che arriva la soddisfazione del presidente della Toscana che all\u2019Ansa dichiara che la \u201cConsulta ci legittima a legiferare\u201d.<\/p>\n<p>Quello che non possono fare le Regioni<\/p>\n<p>La Corte ha per\u00f2 dichiarato <strong>incostituzionali diverse<\/strong> <strong>disposizioni<\/strong>, limitatamente a <strong>specifici articoli<\/strong>, commi o periodi, ritenuti <strong>oltre le competenze regionali<\/strong>. Nello specifico si parla di articoli che attribuivano alla Regione e alle commissioni sanitarie <strong>poteri<\/strong> di <strong>regolazione troppo ampi<\/strong> dell\u2019intera procedura. La Consulta ha censurato le norme che consentivano <strong>deleghe<\/strong> in <strong>passaggi decisivi<\/strong> e che concentravano in capo agli organi regionali un controllo complessivo sull\u2019accesso e sull\u2019esecuzione.<\/p>\n<p>La Corte ha chiarito che le Regioni non possono \u201csostituirsi\u201d allo Stato in ambiti di competenza esclusiva. Non possono \u201cnovare\u201d la fonte ovvero non possono<strong> riprodurre in una legge regionale i requisiti di non punibilit\u00e0 stabiliti dalla Corte<\/strong> (sentenza 242\/2019), perch\u00e9 ci\u00f2 significherebbe <strong>\u201ccristallizzare<\/strong>\u201d o \u201c<strong>impossessarsi<\/strong>\u201d di una materia (ordinamento civile e penale) che spetta solo allo Stato. Non possono definire i Lea: spetta esclusivamente allo Stato stabilire quali prestazioni sanitarie debbano essere garantite uniformemente in tutto il Paese. Una Regione on pu\u00f2 definire autonomamente cosa sia un \u201clivello superiore\u201d ai Lea.<\/p>\n<p>Ma soprattutto le Regioni non possono modificare la natura dei diritti. Ad esempio, non possono permettere che l\u2019istanza di fine vita sia presentata da un \u201cdelegato\u201d, poich\u00e9 per la legge statale la volont\u00e0 deve essere espressa personalmente. Non possono imporre termini eccessivamente rigidi: la Corte ha dichiarato illegittimi i termini temporali (esempio \u201c20 giorni\u201d) troppo stringenti che impedirebbero ai medici di svolgere gli accertamenti clinici necessari con la dovuta accuratezza. La Regione pu\u00f2 agire <strong>come un braccio operativo che organizza la macchina sanitaria<\/strong> per garantire un diritto gi\u00e0 riconosciuto, ma non pu\u00f2 agire come l\u2019architetto dei diritti, ruolo che rimane riservato esclusivamente alla legge nazionale per evitare che i cittadini ricevano trattamenti diversi a seconda di dove risiedono<\/p>\n<p>Il paradosso<\/p>\n<p>\u00c8 stato dichiarato incostituzionale anche <strong>l\u2019articolo 7<\/strong>, comma 1, che, disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le aziende unit\u00e0 sanitarie locali ad assicurare il <strong>supporto tecnico<\/strong> e <strong>farmacologico<\/strong> oltre all\u2019assistenza sanitaria per la preparazione <strong>all\u2019autosomministrazione<\/strong> del <strong>farmaco<\/strong> autorizzato. La Corte ha ritenuto che la disposizione regionale viola la <strong>competenza concorrente<\/strong> in materia di tutela della salute, in quanto \u201cnon si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima \u201cdeterminazione\u201d degli stessi da parte della legislazione regionale\u201d. Un verdetto che sembra cozzare con la decisione del Tribunale di Firenze per \u201cLibera\u201d che ha ottenuto, dopo una lunga battaglia legale, <a href=\"https:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2025\/11\/21\/la-mia-sofferenza-ha-superato-ogni-limite-umano-il-giudice-ordina-al-cnr-il-dispositivo-per-permettere-a-libera-di-morire\/8203470\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">che venisse ordinato al Cnr la creazione di un dispositivo per permetterle di azionare la somministrazione dei farmaci con gli occhi. <\/a><\/p>\n<p>La <strong>dichiarazione<\/strong> di <strong>incostituzionalit\u00e0<\/strong> ha anche riguardato i commi 2, primo periodo, e 3, dello stesso articolo 7. Il primo in quanto \u201cfacendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell\u2019assetto costituzionale delle competenze, la categoria dei \u2018livelli essenziali di assistenza\u2019\u201d, <strong>interferendo<\/strong> quindi su definizioni riservate al <strong>legislatore statale<\/strong>. Il secondo laddove prevede che la \u201cpersona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito pu\u00f2 decidere in ogni momento di sospendere o annullare l\u2019erogazione del trattamento\u201d. In caso di <strong>suicidio<\/strong> <strong>medicalmente assistito<\/strong>, infatti, \u201cnon vi \u00e8 propriamente alcuna \u2018erogazione\u2019 di un trattamento che possa essere <strong>sospeso<\/strong> o <strong>annullato<\/strong> (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell\u2019ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un\u2019assistenza dei sanitari a una persona che dovr\u00e0 compiere da s\u00e9 la <strong>condotta finale<\/strong> che direttamente causa la propria morte\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"C\u2019\u00e8 un muro di competenze \u2013 forse non invalicabile \u2013 che ha portato la Corte costituzionale ad accogliere&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":282433,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[14,93,94,1537,90,89,7,15,11,84,91,12,85,92],"class_list":{"0":"post-282432","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-italia","8":"tag-cronaca","9":"tag-cronaca-italiana","10":"tag-cronacaitaliana","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-news","15":"tag-notizie","16":"tag-ultime-notizie","17":"tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","18":"tag-ultime-notizie-italia","19":"tag-ultimenotizie","20":"tag-ultimenotizieenewsdioggi","21":"tag-ultimenotizieitalia"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115805623686216307","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/282432","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=282432"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/282432\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/282433"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=282432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=282432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=282432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}