{"id":283933,"date":"2025-12-30T22:39:09","date_gmt":"2025-12-30T22:39:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/283933\/"},"modified":"2025-12-30T22:39:09","modified_gmt":"2025-12-30T22:39:09","slug":"gli-appuntamenti-con-il-fisco-di-gennaio-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/283933\/","title":{"rendered":"gli appuntamenti con il Fisco di gennaio 2026"},"content":{"rendered":"<p>\n                                Scadenze fiscali di gennaio 2026: il calendario di adempimenti e versamenti del primo mese del nuovo anno, dal ravvedimento speciale all&#8217;esonero canone RAI\n                            <\/p>\n<p><strong>Anno nuovo, nuove scadenze fiscali<\/strong>: il mese di <strong>gennaio 2026<\/strong> segna la ripartenza del calendario degli adempimenti, con alcune importanti <strong>novit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Agli appuntamenti che si ripetono di anno in anno, come la scadenza dei <strong>contributi dei lavoratori domestici<\/strong> e la domanda di <strong>esenzione dal canone RAI<\/strong>, si affianca il debutto del <strong>ravvedimento speciale<\/strong>: chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025\/2026 potr\u00e0 aderire alla sanatoria versando le somme dovute dal 1\u00b0 gennaio al 15 marzo.<\/p>\n<p>Il 31 gennaio \u00e8 inoltre in programma la scadenza per l\u2019<strong>invio delle spese sanitarie 2025<\/strong>, con una mini proroga automatica cadendo di sabato. Non mancano poi i consueti adempimenti periodici, dal versamento delle ritenute IRPEF al pagamento di IVA e contributi.<\/p>\n<p>Le scadenze fiscali di gennaio 2026<\/p>\n<tr class=\"row_first\"> Scadenza  Adempimento <\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id4685_c0\">1\u00b0 gennaio 2026<\/td>\n<td headers=\"id4685_c1\">Adesione ravvedimento speciale<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id4685_c0\">10 gennaio 2026<\/td>\n<td headers=\"id4685_c1\">Contributi colf e badanti<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id4685_c0\">16 gennaio 2026<\/td>\n<td headers=\"id4685_c1\">Adempimenti periodici IRPEF, IVA e contributi INPS<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id4685_c0\">26 gennaio 2026<\/td>\n<td headers=\"id4685_c1\">Invio elenchi Intrastat<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id4685_c0\">29 gennaio 2026<\/td>\n<td headers=\"id4685_c1\">Dichiarazione dei redditi tardiva<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id4685_c0\">31 gennaio 2026<\/td>\n<td headers=\"id4685_c1\">Invio dati spese sanitarie 2025<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id4685_c0\">31 gennaio 2026<\/td>\n<td headers=\"id4685_c1\">Domanda di esonero canone RAI<\/td>\n<\/tr>\n<p>* Le scadenze del 31 gennaio sono rinviate a luned\u00ec 2 febbraio<\/p>\n<p>Ravvedimento speciale, dal 1\u00b0 gennaio 2026 si apre il canale per il pagamento<\/p>\n<p>Non una vera e propria scadenza ma l\u2019apertura dello sportello per il versamento, e quindi per l\u2019adesione: il mese di gennaio segna l\u2019avvio del <strong>ravvedimento speciale<\/strong>.<\/p>\n<p>Chi ha aderito al <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/concordato-preventivo-biennale-come-funziona-requisiti-vantaggi\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">concordato preventivo biennale 2025\/2026<\/a> pu\u00f2 applicare il ravvedimento agevolato sugli anni dal 2019 al 2023, effettuando il pagamento delle somme dovute dal 1\u00b0 gennaio al 15 marzo 2026, con possibilit\u00e0 di optare per la rateizzazione in 10 quote.<\/p>\n<p>Si ricorda che il ravvedimento permette di regolarizzare le violazioni commesse in una o pi\u00f9 delle annualit\u00e0 interessate, applicando una <strong>flat tax dal 10 al 15 per cento<\/strong> sulla base del punteggio ISA conseguito nei diversi periodi d\u2019imposta.<\/p>\n<p>L\u2019importo ammesso alla procedura di regolarizzazione \u00e8 calcolato sulla base della differenza tra il reddito gi\u00e0 dichiarato nelle singole annualit\u00e0 e il valore dello stesso aumentato secondo sei scaglioni:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;<\/li>\n<li> 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;<\/li>\n<li> 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;<\/li>\n<li> 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;<\/li>\n<li> 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;<\/li>\n<li> 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel <strong>modello F24<\/strong> che attesta il versamento della prima o unica rata dovuta, nel campo \u201cAnno di riferimento\u201d bisogner\u00e0 indicare una delle annualit\u00e0 cui si riferisce il versamento, cos\u00ec come il numero complessivo delle rate.<\/p>\n<p>Questi i codici tributo istituiti dall\u2019Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72 del 18 dicembre 2025.<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> \u201c4089\u201d denominato \u201cRavvedimento anni pregressi di cui all\u2019articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 &#8211; Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali &#8211; Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB\u201d;<\/li>\n<li> \u201c4090\u201d denominato \u201cRavvedimento anni pregressi di cui all\u2019articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 &#8211; Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali &#8211; Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB\u201d;<\/li>\n<li> \u201c4091\u201d denominato \u201cRavvedimento anni pregressi di cui all\u2019articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 &#8211; Imposta sostitutiva dell\u2019IRAP &#8211; Soggetti che hanno aderito al CPB\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per le <strong>societ\u00e0 e associazioni<\/strong> di cui all\u2019articolo 5 ovvero le societ\u00e0 di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l\u2019opzione pu\u00f2 essere esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> dell\u2019imposta sostitutiva dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive da parte della societ\u00e0 o associazione;<\/li>\n<li> delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della societ\u00e0 o associazione, ai sensi dell\u2019articolo 12-ter, comma 11 del decreto-legge.<\/li>\n<\/ul>\n<p>    Scadenza il 10 gennaio per i contributi colf e badanti del quarto trimestre 2025<\/p>\n<p>Agli adempimenti caratterizzanti si affiancano quelli previsti di anno in anno: nel <strong>calendario nel mese di gennaio<\/strong> torna la scadenza per il pagamento dei <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/contributi-INPS-colf-badanti-2025-lavoratori-domestici\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">contributi di colf e badanti<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019appuntamento \u00e8 fissato al 10 gennaio 2026 e interessa i <strong>datori di lavoro domestico<\/strong>, tenuti a versare la <strong>quarta rata dei contributi INPS 2025 (mesi di ottobre, novembre e dicembre)<\/strong>.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 possibile pagare in quattro diverse modalit\u00e0:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>online<\/strong> tramite il Portale dei Pagamenti, utilizzando la modalit\u00e0 \u201cPagamento immediato PagoPA\u201d con carta di credito o debito, con prepagata o con addebito in conto;<\/li>\n<li> attraverso i soggetti che aderiscono al <strong>circuito Reti Amiche<\/strong> (collegandosi al <a href=\"https:\/\/www.tabaccai.it\/\" class=\"spip_out\" rel=\"external nofollow noopener\" target=\"_blank\">sito \u201creti amiche\u201d<\/a> \u00e8 possibile trovare una ricevitoria\/tabaccheria, pi\u00f9 vicina alla propria residenza, che ha aderito al servizio);<\/li>\n<li> mediante l\u2019avviso di <strong>pagamento PagoPA<\/strong>, stampabile dal Portale dei pagamenti, che contiene l\u2019importo da corrispondere;<\/li>\n<li> tramite l\u2019<a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/colf-badanti-scadenza-contributi-INPS-pagamento-APP-IO\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">app IO.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS in scadenza il 16 gennaio 2026<\/p>\n<p>Sempre in tema di adempimenti ricorrenti, il 16 gennaio 2026 torna puntuale in calendario la scadenza per i versamenti di <strong>IVA, ritenute IRPEF e contributi INPS<\/strong> a carico dei sostituti d\u2019imposta.<\/p>\n<p>In particolare, bisogner\u00e0 versare:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> in materia di IRPEF, le ritenute alla fonte operate dai sostituti d\u2019imposta a titolo di acconto su redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2025 e delle addizionali comunali e regionali. Lo stesso adempimento interessa anche il pagamento delle ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza corrisposti nel mese precedente;<\/li>\n<li> i datori di lavoro devono inoltre provvedere al versamento dei contributi <strong>INPS<\/strong>;<\/li>\n<li> I contribuenti con obbligo di liquidazione mensile dell\u2019<strong>IVA<\/strong> devono inoltre provvedere al pagamento dell\u2019imposta sul valore aggiunto di competenza del mese di dicembre 2025.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le procedure per il versamento restano le stesse:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> per il pagamento dell\u2019IRPEF si potr\u00e0 utilizzare il <strong>modello F24<\/strong>, indicando il <strong>codice tributo 1040,<\/strong> con periodo di competenza 12\/2025;<\/li>\n<li> per il versamento dei <strong>contributi INPS<\/strong> potr\u00e0 essere utilizzato lo stesso modello;<\/li>\n<li> per l\u2019IVA si dovr\u00e0 invece utilizzare un diverso modello F24, indicando 6012 come codice tributo da inserire nella sezione \u201cErario\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Scadenza il 26 gennaio per gli elenchi INTRASTAT<\/p>\n<p>Doppio appuntamento con gli <strong>elenchi INTRASTAT<\/strong> il 26 gennaio.<\/p>\n<p>L\u2019adempimento riguarda sia gli <strong>operatori intracomunitari<\/strong> con obbligo mensile, sia quelli con obbligo trimestrale, con operazioni di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.<\/p>\n<p>Entro il 26 gennaio devono essere inviati per via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel periodo precedente nei confronti di <strong>soggetti UE.<\/strong><\/p>\n<p>A seconda della tipologia di contribuente cambia il periodo di riferimento delle operazioni:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>dicembre 2025<\/strong>, nel caso di operatori intracomunitari con obbligo mensile;<\/li>\n<li> i mesi di <strong>ottobre, novembre e dicembre 2025<\/strong>, per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Scadenza il 29 gennaio 2026 per la dichiarazione dei redditi tardiva<\/p>\n<p>Lo scorso 31 ottobre \u00e8 scaduto il termine per l\u2019invio della <strong>dichiarazione dei redditi 2025<\/strong> (periodo d\u2019imposta 2024).<\/p>\n<p>Per i contribuenti che ancora non avessero provveduto, \u00e8 possibile ravvedersi e inviare la <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/Sanzioni-dichiarazione-dei-redditi-tardiva\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">dichiarazione tardiva<\/a> entro il prossimo <strong>29 gennaio 2026<\/strong>, ovvero entro i 90 giorni a partire proprio dallo scorso 31 ottobre, considerandola quindi non omessa (la dichiarazione si considerer\u00e0 omessa in caso di invio oltre i 90 giorni successivi alla scadenza).<\/p>\n<p>Bisogna, prima di tutto, specificare che alla sanzione prevista nel caso di invio tardivo della dichiarazione dei redditi si applicano le norme del <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/ravvedimento-operoso-cos-e-calcolo-sanzioni-interessi\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ravvedimento operoso<\/a>: la <strong>sanzione base di 250 euro \u00e8 ridotta ad 1\/10<\/strong> del minimo.<\/p>\n<p>In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro. Ove, invece, emergano imposte dovute, \u00e8 necessario ravvedere anche i versamenti non effettuati.<\/p>\n<p>Spese sanitarie, il 31 gennaio 2026 scade l\u2019invio dei dati 2025. Mini proroga al 2 febbraio<\/p>\n<p>Il 31 gennaio 2026 \u00e8 in scadenza l\u2019invio dei dati delle <strong>spese sanitarie sostenute nel 2025<\/strong>, primo passaggio che inaugura la stagione della precompilata.<\/p>\n<p>Le farmacie e le parafarmacie, ma anche le strutture sanitarie accreditate al Sistema Sanitario Nazionale, le strutture appartenenti alla Sanit\u00e0 militare, i medici chirurghi e la platea di professioniste e professionisti sanitari, sempre pi\u00f9 ampia, inviano le spese sanitarie al sistema TS per permettere all\u2019Agenzia delle Entrate l\u2019elaborazione della dichiarazione dei redditi in versione \u201cpronta all\u2019uso\u201d.<\/p>\n<p>Il decreto legislativo n. 81 del 2025 ha superato anche la pianificazione semestrale, prevedendo una <strong>scadenza annuale<\/strong> e affidando al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze il compito di stabilire la data da rispettare ogni anno.<\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/sistema-ts-spese-sanitarie-2025-scadenza-invio-dati\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">decreto MEF del 29 ottobre<\/a> ha quindi fissato al 31 gennaio il termine di trasmissione, ma \u00e8 bene specificare che per quest\u2019anno \u00e8 prevista una proroga automatica: considerando che la scadenza ordinaria cade di sabato, <strong>ci sar\u00e0 tempo fino al 2 febbraio<\/strong> per la trasmissione.<\/p>\n<p>Resta la scadenza 16 marzo, invece, per chi deve inviare le spese veterinarie.<\/p>\n<p>In scadenza il 31 gennaio la domanda di esonero canone RAI 2026<\/p>\n<p>Ultimo appuntamento da annotare \u00e8 quello relativo alla <strong>domanda di esonero dal pagamento del canone RAI 2026<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019adempimento interessa i contribuenti a cui \u00e8 attribuita l\u2019<strong>utenza elettrica<\/strong> ad uso domestico residenziale, che non possiedono una <strong>TV<\/strong> in nessuna delle abitazioni in cui i soggetti hanno un\u2019utenza intestata.<\/p>\n<p>Chi non ha televisioni in casa pu\u00f2 fare richiesta di esonero dal <strong>pagamento del canone RAI<\/strong>, inviando l\u2019apposito modulo all\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Nello specifico deve essere inoltrato il <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/Esenzione-Canone-RAI-modulo-domanda\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">modello di non detenzione di apparecchio televisivo<\/a>, che deve essere compilato nel quadro A.<\/p>\n<p>Il termine della fine del mese di gennaio riguarda l\u2019esonero annuale, per l\u2019esonero del 2\u00b0 semestre si pu\u00f2 fare <strong>domanda entro il 30 giugno<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Scadenze fiscali di gennaio 2026: il calendario di adempimenti e versamenti del primo mese del nuovo anno, dal&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":283934,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,17,177,12111,180,7710,1537,90,89,179,167140],"class_list":{"0":"post-283933","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-agenzia-delle-entrate","10":"tag-business","11":"tag-busta-paga","12":"tag-dichiarazione-dei-redditi","13":"tag-inps","14":"tag-it","15":"tag-italia","16":"tag-italy","17":"tag-pubblico","18":"tag-ravvedimento-speciale"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115810924171231958","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/283933","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=283933"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/283933\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/283934"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=283933"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=283933"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=283933"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}