{"id":287092,"date":"2026-01-02T02:27:16","date_gmt":"2026-01-02T02:27:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/287092\/"},"modified":"2026-01-02T02:27:16","modified_gmt":"2026-01-02T02:27:16","slug":"accertamenti-fiscali-e-accesso-ai-locali-delle-attivita-la-posizione-della-cedu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/287092\/","title":{"rendered":"Accertamenti fiscali e accesso ai locali delle attivit\u00e0: la posizione della CEDU"},"content":{"rendered":"<p>\n                                La Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (CEDU) torna sulla normativa italiana che riguarda l&#8217;accesso e le ispezioni a locali commerciali o professionali per accertamento fiscale\n                            <\/p>\n<p>La Corte Europea per i diritti dell\u2019uomo, con la sentenza Agrisud dell\u201911 dicembre 2025, \u00e8 tornata a pronunciarsi sul tema della legittimit\u00e0 di <strong>accessi e ispezioni<\/strong> a <strong>locali commerciali e locali adibiti ad attivit\u00e0 professionali<\/strong> ai fini dell\u2019<strong>accertamento fiscale<\/strong>, riprendendo il \u201cfilone\u201d (vedi il recente caso Italgomme) della violazione dell\u2019articolo 8 della Convenzione.<\/p>\n<p>La Corte Europea si era infatti gi\u00e0 pronunciata sul tema con sentenza del 6 febbraio 2025, ritenendo la legislazione tributaria italiana inidonea a delimitare la <strong>discrezionalit\u00e0 dell\u2019Amministrazione finanziaria<\/strong> in caso di accesso presso le sedi di imprese e professionisti, \u201csuggerendo\u201d di estendere le garanzie previste per l\u2019<strong>accesso al domicilio<\/strong> anche alle sedi di esercizio di tali attivit\u00e0 e ritenendo la vigente disciplina nazionale in contrasto con l\u2019art.8 Cedu, con specifico riferimento alle disposizioni che autorizzano gli ufficiali e gli agenti della Guardia di Finanza e i funzionari dell\u2019<strong>Agenzia dell\u2019Entrate<\/strong> ad accedere \u201cin qualsiasi momento\u201d ai locali adibiti ad attivit\u00e0 commerciali e industriali al fine di effettuare verifiche ed indagini al loro interno.<\/p>\n<p>Accertamenti fiscali e accesso ai locali delle attivit\u00e0: la normativa italiana sotto la lente<\/p>\n<p>La Corte, richiamando proprio i principi generali espressi nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri (citata sopra) in materia di <strong>accesso, ispezioni e perquisizioni<\/strong>, nonch\u00e9 di modalit\u00e0 di copia e sequestro di <strong>documenti, scritture contabili, libri sociali, fatture ed altri documenti obbligatori<\/strong> presso le persone giuridiche ai fini dell\u2019<strong>accertamento fiscale<\/strong>, ricorda che in quell\u2019occasione aveva gi\u00e0 chiarito che le misure contestate, pur non essendo equivalenti ad un\u2019operazione di perquisizione, costituivano comunque un\u2019ingerenza nel diritto al rispetto del \u201cdomicilio\u201d e della \u201ccorrispondenza\u201d, lasciando il quadro giuridico italiano alle autorit\u00e0 nazionali una (troppo)<strong> ampia discrezionalit\u00e0<\/strong> sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure contestate e sia per quanto riguarda la portata di tali misure, non fornendo sufficienti garanzie procedurali, n\u00e9 garantendo alle societ\u00e0 il \u200b\u200blivello minimo di protezione a cui avrebbero diritto ai sensi della Convenzione.<\/p>\n<p>Rileva quindi la Corte che sebbene tutte le <strong><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/accessi-ispezioni-verifiche-in-studio-professionista\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ispezioni<\/a><\/strong> oggetto anche dei ricorsi in esame (ad eccezione di una) fossero state effettuate dopo l\u2019emanazione della Circolare n. 4\/E dell\u2019Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2021, che forniva alcune <strong>linee guida operative e criteri di selezione<\/strong> attinenti alle fattispecie in esame, era stato a tal proposito gi\u00e0 chiarito che le stesse linee guida, non vincolanti, non potevano essere considerate sufficienti a delimitare l\u2019ambito del potere discrezionale delle medesime autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Dai fatti esposti emergeva inoltre che la maggior parte delle autorizzazioni rilasciate nei casi delle societ\u00e0 ricorrenti non conteneva alcuna motivazione a <strong>giustificazione delle misure adottate<\/strong>, se non un riferimento alla necessit\u00e0 di acquisire prove rilevanti ai fini dell\u2019<strong>accertamento fiscale<\/strong>, laddove peraltro in un caso le ispezioni erano state effettuate anche oltre due anni dopo il rilascio dell\u2019autorizzazione.<\/p>\n<p>Quanto poi all\u2019oggetto e alla portata del provvedimento impugnato, nella maggior parte dei ricorsi le autorizzazioni consentivano l\u2019accesso a tutti i documenti e prove relative all\u2019adempimento generale degli <strong>obblighi fiscali delle societ\u00e0<\/strong> nell\u2019arco di diversi anni, senza alcuna ulteriore restrizione in riferimento alle ispezioni condotte presso i locali delle stesse aziende.<\/p>\n<p>N\u00e9, secondo la Cedu, come peraltro gi\u00e0 esposto nella sentenza gi\u00e0 richiamata Italgomme, a seguito della quale, rileva la Corte, il Governo non aveva tuttavia provveduto con alcuna <strong>nuova legge o decisione interna<\/strong> che mettesse in discussione tali conclusioni, la possibilit\u00e0 di impugnazione ex post davanti al giudice tributario o civile poteva essere considerata un rimedio effettivo, non potendosi oggi infatti affermare che l\u2019ingerenza in questione sia \u201cprevista dalla legge\u201d, come invece richiesto dall\u2019articolo 8 della Convenzione.<\/p>\n<p>La posizione della Cedu su accertamenti fiscali e accesso ai locali delle attivit\u00e0<\/p>\n<p>In definitiva, la decisione torna sulla possibile violazione dell\u2019art. 8 CEDU, relativo al diritto al <strong>rispetto del domicilio e della corrispondenza<\/strong> applicato alle sedi e ai documenti delle imprese, laddove, secondo la Corte, la discrezionalit\u00e0 riconosciuta all\u2019<strong>Agenzia delle Entrate<\/strong> e alla <strong>Guardia di finanza<\/strong> risulterebbe priva di adeguate <strong>garanzie procedurali<\/strong>, con conseguente ingerenza non \u201cconforme alla legge\u201d.<\/p>\n<p>Colpisce peraltro soprattutto il rigetto dell\u2019eccezione sollevata dal Governo italiano di <strong>mancato esaurimento dei rimedi interni<\/strong>, laddove si sosteneva l\u2019obbligo delle ricorrenti di impugnare le misure \u201cintrusive\u201d dinanzi alla <strong>giurisdizione tributaria o civile<\/strong> e laddove, evidentemente, secondo la Corte tali rimedi non sono invece effettivi ed adeguati a proteggere il ricorrente contro la violazione lamentata.<\/p>\n<p>La Cedu invoca infatti l\u2019applicazione del principio di legalit\u00e0 in senso \u201csostanziale\u201d, esigendo non solo che la legge esista, ma anche che sia sufficientemente <strong>chiara, accessibile e prevedibile<\/strong>, stabilendo, ex ante, limiti precisi e vincolanti alla discrezionalit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>E questo anche perch\u00e9, afferma la Corte, le <strong>Circolari interne<\/strong> (come la Circolare n. 4\/E del 7 maggio 2021 che tali limiti prevedono) non possono surrogare il deficit normativo, non essendo vincolanti n\u00e9 per il contribuente e n\u00e9 per le autorit\u00e0 giudiziarie e non avendo, come detto, forza di legge.<\/p>\n<p>Il <strong>motivare<\/strong> poi le autorizzazioni all\u2019accesso in base ad un generico riferimento alla necessit\u00e0 di <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/controlli-fiscali-azienda-finanza-agenzia-delle-entrate-accesso-sede-novita\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">acquisire prove per fini di accertamento<\/a>, secondo la Cedu, compromette la possibilit\u00e0 di verificarne <strong>la necessit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0<\/strong> ex ante, trasformando l\u2019accesso ispettivo in una indagine di natura meramente esplorativa, priva dei vincoli imposti dalla riserva di legge e dal <strong>principio di proporzionalit\u00e0<\/strong>, con una situazione sostanziale di discrezionalit\u00e0 amministrativa non delimitata.<\/p>\n<p>Tanto premesso quanto alle (ormai ripetute) conclusioni della Cedu, giova evidenziare quanto segue.<\/p>\n<p>Vero \u00e8 che in base all\u2019attuale Ordinamento giuridico la Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, pu\u00f2 sempre accedere negli <strong>esercizi pubblici<\/strong> ed in ogni <strong>locale adibito ad azienda industriale o commerciale<\/strong> ed eseguirvi verifiche e ricerche per assicurarsi dell\u2019adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta invece per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell\u2019Amministrazione finanziaria (cfr., Cass., n. 6237 del 07\/03\/2024). I due casi dunque, gi\u00e0 sotto questo profilo appaiono diversi, non potendo pertanto essere accomunati nella stessa \u201csorte\u201d dalla decisione della Cedu.<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi di accesso presso l\u2019abitazione del contribuente \u00e8 poi sicuramente necessaria l\u2019<strong>autorizzazione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria<\/strong>, in forza del principio dell\u2019inviolabilit\u00e0 del domicilio sancito dall\u2019art. 14 Cost., laddove l\u2019autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della Repubblica \u00e8 comunque subordinata alla presenza, evidentemente ex ante, di gravi indizi di violazioni tributarie, la cui sussistenza e legittimit\u00e0 deve essere oggetto di verifica da parte del giudice, atteso che tale requisito coinvolge la regolarit\u00e0 del procedimento accertativo su cui si fonda la pretesa impositiva (cfr., Cass., n. 33399 del 30\/11\/2023).<\/p>\n<p>Anche l\u2019autorizzazione del Procuratore della Repubblica all\u2019accesso domiciliare \u00e8 comunque contraddistinta da un <strong>largo margine di discrezionalit\u00e0<\/strong>, da cui discende anche la possibilit\u00e0 della estrema sinteticit\u00e0 della relativa motivazione (cfr., Cass., n. 23824 dell\u201911\/10\/2017).<\/p>\n<p>E sotto questo profilo, nella versione sostanzialistica della Corte, anche questa fattispecie potrebbe dunque rientrare in quelle sottoposte a censura.<\/p>\n<p>Da notare infine che la Giurisprudenza nazionale ha invece pi\u00f9 volte ritenuto che le garanzie previste a favore del contribuente nell\u2019ambito delle dette <strong>indagini<\/strong> siano <strong>sufficienti e bilanciate<\/strong> nell\u2019ambito delle diverse esigenze contrapposte.<\/p>\n<p>Si profila quindi un inedito scontro tra posizione della Giurisprudenza nazionale e della Corte Edu, laddove comunque non bisogna dimenticare che le sentenze della<strong> Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo<\/strong> sono<strong> vincolanti per gli Stati membri<\/strong> (Art. 46 CEDU), che devono adottare misure per conformare il proprio ordinamento interno, ma non hanno tuttavia efficacia esecutiva diretta, come invece quelle della Corte di Giustizia UE, spettando la loro attuazione agli organi nazionali.<\/p>\n<p>Quando <strong>un\u2019interpretazione della CEDU<\/strong> diventa un \u201cdiritto consolidato\u201d (per es. tramite sentenze pilota) i giudici nazionali sono del resto vincolati a seguirla per garantire il pieno effetto della Convenzione, e ricorrendo, se necessario, alla Corte Costituzionale per superare <strong>eventuali contrasti<\/strong>.<\/p>\n<p>In ogni caso \u00e8 lo Stato a dover individuare, le <strong>misure necessarie<\/strong> al fine di conformarsi a quanto stabilito dalla Corte, presentando dei piani e\/o bilanci d\u2019azione con i quali informer\u00e0 il Comitato delle misure progettate e predisposte per dar <strong>piena esecuzione ed attuazione<\/strong> alle sentenze dei Giudici di Strasburgo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (CEDU) torna sulla normativa italiana che riguarda l&#8217;accesso e le ispezioni 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