{"id":288640,"date":"2026-01-03T02:20:18","date_gmt":"2026-01-03T02:20:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/288640\/"},"modified":"2026-01-03T02:20:18","modified_gmt":"2026-01-03T02:20:18","slug":"milleproroghe-il-decreto-pubblicato-in-gu-dallo-scudo-penale-ai-servizi-di-emergenza-urgenza-fino-alla-non-autosufficienza-ecco-tutte-le-misure","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/288640\/","title":{"rendered":"Milleproroghe. Il decreto pubblicato in GU. Dallo scudo penale ai servizi di emergenza-urgenza, fino alla non autosufficienza. Ecco tutte le misure"},"content":{"rendered":"<p>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 dicembre 2025 il decreto Milleproroghe. Le proroghe interessano in maniera trasversale il personale: vengono confermate fino alla fine del 2026 le regole per l\u2019accesso ai concorsi per dirigenti chimici e medici di emergenza-urgenza, viene esteso lo \u201cscudo penale\u201d in caso di grave carenza di organico e vengono mantenute le agevolazioni per l\u2019assunzione di specializzandi e laureati tramite incarichi autonomi.<\/p>\n<p>Un\u2019ulteriore proroga riguarda anche i limiti di et\u00e0 per la nomina dei direttori generali delle ASL, fissati a 68 anni.<\/p>\n<p>Posticipata di oltre un anno l\u2019introduzione del sistema nazionale per la valutazione della non autosufficienza e ridisegna i tempi della riforma dei Punti Unici di Accesso (Pua) nelle Case della Comunit\u00e0.<\/p>\n<p>Ecco tutte le misure nel dettaglio.<\/p>\n<p><strong>Articolo 5 (Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero della Salute)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Comma 1<\/strong><br \/>Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali \u00a0per individuare i criteri per la individuazione delle priorit\u00e0 di accesso ai PUA (Punti unici di accesso, presso le Case della Comunit\u00e0), la composizione e le modalit\u00e0 di funzionamento delle UVM (unit\u00e0 di valutazione multidisciplinare), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del sistema nazionale, informatizzato e scientificamente validato per l\u2019accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (Piano assistenza individuale), dovr\u00e0 essere adottato\u00a0<strong>entro trenta mesi e non pi\u00f9 diciotto<\/strong>, come inizialmente previsto dalla legge dal decreto legislativo 29\/2024.<\/p>\n<p>Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali per introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, definendo le modalit\u00e0 ed i territori coinvolti per una prima sperimentazione di 12 mesi, slitta di un anno e dovr\u00e0 essere adottato entro il\u00a0<strong>30 novembre 2026<\/strong>. Allo stesso modo, la sperimentazione non verr\u00e0 pi\u00f9 avviata a partire dal prossimo primo gennaio, bens\u00ec dal\u00a0<strong>1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>\u00a0mentre per il restante territorio nazionale si dovr\u00e0 attendere il\u00a0<strong>1\u00b0 gennaio 2028<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Comma 2<br \/><\/strong>I veterinari autorizzati potranno svolgere le attivit\u00e0 per l\u2019attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanit\u00e0 animale, previsti dal Dlgs 136\/2022<strong>, fino al 31 dicembre 2026<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Comma 3<br \/><\/strong>I\u00a0<strong>laureati in Medicina<\/strong>\u00a0abilitati potranno proseguire l\u2019attivit\u00e0 di\u00a0<strong>raccolta di sangue e di emocomponenti<\/strong>\u00a0fino al 31 dicembre 2026.<\/p>\n<p><strong>Si proroga fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale<\/strong>, per limitare la responsabilit\u00e0 penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai soli casi di colpa grave.<\/p>\n<p><strong>Comma 4<\/strong><br \/>Fino al 31 dicembre 2026 verranno considerati\u00a0<strong>i requisiti anagrafici<\/strong>\u00a0per l\u2019ammissione ai concorsi per il profilo professionale di\u00a0<strong>dirigente chimico<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Comma 5<\/strong><br \/>Il\u00a0<strong>limite anagrafico dei 68<\/strong>\u00a0anni per l\u2019accesso nell\u2019elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di\u00a0<strong>direttore generale<\/strong>\u00a0delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn; e per l\u2019accesso negli elenchi regionali per la nomina a direttore amministrativo, direttore sanitario\u00a0e direttore dei servizi sociosanitari; viene esteso fino al 31 dicembre 2026.<\/p>\n<p><strong>Comma 6<\/strong><br \/>Vengono estesi fino al 31 dicembre 2026 gli attuali requisiti di\u00a0<strong>partecipazione ai concorsi<\/strong>\u00a0del personale medico per l\u2019accesso alla dirigenza medica del Ssn per\u00a0<strong>Medicina d\u2019emergenza-urgenza<\/strong>. Questi prevedono che\u00a0il personale medico, che, nel periodo intercorrente tra il 1\u00b0 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2024, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attivit\u00e0, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, \u00e8 ammesso a partecipare ai concorsi.<\/p>\n<p>Viene estesa al 31 dicembre 2026 anche la norma che consente al personale operante nei\u00a0<strong>servizi di emergenza-urgenza\u00a0<\/strong>degli enti del Ssn, in possesso dei requisiti di pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del\u00a0<strong>rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Comma 7<\/strong><br \/>Non si applicano le\u00a0<strong>incompatibilit\u00e0<\/strong>\u00a0per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione fino al 31 dicembre 2026.<\/p>\n<p><strong>Comma 8<\/strong><br \/>Per rafforzare i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d\u2019attesa, verificata l\u2019impossibilit\u00e0 di utilizzare personale gi\u00e0 in servizio, nonch\u00e9 di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,\u00a0gli enti del Ssn potranno continuare anche per tutto il 2026 a\u00a0<strong>conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi<\/strong>\u00a0iscritti regolarmente all\u2019ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, anche mediante proroga.<\/p>\n<p><strong>Comma 9<\/strong><br \/>La disciplina riguardante il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, continuer\u00e0 ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026.<\/p>\n<p><strong>Comma 10<\/strong><br \/>Al decreto legislativo (26\/2014) recante i divieti di <strong>utilizzo del modello animale<\/strong> viene abrogata la parte in cui si vietavano le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti e per le ricerche sulle sostanze d\u2019abuso.<\/p>\n<p>Un animale gi\u00e0 usato in una o pi\u00f9 procedure pu\u00f2 essere riutilizzato in altre procedure solo se la procedura successiva \u00e8 classificata come \u201clieve\u201d o \u201cnon risveglio\u201d. Questa misura si applica dal 1\u00b0 gennaio 2026.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 dicembre 2025 il decreto Milleproroghe. 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