{"id":288941,"date":"2026-01-03T08:32:10","date_gmt":"2026-01-03T08:32:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/288941\/"},"modified":"2026-01-03T08:32:10","modified_gmt":"2026-01-03T08:32:10","slug":"alzheimer-rsa-condannata-a-rimborsare-la-figlia-di-unanziana-malata-200-mila-euro-cronaca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/288941\/","title":{"rendered":"Alzheimer, Rsa condannata a rimborsare la figlia di un&#8217;anziana malata: 200 mila euro &#8211; Cronaca"},"content":{"rendered":"<p><strong>TRENTO. Una rsa di Trento \u00e8 stata condannata a restituire alla figlia di una donna affetta da Alzheimer<\/strong> le rette versate per dieci anni di ricovero nella struttura. Lo ha deciso la Corte d&#8217;appello del capoluogo &#8211;<strong> presidente Liliana Guzzo, consigliere estensore Renata Fermanelli<\/strong> &#8211; sulla base di un principio di diritto sancito dalla Cassazione: nel contesto di un&#8217;integrazione inscindibile delle prestazioni, prevalendo l&#8217;aspetto sanitario su quello socio-assistenziale, ne consegue la gratuit\u00e0 della retta.<\/p>\n<p><strong>A favore della figlia della persona malata la rsa dovr\u00e0 versare 162.579 euro<\/strong>, pi\u00f9 gli interessi maturati negli anni e le spese di giudizio di primo e secondo grado, nonch\u00e9 del giudizio in Cassazione, per un importo complessivo che sfiora i 200mila euro.Era il 2004 quando la signora, gi\u00e0 sofferente per alcune patologie croniche fra cui il morbo di Alzheimer, venne accolta nella casa di cura gestita da Spes. All&#8217;ingresso nella struttura manifest\u00f2 episodi di disorientamento e allucinazioni visive, come annotato dal personale sanitario.<\/p>\n<p>La situazione peggior\u00f2 nei mesi successivi, con un decadimento cognitivo causato da una progressione della demenza, disturbi comportamentali e la necessit\u00e0 di una terapia sedativa. Nel 2012 venne confermata la diagnosi di Alzheimer in fase avanzata: nel 2014 i sanitari evidenziarono un quadro di avanzatissima demenza degenerativa con perdita totale delle autonomie e del contatto con la realt\u00e0.<\/p>\n<p>A carico della paziente c&#8217;era la retta alberghiera, dato che la parte relativa alla terapia e alle cure mediche spetta all&#8217;Azienda sanitaria provinciale. La figlia vers\u00f2 il dovuto, ma successivamente ha chiesto al tribunale che tutti i costi fossero posti a carico del servizio sanitario nazionale, trattandosi di \u00abprestazioni ad elevata integrazione sanitaria\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Dopo il parere negativo in primo grado<\/strong> (febbraio 2019) e dinnanzi alla <strong>Corte d&#8217;appello <\/strong>(marzo 2020), il ricorso della figlia \u00e8 stato accolto dalla <strong>Cassazione<\/strong> (2024) riconoscendo che si trattava di \u00abprestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente all&#8217;attivit\u00e0 di natura socio-assistenziale\u00bb attraverso \u00abun nesso di strumentalit\u00e0 necessaria\u00bb.<\/p>\n<p>La<strong> Suprema Corte <\/strong>ha indicato nell&#8217;ordinanza i criteri da utilizzare per interpretare la nozione di &#8220;prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria&#8221;.Il caso &#8211; spiegano gli avvocati Christian Gecele ed Ettore Bert\u00f2 responsabili del dipartimento di diritto sanitario e responsabilit\u00e0 medica dello studio SLM Marchionni &amp; Associati &#8211; \u00e8 dunque tornato davanti alla Corte d&#8217;appello di Trento in diversa composizione.<\/p>\n<p>La sentenza \u00e8 stata pubblicata nei giorni scorsi. Dall&#8217;analisi della documentazione sanitaria, come ha evidenziato il Collegio, \u00e8 emerso che alla paziente era stato praticato \u00abun trattamento terapeutico personalizzato, somministrato necessariamente in modo congiunto alla prestazione assistenziale, in modo continuativo, sicch\u00e9 la prestazione socio-assistenziale \u00e8 stata inscindibilmente connessa con quella sanitaria\u00bb.<\/p>\n<p>Sussistono dunque le condizioni indicate dalla Cassazione, ossia che \u00able prestazioni di natura sanitaria non potevano essere eseguite se non congiuntamente alla attivit\u00e0 di natura socio assistenziale\u00bb e che \u00ab&#8230;prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni &#8211; di natura diversa &#8211; debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalit\u00e0 necessaria, essendo dirette alla &#8220;complessiva prestazione&#8221; che deve essere erogata a titolo gratuito\u00bb.<\/p>\n<p>La Corte d&#8217;appello, condannando la rsa al rimborso delle rette versate dalla figlia della persona malata, sottolinea che \u00abl&#8217;intervento sanitario-socio-assistenziale rimane interamente assorbito dalle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico poich\u00e9 la struttura privata garantisce all&#8217;assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"TRENTO. 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